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La tutela della corrispondenza e l aticolo 15 Costituzione

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La tutela della corrispondenza e l’aticolo 15 Costituzione

written by Edizioni Simone | 26/11/2016

La posta personale, le intercettazioni: la segretezza della corrispondenza secondo la nostra Costituzione.

Cosa dice l’articolo 15 Costituzione?

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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La «libertà» e la «segretezza» della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione privata (art. 15 Cost.).

Generalità

L’art. 15 Cost. tutela il rapporto comunicativo che si instaura tra due soggetti determinati sancendo il principio inviolabile della libertà, della segretezza, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

L’art. 15 tutela la libertà di tutte le forme di «corrispondenza» e tale devono considerarsi sia quella epistolare, sia quella telegrafica, telefonica e telematica.

Invero la garanzia costituzionale ha portata molto ampia e deve essere estesa ad ogni altra forma di comunicazione del proprio pensiero che con l’avvento e la diffusione di nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni hanno ampliato ulteriormente l’ambito di appli- cazione della norma, estendendola alla posta elettronica e la creazione di un proprio account o sito Internet (L. 23 dicembre 1993, n. 547).

L’art. 15 salvaguarda le comunicazioni indirizzate a persone determinate, a differenza dell’art. 21 Cost. che tutela, nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, le comunicazioni pubbliche rivolte ad una collettività indistinta.

Tuttavia tale distinzione non appare, con l’irrompere delle nuove tecnologie dell’informatica, sempre agevole. In particolare, la convergenza fra diversi mezzi di trasporto di dati e informazioni in un’unica piattaforma di trasmissione (cd.

multimedialità), elimina la distinzione fra i diversi mezzi di comunicazione (telefonia, reti telematiche, reti televisive) e rende più difficile stabilire se si stia effettuando una comunicazione interpersonale i cui contenuti si vuole restino segreti ed esclusi a terzi, oppure una manifestazione del pensiero rivolta alla collettività.

Sempre maggiore rilevanza assumono altri requisiti distintivi fra le fattispecie

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disciplinate dalle due disposizioni costituzionali, quali, ad esempio, l’infungibilità del destinatario, per cui esso è determinato e non casuale (ciò che non accade, ad esempio, nel caso di video on demand, ossia di distribuzione di contenuti audiovisivi gratuita o a pagamento in qualsiasi momento), oppure la delimitazione dei destinatari (quando siano numerosi ma infungibili) da parte del mittente, manifestando la sua intenzione di selezionarli (come accade in occasione di una videoconferenza).

La libertà di corrispondenza protegge in egual misura sia il mittente, sia il destinatario della comunicazione, garantendone, come detto, sia la libertà che la segretezza.

La segretezza non è soltanto un mezzo per tutelare la libertà della comunicazione del pensiero, come nell’art. 48 Cost. a proposito del diritto di voto (BARILE), ma costituisce anche una caratteristica peculiare delle comunicazioni interpersonali, che, in quanto tali, sono prive dei requisiti della pubblicità e della diffusività, intesa come pluralità di destinatari. La titolarità della libertà di corrispondenza spetta indistintamente a tutti: cittadini, stranieri, apolidi, persone fisiche, persone giuridiche, nonché a tutte le formazioni sociali che non siano contra legem.

Le limitazioni di tale libertà e segretezza devono essere accompagnate da idonee forme di tutela: ciò spiega perché, anche a garanzia di esse, la Costituzione ha previsto la riserva di giurisdizione, in quanto la sua limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

Il sequestro della corrispondenza (art. 254 c.p.p.), in particolare, può essere disposto dall’autorità giudiziaria e solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che gli oggetti siano stati spediti dall’imputato o siano a lui diretti o comunque possano avere relazione con il reato. In caso di urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ordinare al preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro, ma se entro 48 ore il pubblico ministe- ro non dispone il sequestro, gli oggetti della

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corrispondenza devono essere inoltrati.

Le intercettazioni

Le intercettazioni consistono in acquisizioni di conoscenza e di telecomunicazioni (attraverso telefono o altre forme di trasmissione) e di colloqui tra presenti, all’insaputa di almeno uno degli interessati.

Si tratta dei cd. atti a sorpresa che, incidendo sulla libertà delle comunicazioni, garantita dall’art. 15 della Costituzione, devono essere sempre adottati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato.

Per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni è, altresì, necessaria l’autorizzazione della Camera cui appartiene il parlamentare.

Nel nostro ordinamento, le intercettazioni sono consentite solo per talune più gravi categorie di reati, identificati per l’entità della pena o per il bene giuridico protetto. Devono, altresì, sussistere gravi indizi di reato, e l’intercettazione deve apparire come assolutamente indispensabile per il prosieguo delle indagini (artt.

266 e 267 c.p.p.).

È previsto l’intervento del giudice con funzione di controllo e garanzia per assicurare la legalità dell’intercettazione, per cui il Pubblico Ministero può disporla direttamente solo nei casi di urgenza, quando vi è fonda- to motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio all’indagine (lo stesso dovrà chiedere, però, la convalida al Giudice per le indagini preliminari (GIP) entro le 24 ore e quest’ultimo dovrà provvedere nelle successive 48 ore: art. 267 c.p.p.).

In via normale, invece, la richiesta andrà rivolta richiesta al G.I.P., che provvederà con decreto motivato.

La legge consente l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti

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diversi da quelli nei quali sono stati disposti, purché risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali l’arresto in flagranza sia obbligatorio (art. 270 c.p.p.).

Va notato che l’art. 295 comma 3 c.p.p. prevede la possibilità di intercettazioni anche quando queste possono agevolare la ricerca del latitante.

Sono espressamente dichiarate inutilizzabili le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge ovvero relative a conversazioni di persone tenute al segreto professionale (art. 271 c.p.p.). Inoltre i documenti, i supporti e gli atti concernenti dati e contenuti di conservazioni e comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti vengono secretati e custoditi in luogo protetto su ordine del P.M., in attesa delle determinazioni del GIP in merito alla loro distruzione (cfr. D.L. 22 settembre 2006, n. 259, conv. con modif.

in L. 20 novembre 2006, n. 281).

Si noti che l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modif. in L. 15 dicembre 2001, n. 438 detta norme specifiche sulle intercettazioni preventive per contrastare il terrorismo internazionale.

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