I cinquant ’anni della legge sul divorzio
Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà
e continuità dei legami affettivi
di Enrico Al Mureden
Il crescente numero di divorzi e la sempre più giovane età degli ex coniugi hanno da tempo costituito il presupposto per il diffondersi di nuove tipologie di famiglia caratterizzate dalla persistenza di un tessuto di relazioni tra gli ex coniugi chiamati ad interpretare congiuntamente il ruolo di genitori nonostante la rottura della loro unione ed a conciliare le persistenti esigenze della famiglia originaria con quelle delle nuove famiglie che, successivamente al divorzio, ciascuno di essi abbia riformato. In questa prospettiva l ’esigenza di individuare regole capaci di governare la complessa trama di relazioni che scaturisce dalle famiglie che si sovrappongono nel tempo costituisce il filo conduttore di recenti riforme legislative e delle evoluzioni interpretative attuate dalla giurisprudenza di legittimità al fine di adeguare il sistema di regole concepite negli anni Settanta ad un contesto ormai caratterizzato dalla pluralità dei modelli familiari.
1. Dalla crisi della famiglia matrimoniale alle famiglie che si sovrappongono nel tempo
Le complesse questioni in materia di esercizio della potestà genitoriale, assegnazione della casa familiare e solidarietà postconiugale indotte nell ’ordinamento dall ’introduzione del divorzio sono state osservate, quantomeno in una prima fase, polarizzando l ’atten- zione esclusivamente sul momento della rottura del vincolo coniugale e sull ’idea di una frattura definitiva nella quale lo scioglimento della relazione tra i coniugi coincideva con la fine della vita familiare.
In realtà, la costante crescita del numero dei divorzi,
il progressivo abbassamento dell ’età dei divorziati (1) e la frequente presenza di figli ancora in tenera età al momento della rottura del matrimonio hanno sve- lato, nel corso del tempo, la fondamentale impor- tanza di una dimensione della vita familiare caratterizzata dalla persistenza di vincoli assai signi- ficativi anche successivamente al divorzio, nonché la complessità delle articolate relazioni scaturenti dalla formazione di nuovi legami da parte degli ex coniugi.
A partire dalla fine degli anni Novanta l ’individua- zione di una “nuova, inconsueta, dimensione dell’in- dissolubilità dei vincoli familiari ” (2) - che successivamente al divorzio dei genitori può
(1) La crescente rilevanza assunta dai secondi matrimoni e, più in generale, dalle unioni matrimoniali costituite successivamente a precedenti esperienze familiari trova puntuali conferme nel report Matrimoni e unioni civili anno 2018, pubblicato dall’I.S.T.
A.T. il 20 novembre 2019 (https://www.istat.it/it/archivio/
235759). In questo documento si rileva, anzitutto, un generale lieve aumento dei matrimoni nel biennio 2015-2016 ricollegabile all’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 (introduzione dell’iter extra-giudiziale per separazioni e divorzi consensuali) e della L. n.
55/2015 (“Divorzio breve”) che, rendendo più semplice e celere
“la possibilità di porre fine al matrimonio in essere”, hanno “con- sentito di risposarsi a un numero maggiore di coppie rispetto al passato”. Del resto, in un passo successivo viene ulteriormente ribadito che“l’aumento dell’instabilità coniugale contribuisce alla diffusione delle seconde nozze e delle famiglie ricostituite com- poste da almeno una persona che ha vissuto una precedente
esperienza matrimoniale, generando nuove tipologie familiari”.
In questo quadro appare significativo che“la quota di matrimoni in cui almeno uno sposo è stato già unito in matrimonio” si attesti, nel 2018, al 19,9%. Per un’analitica disamina dei dati statistici elaborati a partire dagli anni Ottanta cfr. Rinesi, La recente evolu- zione dei divorzi: uno sguardo ai numeri, in questo Fascicolo, infra, 140 ss.
(2) Proprio questa peculiare dimensione delle relazioni familiari, lumeggiata in epoca precedente all’introduzione della riforma che ha introdotto l’affidamento condiviso (Sesta, Diritto di famiglia, II ed., Padova, 2005, 37), costituisce la base sulla quale poggia il fondamentale diritto del minore alla bigenitorialità. Sul punto v.
anche Rossi - Carleo, Famiglie disgregate: le modalità di attua- zione dell’affidamento dei figli fra disciplina attuale e prospettive di riforma, in Studi in onore di C.M. Bianca, II, Milano, 2006, 433 ss.
rimanere per lungo tempo cementato intorno all ’e- sigenza di accudimento e mantenimento dei figli ed a quella di organizzare la vita comune della famiglia nonostante la dissoluzione della coppia - ha costituito il presupposto che ha condotto all ’ingresso nell’ordi- namento del principio della bigenitorialità alla cui attuazione è preordinata la regola dell ’affidamento condiviso (3). Così, ad oltre tre decenni dall ’intro- duzione del divorzio, la L. 8 febbraio 2006, n. 54 ha preso atto della fondamentale importanza della trama di rapporti che legano il figlio ad entrambi i genitori e ad i loro parenti anche nella dimensione “destruttu- rata ” (4) della vita familiare. In questo nuovo conte- sto l ’attuazione del valore della continuità delle relazioni familiari è stata perseguita attraverso l ’in- troduzione e la valorizzazione della regola dell ’affida- mento condiviso la cui effettività è presidiata dalle previsioni contenute nell ’art. 709-ter c.p.c. (5).
La regola dell ’affidamento condiviso funzionale a garantire la continuità del rapporto genitore-figlio ha trovato un ’ulteriore conferma ed è stata condotta a definitivo compimento nella successiva riforma che ha reso unica la condizione del figlio, fondando l ’acquisizione della parentela sulla sola generazione biologica e sancendo in termini assoluti la regola generale dell ’esercizio condiviso della responsabilità
genitoriale a prescindere dal tipo di legame che unisce i genitori e della sua sorte (L. 10 dicembre 2012, n. 219 e il D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n.
154) (6). Ciò ha reso possibile la coesistenza di più famiglie, tutte ugualmente “legittime”, che, sovrap- ponendosi nel tempo, danno vita a trame di rapporti ai quali l ’ordinamento giuridico riconosce nel conte- sto attuale una significativa tutela (7). In questo rinnovato scenario la famiglia ricomposta (8), già da tempo affermatasi nel tessuto sociale, ha trovato un fertile terreno sul quale una molteplicità di rela- zioni caratterizzate da profili di assoluta novità recla- mano un approccio dell ’interprete che, distaccandosi dai paradigmi tradizionali, sia capace di fornire solu- zioni idonee a conciliare i molteplici interessi coinvolti (9).
La fondamentale rilevanza della dimensione quoti- diana della relazione che lega il figlio ai genitori ed ai rami parentali di entrambi, del resto, è stata ulterior- mente sottolineata nel particolare e del tutto inatteso contesto venutosi a creare a seguito della pandemia che, imponendo significative restrizioni logistiche funzionali alla tutela della salute, ha dato luogo sia ad un intervento del legislatore nel quale il ricorso al termine “congiunti” (10) ha consentito di ricom- prendere una molteplicità di legami affettivi di
(3) Sesta, in Sesta - Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da Cicu - Messineo - Mengoni, continuato da Schle- singer, III, La crisi della famiglia, Milano, 2016, 33.
(4) Al Mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole.
Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destruttu- rata, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, Milano, 2007, 223.
(5) Danovi, Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da Cicu - Messineo - Men- goni, continuato da Schlesinger, La crisi della famiglia, VI, Milano, 2015, 618; Amram, In familia respondere. La famiglia alla prova della solidarietà e del principio di responsabilizzazione. Contributo ad una ricostruzione sistematica, Torino, 2020, 169, la quale ricostruisce la possibilità di una applicazione dell’art. 709-ter c.p.
c. al genitore sociale.
(6) M. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, in C.M. Bianca (a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015, 3 ss.; C.M.
Bianca, La riforma della filiazione, in Nuove leggi civ., 2013, 437 ss.; Id., La legge italiana conosce solo i figli, in Riv. dir. civ., 2013, 1 ss.; Morace - Pinelli, I provvedimenti riguardo ai figli. L’affida- mento condiviso, in C.M. Bianca (a cura di), La Riforma della filiazione, Padova, 2015, 687 ss., in part. 718 ss.; Sirena, Il diritto del figlio minore di crescere in famiglia, ivi, 119 ss.; De Cristofaro, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile, in Nuove leggi civ., 2014, 782 ss.
(7) Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, 4; Id., voce “Filiazione (diritto civile)”, in Enc. dir., Annali, VIII, Milano, 2015, 445 ss.
(8) Sulla famiglia ricomposta o ricostituita Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 2002, 1 ss.;
Bilò, Famiglia ricostituita, in Codice della famiglia, a cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, 2394; Ead., I problemi della famiglia ricosti- tuita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, 2004, 831;
Buzzelli, La famiglia“composita”. Un’indagine sistematica sulla
famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli nati da precedenti relazioni e i loro rapporti, Napoli, 2012; Al Mureden, Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, in questa Rivista, 2016, 966.
(9) Sulla pluralità dei modelli familiari Sesta, Mezzo secolo di riforme (1970-2020), in questo Fascicolo, retro, 17 ss.; Id., Fami- glia e figli in Europa: i nuovi paradigmi, in questa Rivista, 2019, 1049.
(10) Il termine congiunto assurto ad una significativa rilevanza nell’ambito dell’allentamento delle misure restrittive adottate a fronte dell’emergenza sanitaria verificatasi nel 2020, riecheggia in alcune disposizioni tra cui quella dell’art. 307, comma 4, c.p. (che ai soli“effetti della legge penale” definisce i “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti), quella dell’art. 342-ter c.c. in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, quella dell’art. 79 c.
p.c. in materia di nomina del curatore speciale, quella dell’art. 24, lett. e) e quella del D.Lgs. n. 196/2003 che, in materia di protezione dei dati personali, contempla il“prossimo congiunto” tra i soggetti che possono prestare il consenso al trattamento dei dati personali a fronte dell’impossibilità di intervenire dell’interessato. Nella casistica giurisprudenziale l’espressione “prossimo congiunto”
emerge con intensità crescente nelle decisioni in materia di risar- cimento del danno subito a seguito della perdita di una persona convivente o legata al superstite da stabili legami affettivi (Cass.
Civ. 24 aprile 2019, n. 11212, in One Legale https://onelegale.
wolterskluwer.it; Cass. Civ. 15 settembre 2014, n. 19423, in One Legale https://onelegale.wolterskluwer.it). Sul punto, con speci- fico riguardo al D.P.C.M. 20 aprile 2020, Balestra, La crisi della comunione di vita, in Giust. civ., 2020, 31; Basini, Chi sono i congiunti?, in Filodiritto, 29 aprile 2020; Al Mureden, La nozione di “congiunti” tra emergenza sanitaria e pluralità dei modelli familiari, in questa Rivista, 2020, 623.
matrice familiare che seppur non rientranti entro le categorie della parentela e dell ’affinità appaiono meritevoli di tutela, sia ad una significativa casistica giurisprudenziale nella quale sono stati ridefiniti i lineamenti del diritto alla bigenitorialità in un con- testo emergenziale (11).
In termini più generali, la complessità delle rela- zioni che caratterizzano i nuclei familiari che a seguito del divorzio si trovano a vivere in una dimensione destrutturata e quelli che gli ex coniugi divorziati possono formare dando vita a famiglie ricomposte fa emergere profili di inade- guatezza dell ’attuale disciplina positiva che si manifestano, anzitutto, laddove la presenza del nuovo partner di uno degli ex coniugi divenga così significativa nella vita del comune figlio minore da assurgere al ruolo di “genitore sociale”
o “terzo genitore” (12); quindi nelle questioni che si pongono allorché la formazione di nuovi nuclei familiari da parte dei divorziati alterino gli assetti sulla base dei quali era stata disposta l ’assegnazione della casa familiare (13); infine in tutte le situazioni in cui la formazione di una nuova famiglia incida sugli assetti economici che al momento del divorzio costituirono la base in funzione della quale determinare la spettanza della quantificazione dell ’assegno post-matrimo- niale (14). Proprio la complessità e la crescente rilevanza assunta dalle questioni che scaturiscono dalla sovrapposizione nel tempo di nuclei fami- liari inducono ad individuare soluzioni capaci di ampliare i confini dell ’autonomia privata senza compromettere la tutela dei diritti indisponibili (15).
2. L ’interesse del minore nella famiglia
“destrutturata” e nella famiglia
ricomposta tra diritto alla bigenitorialità e “genitorialità sociale”
A cinquant ’anni dall’introduzione del divorzio l’ana- lisi della rottura del vincolo coniugale nella prospet- tiva del rapporto genitori figli costituisce uno dei più efficaci punti di osservazione dell ’evoluzione del con- cetto di interesse del minore alla luce della pluralità e complessità dei modelli familiari.
Fino agli inizi degli anni Duemila la visione dei rapporti tra genitori e figli successivamente alla crisi e alla rottura del vincolo coniugale si è fondata sul presupposto inespresso di una conflittualità tra i genitori che ha suggerito l ’introduzione ed il mante- nimento della regola dell ’affidamento esclusivo come principio generale (16).
Il superamento di questa visione ed il definitivo conseguimento di una piena consapevolezza circa la necessità di attuare l ’interesse del minore alla conti- nuità dei vincoli affettivi instaurati con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale costituisce il fondamento della disciplina introdotta dalla L. n. 54/2006, che ha attribuito fondamentale preminenza al principio della bigenitorialità (17).
La complessità dell ’attuale panorama delle relazioni familiari, tuttavia, fa emergere che la garanzia del diritto del minore alla conservazione anche successi- vamente al divorzio dei genitori dei legami affettivi che cementavano il nucleo familiare unito può tal- volta entrare in un rapporto di potenziale sovrappo- sizione ed interferenza rispetto all ’esigenza di
(11) Riguardo alle compressioni temporaneamente imposte al diritto alla bigenitorialità a seguito delle limitazioni della mobilità giustificate da esigenze sanitarie si vedano Curti, Il contempera- mento tra diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità al tempo del coronavirus, in questa Rivista, 2020, 612; Trib. Milano 11 marzo 2020, in questa Rivista, 2020, 441 ss., con nota di Trotta, Esercizio della responsabilità genitorialità e diritto alla bigenitorialità in pen- denza delle misure di contrasto al Covid-19; Trib. Terni 30 marzo 2020, in DeJure; Trib. Trento 6 aprile 2020, in DeJure; Piazzoni, Diritto alla bigenitorialità, diritto di visita e frequentazione e coro- navirus: un mosaico in composizione?, in Giustiziacivile.com, 2020; Silvestri, Chiaroscuri della frequentazione genitori-figli nel- l’emergenza coronavirus, in Giustiziacivile.com, 2020; App.
Milano 9 aprile 2020, in DeJure; Trib. La Spezia 7 aprile 2020, in DeJure; Trib. Busto Arsizio 6 aprile 2020, in DeJure; Trib. Vasto 2 aprile 2020, in DeJure.
(12) Cfr. infra par. 2.
(13) Cfr. infra par. 3.
(14) Cfr. infra par. 4.
(15) Cfr. infra par. 5.
(16) Lo spirito della disciplina dell’affidamento esclusivo vigente sino alla riforma operata con la L. n. 54/2006 è stato
incisivamente sottolineato laddove si è osservato che“il mante- nere vivo un costante rapporto fra i figli e il genitore non affidatario può essere più necessario che opportuno, perché l’equilibrato sviluppo della prole ha bisogno, di regola, dell’apporto dei due genitori” (F. Finocchiaro, Del matrimonio, II, (sub art. 84-158 c.c.), in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja - Branca, Bologna-Roma, a cura di Galgano, 1993, 402). Una simile visione, del resto, riecheggia nella giurisprudenza di legittimità che, seppur consapevole della fondamentale rilevanza della continuità delle relazioni tra genitori e figlio, ancora agli inizi degli anni Novanta sottolineava che“con i provvedimenti riguardanti il figlio minore, il giudice della separazione dei coniugi deve assicurare, in difetto di specifiche situazioni ostative, il mantenimento dei rapporti tra il figlio medesimo ed il genitore non affidatario, nei limiti compatibili con la frattura del nucleo familiare” (Cass. Civ. 9 agosto 1990, n.
8109, in One Legale https://onelegale.wolterskluwer.it).
(17) Arceri, in Sesta - Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, cit., 159; Stefanelli, in Sassi - Scaglione - Stefanelli, Filiazione e minori, II ed., Torino, 2018, 619; Lenti, Responsabilità genitoriale, in Il nuovo diritto della filiazione, a cura di Lenti - Mantovani, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, Le riforme, 2, Milano, 2019, 375 ss.
attribuire rilievo a significativi legami affettivi che tendono a formarsi nell ’ambito della famiglia ricom- posta tra un minore ed il nuovo partner del genitore biologico divorziato. Proprio sotto questo profilo il crescente affermarsi della rilevanza assunta dalla cosiddetta famiglia degli affetti e, in particolare, dalla figura del genitore sociale impone di conside- rare il rapporto tra quest ’ultimo ed il minore in una prospettiva assai più complessa nella quale diritto alla bigenitorialità si svolge sovente nel contesto di una famiglia ricomposta ove l ’intrecciarsi di plurimi legami affettivi postula un “adattamento” del diritto vigente che consenta di attribuire rilievo a rapporti fondati su relazioni meramente affettive mediante l ’individuazione di regole funzionali ad istituire una gerarchia tra ruoli genitoriali inevitabilmente desti- nati a sovrapporsi.
In altri termini dalla presenza di un terzo genitore nella trama di rapporti familiari che convergono
intorno al minore scaturisce una dimensione delle relazioni insolita e complessa rispetto alla quale l ’in- terprete e il legislatore sono necessariamente chia- mati ad elaborare soluzioni capaci di attuare l ’interesse del minore in un contesto che presenta elementi di assoluta novità rispetto a quelli che hanno costituito i paradigmi in funzione dei quali si è formato l ’attuale diritto vivente.
La rilevanza assunta dalla relazione instauratasi tra un minore ed il nuovo partner del genitore biologico può manifestarsi secondo modalità differenziate. L ’analisi della casistica giurisprudenziale testimonia sotto que- sto profilo la crescente rilevanza che nell ’ambito della cosiddetta famiglia ricomposta hanno gradual- mente assunto tanto l ’adozione dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983 (18), quanto l ’adozione del maggiorenne ex art. 291 c.c. (19).
Cionondimeno la fondamentale rilevanza delle rela- zioni affettive che si instaurano nell ’ambito della
(18) Il problema di riconoscere una posizione giuridicamente rilevante al partner non legato da un rapporto biologico con il figlio generato dall’altro ha assunto rilievo, anzitutto, nell’orientamento che ha fornito un’interpretazione dell’ex art. 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184 funzionale a consentire la c.d. stepchild adoption nell’ambito delle coppie omogenitoriali (Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 1213, con nota di Ferrando, Il problema dell’adozione del figlio del partner commento a prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016; in questa Rivista, 2016, 1025, con nota di Veronesi, La Corte di cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption. In senso contrario Trib. Min. Milano 17 e 20 ottobre 2017, con nota critica di Ferrando, A Milano l’adozione del figlio del partner non si può fare, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 171 ss.).
Le molteplici pronunce in materia di genitorialità sociale riferite a coppie omogenitoriali fanno emergere una convergenza laddove la cosiddetta stepchild adoption (ex art. 44, comma 1, lett. d, L. 4 maggio 1983, n. 184) viene individuata come soluzione capace di realizzare un ragionevole contemperamento tra l’esigenza di riba- dire la preminente rilevanza della genitorialità fondata su legami biologici o adottivi e quella di salvaguardare la continuità delle relazioni affettive instaurate dal minore con un adulto che abbia deciso di assumere compiti di cura corrispondenti a quelli svolti dal genitore biologico o adottivo. Così la decisione delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193, in questa Rivista, 2019, 653, con nota di Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri e di Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento; in Dir. fam.
e pers., 2019, 1098, con nota di Spadafora, Procreare semper licet?; in Nuova giur. civ. comm., 2019, 741, con nota di Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surroga- zione di maternità; in Corr. giur., 2019, 1198, con nota di Giun- chedi, Maternità surrogata tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità) che ha escluso la possibilità di riconoscere un rapporto di piena genitorialità ad una coppia omosessuale maschile che abbia dato vita ad un progetto genitoriale ricorrendo alla tecnica della maternità surrogata ha indicato proprio nella stepchild adoption (ex art. 44, comma 1, lett. d, L. 4 maggio 1983, n. 184) lo strumento attraverso il quale assicurare in una simile fattispecie una tutela ed una continuità al rapporto genito- riale instaurato tra il minore e l’adulto cementato solamente dalla volontà di quest’ultimo di assumere le responsabilità corrispon- denti a quelle del genitore. Una simile lettura risulta ulteriormente
confermata dalla recente decisione con la quale la Corte costitu- zionale ha confermato la legittimità delle previsioni che escludono la piena efficacia di un atto di nascita straniero recante l’indica- zione della maternità anche in capo al cosiddetto genitore inten- zionale (Corte cost. 4 novembre 2020, n. 230, in Guida dir., 2020, 32).
Un’ulteriore conferma circa l’idoneità dell’adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184 a realizzare un adeguato contemperamento tra i principi fondamentali che rego- lano la procreazione medicalmente assistita in Italia ed il diritto del minore a conservare rapporti significativi con un adulto a lui legato da vincoli affettivi che abbia intrapreso un progetto genitoriale non conforme ai dettami L. n. 40 del 2004 si rinviene anche nella decisione con la quale la Corte costituzionale ha confermato la persistente ragionevolezza e legittimità delle disposizioni che riservano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita a
“due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età poten- zialmente fertile” (Corte cost. 22 ottobre 2019, n. 221, in Corr. giur., 2019, 1460, con nota di Recinto, La legittimità del divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche “chiarimento” ed alcuni “revirement”). L’afferma- zione di un simile principio - ulteriormente ribadito da una succes- siva decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata con riferimento alla norma che impedisce la formazione di un atto di nascita recante il riconoscimento del figlio, cittadino straniero, da parte di due madri (Corte cost. 21 dicembre 2019, n. 237, in questa Rivista, 2020, 325, con nota di Sesta, L’atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento di due madri) - non conduce ad obliterare l’esigenza di salvaguardare l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con l’adulto che abbia intenzionalmente assunto la veste di genitore; esigenza che, precisa la Consulta, è pienamente meritevole di una tutela che può essere efficace- mente assolta ricorrendo alla“adozione cosiddetta non legitti- mante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184”.
(19) La sovrapposizione dei ruoli genitoriali all’interno della cosiddetta famiglia ricomposta è efficacemente rappresentata da una recente decisione (Cass. Civ. 27 marzo 2020, n. 7555, in questa Rivista, 2020, 777, con nota di Danovi, L’adozione di maggiorenne non estingue (ma può modificare) l’obbligo di man- tenimento del genitore), nella quale è stato disposto che l’obbligo
cosiddetta genitorialità sociale si manifesta anche al di fuori delle fattispecie nelle quali essa sia formaliz- zata riconducendo il rapporto tra adulto e minore entro le forme dell ’adozione appena menzionate.
Così, anche nelle ipotesi in cui la costituzione di un rapporto adottivo non abbia luogo in ragione dell ’inerzia del genitore sociale o dell’opposizione di uno dei genitori biologici (20), la relazione affet- tiva che di fatto si instaura tra l ’adulto ed il minore continua in ogni caso ad assumere una rilevanza che emerge sotto il profilo del risarcimento conseguente alla perdita del “congiunto” (21) o, ancora, per quanto concerne la tutela della continuità affettiva nell ’ipotesi in cui vada in crisi e venga meno il vincolo che unisce il genitore sociale al genitore biologico del minore (22).
Proprio in ragione della rilevanza assunta dalla rela- zione di fatto che lega il genitore sociale al minore si manifesta la necessità di ampliare i confini entro cui è stata tradizionalmente attuata la condivisione della
responsabilità genitoriale. In questo senso una signifi- cativa indicazione si rinviene nelle soluzioni adottate nell ’ordinamento francese in cui sono contemplate forme di condivisione dei poteri tra genitore biologico e genitore di fatto che consentono di plasmare l ’eserci- zio della responsabilità genitoriale secondo modalità conformi alla complessità che caratterizza l ’attuale panorama delle relazioni familiari (23).
L ’opportunità di prevedere soluzioni analoghe nell’or- dinamento italiano - posta in luce da un disegno di legge risalente al 2014 (24) - è riaffiorata in un prov- vedimento di merito nel quale il Tribunale ha confer- mato la conformità all ’interesse del minore di un accordo intercorso tra genitori biologici e genitore sociale in virtù del quale è stato riconosciuto a que- st ’ultimo il diritto a continuare a mantenere rapporti significativi con il minore a suo tempo adottato mediante la previsione contenuta nell ’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, nonché il dovere di contribuire parzialmente al suo mantenimento (25).
di mantenimento del figlio maggiorenne gravante sul genitore biologico possa essere ridotto laddove si riscontri il concorso al mantenimento anche da parte del“padre sociale” che, nel caso di specie, aveva formalizzato il duraturo rapporto affettivo instaura- tosi nel corso degli anni con le figlie della coniuge ricorrendo all’adozione di maggiorenne ex art. 291 c.c.
(20) In proposito Cass. Civ. 10 maggio 2011, n. 10265, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1206, con nota critica di Sesta, L’esercizio della potestà sui figli naturali dopo la legge n. 54/2006: quale sorte dell’art. 317 bis c.c.?, che, adottando una soluzione non piena- mente coerente rispetto alla disciplina positiva all’epoca vigente, ha escluso la“stepchild adoption” del marito della madre attri- buendo preminente rilievo al diniego espresso da parte del padre biologico del minore.
(21) Sotto un diverso profilo la rilevanza assunta dal cosiddetto
“genitore sociale” ha trovato un’ulteriore conferma in una deci- sione di legittimità nella quale è stato ammesso il diritto di que- st’ultimo a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdita del figlio del partner (Cass. Civ. 21 aprile 2016, n. 8037, in Danno e resp., 2017, 30, con nota di Garibotti, Il risarcimento del danno da perdita del rapporto paren- tale nell’ambito delle famiglie ricostituite e nelle unioni civili ed in questa Rivista, 2017, 329, con nota di La Battaglia, Il danno non patrimoniale da perdita del figlio del“partner”: variazioni sul tema della famiglia di fatto). Sul punto Cinque, Quale statuto per il
“genitore sociale”?, in Riv. dir. civ., 2017, 1480 - all’esito di una perspicua analisi della giurisprudenza che riconosce il diritto del genitore sociale al risarcimento del danno subito per la perdita del minore con il quale aveva instaurato un significativo legame affet- tivo - osserva che detto risarcimento può cumularsi con quello riconosciuto alla coppia dei genitori biologici dando così vita ad una situazione complessa nella quale alla morte del minore consegue un danno che interessa una pluralità di adulti a quest’ultimo legati da vincoli biologici (genitori biologici) e di natura meramente affettiva (genitore sociale).
(22) La meritevolezza di tutela della continuità del rapporto che lega un minore al partner del suo genitore biologico è stata sottolineata da Corte cost. 20 ottobre 2016, n. 225, in questa Rivista, 2017, 305, con nota di Tommaseo, La Corte Costituzionale sulla tutela degli affetti extrafamiliari del fanciullo, che, muovendo da una fattispecie nella quale si era instaurata una significativa relazione tra una minore e la compagna della madre biologica di quest’ultima, ha precisato, da una parte, che la previsione
contenuta nell’art. 337-ter c.c. dev’essere riferita esclusivamente alla coppia dei genitori biologici, ma ha sottolineato, dall’altra, l’esigenza di salvaguardare le significative relazioni affettive instauratesi tra un minore e colui che abbia volontariamente assunto nei suoi confronti la veste di genitore sociale. La fonda- mentale rilevanza assunta dall’esigenza di salvaguardare i rapporti affettivi instaurati dal minore anche in assenza di un legame biologico con l’adulto che abbia assunto il ruolo genitoriale è stata ulteriormente sottolineata in una decisione di merito suc- cessiva (Trib. Como 13 marzo 2019, in questa Rivista, 2020, 137, con nota di Diquattro, La tutela del diritto del minore alla conser- vazione del rapporto affettivo con il genitore sociale) che riferen- dosi al rapporto tra una minore e colui che le indagini biologiche avevano escluso essere il padre, ha posto in evidenza la primaria rilevanza dell’interesse del minore “alla stabilità dei legami affet- tivi con le persone con cui hanno vissuto e alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo”. Sul punto si vedano Quadri, La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 566, in part. 569; Carota, La tutela del rapporto con il genitore sociale nelle coppie dello stesso sesso e l’orientamento della corte costituzionale sulle modalità di conservazione del rapporto una volta cessata la convivenza, in Nuove leggi civ., 2018, 270;
Cinque, Quale statuto per il“genitore sociale”?, cit., 1475.
(23) Sul punto Quadri, La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze, cit., 568, il quale si sofferma sulle soluzioni adottate al fine di consentire l’instaurazione di una “vera e propria co-genitorialità da parte della coppia di persone dello stesso sesso”; Cinque, Quale statuto per il “genitore sociale”?, cit., 1500, che sottolinea la particolare idoneità della delégation clas- sique e della delégation-partage del diritto francese quali stru- menti capaci di attribuire una rilevanza giuridica al ruolo assunto dal genitore sociale.
(24) In questo senso si veda il d.d.l. recante Modifiche al codice civile in materia di delega dell’esercizio della responsabilità geni- toriale presentato il 19 febbraio 2014 nel corso della XVII Legisla- tura dai Senatori Manconi, Palermo e Lo Giudice, i cui contenuti sono esaustivamente illustrati in Cinque, Quale statuto per il
“genitore sociale”?, cit., 1498.
(25) Trib. Padova 6 giugno 2018, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1795, con nota di Bugetti, L’affidamentodel figlio adottato ai sensi dell’art 44 lett. b) l. n. 184/1983 a seguito del divorzio.
In definitiva l ’esigenza di osservare in una prospettiva sistematica le molteplici questioni scaturenti dalla presenza di un genitore sociale nell ’ambito delle relazioni che fanno capo al minore appare ormai indifferibile. In quest ’ottica l’interprete, nel rico- struire un quadro normativo e giurisprudenziale par- ticolarmente frastagliato, è inevitabilmente chiamato ad elaborare soluzioni che riempiano di contenuto il principio generale dell ’interesse del minore valorizzando la complessità e la flessibilità che caratterizzano l ’attuale panorama delle relazioni familiari.
3. L ’assegnazione della casa familiare nella prospettiva delle famiglie ricomposte La complessità delle relazioni che caratterizzano le cosiddette famiglie ricomposte può essere colta anche nel particolare angolo visuale dell ’assegnazione della casa familiare.
Concentrando l ’attenzione sui profili attinenti alla crisi del rapporto, occorre anzitutto considerare l ’ipo- tesi in cui si tratti di decidere riguardo al diritto alla permanenza nella casa familiare di soggetti minori o non autosufficienti che siano figli di uno soltanto dei coniugi (26). Riguardo a questa fattispecie la Suprema Corte ha chiarito che il sacrificio del geni- tore proprietario è giustificato solo laddove l ’esigenza di garantire il diritto del figlio alla permanenza nella casa familiare sia riferito al figlio comune della cop- pia. Pertanto qualora il problema dell ’assegnazione della casa familiare si ponga nel contesto di una famiglia composta dai coniugi e dal figlio che il coniuge non proprietario aveva avuto da una prece- dente relazione è escluso il diritto di quest ’ultimo alla permanenza nell ’immobile di cui è proprietario il solo
“genitore sociale” (27). Invero la particolare prospet- tiva della crisi dell ’unione nella quale siano presenti figli di uno dei partner che abbiano instaurato un significativo legame con l ’altro mette in luce l’esi- genza di una revisione dell ’orientamento secondo cui l ’assegnazione della casa familiare può essere disposta solo a favore dei figli biologici (o adottivi) del pro- prietario. Questo orientamento appare, infatti,
difficilmente conciliabile con le decisioni che - valo- rizzando i vincoli affettivi instauratisi tra genitore sociale e figlio del partner - hanno attribuito rilevo alla cosiddetta “famiglia degli affetti” riconoscendo l ’ammissibilità della stepchild adoption (28) e con quelle che hanno sottolineato la necessità di colmare una lacuna laddove l ’ordinamento non prevede uno strumento che assicuri al “genitore sociale” una con- tinuità del rapporto con il figlio del partner successi- vamente alla crisi dell ’unione di coppia (29). A ben vedere quegli stessi vincoli affettivi che possono giustificare il ricorso alla stepchild adoption o il ricono- scimento della meritevolezza di tutela della conti- nuità affettiva sembrano riecheggiare negli orientamenti in materia di assegnazione della casa familiare che sottolineano l ’assunto ormai consoli- dato secondo cui “occorre considerare in via priori- taria l ’interesse della prole a permanere nell’habitat domestico ” inteso dalla S.C. come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare ” (30). In que- st ’ottica, operando una lettura sistematica dell’orien- tamento che valorizza i legami affettivi instauratisi tra soggetti che vivono un ’esperienza familiare pur non essendo legati da un vincolo biologico e quello che vede la casa familiare come il luogo nel quale gli affetti familiari si sviluppano e si radicano, sembra possibile affermare che non si possa far dipendere il diritto del minore a “permanere nell’habitat dome- stico ” dalla presenza di un mero legame biologico con il proprietario, pretermettendo in linea di principio la rilevanza di eventuali legami affettivi che da soli siano capaci di giustificare la sussistenza di un inte- resse del minore alla permanenza nel luogo in cui la vita familiare si è radicata.
Un diverso genere di problemi si pone con riferi- mento alla fattispecie in cui il coniuge non proprie- tario al quale sia stata assegnata la casa familiare in quanto genitore prevalentemente convivente con il figlio minore instauri una nuova convivenza o con- tragga un nuovo matrimonio. In un primo momento, a seguito dell ’introduzione della disciplina della casa familiare regolata dall ’art. 155-quater c.c. (oggi col- locata nell ’art. 337-sexies c.c.), la posizione del
(26) Sulle peculiari questioni che emergono in materia di casa familiare in presenza di nuclei familiari“ricomposti” Ippoliti Mar- tini, I riflessi economici dell’assegnazione della casa familiare, in Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, a cura di Al Murden - Rovatti, Torino, 2020, 146.
(27) Cass. Civ. 2 ottobre 2007, n. 20688, in questa Rivista, 2008, 243, con nota di Marchiondelli, L’assegnazione della casa familiare quale strumento di tutela dei figli di entrambi i coniugi; in senso analogo Cass. Civ. 15 settembre 2011, n. 18863, in One Legale https://onelegale.wolterskluwer.it.
(28) Cfr. retro. Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12962, cit.
(29) Cfr. retro. Corte cost. 5 ottobre 2016, n. 225, cit.
(30) Cass. Civ. 8 giugno 2012, n. 9371; Cass. Civ. 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. Civ. 15 settembre 2011, n. 18863, tutte in One Legale https://onelegale.wolterskluwer.it. Roma, L’assegna- zione della casa familiare, in Sesta - Arceri (a cura di), L’affida- mento dei figli nella crisi della famiglia, Torino, 2012, 152; Arceri, in Sesta - Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento deifigli, cit., 395; Ead., sub art. 337-sexies c.c., in Sesta (a cura di), Codice dell’unione civile e delle convivenze, Milano, 2016, 1829.
coniuge non proprietario apparve indebitamente compromessa. Infatti la previsione secondo cui “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l ’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxo- rio o contragga nuovo matrimonio” avrebbe potuto condurre a determinare l ’automatico estinguersi del diritto ad abitare nella casa familiare - conseguito in ragione della convivenza con i figli - laddove avesse avuto luogo l ’instaurazione di una nuova convivenza o la celebrazione di un nuovo matrimonio; e ciò in ragione di una variabile del tutto indipendente rispetto al criterio dell ’interesse dei figli (31).
Sulla base di questi rilievi sono state sollevate que- stioni di legittimità costituzionale (32) riferite alla previsione di un automatismo in ragione del quale il provvedimento di assegnazione della casa familiare poteva venire meno a seguito del matrimonio con- tratto dal genitore che ne beneficiava o dell ’instau- razione da parte di quest ’ultimo di una nuova convivenza; automatismo che finiva per porre in secondo piano ed obliterare il preminente interesse dei figli alla conservazione della stabilità della resi- denza familiare. Tali considerazioni, invero, hanno trovato parziale riconoscimento nella successiva pro- nuncia interpretativa di rigetto con la quale la Corte costituzionale (33) ha chiarito che il disposto dell ’art.
155-quater c.c. (oggi art. 337-sexies c.c.) deve essere letto nel senso che l ’instaurazione di una nuova convivenza o il nuovo matrimonio contratto da parte del genitore beneficiario del provvedimento di assegnazione comporta necessariamente una rin- novata valutazione dell ’interesse dei figli riferita alla nuova situazione. Pertanto la modifica del provvedi- mento di assegnazione originario presuppone neces- sariamente una simile valutazione e non può scaturire automaticamente dalla sola circostanza delle seconde nozze del coniuge assegnatario o dall ’instaurazione da parte di quest ’ultimo di una convivenza more uxorio.
L ’analisi della casistica giurisprudenziale successiva alla decisione della Corte costituzionale fa emergere, invero, la presenza di soluzioni che possono destare perplessità: infatti, pur muovendo da un condivisibile intento di tutela dell ’interesse del minore alla per- manenza nella casa familiare, la S.C. talvolta giunge a soluzioni che sembrano comprimere in modo ecces- sivo la posizione del coniuge proprietario. Questa situazione ricorre, ad esempio, laddove è stato affer- mato il diritto alla permanenza nella casa familiare di proprietà dell ’altro coniuge anche successivamente all ’instaurazione da parte del coniuge assegnatario di una nuova convivenza seguita poi dal passaggio a nuove nozze (34).
Occorre rilevare, da ultimo, che la regola di diritto vivente elaborata dalla Corte costituzionale e costan- temente applicata dalla giurisprudenza di legittimità è stata ulteriormente confermata da una decisione di merito che ha escluso la validità di un accordo con il quale i genitori prevedevano che l ’instaurazione di una nuova relazione da parte di colui che beneficiava del provvedimento di assegnazione avrebbe dovuto costi- tuire elemento capace di determinare la revoca del provvedimento di assegnazione e di ripristinare il godi- mento dell ’immobile in capo al proprietario. Un simile automatismo, anche se introdotto mediante la con- corde volontà dei genitori, è parso infatti inconciliabile con l ’esigenza di operare una rinnovata valutazione dell ’interesse del minore alla persistente permanenza nell ’abitazione familiare anche successivamente all’in- tervenuta instaurazione di una nuova relazione da parte del genitore prevalentemente convivente (35).
4. Assegno divorzile e famiglia ricomposta tra solidarietà, autoresponsabilità
e “diritto a formare una seconda famiglia”
Il crescente numero dei divorzi, la sempre più giovane età degli ex coniugi e la conseguente propensione a riformare nuovi legami familiari successivamente alla
(31) La questione di legittimità costituzionale è stata risolta da Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308, in Corr. giur., 2008, 1663 ss., con nota di Quadri, Vicende dell’assegnazione della casa familiare e interesse dei figli; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 1411, con nota di C. Irti, La revoca dell’assegnazione della casa familiare:
dalle critiche della dottrina al giudizio della Consulta, nel senso per cui ove l’assegnatario cessasse di abitare stabilmente nella casa familiare o convivesse con un terzo o contraesse nuovo matrimo- nio, non deve aver luogo l’automatica estromissione dalla casa familiare, ma la possibilità di un riesame della nuova situazione da parte del giudice.
(32) Trib. Firenze 16 maggio 2007, in questa Rivista, 2007, 834, con nota di Paladini, Le nuove cause di estinzione dell’assegna- zione della casa familiare al vaglio del giudice delle leggi; Trib.
Modena 18 aprile 2007, in DeJure.
(33) Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308, cit.
(34) Cass. Civ. 15 luglio 2014, n. 16171, in One Legale https://
onelegale.wolterskluwer.it, relativa ad una fattispecie nella quale la beneficiaria del provvedimento di assegnazione dopo aver instaurato una nuova convivenza aveva contratto matrimonio con il nuovo partner; Cass. Civ. 24 giugno 2013, n. 15753, in One Legale https://onelegale.wolterskluwer.it, concernente l’in- staurazione di una nuova convivenza da parte della beneficiaria del provvedimento di assegnazione. Occorre precisare, da ultimo, che gli orientamenti appena illustrati e le perplessità che essi destano debbano essere oggetto di ulteriore considerazione pro- prio in ragione del fatto che la L. n. 76/2016 ha ampliato il loro ambito di rilevanza anche con riferimento all’ipotesi in cui il geni- tore beneficiario del provvedimento di assegnazione instauri una convivenza ai sensi dell’art. 1, comma 36 ss., L. n. 76/2016 oppure contragga un’unione civile con persona dello stesso sesso.
(35) Trib. Palermo 29 dicembre 2016, in DeJure.
rottura del primo matrimonio (36) ha costituito il presupposto che - in linea con le tendenze già conso- lidate o recentemente emerse negli altri sistemi giu- ridici europei - ha condotto alla valorizzazione dell ’autoresponsabilità ed alla graduale limitazione della persistenza di vincoli economici tendenzial- mente perpetui tra gli ex coniugi (37). Così l ’assenza di un intervento organico di riforma attraverso il quale introdurre previsioni capaci di limitare nel tempo l ’estensione della solidarietà postconiu- gale (38) o imporre una liquidazione una tantum della somma necessaria a garantire il mantenimento della parte economicamente debole (39) è stata in un certo senso compensata da significativi mutamenti di indirizzi giurisprudenziali consolidati che hanno reso possibile rimodellare i lineamenti e le funzioni del- l ’assegno divorzile. L’orientamento dominante per quasi tre decenni - in virtù del quale il coniuge economicamente debole poteva confidare su un mantenimento corrisposto e commisurato in
funzione dell ’obiettivo di assicurare a colui che non disponesse di adeguati redditi propri il persistente godimento del tenore di vita coniugale (40) - è stato dapprima repentinamente e drasticamente abbandonato a seguito della decisione della Prima Sezione che nel 2017 (41) ha dato vita ad una lettura interpretativa dell ’art. 5 l. div. che ha costretto la solidarietà postconiugale entro gli angusti limiti segnati dall ’incapacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati al conseguimento della mera auto- sufficienza economica, quindi definitivamente supe- rato dal successivo intervento delle Sezioni Unite (42) che, attribuendo all ’assegno divorzile una funzione assistenziale, compensativa e perequa- tiva, ha creato i presupposti affinché esso possa assol- vere ad una duplice funzione alternativa: quella di assicurare una funzione assistenziale minima laddove il richiedente versi in una condizione di incapacità di procurarsi le risorse necessarie al fine di conseguire l ’autosufficienza economica (43) e quella di garantire
(36) Sul punto si rinvia al già citato report Matrimoni e unioni civili anno 2018, pubblicato dall’I.S.T.A.T. il 20 novembre 2019 (https://www.istat.it/it/archivio/235759).
(37) Sul principio dell’autoresponsabilità S. Patti, La giurispru- denza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 454; Cordiano, Il principio di autorespon- sabilità nei rapporti familiari, Torino, 2018, in part. 57.
(38) In questo senso un’apprezzabile soluzione è stata delineata nella proposta di legge n. 506 (XVIII), presentata alla Camera dei Deputati, ad iniziativa dell’On. Morani, il 12 aprile 2018, ed approvata in prima lettura il 14 maggio 2019, laddove viene contemplata la possibilità di“predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni con- tingenti o comunque superabili” (art. 1, comma 2).
(39) La previsione in via preferenziale di forme di liquidazione una tantum del contributo dovuto a titolo di mantenimento della parte economicamente debole già radicata nei sistemi di common law (Al Mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole.
Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destruttu- rata, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, cit., 100 ss.) ha trovato spazio anche nel sistema spagnolo (De Pamphilis, La tutela della parte debole tra solidarietà e autoresponsabilità. Le soluzioni del sistema francese e spagnolo - Le soluzioni dell’ordinamento spa- gnolo, in Al Murden - Rovatti (a cura di), Gli assegni di manteni- mento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, Torino, 2020, 101) ed in quello francese (Locatello, La tutela della parte debole tra solidarietà e autoresponsabilità. Le soluzioni del sistema fran- cese e spagnolo - Le soluzioni dell’ordinamento francese, in Al Murden - Rovatti (a cura di), Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, Torino, 2020, 80).
(40) Cass. Civ., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 67, con nota di Quadri, Assegno di divorzio: la media- zione delle sezioni unite e di Carbone, Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio). Sull’assegno post-matrimoniale nel panorama precedente alla decisione delle Sezioni Unite del 2018: Rimini, Il nuovo divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da Cicu - Messineo - Men- goni, continuato da Schlesinger, La crisi della famiglia, II, Milano, 2015, 105 ss.; Bonilini, L’assegno post-matrimoniale, in Bonilini - Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. c.c. Schle- singer - Busnelli, III ed., Milano, 2010, 575 ss.; Giacobbe - Virga- damo, Il matrimonio, in Tratt. dir. civ. Sacco, 3, 2, Torino, 2011, 57.
(41) Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11504, in questa Rivista, 2017, 642, con nota di Al Mureden, L’assegno divorzile tra autoresponsa- bilità e solidarietà post-coniugale e di Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti; in Nuova giur. civ.
comm., 2017, 1010, con nota di Roma, Assegno di divorzio: dal tenore di vita all’indipendenza economica; in Corr. giur., 2017, 885, con nota di Quadri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione del“tenore - di vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole”
senza passato?; in Giur. it., 2017, 2707, con nota di Patti, Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa? e di M. Bianca, Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta.
Sulla medesima decisone si vedano anche Rimini, Verso una nuova stagione per l’assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale; Fortino, Il divorzio, l’“autoresponsabilità” degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia; Quadri, L’asse- gno di divorzio tra conservazione del“tenore di vita” e “autore- sponsabilità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato comune; C.M. Bianca, L’ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?, in Giustiziacivile.com, Editoriale del 9 giugno 2017.
(42) Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in Corr. giur., 2018, 1186, con nota di Patti, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite; in Foro it., 2018, I, 2671; con nota di M. Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?; in Giur. it., 2018, 1843, con nota di Rimini, Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa. Le molteplici questioni emerse sotto il profilo civilistico, processuale e penalistico a seguito della decisione delle Sezioni Unite sono analizzate nei contributi compendiati nel numero monografico di questa Rivista, L’asse- gno di divorzio dopo la decisione delle Sezioni Unite, 2018.
(43) Cass. Civ. 10 aprile 2019, n. 10084, in questa Rivista, 2019, 567, con nota di Danovi, Assegno divorzile: l’inadeguatezza dei mezzi supera il matrimonio breve e senza rinunce, muovendo da una fattispecie nella quale l’incapacità del richiedente di procurarsi adeguati redditi propri non si accompagnava ad un significativo contributo prestato durante il matrimonio, ha sottolineato la persi- stenza di una funzione assistenziale minima dell’assegno divorzile che, in presenza di una condizione di non autosufficienza econo- mica, può essere corrisposto anche a prescindere dalla breve durata del matrimonio e dal non significativo apporto fornito alla formazione del patrimonio comune.
un ’adeguata compensazione del contributo fornito durante gli anni del matrimonio dal coniuge che, sacrificando le proprie aspirazioni per dedicarsi alle esigenze della famiglia, si trovi in una posizione di significativo svantaggio economico rispetto all ’altro (44).
L ’analisi della giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite e, in particolare, delle decisioni nelle quali l ’assegno divorzile è stato negato sottolineando la fondamentale rilevanza assunta da attribuzioni patri- moniali effettuate a favore della parte debole ed impu- tabili all ’integrale compensazione dell’apporto da questa fornito durante gli anni del matrimonio testi- monia ulteriormente l ’ormai compiuto ed irreversibile abbandono di un concetto di solidarietà postconiugale funzionale ad assicurare, in linea di principio, il persi- stente godimento del tenore di vita coniugale succes- sivamente alla rottura del matrimonio (45).
Questo significativo mutamento del diritto vivente, del resto, riflette una moderna concezione del matri- monio nella quale la fragilità del vincolo che lega gli sposi impone di conciliare le ineludibili istanze della solidarietà postconiugale con la crescente rilevanza assunta dal diritto a riformare una famiglia successivamente al divorzio (46) e dal principio dell ’autoresponsabilità (47).
Le linee evolutive che hanno caratterizzato in ter- mini generali la lettura interpretativa delle norme che governano la solidarietà postconiugale possono essere colte in modo ancor più netto laddove l ’ab- bandono della lettura che delineava il diritto dell ’ex
coniuge a percepire un assegno divorzile attribuito e quantificato in funzione dell ’esigenza di garantire il persistente godimento del tenore di vita coniugale si inserisca nelle complesse trame di rapporti scaturenti dalla formazione di nuove famiglie.
Una significativa e condivisibile limitazione delle posizioni di interdipendenza economica tra ex coniugi fondata sul principio dell ’autoresponsabi- lità si rinviene, anzitutto, nell ’orientamento svilup- patosi con riguardo alla fattispecie nella quale si riscontri l ’instaurazione di una convivenza da parte dell ’ex coniuge beneficiario dell’assegno post-matrimoniale dopo la definitiva rottura del vincolo coniugale. L ’orientamento per lungo tempo consolidato - secondo cui l ’instaurazione di una stabile convivenza da parte del beneficiario dell ’assegno divorzile costituiva un limite agli obbli- ghi imposti alla parte economicamente forte e poneva detto assegno “in una fase di quie- scenza ” (48) - infatti è apparso espressione di una concezione dei rapporti tra ex coniugi che mal si concilia con il contesto normativo attuale, in cui la convivenza more uxorio ha ormai conseguito piena rilevanza. Così, muovendo dall ’assunto secondo cui attraverso la creazione di una nuova famiglia si compie un atto di autoresponsabilità incompatibile con il persistente godimento dei benefici economici derivanti da rapporto coniugale ormai terminato, la S.C. è giunta a concludere che il venir meno del- l ’assegno post-matrimoniale assume un carattere definitivo e quindi non reversibile (49).
(44) La rilevanza assunta dal ruolo di genitore prevalente come elemento capace di giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile è stata sottolineata in alcune pronunce nelle quali ha assunto una fondamentale rilevanza l’impegno profuso da uno dei coniugi suc- cessivamente alla rottura dell’unione sia con riferimento a figli ancora minori di età (Trib. Ravenna 14 settembre 2018, in Giurae- milia) sia con riguardo ai figli affetti da disabilità e quindi destinati a non conseguire mai una piena indipendenza (Trib. Bologna 7 agosto 2018, in Giuraemilia). La fondamentale rilevanza attribuita al contri- buto endofamiliare emerge anche in Trib. Pescara 29 agosto 2018, in Cassazione.net, che ha riconosciuto il diritto a percepire un assegno post-matrimoniale parametrato nella“misura massima del terzo del reddito mensile nella disponibilità” dell’onerato con riferimento ad una fattispecie nella quale, durante un matrimonio durato quasi trent’anni la moglie aveva rinunciato ad esercitare la professione di insegnante nella scuola dell’infanzia per favorire la progressione di carriera del marito appartenente alla Guardia di Finanza e soggetto a periodici trasferimenti. Sul problema della compensazione del coniuge per lungo tempo dedito alla famiglia Sesta, La rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare nella concreta quantifica- zione dell’assegno divorzile, in questa Rivista, 2018, 988.
(45) L’applicazionedi questoprincipio ha condottoad escludere la titolarità dell’assegno divorzile nella decisione concernente il divorzio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario (Cass. Civ. 30 agosto 2019, n. 21926) e in altre rilevanti decisioni ascrivibili al novero dei cosiddetti big money cases (Cass. Civ. 9 agosto 2019, n. 21234;
App. Bologna 15 maggio 2019). Sulle tre decisioni e sul problema delle conseguenze economiche del divorzio anche alla luce delle
soluzioni adottate negli ordinamenti di common law v. Al Mure- den, Le nuove funzioni dell’assegno divorzile nello specchio dei big money cases, in questa Rivista, 2019, 1087 ss.
(46) Sotto questo profilo appare significativa la motivazione di Cass. Civ. 19 marzo 2014, n. 6289, in questa Rivista, 2015, 470, con nota di Buzzelli, Assegno di divorzio e nuova famiglia dell’obbligato, che muovendo dai principi enunciati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9), ha sottolineato la rilevanza assunta dalla aspirazione dell’individuo a formare una famiglia giungendo ad affermare che essa non può incontrare un limite nei persistenti doveri di solidarietà postconiugale scaturenti dal primo matrimonio. In senso analogo Cass. Civ. 10 luglio 2015, n.
14521, in Dir. giust.; Trib. Napoli 21 luglio 2017, n. 8452, in DeJure.
(47) Cordiano, Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari, cit., 57; Arceri, I principi delle Sezioni Unite nell’applica- zione dei giudici di merito, in questo Fascicolo, infra, 50 ss.
(48) Cass. Civ. 11 agosto 2011, n. 17195, in Guida dir., 2011, 63, con nota di Vaccaro, Il coniuge divorziato perde il mantenimento se instaura una convivenza stabile con un altro; Cass. Civ. 18 novembre 2013, n. 25845, in D&G, 2013; Cass. Civ. 12 marzo 2012, n. 3923, in Giust. civ., 2013, 2197.
(49) Cass. Civ. 3 aprile 2015, n. 6855, in Nuova giur. civ comm., 2015, 683, con nota di Al Mureden, Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell’assegno divorzile; da ultimo, Cass. Civ. 16 ottobre 2020, n. 22604, in Guida dir., 2020, 95.
In termini complementari e in un certo senso speculari la prospettiva della famiglia ricomposta successivamente al divorzio da parte dell ’ex coniuge economicamente forte tenuto alla corre- sponsione dell ’assegno post-matrimoniale ha costituito il terreno sul quale la giurisprudenza - valorizzando i principi sovranazionali dai quali può evincersi l ’esistenza di un diritto a formare una seconda famiglia - ha posto, ben prima del revirement operato nel 2017, le basi per il supera- mento dell ’orientamento consolidato che fondava sul tenore di vita coniugale il presupposto per l ’attribuzione e la commisurazione dell’assegno divorzile. In questa prospettiva si inquadrano le decisioni nelle quali, muovendo dalla prospettiva delle famiglie che si sovrappongono nel tempo, la spettanza e l ’entità del mantenimento dovuto alla parte economicamente debole sono state indivi- duate abbandonando il riferimento al tenore di vita goduto nel momento in cui la famiglia era unita e perseguendo il diverso obiettivo di garan- tire ai nuovi nuclei familiari che si formano a seguito del divorzio un tenore di vita simile tra loro (50). In questo particolare contesto la S.C. - seppur in un momento in cui il criterio del tenore di vita coniugale costituiva ancora il parametro fondamentale che governava l ’attribuzione del- l ’assegno divorzile - ha preso atto del dato per cui la presenza di una nuova famiglia costituita dall ’ex coniuge tenuto al pagamento dell’assegno divorzile ex art. 5 l. div. comporta una variazione degli assetti pregressi che deve essere necessaria- mente considerata al fine di conseguire un tem- peramento dei diritti della prima famiglia necessario ad evitare un trattamento deteriore della seconda (51). In definitiva, pertanto, in uno scenario ormai segnato dalla maturata consa- pevolezza riguardo alla complessità delle relazioni che si instaurano nell ’ambito delle famiglie che si sovrappongono nel tempo, si registra una cre- scente e significativa presenza di decisioni nelle quali gli obblighi scaturenti dalla solidarietà
postconiugale trovano un limite nel sorgere di nuovi obblighi derivanti dalla creazione di un nucleo familiare nel quale siano presenti un secondo coniuge o figli comuni (52).
5. Le famiglie che si sovrappongono nel tempo tra autonomia privata ed espansione dei diritti indisponibili L ’analisi delle più rilevanti questioni che si pongono nelle complesse trame di rapporti scaturenti dal divorzio e dalla successiva creazione di nuove fami- glie fa emergere una crescente esigenza di ampliare i confini dell ’autonomia privata al fine di consentire alle parti di modellare profili personali ed economici dei nuclei familiari che si sovrappongono nel tempo secondo modalità conformate in funzione delle con- crete esigenze che caratterizzano ciascuna singola fattispecie.
Tuttavia se, da una parte, le pattuizioni intercorse tra gli sposi possono dare vita ad assetti di rapporti idonei a soddisfare particolari esigenze e le sensibilità indi- viduali che emergono in ogni specifico contesto familiare, può paventarsi, dall ’altra, il rischio che quelle medesime volontà espresse dalle parti si tra- ducano in una compressione dei diritti indisponibili inderogabilmente riconosciuti al coniuge economi- camente debole ed ai figli non autosufficienti.
Così l ’esigenza di preservare l’interesse del minore alla permanenza nella casa familiare ha condotto ad escludere la validità dell ’accordo con il quale i geni- tori avevano previsto un ’automatica modifica delle regole di assegnazione della casa familiare quale con- seguenza dell ’eventuale instaurazione di una nuova relazione da parte della madre (53).
Nell ’ambito dei rapporti “orizzontali” gli accordi - eventualmente conclusi anche nella fase precedente il matrimonio - mediante i quali i coniugi giungano a limitare o escludere il diritto all ’assegno divorzile consentirebbero di delineare una disciplina sotto alcuni profili astrattamente adeguata ai rapporti generati da famiglie che si sovrappongono nel tempo (54). Cionondimeno, anche sulla scorta
(50) Trib. Firenze 3 ottobre 2007, in questa Rivista, 2008, 52, con nota di Al Mureden, Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria.
(51) Cass. Civ. 23 agosto 2006, n. 18367, in One Legale https://
onelegale.wolterskluwer.it; Cass. Civ. 24 gennaio 2008, n. 1595, in One Legale https://onelegale.wolterskluwer.it
(52) La giurisprudenza di merito ha precisato che gli obblighi“di mantenimento” assunti nell’ambito di un secondo matrimonio nei confronti di un minore con il quale si sia instaurato un significativo rapporto ascrivibile alla categoria della“genitorialità sociale” non possono costituire un elemento capace di incidere sui pregressi obblighi nei confronti dell’ex coniuge divorziato e giustificare una
riduzione dell’assegno divorzile dovuto a quest’ultimo (Trib. Roma 19 maggio 2017, in DeJure).
(53) Trib. Palermo 29 dicembre 2016, in DeJure.
(54) Per una ampia disamina delle soluzioni adottate dai pro- getti di riforma succedutisi negli anni recenti Scia, Le proposte in tema di accordi prematrimoniali: tra valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi e specialità delle regole del diritto di famiglia, in Nuove leggi civ., 2017, 191. La possibilità di stipulare accordi tra i coniugi è contemplata anche dal d.d.l. n. 1151 comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019, recante Delega al Governo per la revisione del codice civile, il cui art. 1, comma 1, lett. b) prevede la stipulazione “tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una
dell ’osservazione comparatistica (55), sembra ragio- nevole affermare che la previsione di accordi diretti a limitare o escludere l ’assegno divorzile, seppur auspi- cabili nelle ipotesi in cui la breve durata del matri- monio o la giovane età del coniuge debole conducano a valorizzare il profilo della autoresponsabilità, debba trovare, in concreto, un limite al cospetto delle ineludibili esigenze di tutelare il coniuge reduce da un matrimonio di lunga durata (56). Anche la confi- gurabilità di accordi “migliorativi” mediante i quali la parte economicamente forte conceda all ’altra bene- fici economici superiori a quelli conseguibili sulla base della disciplina legale può talvolta dare vita alla compressione di diritti indisponibili (57). Non può escludersi, infatti, che i trasferimenti immobiliari operati da un coniuge a favore dell ’altro al fine di compensare i sacrifici effettuati nel corso del matri- monio possano essere osservati - qualora non fondati su adeguate ed obiettive motivazioni - alla stregua di indebite elargizioni liberali nella prospettiva di eredi
necessari quali il nuovo coniuge ed i figli del secondo matrimonio (58). In quest ’ottica, dunque, sembra possibile concludere che l ’autonomia nella defini- zione delle conseguenze economiche del divorzio possa validamente esplicarsi solo laddove essa non comprima i diritti della prima famiglia - prevedendo indebite limitazioni dei doveri inderogabili scaturiti della solidarietà postconiugale - e al tempo stesso non comporti un ’ingiustificata ed irragionevole erosione delle risorse da destinare ad una seconda famiglia formata successivamente al divorzio.
In definitiva, pertanto, l ’autonomia nella definizione delle complesse trame di rapporti generate dalla sovrapposizione nel tempo di nuclei familiari può senz ’altro costituire una via da percorrere utilmente, ma entro i limiti segnati dalla tutela dei diritti indi- sponibili, che nel contesto attuale comprendono, oltre a quelli della famiglia originaria, anche quelli dei componenti delle famiglie formate successiva- mente al divorzio.
programmata o costituita unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamen- tali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione del- l’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indi- rizzo della vita familiare e l’educazione dei figli”.
(55) Per una comparazione condotta alla luce dei prenuptial agreements degli ordinamenti di common law, nei quali il principio secondo cui each part would ...leave marriage in terms of financial equality (Norris v. Norris, Family Division, (2002) EWHC 2996 (Fam)) impedisce di considerare enforceable l’accordo che com- prima le tutele inderogabili riconosciute alla parte economica- mente debole, Al Mureden, La separazione personale dei coniugi, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu - Messineo - Mengoni, continuato da Schlesinger, I, La crisi della famiglia, Milano, 2015, 424.
(56) Quadri, Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa, in Giustiziacivile.com, 2019, in part. 11.
(57) Da ultimo Cass. Civ. 30 gennaio 2017, n. 2224, in Nuova giur. civ. comm., I, 2017, 955, con nota di Grazzini, Accordi preventivi fra coniugi e assegno divorzile una tantum: spunti di
riflessione alla luce delle evoluzioni normative in materia di gestione della crisi familiare, nella quale è stato disposto che
“sono nulli per illiceità della causa gli accordi preventivi fra coniugi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio, siccome in violazione del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 cod. civ., nonchè dell’indisponibilità del diritto a richie- dere l’assegno divorzile”. Un’apertura verso gli accordi prematri- moniali e gli accordi in vista del divorzio è, invece, prospettata da larga parte della dottrina. In questo senso Oberto, I patti prema- trimoniali nel quadro del diritto europeo, in questa Rivista, 2020, 794; Rimini, Funzione compensativa e disponibilità del diritto all’assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio, in questa Rivista, 2018, 1041; Fusaro, La sentenza delle sezioni unite sull’assegno di divorzio favorirà i patti prematrimoniali?, in questa Rivista, 2018, 1031; Dogliotti, L’assegno di divorzio tra clausole generali e interventi “creativi”
della giurisprudenza, in questo Fascicolo, infra, 41 ss.; Bugetti, Il divorzio tra intervento giudiziale e autonomia dei coniugi, in questo Fascicolo, infra, 34 ss.
(58) Al Mureden, La separazione personale dei coniugi, cit., 443 ss.