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Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni di prevenzione incendi

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Academic year: 2022

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Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni di prevenzione incendi

Ing. Mauro Malizia, Dirigente dei Vigili del fuoco

La modulistica di prevenzione incendi da utilizzare obbligatoriamente al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa.

Istanze e segnalazioni presentate dall’utenza, dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici.

Il D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», entrato in vigore il 7 ottobre 2011, all’art. 2, comma 7 stabilisce che, al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, devono essere disciplinate con apposito decreto del Ministro dell’interno le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione da allegare.

Circa un anno dopo è stato quindi emanato il D.M. 7 agosto 2012recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», entrato in vigore il 27 novembre 2012, il quale, all’art. 11, comma 1 ha previsto l’apposita modulistica unificata da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare, stabilita con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica.

Gli utenti e i Comandi dei Vigili del fuoco sono tenuti a adottare obbligatoriamente e unicamente tale modulistica, senza apportare nessuna variazione.

Con nota DCPREV n. 13552 del 31 ottobre 2012, inviata anche ai Consigli Nazionali (degli ingegneri, architetti, chimici, dott. agronomi e forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti agrari), è stato trasmesso il Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012 recante in allegato la nuova modulistica di prevenzione incendida adottarsi obbligatoriamente. Tale modulistica, predisposta sulla base di quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2012, pur mantenendo la stessa l’impostazione delle versioni fino a quel momento adottate, ha recepito le novità e gli aggiornamenti introdotti dal decreto in materia di prevenzione incendi, in particolar modo per quanto riguarda i seguenti aspetti:

i nuovi adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151;

le sotto classificazioni1 delle «attività soggette»ai controlli di prevenzione incendi secondo l'allegato III al D.M. 7 agosto 2012;

i criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle attività esistenti;

la documentazione tecnica da allegare;

il richiamo all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendiodi cui al D.M. 9 maggio 20072 in materia di modalità di presentazione delle pratiche.

1 Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

2 Il D.M. 9 maggio 2007 recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»

(G.U. n. 117 del 22 maggio 2007), in vigore dal 20 agosto 2007 ha introdotto per la prima volta in Italia tale metodologia prestazionale.

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Successivamente sono stati emanati altri provvedimenti che hanno aggiornato alcuni modelli, come di seguito riepilogato:

Nota DCPREV prot. n. 13552 del 31 ottobre 2012 (Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012);

Nota DCPREV prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 (Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014), che ha aggiornato alcuni modelli.

Nota DCPREV prot. n. 6542 del 16 maggio 2018 (Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018), che ha ulteriormente aggiornato i vari modelli.

La modulistica può essere suddivisa in:

Istanze e segnalazioni, presentate dall’utenza: PIN 1-2018-Valutazione progetto; PIN 2- 2018-SCIA; PIN 3-2018-Rinnovo; PIN 4-2018-Deroga; PIN 5-2018-N.O.F.; PIN 6-2018- Verifica in corso d'opera; PIN 7-2018-Voltura.

Dichiarazioni e certificazioni, rese da parte di professionisti e tecnici: PIN 2.1-2018- Asseverazione; PIN 2.2-2018-Cert.REI; PIN 2.3-2018-Dich.Prod.; PIN 2.4-2018-Dich.Imp.;

PIN 2.5-2018-Cert.Imp.; PIN 2.6-2018-Non aggravio rischio; PIN 3.1-2014-Asseverazione Rinnovo.

I modelli

I modelli emanati con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.M. 7 agosto 2012, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi sono i seguenti:

PIN 1-2018: Domanda di valutazione del progetto (sostituisce il modello PIN 1-2012);

PIN 2-2018: Segnalazione certificata di inizio attività (sostituisce il modello PIN 2-2014);

ο PIN 2.1-2018: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (sostituisce il modello PIN 2.1-2014);

ο PIN 2.2-2018 - Cert.Rei: Certificazione di resistenza al fuoco (sostituisce il modello PIN 2.2-2012);

ο PIN 2.3-2018 - Dich.Prod: Dichiarazione inerenti i prodotti (sostituisce il modello PIN 2.3-2014);

ο PIN 2.4-2018 - Dich.Imp: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (sostituisce il modello PIN 2.4-2012);

ο PIN 2.5-2018 - Cert.Imp: Certificazione di rispondenza e di corretto funziona-mento dell’impianto (sostituisce il modello PIN 2.5-2014);

ο PIN 2.6-2018: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (sostituisce il modello PIN 2.6-2012);

ο PIN 2.7-gpl-2012: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl;

PIN 2 gpl-2018: Segnalazione certificata di inizio attività per depositi di gas di petrolio liquefatto (sostituisce il modello PIN 2 gpl-2014);

ο PIN 2.1 gpl-2018: Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto (sostituisce il modello PIN 2.1 gpl-2014);

PIN 3-2018: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (sostituisce il modello PIN 3-2014);

ο PIN 3.1-2014: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (sostituisce il modello PIN 2.1-2012);

PIN 3-gpl-2018: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (per depositi di gpl) (sostituisce il modello PIN 3-gpl-2014);

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ο PIN 3.1-gpl-2018: Dichiarazione di avvenuta manutenzione (per depositi di gpl) (sostituisce il modello PIN 3.1-gpl-2012);

PIN 4-2018: Richiesta di deroga (sostituisce il modello PIN 4-2012);

PIN 5-2018: Richiesta di nulla osta di fattibilità (sostituisce il modello PIN 5-2012);

PIN 6-2018: Richiesta di verifiche in corso d’opera (sostituisce il modello PIN 6-2012);

PIN 7-2018: Dichiarazione per voltura (sostituisce il modello PIN 7-2012).

Istanze e segnalazioni presentate dall’utenza

Le istanze (le parole «richiesta» o «domanda», ove presenti, possono essere considerate sinonimi) sono riferite alla valutazione del progetto (PIN 1), deroga (PIN 4), nulla osta di fattibilità (PIN 5), verifica in corso d’opera (PIN 6).

Le segnalazioni (o anche attestazioni/dichiarazioni) sono riferite alla segnalazione certificata di inizio attività (PIN 2), attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3), dichiarazione per voltura (PIN 7).

I modelli sono predisposti nel seguente modo:

In sommità della prima pagina sono presenti, nella parte sinistra, spazi riservati al Comando per il numero pratica VV.F. e protocollo e, nella parte destra, il riquadro per l'apposizione (solo sull'originale) della marca da bollo nei modelli inerenti alle «istanze» (esame progetto, deroga, NOF, verifica in corso d’opera);

Immediatamente dopo vi è una prima sezione informativa che contiene i dati per identificare univocamente il responsabile dell’attività (richiedente);

Segue una seconda sezione nella quale il responsabile dell’attività deve specificare l’ubicazione e le attività soggette riferite all’istanza riportando numero, sottoclasse e categoria (di cui al D.M. 7 agosto 2012 e D.P.R. n. 151/2011).

Altre sezioni sono invece specifiche per i singoli modelli e sono finalizzate ad acquisire ulteriori dati o contenere precisazioni:

se la domanda è riferita a un nuovo insediamento o a lavori di modifica di un'attività esistente (per le domande di valutazione del progetto o di NOF);

se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al D.M. 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) del decreto (per le domande di valutazione del progetto o deroga);

i riferimenti ai progetti approvati dal Comando per le attività in categoria B e C e/o alla documentazione progettuale presentata per attività non soggetta a preventivo parere del Comando (per le SCIA);

le dichiarazioni del responsabile dell'attività di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, nonché i divieti, limitazioni e prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti (per le SCIA, le attestazioni di rinnovo e le volture);

ecc.

Nella sezione relativa alla distinta dei versamenti da effettuare a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 1393, l’attività viene contraddistinta con il

3 Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 – S.O. n. 83), è stato modificato prima dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), entrato in vigore l’8 luglio 2017 e successivamente dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (Supplemento ordinario alla G.U. n.

258 del 6 novembre 2018), entrato in vigore il 21 novembre 2018.

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numero e la categoria corrispondente (A, B o C) di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e la sottoclasse di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Con note a piè di pagina viene inoltre ricordato, che in caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, l’importo da versare deve essere maggiorato del 50%.

Nella parte finale dei modelli sono presenti riquadri da compilare in caso di presentazione delle istanze o segnalazioni fisicamente allo sportello, in particolare:

lo spazio riservato al richiedente per eventuali deleghe (di norma ai professionisti) per il ritiro degli atti inerenti alla pratica e per gli eventuali chiarimenti tecnici;

lo spazio riservato al Comando dei Vigili del fuoco ai fini dell'accertamento dell’identità personale.

Apposite avvertenze precisano che la firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione o in alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici

Le dichiarazioni e certificazioni, rese da professionisti e tecnici, sono riferite ai modelli da allegare alla SCIA per la maggior parte dei casi e all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, sulla modulistica è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma del «tecnico abilitato» o del «professionista antincendio» come definiti all’art. 1, comma 1 lettera b, c del D.M. 7 agosto 2012.

«Tecnico abilitato»: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

«Professionista antincendio»: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006.

Analogamente a quanto descritto per le istanze e segnalazioni, anche le dichiarazioni e certificazioni prevedono varie sezioni:

Sulla sommità della prima pagina è presente solo lo spazio per il numero di riferimento pratica VV.F., non essendo necessari quelli per protocollo e marca da bollo in quanto si tratta di allegati alla domanda;

La prima sezione informativa prevede esplicitamente l’indicazione della qualifica professionale richiesta per la firma dell’atto (tecnico abilitato o professionista antincendio), con l'indicazione delle generalità, titolo professionale, ecc.;

Seguono i riferimenti alla specifica attività o parte di essa oggetto della dichiarazione o certificazione nonché all’iter di sopralluoghi e di verifiche, sia documentali che strumentali, necessari per la compilazione del modello da parte del tecnico.

Nel modello PIN 2.3-2018 - Dich.Prod, nonostante sia presente lo spazio per l’inserimento del codice di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 139/2006, lo stesso dovrà essere compilato dal professionista antincendio solo nel caso di assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori.

Imposta di bollo e versamenti

Il regime dell'imposta di bollo per i procedimenti di prevenzione incendi è stato chiarito con nota DCPREV prot. n. 5307 del 19 aprile 2013. In particolare, tutte le richieste devono essere presentate

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in bollo (ove previsto). Sono esenti le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e altre Organizzazioni come previsto da specifiche disposizioni vigenti.

Il bollo è previsto solo per le istanze volte a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (ad esempio autorizzazione, rilascio certificati, ecc.).

Alla luce di quanto sopra non è pertanto richiesto il bollo sulle «Attestazioni di rinnovo» e sulla

«SCIA», le quali sono considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti. Inoltre, non è richiesto il bollo sul verbale di visita tecnica (neanche sulla richiesta), e sul Certificato di prevenzione incendi, che è un atto rilasciato obbligatoriamente e non su istanza.

Per quanto concerne invece i versamenti previsti per i servizi a pagamento possono essere effettuati in genere mediante conto corrente postale intestato alle locali Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di competenza territoriale.

Non sono previste, come in precedenza, esenzioni a favore delle Amministrazioni dello Stato, considerato che l’art. 35, lettera r) del D.Lgs. n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della legge 16 luglio 1965 n. 966 recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», che prevedeva, tra l'altro che «…

sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato».

Ad oggi il decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 139/2006, che doveva individuare le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato emanato.

Responsabilità di titolari e professionisti

Una fondamentale differenza che contraddistingue l’approccio del nuovo regolamento di prevenzione incendi rispetto ai precedenti è rappresentata dalla maggiore responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.

Il professionista («asseveratore» o «certificatore») e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di «SCIA» e «Rinnovo».

I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di «semplificazione», «meno ingerenza dello Stato», «facilità per i cittadini» implicano ovviamente maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.

Alla luce della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino utilizzando l’apposita modulistica, potrà, ad esempio:

Avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;

Presentare la SCIA (senza nuovo «esame progetto»), anche in caso di «modifiche sostanziali», allegando la «Dichiarazione di non aggravio di rischio» a firma del professionista;

Presentare l’Attestazione di rinnovo periodico con una dichiarazione ed eventuale

«asseverazione» di professionista antincendio;

Presentare semplice documentazione all’atto del rinnovo, senza nuova SCIA in caso di

«modifiche non sostanziali».

Sottoscrizione della documentazione e dei modelli di dichiarazioni e certificazioni

Nell'elenco che segue sono riepilogati i vari modelli di dichiarazioni e certificazioni unitamente alla documentazione da presentare, con l'indicazione di chi deve sottoscrivere tali atti tra professionisti antincendio, tecnici abilitati, installatori, ecc.

Allegati al mod. PIN 1-2018:

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ο Documentazione tecnico progettuale da allegare alla domanda di valutazione del progetto: tecnico abilitato;

ο Documentazione tecnico progettuale da allegare alla domanda di valutazione del progetto, in caso di utilizzo della metodologia dell’ingegneria della sicurezza antincendio:

professionista antincendio;

PIN 2.1-2018-Asseverazione «Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 del D.M. 7.8.2012)»: tecnico abilitato;

PIN 2.1 gpl-2018-Attestazione «Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto (art. 4 del D.M. 7.8.2012)»: tecnico abilitato;

PIN 2.2-2018-Cert.Rei «Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)»: professionista antincendio;

PIN 2.3-2018-Dich.Prod. «Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte»: tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza lavori o, in assenza, da professionista antincendio;

PIN 2.4-2018-Dich.Imp. «Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)»:

installatore;

PIN 2.5-2018-Cert.Imp. «Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto»: professionista antincendio;

PIN 2.6-2018-Non aggravio rischio «Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (art.

4 comma 7 del D.M. 7/8/2012)»: tecnico abilitato;

PIN 2.7-gpl-2012-Dich.Ist. «Dichiarazione di installazione serbatoio per g.p.l., in depositi sino a 5 m3 di capacità complessiva, di cui al DM 22.01.08, n° 37 rilasciata ai sensi dell’art.

10, comma 4, del D.Lgs. 11.02.98, n° 32 (serbatoio non a servizio di attività soggette ai sensi del DPR 151/11)»: responsabile dell’azienda distributrice rifornitrice del GPL o dell’impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008;

PIN 3.1-2014-Asseverazione Rinnovo «Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.M. 7.8.2012)»: professionista antincendio;

PIN 3.1-gpl-2018-Dichiarazione Rinnovo «Dichiarazione di avvenuta manutenzione per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 m3 (art. 5 del D.M. 7.8.2012)»:

responsabile tecnico dell’azienda distributrice di GPL o dell’impresa di manutenzione del deposito di GPL o tecnico abilitato;

Allegati a mod. PIN 4-2018 «Documentazione tecnica da allegare alla domanda di deroga»:

professionista antincendio;

Allegati a mod. PIN 5-2018 «Documentazione tecnica da allegare alla domanda di nulla osta di fattibilità»: tecnico abilitato;

Allegati a mod. PIN 6-2018 «Documentazione tecnica da allegare alla domanda di verifica in corso d'opera»: tecnico abilitato.

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