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-, in qualità di, del/la, con sede legale in, via, n., CF., P.IVA., domiciliato per la carica presso, indirizzo PEC ;

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Allegato 3 – Schema di Convenzione per la gestione dei centri socio ricreativi diurni per anziani

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Allegato 3

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO RICREATIVO DIURNO ANZIANI PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA______________ IN COLOGNO MONZESE CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO.

L’anno __________ il giorno___________ del mese di __________________ in Cologno Monzese, nella dei Servizi Sociali in Via Petrarca n. 11,

TRA

- _______________, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di _________________, a ciò espressamente autorizzato e domiciliato, per lo scopo, in Cologno Monzese, Via Petrarca n. 11;

e

- _________________________________________, in qualità di __________________, del/la ________________________________________, con sede legale in ________________________________, via ______________, n. ________________, CF. ______________________, P.IVA. ________________________________, domiciliato per la carica presso ______________________________________, indirizzo PEC _______________________;

PREMESSO CHE

- la Giunta Comunale, in data 18/2/2021, ha dato esito positivo a quanto indicato nell'informativa contenente gli indirizzi per l'affidamento e la gestione dei centri socio ricreativi diurni per anziani;

- con determinazione n. XX del XX/XX/2021 l’ufficio competente ha indetto la procedura selettiva approvandone l’Avviso pubblico, ed i relativi allegati, di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del centro socio ricreativo diurno per Anziani da svolgere nei locali di proprietà comunale di

Centro Socio Ricreativo Diurno Anziani di Via Galilei n. 2 – “Villa Citterio”

Centro Socio Ricreativo Diurno Anziani di Viale Emilia n. 53/A

Centro Socio Ricreativo Diurno Anziani di Via Repubblica n. 21

Centro Socio Ricreativo Diurno Anziani di Via Pablo Neruda n. 9

Centro Socio Ricreativo Diurno Anziani di Corso Roma – “Area 38”

- l’avviso pubblico, e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito dell’Ente in data XX/XX/2021;

- determinazione n. XX del XX/XX/2021 è stata approvata la graduatoria di merito ed il servizio, insieme alla concessione in comodato d’uso dei locali comunali, siti in Cologno Monzese, Via _________________________ n. censiti in catasto al Foglio _________, particella _____________, sub.

___________ meglio rappresentato nell’estratto di mappa/planimetria catastale, allegato sotto la lettera ____ al presente atto è risultato affidato a ________________________________________ (di

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seguito anche “Associazione”) che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico;

- l’Associazione si rende disponibile – ed il Comune accetta – alla stipula della presente convenzione;

- detto Immobile risulta essere di interesse culturale ed è pertanto soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”- solo per villa CITTERIO

- nell’ambito dell’istruttoria pubblica di cui sopra, l’Associazione ha presentato una Proposta progettuale per la gestione del Centro socio ricreativo diurno per anziani allegato alla presente convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Scopo primario della presente Convenzione è la realizzazione di un servizio di centro socio ricreativo Diurno per anziani da svolgere presso locali di proprietà comunale assicurandone la corretta conservazione nonché la loro apertura alla pubblica fruizione e la loro migliore valorizzazione attraverso l’incentivazione del protagonismo di Associazioni locali per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito.

2. L’assegnazione dei locali di proprietà comunale risulta, pertanto, strumentale alla superiore finalità solidaristica di cui al comma 1, restando inteso che i diritti/obblighi che dalla stessa discendono sono improntati all’esigenza di assicurarne la corretta e proporzionata attuazione.

3. A tal fine, all’esito dell’istruttoria pubblica richiamata nelle premesse, l’Amministrazione Comunale assegna a all’Associazione__________________________, che accetta, i locali siti in _________________________

per la realizzazione della Proposta progettuale presentata e allegata alla presente convenzione.

ARTICOLO 2 – PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI

1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo.

2. Si richiamano, in particolare:

a) l’Avviso pubblico ed i relativi allegati;

b) la Proposta progettuale presentata dall’Associazione in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dei locali assegnati, accetta e si impegna a:

a) realizzare gli interventi di gestione del Centro socio ricreativo diurno anziani come indicati nel bando e nella Proposta progettuale presentata, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo e garantendone l’adeguata copertura assicurativa;

b) assicurare, per tutta la durata dell’assegnazione, gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali assegnati, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

c) esercitare la facoltà d’uso e di godimento dei locali, qui accordata, per la durata della presente convenzione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d’uso dei locali – attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti – e nel rispetto dei caratteri storico-

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artistici, del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e dell’ambiente ove lo stesso è inserito;

d) inviare annualmente all’Amministrazione Comunale un rendiconto sociale ed economico finanziario relativo alle attività svolte anche al fine di ottenere i benefici economici indicati all’art. 3 dell’Avviso pubblico;

e) segnalare ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale eventuali necessità connesse ad interventi di manutenzione straordinaria per gli interventi di competenza.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1. L’Amministrazione Comunale si impegna a:

a) concedere in uso i locali sede delle attività di gestione del Centro socio ricreativo diurno anziani secondo le modalità di cui all’art. 6;

b) la copertura per le spese relative alle utenze di energia elettrica e riscaldamento;

c) eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali concessi;

d) rimborsare le spese sostenute dall’Associazione, previa presentazione di richiesta e dettagliato rendiconto sociale ed economico finanziario (corredato da documentazione giustificativa delle spese), per gli interventi previsti all’art. 3, lettera c) dell’Avviso Pubblico. Il rimborso, come previsto dall’art. 56, c. 4, del CTS, sarà effettuato nel rispetto del principio di effettività delle spese “con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”. Come previsto dall’art.

17 del CTS, “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”. Il rimborso sarà effettuato nei limiti massimi previsti dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA DEI LOCALI

1. I locali vengono consegnati all’Associazione, per le finalità di cui all’articolo 3 e la realizzazione delle attività di gestione del centro socio ricreativo diurno anziani, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2. L’Associazione dichiara di aver preso completa conoscenza dei locali e delle condizioni, anche di manutenzione, dei medesimi, nonché dei luoghi oggetto dell’assegnazione.

3. La formale e definitiva consegna dei locali avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito “il Verbale di Consegna”).

4. Dal momento della consegna e per tutta la durata dell’assegnazione, l’Associazione assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione dell’assegnazione, l’Associazione dovrà restituire i locali in buono stato di conservazione.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha la durata di mesi 48, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e rinnovabile una sola volta, su istanza dell’Associazione, da presentarsi non oltre il

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termine di 8 (otto) mesi prima della scadenza e previa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale degli esiti dell’azione svolta, dello stato dei locali assegnati e della perdurante sostenibilità della Proposta progettuale. Saranno, a tal fine, oggetto di specifica verifica:

 la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, Registro unico nazionale del Terzo settore o ad altro Albo/Elenco previsto dalla normativa di settore;

 il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

 il comportamento tenuto dall’Associazione, quanto ad esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

 il corretto impiego delle risorse pubbliche eventualmente attribuite.

2. È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

3. Non possono esservi assegnazione o mantenimento della disponibilità dei locali assegnati, disgiunti dalla realizzazione della Proposta progettuale per la quale lo stesso è stato assegnato.

4. È fatto espresso divieto di sub-assegnare l’Immobile ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico e/o di destinarlo ad attività diverse da quelle risultanti dalla Proposta progettuale. Nelle giornate/orari nei quali non si svolge tale azione progettuale, è ammesso l’impiego dell’Immobile, da parte dell’Associazione, per lo svolgimento di altre attività, esclusivamente con finalità sociale e non confliggenti con la Proposta progettuale. Tali eventuali attività complementari dovranno essere preventivamente comunicate all’Amministrazione Comunale e dalla stessa autorizzate.

5. Il riscontrato sub-affidamento, anche parziale, dei locali assegnati e/o delle attività di cui alla Proposta progettuale ad altri soggetti e/o l’effettuazione nello stesso di attività difformi e/o non autorizzate comporta l’immediata decadenza dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rapporto che, con il presente atto, si instaura tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione esclude espressamente e tassativamente qualsiasi traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche e rimane disciplinato da questo atto stesso e, per quanto qui non previsto, dalla disciplina di cui all’Avviso pubblico, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e da eventuali future modifiche ed integrazioni.

2. Al presente rapporto non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005, n.

296 e ss.mm.ii., “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato” né quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, né quelle di cui al “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare della città di Cologno Monzese approvato con deliberazione di C.C. n.

7 del 28.03.2018”, se non con riferimento ai princìpi ed articoli richiamati nell’Avviso pubblico.

ARTICOLO 9 – ACCESSO ALL’IMMOBILE

1. L’Associazione, per tutta la durata dell’assegnazione, consente l’accesso ai locali assegnati da parte dei dipendenti comunale, dei rappresentanti dell’Amministrazione o di soggetti terzi eventualmente incaricati dalla stessa, in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si

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ritenessero opportuni per la verifica dell’effettiva attuazione della Proposta progettuale e/o delle condizioni dei locali assegnati.

2. L’Associazione è tenuta a consentire la visita e l’accesso anche senza preavviso.

3. L’Associazione è consapevole che l’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo dei locali per usi di interesse pubblico, previa comunicazione da inviare con un anticipo di 10 giorni, fatti salvi motivi legati ad urgenze motivate. L’Amministrazione Comunale potrà, in orario di non utilizzo del Centro, con modalità da concordare, usufruire dello spazio del Centro per lo svolgimento di proprie attività o eventi.

ARTICOLO 10 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

1. L’Associazione esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente alla gestione del Centro socio ricreativo diurno anziani e all’utilizzazione dei locali assegnati.

ARTICOLO 11 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI – MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA E VIGILANZA – RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui alla Proposta progettuale, provvedendo al conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione e per l’esercizio delle attività.

2. Nello svolgimento delle predette attività l’Associazione, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne l’Amministrazione da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o da pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga a osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, europee, statali e locali. Parimenti dovranno essere rispettate eventuali indicazioni conseguenti alle disposizioni nazionali, regionali e/o locali in materia di particolari eventi (es. chiusure o limitazioni delle attività conseguenti alla pandemia da Covid-19).

3. L’Associazione dovrà rispondere a tutti gli effetti dell’attività prestata dal proprio personale, anche se volontario, assicurandoli contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 D.Lgs. 117/2017).

4. L’Associazione si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione alle attività di cui alla presente Convenzione, rimanendo in ogni caso l’Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

5. L’Associazione è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e la vigilanza dei locali assegnati e delle attività svolte.

6. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all’art. 6, comma 3, l’Associazione assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria dei locali assegnati al fine di renderli idonei allo svolgimento delle attività.

7. Ove si rendano necessari lavori urgenti e indifferibili, l’Associazione potrà intervenire direttamente, previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio tecnico comunale. Resta inteso che gli eventuali interventi sui locali assegnati potranno essere realizzati solo a esito del

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conseguimento da parte dell’Associazione delle approvazioni e autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

8. L’Associazione non ha e non avrà diritto a rimborsi e/o indennità da parte del Comune per l’esecuzione di interventi non autorizzati, per le attività di ordinaria manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati ai locali, ivi comprese le accessioni e le addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento ai locali, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

9. È fatto divieto all’Associazione, pena la decadenza dalla Convenzione, di sub-affidare, anche parzialmente, le attività relative alla Proposta progettuale e/o di svolgere nei locali concessi attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale, fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 4.

10. Qualora, nel corso della convenzione, emerga la necessità/opportunità di addivenire, anche tenuto conto delle esperienze maturate e dei risultati raggiunti, ad una declinazione parzialmente difforme delle attività previste, l’Associazione trasmetterà a tal fine all’Amministrazione formale istanza di variazione integrativa e/o modificativa, purché quest’ultima preservi gli elementi essenziali e caratteristici dell’originaria Proposta progettuale. L’Amministrazione, valutata l’istanza, potrà accoglierla o respingerla con proprio provvedimento motivato.

ARTICOLO 12 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L’Associazione, prima di dare avvio alle azioni di cui alla Proposta progettuale, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività che saranno svolte all’interno dei locali assegnati, esonerando l’Amministrazione da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

2. La violazione degli obblighi a carico dell’Associazione connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla Convenzione.

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. L’Amministrazione comunale potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare che le attività di cui alla Proposta progettuale siano puntualmente svolte e, più in generale, che:

- i locali siano utilizzati conformemente a quanto disposto nel presente atto;

- che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti;

- che le attività di cui alla Proposta progettuale siano svolte nel rispetto delle norme vigenti - che l’Assegnatario abbia provveduto a sottoscrivere e aggiornare le polizze assicurative

di cui all’art. 12 della presente convenzione.

2. Il contributo economico eventualmente erogato dall’Amministrazione all’Associazione a titolo di rimborso spese, con riferimento agli articoli 17 e 56 del Codice del Terzo Settore e a quanto previsto all’articolo 2 dell’Avviso e all’articolo 5 della presente convenzione, è soggetto all’obbligo di rendicontazione sociale ed economico finanziaria. A questo scopo, l’Amministrazione predisporrà specifica modulistica, idonea a rappresentare il totale della spesa sostenuta al fine di assicurare completezza, correttezza e coerenza della documentazione amministrativo-contabile (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) relative alle attività.

3. L’Assegnatario dovrà dare dimostrazione della congruità delle spese sostenute e della loro diretta correlazione e pertinenza alle spese ammissibili previste dall’articolo 3, lettera c) dell’Avviso pubblico e alle attività afferenti alla Proposta progettuale.

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4. La mancata e/o incompleta e/o non congruente rendicontazione delle spese sostenute comporterà per l’Associazione la non erogazione del rimborso/contributo comunale.

5. La non veritiera rendicontazione delle spese sostenute comporterà per l’Assegnatario, ferme restando le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, la decadenza ipso iure dalla Convenzione.

ARTICOLO 14 – RICONSEGNA DELL’IMMOBILE

1. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente Convenzione, ivi incluse le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previste, i locali concessi in uso gratuito ritorneranno automaticamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate. A tale momento i locali, sotto la responsabilità e l’obbligo dell’Associazione, dovranno risultare liberi da persone e cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All’atto della ripresa in consegna, l’Amministrazione Comunale, redigendo Verbale in contraddittorio con l’Associazione, verificherà lo stato dei luoghi ed indicherà eventuali ripristini necessari, quantificandone il valore, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

2. Si intendono esclusi dalla riconsegna dei locali e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità dell’Associazione, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle attività di cui alla Proposta progettuale.

ARTICOLO 15 – DECADENZA

1. L’Amministrazione avrà titolo a dichiarare la decadenza dell’Associazione Assegnataria – senza alcuna diffida ad adempiere – nei seguenti casi:

a. perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso pubblico;

b. mancata a realizzazione delle attività di gestione del centro socio ricreativo diurno anziani indicate nell’Avviso Pubblico e nella Proposta progettuale;

c. violazione degli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria che abbiano comportato un grave stato di degrado del bene;

d. violazione delle norme riguardanti il divieto di sub-assegnare, anche parzialmente, i locali assegnati e/o le attività previste dalla Proposta progettuale;

e. violazione delle norme riguardanti il divieto di adibire i locali assegnati ad attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale;

f. mancata stipula e/o rinnovo delle polizze assicurative;

g. mancato rispetto delle indicazioni conseguenti alle disposizioni nazionali, regionali e/o locali in materia di particolari eventi (es. chiusure o limitazioni delle attività conseguenti alla pandemia da Covid-19.

2. L’individuazione delle fattispecie di cui al comma 1 risponde all’esigenza primaria di impedire che i diritti discendenti dalla presente Convenzione vengano esercitati dall’Associazione in modo non confacente allo scopo solidaristico che la Convenzione stessa si propone, ogniqualvolta l’abuso di tali diritti, realizzando finalità diverse da quelle per le quali l’ordinamento li ha consentiti, ne vanifichi la ratio.

ARTICOLO 16 – REVOCA

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1. L’Amministrazione potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della Convenzione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

ARTICOLO 17 – RECESSO DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione potrà recedere dal rapporto convenzionale previa comunicazione formale da inviare all’Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, l’Associazione sarà tenuta alla immediata restituzione dei locali assegnati, liberi da persone e/o cose, senza poter vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

1. I rapporti tra Amministrazione Comunale ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.1175 del codice civile), buona fede (artt.1337 e 1366 del codice civile).

2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico giudice il foro di Monza.

ARTICOLO 19 – SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA

1. Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula dalla presente convenzione sono a carico dell’Associazione.

2. Amministrazione Comunale ed Associazione provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).

ARTICOLO 20 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente atto dovranno, a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità, essere eseguite via PEC ai seguenti indirizzi e recapiti:

- per l’Amministrazione Comunale, Direzione Servizi Sociali, Via Petrarca n. 11 – Cologno Monzese – @: servizisociali@comune.colognomonzese.mi.it

- per l’Associazione _____________________

2. L’Assegnatario indica, quale proprio Referente per le interlocuzioni con l’Agenzia, il Sig.

_______________________ (telefono cellulare ___________).

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

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ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile ove non derogate dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 23 – ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

a. l’Avviso pubblico ed i relativi allegati;

b. la Proposta progettuale presentata dall’Associazione in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

FIRME

Per l’Amministrazione Comunale ________________________________________________

Per l’Associazione _____________________________________________

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