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Premessa. Normativa di riferimento. Direzione II Divisione I Ricerca Nazionale Ripartizione II Assegni di ricerca

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Academic year: 2022

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Via Cracovia 50, 00133 Roma www.web.uniroma2.it

Tel. 06 7259 2344

assegni.ricerca@amm.uniroma2.it

C.F. 80213750583 P.I. 02133971008

LINEE GUIDA per l’ingresso e il soggiorno nel Territorio nazionale ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi (ex art. 27 ter D.Lgs n. 286/98 come modificato dal D.Lgs 17/2008).

Premessa

L’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per ricerca scientifica è consentito ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che nel paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. L’assegnista di ricerca (d’ora in poi ricercatore) può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale per periodi superiori ai 3 mesi, al di fuori delle quote stabilite annualmente con il decreto flussi.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di facilitare le strutture universitarie – Dipartimenti e Centri autonomi – che ospitano ricercatori provenienti da Paesi extra Ue, reclutati per svolgere attività di ricerca retribuita per un periodo superiore ai tre mesi. Le istruzioni di seguito riportate seguono la logica dell’iter amministrativo, cioè la successione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento della procedura relativa al rilascio del permesso di soggiorno per ricerca.

Normativa di riferimento

- Art, 27 ter del D.Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, 17 - Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 della Commissione europea - D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 16 (G.U. 6 febbraio 2008, Serie Generale n. 31)

- Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Direzione Centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo - Nota del 25/06/2009 Direttore Centrale del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Ministero

dell’Interno.

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Procedura

Nel caso in cui un ricercatore extra Ue risulti vincitore di una selezione per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.

240, si rendono necessari gli adempimenti di seguito descritti.

Si precisa che i cittadini non comunitari che partecipano alle selezioni di cui sopra devono allegare alla domanda di partecipazione “una copia autenticata del titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato” (comma 3 dell’art. 27-ter del D.Lgs. 286/1998).

Una volta dichiarato vincitore il ricercatore è necessario sottoscrivere una convenzione di accoglienza (all.1) ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, nella quale sono definiti il rapporto giuridico, le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dalla Struttura di ricerca e l’impegno da parte del ricercatore a realizzare il progetto di ricerca. In particolare la convenzione di accoglienza deve prevedere che:

- le risorse mensili a disposizione del ricercatore siano pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale (le risorse mensili possono provenire non solo dalla struttura di ricerca che ha richiesto l’assegno, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile);

- le spese di viaggio di ritorno del ricercatore nel paese di provenienza siano a carico della struttura di ricerca (;(comma 3 dell’art. 27-ter del D.Lgs. 286/1998);

- la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed eventualmente anche per i familiari, ovvero la loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Sono a carico della struttura richiedente anche le spese derivanti dall’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione.

L’obbligo permane per la durata di sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza (comma 2, lettera (c, dell’art. 27-ter del D.Lgs. 286/1998)

La struttura interessata (Dipartimento o Centro autonomo), al fine di richiedere il nulla osta di cui al successivo punto, invia a mezzo mail la convenzione di accoglienza all’assegnista che deve sottoscriverla e rinviarla via mail allegando copia del passaporto. Successivamente la convenzione viene firmata dal Rettore.

Il Dipartimento o Centro autonomo a questo punto può inoltrare richiesta telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione (d’ora in poi SUI) della Prefettura di Roma collegandosi al sito

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https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp (compilare il modulo FR e accedere utilizzando lo SPID del Direttore della Struttura).

Successivamente la Struttura deve inviare la seguente documentazione allo sportello Unico per l’immigrazione all’indirizzo pec: immigrazione.prefrm@pec.interno.it;

- fotocopia del passaporto del ricercatore;

- copia conforme della convenzione di accoglienza;

- delibera del Consiglio della Struttura con la quale è stato approvato il progetto di ricerca;

- copia conforme del decreto di approvazione degli atti;

- copia del contratto di lavoro;

- se l’assegno è finanziato nell’ambito di programmi europei deve essere inviato anche il Grant agreement.

Lo Sportello unico per l’immigrazione, ottenuto il parere favorevole della Questura di competenza e verificata la completezza della documentazione, rilascia il nulla osta, che sarà trasmesso anche telematicamente alle rappresentanze consolari indicate nel modulo FR, e dove il ricercatore potrà recarsi per il ritiro, entro sei mesi dalla data del rilascio, e presenta la richiesta di visto di ingresso. Ottenuto quest’ultimo può entrare in Italia.

Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia la Struttura comunica l’arrivo del ricercatore in Italia allo Sportello unico per l’immigrazione immigrazione.prefrm@pec.interno.it. Il ricercatore sarà convocato, su appuntamento, dallo Sportello unico per l’immigrazione e dovrà consegnare la seguente documentazione;

- copia del passaporto con il timbro di entrata in Italia;

- dichiarazione di ospitalità o copia del contratto di affitto o altra dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa;

- una marca da bollo da 16€.

Dopo avere espletato le operazioni predette il ricercatore si recherà presso gli uffici postali dotati dello “Sportello Amico” per l’invio del Kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno, lo stesso ufficio fisserà al ricercatore l’appuntamento per recarsi in Questura e gli verrà consegnata la ricevuta sulla quale sono indicati i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica sul sito www.portaleimmigrazione.it.

Il ricercatore munito di ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e del passaporto può recarsi presso la Ripartizione 2 – Assegni di ricerca per la sottoscrizione del contratto.

Rilascio del permesso di soggiorno

Il ricercatore si reca, su appuntamento fissato dalle Poste Italiane, presso la Questura per procedere ai rilievi fotodattiloscopici. La Questura, ultimate le procedure di rilascio

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del PSE, pubblicherà sul proprio sito l’avviso che il permesso di soggiorno è pronto per la consegna e il ricercatore potrà richiedere un appuntamento per il ritiro.

Rinnovo del permesso di soggiorno (PSE)

Il permesso di soggiorno per ricerca ha durata annuale. In caso di rinnovo del contratto la struttura deve fare apposita richiesta di rinnovo e inviarla alla Ripartizione assegni almeno 80 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno.

Sarà cura della Struttura interessa predisporre il rinnovo della convenzione di accoglienza e fornire al ricercatore la documentazione da allegare al Kit postale per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

In attesa del rinnovo del PSE è comunque consentito il soggiorno in Italia purché in possesso della ricevuta di invio del Kit postale.

Casi particolari

Ricercatore già presente in Italia ad altro titolo

In caso di cittadino non comunitario con regolare titolo di soggiorno (ad esclusione della richiesta di asilo o di protezione temporanea) è possibile richiedere il nulla osta alla ricerca dall’Italia, prima della scadenza del titolo di soggiorno. La Struttura interessata prende contatti con lo Sportello Immigrazione almeno 60 giorni prima della scadenza del titolo di soggiorno in possesso del ricercatore.

Ricercatore ammesso in altro Stato dell’Unione Europea

Il cittadino straniero ammesso come ricercatore in uno Stato dell’Unione Europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca iniziata nell’altro Stato, secondo le sotto specificate modalità:

- soggiorni fino a 180 giorni o mobilità breve (D.Lgs.71/2018): il nulla osta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico per l’Immigrazione immigrazione.prefrm@pec.interno.it. Tale comunicazione sarà a cura della Struttura e deve essere accompagnata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato che preveda un periodo di ricerca in Italia, l’attestazione della disponibilità di risorse e una dichiarazione di dove si svolge la ricerca;

- soggiorni superiori ai 180 giorni: il ricercatore titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l’attività di ricerca presso un

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istituto di ricerca. Nel caso in cui il ricercatore è presente nel territorio nazionale per i motivi indicati al punto 1, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno previsto.

Sintesi dell’iter amministrativo:

- l’Università pubblica il bando per il conferimento di assegni;

- il cittadino extra europeo partecipa e vince la selezione;

- il Dipartimento o Centro interessato predispongono la convenzione di accoglienza e provvedono a inviarla per la sottoscrizione al ricercatore;

- la convenzione viene inviata alla firma del Rettore;

- la Struttura interessata si collega al sito:

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp e inoltra domanda telematica di nulla osta utilizzando il modulo FR, successivamente invierà tutta la documentazione a supporto della richiesta allo Sportello Unico per l’immigrazione al seguente indirizzo mail: immigrazione.prefrm@pec.interno.it indicando in numero della domanda telematica (pena la non accettazione della richiesta);

- lo Sportello dopo avere vagliato la documentazione ricevuta e acquisto il parere favorevole della Questura, rilascerà il visto di ingresso che il ricercatore dovrà ritirare presso la sede consolare italiana nel Paese di residenza o domiciliazione (entro 180 giorni);

- il ricercatore può fare ingresso in Italia e il suo ingresso deve essere comunicato dalla Struttura interessata entro 8 giorni lavorativi allo SUI;

- lo SUI fissa un appuntamento al ricercatore per ultimare la pratica in tale occasione occorre produrre due copie del passaporto con il timbro di ingresso e una marca da bollo da 16€;

- dopo avere espletato tutte le formalità presso lo SUI, il ricercatore deve recarsi presso un Ufficio Postale dotato dello “Sportello Amico” per l’inoltro del Kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno, in quest’occasione al ricercatore verrà consegnata una ricevuta di invio del Kit che gli consente di circolare in Italia e un codice che gli occorre per visualizzare la pratica collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it;

- il ricercatore può prendere contatti con la Ripartizione assegni per la sottoscrizione del contratto;

- il ricercatore deve presentarsi in Questura per ultimare la procedura.

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