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CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE REGOLAMENTO INTERNO DEL COA DI FROSINONE

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REGOLAMENTO INTERNO DEL COA DI FROSINONE

PREAMBOLO

“Il presente Regolamento disciplina l’attività del Consiglio dell’Ordine Forense di Frosinone nell’osservanza delle disposizioni legislative in materia e dei principi di trasparenza e buona amministrazione.”

ART. 1 – L’ASSEMBLEA degli ISCRITTI

“ 1°) L’assemblea è convocata alla scadenza normativamente stabilita per la rinnovazione del Consiglio.

L’assemblea degli iscritti, inoltre, è convocata dal Presidente, previa delibera consiliare, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 30 Giugno di ciascun anno.

Il Consiglio può relazionare all’assemblea sulla propria attività.

2°) L’assemblea è convocata altresì quando ne facciano richiesta gli iscritti nella misura stabilita dalle normative vigenti.

ART. 2 – IL CONSIGLIO

1°) Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento.

Alla prima adunanza il Consiglio nomina gli Organi di cui all’Articolo 26 della Legge n. 247/12.

2°) Il Consiglio dell’Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti approvati, poteri finalizzati ad una agevole e corretta fruizione di servizi da parte dei propri iscritti.

Inoltre, tutela l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, concorre alle garanzie prescritte per la tutela della libertà dei difensori, tutela l’affidamento della collettività e della clientela compatibilmente con le normative vigenti.

3°) Ogni avvocato potrà segnalare, per iscritto, al Consiglio dell’Ordine eventuale richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell’attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.

4°) Il Consiglio, ove ritenga le segnalazioni effettuate di interesse generale, adotterà gli opportuni e idonei provvedimenti che provvederà ad inoltrare ai competenti organi di controllo (Presidente Tribunale, Procuratore, Presidente Corte d’Appello, Procuratore Generale, Consiglio Giudiziario e C.S.M.).

ART. 3 – I CONSIGLIERI

1°) La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.

2°) Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, secondo le previsioni di legge o di regolamento.

3°) L’eletto che venisse a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi, entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma di cui all’art. 28, comma 10, della

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L.247/2012, i componenti del Consiglio non potranno assumere incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del Circondario durante l’espletamento del mandato.

4°) Per i Consiglieri dell’Ordine saranno valide le incompatibilità e le preclusioni previste dalla normativa vigente.

ART. 4 – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1°) Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola una volta la settimana e le adunanze non sono pubbliche, ad eccezione della parte relativa all’impegno formale che dovranno assumere i nuovi iscritti di cui all’art. 8 della L. 247/12.

Il Consiglio dell’ordine, nei limiti imposte dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie attività, anche a mezzo stampa o con i mezzi e le collaborazioni anche esterne, che riterrà più opportune.

2°) La seduta Consiliare è validamente convocata mediante affissione dell’O.d.g. firmato dal Presidente o da Consigliere da lui delegato, nei locali del Consiglio dell’Ordine, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta stessa.

Sarà comunque compito della Segreteria procedere all’invio dell’O.d.g. a mezzo fax o posta elettronica ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata.

3°) Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente.

4°) Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e vengono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dalla figura prevista dalla normativa vigente.

5°) I Consiglieri riferiscono al Consiglio sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni possibilmente scritte.

6°) Nel corso delle adunanze, il Consigliere designato redige il verbale che viene inserito nell’apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

7°) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi, tranne in casi in cui la legge ne prescriva uno specifico.

8°) Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono conservate mediante deposito dell’originale negli Uffici di Segreteria.

Il Consiglio a maggioranza può disporre che le stesse delibere possano essere pubblicate sul sito internet dell’Ordine, in forma riassuntiva e di estratto, fatti salvi comunque i diritti di riservatezza garantiti dalla normativa sulla privacy.

ART. 5 – GLI INCARICHI

1°) La nomina o la designazione di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche rappresentativa da parte del Consiglio, quando non sia disciplinata per legge, è deliberata a maggioranza dal Consiglio e devono avvenire, normalmente, sulla base dei seguenti criteri:

a) la specifica competenza professionale, specie se riconosciuta da titoli;

b) l’anzianità professionale;

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c) la rotazione anche nell’ambito degli specifici suddetti criteri.

2°) Quando si tratti di incarichi che non richiedano particolare esperienza professionale, il Consiglio può derogare al criterio dell’anzianità, in favore di giovani iscritti meritevoli.

3°) Se la funzione, l’incarico, l’impegno e l’attività sono retribuiti, la scelta non potrà mai cadere su Consiglieri, salvo che l’incarico sia ad essi normativamente riservato.

4°) In virtù del principio di autotutela, il Consiglio può a posteriori rivalutare la legittimità della nomina ed adottare le deliberazioni conseguenti.

ART. 6 – LE COMMISSIONI

1°) Fermo il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell’attività di Uffici o di Commissioni o di Delegati.

2°) Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, consultivi, esecutivi, ma non deliberativi, tranne per le ipotesi di commissioni di lavoro che abbiano ricevuto espressa delega dal Consiglio, conformemente alle previsioni di legge.

3°) Il Consiglio può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine, salvo che delle Commissioni i cui compiti sono riservati al Consiglio dalla legge professionale.

4°) L’attività di ogni Commissione è coordinata dal Presidente o dal Consigliere a tal fine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1°) Il Presidente, in conformità alla normativa vigente è nominato dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti nella prima adunanza e:

a) rappresenta l’Ordine, convoca e presiede l’Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l’ordine del giorno;

b) ha la direzione delle attività del Consiglio;

c) presiede e coordina l’attività delle Commissioni, ove il Consiglio non abbia nominato altro Presidente della Commissione;

d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente Regolamento.

2°) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, in conformità alle disposizioni vigenti ne esercita le funzioni il Vice Presidente, se nominato ed in difetto, il Consigliere Segretario.

ART. 8 – IL SEGRETARIO

1°) Il Consigliere Segretario, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza:

a) collabora con il Presidente nell’attività generale di conduzione dell’Ordine;

b) coordina le mansioni, le prestazioni e l’attività del personale;

c) istruisce il lavoro di preparazione delle adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell’ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e cura la pubblicazione e revisione dell’Albo;

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4 d) cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio.

2°) Il Consigliere Segretario distribuisce, di concerto con il Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni, in ragione dei compiti specifici.

ART. 9 – IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza:

a) presiede a tutta l’attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;

b) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;

c) avvalendosi dei Consulenti esterni designati dal Consiglio, predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, che, approvati dal Consiglio e corredati dalla relazione, vengono pubblicati sul sito internet del Consiglio per la dovuta pubblicità a favore degli iscritti almeno dieci giorni precedenti la Assemblea annuale per la loro approvazione, unitamente alla relazione del Revisore dei conti ove nominato.

ART. 10 – LA SEGRETERIA

La Segreteria è organizzata dal Consigliere Segretario che cura la funzionalità dei servizi erogati dall’Ordine, come previste dalla vigente normativa.

ART. 11 – LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

1°) Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.

2°) La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.

ART. 12 – NORME DI CONTABILITA’ – REVISIONE DEI CONTI

1°) Pagamenti. Ad eccezione di quelli ordinari di gestione, nessun pagamento può essere effettuato senza previa delibera del Consiglio ed esplicita disposizione del Consigliere Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento.

2°) Acquisti. Per gli acquisti superiori ad Euro 2.000,00 è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio.

Per acquisti di importi inferiori ad Euro 2.000,00 il Tesoriere può procedere in via autonoma, salvo la successiva ratifica in sede consiliare.

Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche superiore a Euro 2.000,00, con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.

3°) Contratti. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi, di valore superiore a Euro 5.000,00, primo di procedere ad assegnazione e stipula, verrà data adeguata pubblicità sul sito internet del Consiglio al fine di garantire la più ampia partecipazione e verranno invitati a partecipare almeno 5 fornitori.

Il Consiglio acquisiti i preventivi sceglierà il fornitore che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e comunque le più sicure garanzie di esecuzione (fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

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4°) Il Revisore dei conti, che verrà nominato dal Presidente del Tribunale all’entrata in vigore della normativa a che ne prevede l’istituzione (Art. 31 della L. 247/12), esercita il controllo contabile effettuando tutte le verifiche ritenute necessarie nel corso dell’esercizio, vigila sulla osservanza delle norme e dei principi di buona amministrazione e redige la sua relazione sui bilanci annuali e sulla situazione patrimoniale da presentare all’approvazione dell’assemblea.

ART. 13 – QUOTE E TASSE

1°) Il Consiglio stabilisce, anche al fine di garantire il pareggio di bilancio dell’Ordine, una tassa annuale per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2°) L’ammontare della tassa annuale di iscrizione, da pagarsi entro il primo semestre, può essere stabilito dal Consiglio in misura ridotta, ove il pagamento sia eseguito entro il 31 marzo di ciascun anno.

3°) Gli iscritti che non provvedono al pagamento della tassa di iscrizione deliberato dal COA entro il termine previsto, possono essere sospesi dall’esercizio professionale previa contestazione così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO – NORMA FINALE

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Frosinone lì 29 Ottobre 2013

Il Segretario Il Presidente

Avv. Alberto Iadanza Avv. Davide Calabrò

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