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02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

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02 PAESI CEE 2.1 DISTACCO

2.1.1 Adempimenti

Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

E’ sufficiente richiedere alla sede INPS territorialmente competente il certificato di distacco (modello E101) che viene rilasciato in duplice copia, una per il datore di lavoro e una per il lavoratore e per un periodo massimo di 12 mesi.

Tale certificato ha lo scopo di attestare, nei confronti dell’istituzione corrispondente del Paese di lavoro, il permanere dell’obbligo assicurativo ai sensi della legislazione italiana e di evitare quindi la doppia imposizione contributiva.

Dirigenti

Nel caso di distacco di un dirigente il Datore di lavoro deve richiedere all’INPDAI un’attestazione da allegare al modello E101 comprovante che il dirigente è effettivamente iscritto all’INPDAI e continuerà ad esserlo per tutta la durata del distacco.

Proroga del distacco

Se il periodo di lavoro si protrae oltre 12 mesi (periodo massimo di distacco previsto dai Paesi CEE) per continuare a mantenere il regime contributivo italiano è necessaria una autorizzazione alla proroga del distacco da parte della Autorità competente del paese di lavoro.

L’autorizzazione (modello E102) viene concessa su richiesta del datore di lavoro per un periodo uguale a quello del primitivo distacco, in triplice copia: una per il datore di lavoro, una per il lavoratore ed una terza per la istituzione (INPS) che ha emesso il certificato di distacco.

2.1.2 Aspetti previdenziali

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I lavoratori italiani “distaccati” nei Paesi della CEE sono soggetti integralmente alla disciplina italiana per tutta la durata del distacco nonchè per l’eventuale periodo di proroga, come se si trattasse di svolgimento di attività lavorativa in Italia.

Ne consegue che:

· non è richiesta l’apertura di una specifica posizione contributiva;

· i contributi devono essere versati nelle misure e con le modalità in vigore per i dipendenti di pari qualifica non distaccati;

· i contributi vanno calcolati sulle retribuzioni effettive ex art. 12 L. 153/69.

2.1.3 Assistenza sanitaria Autorizzazione

Per fruire delle prestazioni sanitarie a carico della competente istituzione del Paese di lavoro il dipendente deve farsi rilasciare dall’USL del comune di residenza un’attestazione del diritto alla prestazione in natura durante il periodo di distacco.

L’attestazione (modello E111 per i residenti in Italia) viene rilasciata su presentazione dei modelli E101 ovvero E102 e ha validità pari a quella indicata nel certificato di distacco o di proroga del distacco.

I lavoratori residenti all’estero devono richiedere l’attestazione -denominata modello E106- al Ministero della Sanità e non alle USL (alle quali non possono risultare iscritti non essendo residenti in Italia).

Prestazioni sanitarie

In caso di malattia insorta durante la permanenza nel Paese di lavoro l’interessato ha diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Paese rivolgendosi alla competente istituzione entro 3 giorni dall’inizio

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dell’evento morboso e presentando la certificazione rilasciata dalla USL.

Prestazioni economiche

Al dipendente ammalatosi all’estero compete, in quanto spettante, il trattamento economico a carico INPS con le modalità previste per i lavoratori non distaccati e sulla base di adeguata certificazione sanitaria rilasciata dall’Autorità competente del Paese di lavoro (modello E116 o modello E113 in caso di ricovero ospedaliero).

La certificazione deve essere inviata all’INPS e al datore di lavoro direttamente o tramite Consolato.

Ovviamente al dipendente compete inoltre, ove contrattualmente previsto, il trattamento economico a carico del datore di lavoro.

2.1.4 Tutela infortunistica Adempimenti

Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente alla competente sede INAIL il distacco del dipendente indicando per ciascun lavoratore:

· le generalità,

· l’indirizzo in Italia e possibilmente quello del Paese dove viene distaccato,

· qualifica professionale,

· la data della partenza dall’Italia,

· i mezzi con i quali verrà compiuto il viaggio,

· il periodo di probabile durata del distacco,

· la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa presso la quale il lavoratore viene distaccato,

· la natura del lavoro e la località dove dovrà essere eseguito.

Se non c’è l’esigenza da parte dell’INAIL di riclassificare il rischio, le retribuzioni erogate nei periodi di distacco sono assoggettate normalmente al preesistente tasso di premio.

Prestazioni sanitarie

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In caso di infortunio o malattia professionale durante il periodo di distacco il datore di lavoro deve notificare l’evento all’Istituto competente del Paese di lavoro, secondo la procedura in vigore in tale Paese, e il dipendente ha diritto alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni previste per i lavoratori del Paese estero.

Le prestazioni sono erogate a cura dell’Istituto competente del Paese di lavoro per conto del Servizio Sanitario Nazionale Italiano e previa presentazione dell’attestazione rilasciata dalla USL (Mod.

E111) o dal Ministero della Sanità (Mod. E106).

Prestazioni economiche

Le prestazioni economiche sono corrisposte direttamente dall’INAIL e anticipate, ove contrattualmente previsto, dal datore di lavoro che deve inoltre corrispondere, sempre se contrattualmente previsto, la relativa integrazione.

Il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia di infortunio da presentare alla sede INAIL presso la quale è in corso la posizione assicurativa e all’Autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è situato il primo luogo di fermata in territorio italiano.

2.2 TRASFERTA

Come già detto per trasferta si intende una modifica temporanea e provvisoria, determinata da esigenze aziendali, del luogo in cui il dipendente svolge normalmente la sua prestazione.

Due sono pertanto gli elementi che caratterizzano la trasferta e la distinguono dal distacco e/o trasferimento:

· la sede normale di lavoro del dipendente che rimane in Italia,

· lo spostamento che ha il carattere di temporaneità ed è motivato dall’espletamento di un incarico circoscritto nel tempo.

Di conseguenza i lavoratori inviati in trasferta all’estero in qualsiasi Paese, convenzionato o meno, rimangono in ogni caso assoggettati alla legislazione italiana, con riferimento a tutte le

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forme di assicurazione e a tutte le contribuzioni previste per i lavoratori che prestano la loro opera nel territorio nazionale.

In particolare i datori di lavoro:

· non devono aprire una specifica posizione assicurativa ed i contributi continuano ad essere versati nella posizione già esistente;

· devono calcolare i contributi nelle misure previste per i dipendenti di pari qualifica che svolgano attività in Italia e sulle retribuzioni effettive (ex art. 12 Legge 153/69);

· è opportuno peraltro, se la trasferta ha una durata significativa, che dotino i dipendenti ugualmente del certificato di distacco (Mod. E101).

Per gli aspetti inerenti l’assistenza sanitaria e l’assicurazione infortuni vale invece integralmente quanto esaminato per l’ipotesi del distacco, alla quale rinviamo.

2.3 TRASFERIMENTO

Se il dipendente viene trasferito (e non distaccato) nell’ambito dei Paesi CEE, lo stesso deve essere assicurato presso l’Ente previdenziale del Paese di destinazione: in tal caso infatti non opera la deroga al principio della territorialità previsto dalla

Regolamentazione CEE, così come non opera nel caso in cui il distacco dovesse prolungarsi oltre il periodo di proroga autorizzato.

E’ tuttavia da sottolineare come l’art. 17 della Regolamentazione CEE n. 1408/71 nonchè i vari accordi bilaterali prevedano la possibilità di ulteriori eccezioni al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo sociale, anche per periodi successivi a quello di distacco e di eventuale proroga del distacco stesso e ciò in linea con la tendenza evolutiva del fenomeno della

“internazionalizzazione” che prevede per le aziende la necessità di un sempre maggior prolungamento del periodo di distacco e in

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sintonia con le esigenze dei lavoratori che aspirano a mantenere, il più a lungo possibile, il regime previdenziale del paese di provenienza.

Le autorità competenti a concedere l’autorizzazione ad ulteriori eccezioni al principio di territorialità sono, normalmente, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale o della Sanità (in particolare per l’Italia l’Autorità competente è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale - Divisione Seconda).

Agli effetti di una favorevole definizione, è indispensabile che le richieste di ulteriori eccezioni al principio di territorialità contengano indicazioni circa il fondamentale interesse del lavoratore a mantenere il regime previdenziale del paese di provenienza.

Per esempio, l’art. 9 della Convenzione italo-tunisina stabilisce che: “Le autorità competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, in deroga all’art. 7, 1., che la legislazione dello Stato di affiliazione rimanga applicabile e che il distacco sia prolungato oltre i termini di scadenza stabiliti in precedenza nei confronti del lavoratore, qualora, presa in considerazione la durata o la frequenza degli spostamenti che tali attività comportano, o il loro carattere di eccezionalità, o tenendo conto dell’età del lavoratore, l’applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio si svolge l’attività si dimostri meno favorevole per il suddetto lavoratore”.

Inoltre la Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, con Raccomandazione n. 16 del 12.12.1984, considerando l’opportunità di consentire ai lavoratori distaccati di scegliere fra il mantenimento del regime previdenziale del Paese di lavoro e quello del Paese di provenienza, per tutta la durata del distacco, “raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di concludere o far concludere dagli organismi da esse designati, accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabili ai lavoratori che, a motivo delle loro conoscenze e attitudini particolari o del carattere peculiare degli obiettivi dell’impresa o dell’organizzazione che li occupa, sono distaccati, nell’interesse di questa impresa od organizzazione ed in nome o per conto di essa,

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per un periodo superiore a 12 mesi in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono normalmente occupati”.

NOTA

Paesi aderenti alla CEE:

Belgio - Danimarca - Francia - Gran Bretagna - Grecia - Islanda - Italia - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Germania - Spagna.

Inoltre dal 1° gennaio 1994 con l’entrata in vigore dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (ratificato con Legge 28.07.1993 n.

300) si applicano i regolamenti di sicurezza sociale CEE anche a:

Austria - Norvegia - Svezia - Finlandia - Islanda.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

· Regolamento CEE del 17 giugno 1971 n.1408 modificato e aggiornato dal Regolamento 2 giugno 1983 n.2001 e dal Regolamento 25 giugno 1991 n.2195.

· Circolare INPS n.1061 C.I./229 del 11.12.1980

· Circolare INPS n.1065 del 29.09.1981

· Circolare Ministero della Sanità n.1000.618-1253 del 11.07.1981

· Circolare Ministero della Sanità n.1000.618-4/269 del 06.02.1982

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