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Ordine di demolizione: ultime sentenze

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Ordine di demolizione: ultime sentenze

written by Redazione | 08/10/2021

Edilizia e urbanistica; violazione dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali; ordine di demolizione; valutazione dell’interesse pubblico; interesse privato; acquisizione gratuita al patrimonio comunale; immobile abusivo.

La mancata comunicazione di un abuso edilizio al responsabile comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

La mancata impugnazione dell’ordine demolitorio

La mancata impugnazione dell’ordine di demolizione non può incidere sull’ammissibilità del ricorso avverso il successivo diniego della domanda di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, la cui presentazione, semmai, presuppone proprio il riconoscimento della natura abusiva dell’opera, in quanto realizzata in

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assenza di un titolo legittimante.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 14/06/2021, n.544

Costruzione abusiva: conseguenze

In caso di abusi edilizi, sotto l’aspetto repressivo, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato (conseguente, peraltro, alla commissione di un reato), che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

Consiglio di Stato sez. VI, 11/06/2021, n.4534

Inerzia mantenuta dagli autori dell’abuso edilizio di fronte ad un ordine demolitorio

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 non è una conseguenza dell’abuso edilizio, risalente nel tempo, ma dell’inerzia mantenuta dagli autori di fronte ad un ordine di demolizione. Se, dunque, l’inerzia si è prolungata dopo l’entrata in vigore della norma sanzionatoria e dopo l’imposizione del vincolo paesistico, per un tempo sufficiente a coprire il termine di ottemperanza stabilito nell’ordine di demolizione, i soggetti rimasti inerti devono essere assoggettati alla sanzione pecuniaria e tale sanzione resta fissata nella misura massima prevista a tutela del vincolo paesistico.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 07/06/2021, n.512

Perdita della proprietà senza margini di libero apprezzamento della PA

Gli autori delle opere abusive, una volta accertata l’inottemperanza a un ordine di

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demolizione, non possono chiedere la restituzione del terreno ex art. 42 bis, d.P.R.

n. 327/2001, conseguendo la perdita della proprietà direttamente senza margini di libero apprezzamento e di discrezionalità amministrativa all’inottemperanza.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 07/06/2021, n.512

Tardiva adozione del provvedimento demolitorio

Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere / dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo ) è sin dall’origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata. In definitiva, non si può applicare a un fatto illecito (l’abuso edilizio) il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell’autotutela decisoria.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 04/06/2021, n.1380

Adozione ordine di demolizione: deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento?

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 03/06/2021, n.3708

Domanda di accertamento di conformità

Nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità, l’efficacia dell’ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in

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termini di mera sospensione e, in caso di rigetto, l’ordine demolitorio riacquista la sua efficacia.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 03/06/2021, n.3702

Ordine di demolizione: è necessaria la motivazione delle ragioni di pubblico interesse?

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non ne sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 01/06/2021, n.3684

Indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale

L’indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, non è un requisito necessario ai fini dell’ingiunzione di demolizione, bensì dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale, che costituisce misura sanzionatoria distinta dall’ordinanza di demolizione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 24/05/2021, n.3381

Rapporto tra istanza di sanatoria e ordine

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di demolizione

È illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi.

Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2021, n.3949

Costruzioni abusive

In tema di costruzioni abusive, mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo, che si verifica ope legis per effetto della mera inottemperanza all’ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto ulteriore alla semplice identificazione dell’abuso, l’individuazione dell’ulteriore area la cui acquisizione è parimenti doverosa va motivata, volta per volta.

Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2021, n.3949

Ordine di demolizione: a chi è rivolto?

L’ordine di demolizione deve essere rivolto a colui che abbia la disponibilità materiale dell’opera abusiva indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata; la notifica deve ritenersi andata a buon fine nei confronti del soggetto che, al momento dell’adozione del provvedimento deteneva l’immobile, pur non responsabile dell’abuso.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 10/05/2021, n.422

Adozione dell’ordine di demolizione di un’opera abusiva

Ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, non è necessaria l’individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inerzia del soggetto obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto l’individuazione può avvenire col successivo atto con cui si

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accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Consiglio di Stato sez. VI, 10/05/2021, n.3659

L’acquisizione del bene

L’acquisizione del bene a seguito dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva concerne ordinariamente non solo il bene e la relativa area di sedime, ma anche l’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 06/05/2021, n.673

Inottemperanza all’ordine di demolizione

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una misura di carattere sanzionatorio, automaticamente conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione: non osta quindi all’acquisizione, né assume rilevanza, il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso e l’affidamento eventualmente riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere realizzate.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/06/2019, n.7681

Richiesta di condono edilizio e comunicazione di avvio del procedimento

Nel caso di procedimenti avviati ad istanza di parte, quale è la richiesta di condono edilizio, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, mentre tale comunicazione è necessaria, in ragione del suo carattere doveroso, per l’ordine di demolizione.

Consiglio di Stato sez. II, 13/06/2019, n.3960

Mancata comunicazione al responsabile di

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un abuso edilizio

La mancata comunicazione al responsabile di un abuso edilizio, non comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione, in quanto si tratta di un procedimento sanzionatorio previsto ex lege, che l’interessato è tenuto a conoscere a prescindere dall’esplicitazione fattane nell’ordine di demolizione.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 10/06/2019, n.1540

Ordine di demolizione: richiede la motivazione?

L’ordine di demolizione, essendo un atto vincolato e necessario, non richiede nessun’altra motivazione se non l’accertamento del carattere abusivo dell’opera edilizia.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/06/2019, n.3014

Ordine di demolizione: è un atto vincolato

L’ordine di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita di una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale, né della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Consiglio di Stato sez. IV, 27/05/2019, n.3432

Ordine di demolizione di un immobile abusivo

L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è un provvedimento a carattere vincolato, pertanto non è richiesta una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 23/05/2019, n.2777

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Concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso

L’ordine di demolizione è un atto vincolato, per la cui adozione è necessaria solamente la verifica dell’abusività, non essendo richiesta una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso; l’Amministrazione infatti, una volta verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, ha il dovere di adottare tale sanzione, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore.

Consiglio di Stato sez. II, 20/05/2019, n.3208

Adozione dell’ordine di demolizione

Per l’adozione dell’ordine di demolizione, essendo lo stesso un atto vincolato, non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, non essendo neppure necessaria una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

Consiglio di Stato sez. VI, 13/05/2019, n.3115

Carattere abusivo dell’intervento edilizio

Il tempo trascorso fra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina, in capo al privato, l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e né innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento edilizio.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 09/05/2019, n.2500

Ordine di demolizione di immobile

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abusivo: è atto dovuto?

Qualora un intervento edilizio sia stato realizzato in assenza del prescritto titolo abilitativo, l’ordine di demolizione rappresenta un atto dovuto, mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, qualora ciò comporti un pregiudizio alle parti legittime, costituisce solo una eventualità della fase esecutiva.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 08/05/2019, n.686

Sanzione amministrativa obbligatoria accessoria dell’ordine di demolizione di costruzione abusiva

In quanto sanzione amministrativa obbligatoria accessoria, l’omessa applicazione dell’ordine di demolizione della costruzione abusiva da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere corretta dal medesimo giudice mediante la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.

Cassazione penale sez. III, 07/05/2019, n.25064

Ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato

L’ordine di demolizione, essendo un atto vincolato, non necessita di una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso; qualora, infatti, sia verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’amministrazione ha il dovere di adottare tale misura, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore.

Consiglio di Stato sez. VI, 30/04/2019, n.2821

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