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GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CALENDARIO

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CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CALENDARIO

TERMINE ADEMPIMENTO

Entro il 7 marzo Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate ed eventualmente comunica tramite la compilazione del quadro CT, la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730/4 elaborati dai CAF/professionisti e messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 marzo Rilascia ai lavoratori la certificazione annuale CU 2017 A partire dal 23 marzo Effettua, tramite il modello CSO:

 la prima comunicazione della sede telematica presso cui ricevere i modelli 730/4 se non ha presentato a partire dal 2011, il modello CSO e se non ha trasmesso il quadro CT;

oppure

 una comunicazione sostitutiva di variazione della precedente sede telematica comunicata.

Da giugno Riceve, presso l'utenza telematica comunicata, il mod. 730-4 trasmesso telematicamente dall'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui non esista la comunicazione della sede telematica l’Agenzia delle entrate tenterà la messa a disposizione del modello fino al 31 luglio.

Dalla retribuzione di competenza del mese di

luglio 2017

Trattiene ai lavoratori dipendenti le somme dovute per le imposte o effettua i relativi rimborsi.

In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Se la retribuzione del mese di luglio è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero, nei mesi successivi, per gli importi rateizzati) tratterrà la parte residua, maggiorata dell'interesse pari allo 0,40% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi del medesimo periodo d'imposta.

Entro il 30 settembre Riceve, dal lavoratore, l’eventuale comunicazione di non trattenere il secondo o unico acconto dell’irpef oppure di trattenerlo in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730/4.

Entro il mese di novembre Trattiene dalla busta paga la seconda o unica rata d'acconto Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse pari allo 0,40% mensile, dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

Entro il 20 novembre Riceve, presso l'utenza telematica comunicata, il mod. 730-4 integrativo trasmesso telematicamente dall'Agenzia delle Entrate (da questa ricevuto dal Caf o professionista abilitato entro il 10 novembre).

L'Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del sostituto d'imposta il mod.

730-4 integrativo entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso da parte del Caf o professionista abilitato.

Entro il mese di dicembre Rimborsa al contribuente o trattiene le somme risultanti dal mod. 730 integrativo.

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CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Modalità

e termini generali Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017 (periodo nel quale si presuppone non sia ancora iniziata l’assistenza), gli eventuali mod. 730-4 pervenuti al sostituto, devono essere tempestivamente restituiti tramite comunicazione telematica di diniego.

Somme a debito I sostituti d’imposta trattengono ai lavoratori dipendenti e assimilati le somme a debito dalle spettanze di competenza del mese di luglio 2017 e le versano nel termine previsto per il versamento delle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio sia insufficiente per trattenere l’intero debito, la somma residua sarà trattenuta, fino ad esaurimento, dalle retribuzioni dei mesi successivi del 2017 (compreso dicembre) unitamente all'interesse dello 0,40% in ragione mensile, calcolato per il periodo di differimento.

Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio, l’interesse dello 0,40% su base mensile deve essere applicato sulle somme trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel successivo mese di settembre.

Nell’ipotesi in cui sia stata chiesta la rateizzazione, l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 % mensile previsti, va trattenuta dagli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Ove la retribuzione mensile fosse insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, sarà anche applicato l’interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Trattenuta unica o

seconda rata di acconto irpef Dalla retribuzione corrisposta (in questo caso vige il criterio di cassa) nel mese di novembre 2017 deve essere trattenuta l'unica o la seconda rata di acconto per Irpef e/o cedolare secca, se il lavoratore non ha comunicato di non volerla versare.

Se questa retribuzione è insufficiente, l'importo residuo (maggiorato dell’interesse dello 0,40%) va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre 2017.

Conguaglio a debito non completato nell’anno per insufficienza delle retribuzioni

Si rammenta anche che, se entro l’anno 2017 non è stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, si dovranno comunicare al sostituito (entro dicembre 2017) gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Infatti, la parte residua del debito (maggiorata degli interessi dello 0,40%

mensile, comprendendo anche il mese di gennaio 2018) dovrà essere versata direttamente dal sostituito entro il 31 gennaio 2018, mediante il Mod.F24, utilizzando gli stessi codici tributo previsti in autoliquidazione per le imposte dovute in ordine alle dichiarazioni dei redditi, Mod. REDDITI-Persone fisiche.

Somme a credito Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito per Irpef e/o relative addizionali regionali e comunali, il rimborso va effettuato ai dipendenti (compresi quelli il cui rapporto è cessato dal 1° aprile al 30 giugno 2017) mediante una corrispondente riduzione delle:

 ritenute a titolo di Irpef;

 trattenute di addizionale comunale all’Irpef;

 trattenute di addizionale regionale all’Irpef;

trattenute derivanti dai conguagli da assistenza fiscale;

effettuate sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2017, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti ai lavoratori nello stesso mese.

Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutti i crediti,

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gli importi residui saranno rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle analoghe ritenute operate nei successivi mesi dell’anno 2017, fino ad esaurimento dei medesimi rimborsi.

In presenza di una pluralità di aventi diritto (dipendenti e assimilati, compresi i collaboratori) i rimborsi avranno cadenza mensile e in percentuale uguale per tutti gli assistiti.

Se il sostituto d'imposta non riesce a completare i conguagli a credito nel primo mese utile (in via generale luglio), deve dare notizia di ciò al dipendente contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso. In mancanza di ulteriori spiegazioni in merito a tale nuovo adempimento, si ritiene che tale informazione debba essere data per iscritto, per chiarezza e prova dell'adempimento. Qualora il rimborso non si completi nel mese successivo, non è necessario replicare l'informativa.

Rimborso del credito non completato alla fine dell'anno

Nell’ipotesi in cui a dicembre 2017 risultassero ancora somme da rimborsare, il sostituto d'imposta deve astenersi dal continuare il conguaglio e comunicherà all'assistito (entro lo stesso mese di dicembre) gli importi residui dei quali lo stesso ha diritto, utilizzando le stesse voci del mod. 730-3 o 730-4; provvederà inoltre ad indicarli anche nella relativa certificazione unica.

Tali importi potranno essere fatti valere dal lavoratore:

 nella successiva dichiarazione;

 oppure nella prima dichiarazione utilmente presentata se nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.

Conguagli derivanti da dichiarazione

rettificativa

Se il sostituto d’imposta riceve un mod. 730-4 a rettifica di quello precedentemente trasmesso, questi deve operare il conguaglio:

(correzione di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza)

 delle somme a debito e/o a credito derivanti dal risultato contabile dei modelli rettificativi nel primo mese utile del medesimo periodo d'imposta;

degli interessi su eventuali tardivi versamenti nella misura dello 0,40% in ragione mensile.

Conguagli derivanti da dichiarazioni

integrative

Il sostituto deve provvedere al rimborso di eventuali somme a credito dell’assistito derivanti da dichiarazioni integrative effettuate da un CAF dipendenti o da un professionista abilitato.

In tal caso il rimborso delle somme va eseguito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre 2017.

Operazioni di conguaglio su integrativa di tipo 1

(correzione di errori che comportano un maggior credito o un minor debito, ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario)

La presentazione di una dichiarazione integrativa di tipo 1 non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730: ne consegue che il sostituto deve effettuare i rimborsi spettanti e/o trattenere le somme dovute in base al mod. 730-4 originario nei termini ordinariamente fissati.

Il sostituto d’imposta rimborsa le somme risultanti a credito dalla dichiarazione integrativa con la retribuzione erogata (principio di cassa) nel mese di dicembre 2017, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute in tale mese.

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CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Operazioni di conguaglio su integrativa di tipo 2

(si tratta di integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio)

In caso di erronea identificazione del sostituto che deve operare il conguaglio, il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria, trasmettendo prima possibile, un mod. 730-4 integrativo di tipo 2 al sostituto.

La tempestività dell’inoltro di un mod. 730-4 con la barratura della casella

“integrativo dati sostituto errati” ha la finalità di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire, se possibile, dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Operazioni di conguaglio su integrativa di tipo 3 (contestualità di tipo 1 e tipo 2)

In caso di contestuale effettuazione di:

 errori che comportano un maggior credito o un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;

 erronea identificazione del sostituto che deve operare il conguaglio;

Il sostituto d’imposta deve operare il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Casi particolari

Cessazione del

Rapporto di lavoro La cessazione del rapporto è un evento che ha ricadute sugli adempimenti che il sostituto è tenuto a porre in atto qualora il sostituito voglia fruire dell’assistenza fiscale. Gli adempimenti divergono a seconda che la cessazione avvenga prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e in funzione delle risultanze del mod. 730-4.

Cessazione prima dell’inizio delle operazioni di conguaglio

In tale ipotesi (es. rapporto di lavoro cessato in data 31 maggio 2017), il sostituto:

 esegue il conguaglio a credito;

 non esegue il conguaglio a debito e comunica tempestivamente al lavoratore gli importi delle imposte risultanti dalla dichiarazione, che lo stesso contribuente deve versare direttamente con mod. F24.

Cessazione prima del completamento del conguaglio a debito

Nell’ipotesi in cui il sostituto, all’atto della cessazione del rapporto, non abbia potuto completare le operazioni di conguaglio per incapienza della retribuzione, questi deve:

 astenersi dall’effettuare la trattenuta del residuo debito;

 comunicare tempestivamente al lavoratore interessato gli importi ancora dovuti che lo stesso deve versare autonomamente con il mod. F24.

Cessazione del rapporto prima dell’effettuazione o del completamento del conguaglio a credito

In tali casi il sostituto d’imposta è comunque tenuto ad effettuare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti, con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

In via generale, se al momento dell’interruzione del rapporto coesistono sia debiti sia crediti, il sostituto non può eseguire compensazioni tra i diversi importi, ed applica ad essi le rispettive discipline suesposte.

Se il rapporto di lavoro cessa nel mese di luglio, il conguaglio deve essere effettuato nei modi ordinari, tenendo conto sia delle somme da versare, sia di quelle da rimborsare. Solo nell’eventualità che residui una somma da versare o da rimborsare, trova applicazione la disciplina in precedenza indicata.

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CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Cessazione del rapporto di

lavoro in presenza di una dichiarazione integrativa mod. 730

Nella ipotesi in cui, successivamente alle operazioni di conguaglio del mod. 730, il contribuente presenti ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato un mod. 730 integrativo per far valere, ad esempio, oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione originaria, ed il suo rapporto di lavoro abbia avuto termine prima del mese di dicembre 2017 (mese previsto per l’effettuazione del conguaglio a rimborso in dipendenza di dichiarazioni integrative), il sostituto deve effettuare le operazioni di conguaglio alle normali tempistiche, ossia nel mese di dicembre, attingendo, ai fini del rimborso, dalla capienza del monte ritenute operate agli altri dipendenti, in analogia a quanto avviene in caso di cessazione prima del conguaglio da mod. 730 ordinario.

Contribuente deceduto prima dell’effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio

Il decesso del contribuente avvenuto prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, ma dopo la presentazione della dichiarazione mod. 730 al soggetto che presta l’assistenza fiscale, produce i seguenti effetti:

 la dichiarazione dei redditi è validamente presentata a tutti gli effetti;

 il sostituto si astiene dall'effettuazione di qualsiasi operazione di conguaglio, sia a debito che a credito e comunica agli eredi che:

a) le somme a debito (o le rate non ancora trattenute) risultanti dalla dichiarazione devono essere versate dagli eredi;

b) le somme a credito possono essere scomputate dagli eredi stessi nella successiva dichiarazione mod. REDDITI, relativa all’anno nel corso del quale è avvenuto il decesso, presentata per conto del contribuente deceduto o, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso.

Gli importi a credito devono essere comunque indicati dal sostituto nella certificazione unica rilasciata al sostituito deceduto. Qualora gli eredi rilevino incongruenze nel mod. 730 presentato dal lavoratore deceduto, al fine di integrare redditi e/o di evidenziare oneri deducibili e detraibili non dichiarati in tutto o in parte, possono presentare un mod. REDDITI Persone fisiche sostitutivo o integrativo.

Si ricorda, infine, che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti d’imposta i cui termini scadono successivamente alla data di decesso del contribuente.

Momentanea assenza di

retribuzione Qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta un’aspettativa (ad esempio per motivi familiari) con assenza di retribuzione o analoga posizione, vanno osservate le seguenti indicazioni.

Se il risultato del mod. 730 riporta un credito, va effettuato il rimborso spettante mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti a decorrere dal periodo di paga di luglio 2017, tenendo conto che nell’ipotesi in cui il rimborso non possa completarsi entro il mese di dicembre 2017, gli importi residui devono essere comunicati all'interessato e certificati sul mod. CU.

Se il risultato contabile evidenzia, invece, un debito il sostituto d’imposta deve valutare se, entro la fine dell'anno, erogherà compensi al soggetto interessato.

Se non prevede l’erogazione di emolumenti, il sostituto d’imposta deve comunicare al lavoratore l'importo delle somme dovute (risultanti dal mod.

730/4) che lo stesso deve versare direttamente.

Se, invece, ne prevede la corresponsione, il sostituto deve chiedere all'interessato se desidera versare direttamente le somme dovute o, in alternativa, se preferisce subire una trattenuta nel primo mese utile con

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l'applicazione dell'interesse di differimento dovuto nella misura dello 0,40% su base mensile.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Qualora nel medesimo periodo d’imposta si verifichi il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro:

 nel caso di passaggio senza interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire le operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta (per inizio delle operazioni di assistenza fiscale si intende la presentazione del mod. 730);

 nel caso di passaggio con interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, per effetto di dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc. e successiva rioccupazione) il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.

Collaboratori coordinati

continuativi Le operazioni di conguaglio per questi percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente presentano alcune specificità a causa del particolare tipo di rapporto esistente tra sostituto e sostituito.

Qualora dal prospetto di liquidazione, mod. 730-4, risultino debiti, questi devono essere trattenuti dai compensi del mese di luglio 2017.

In caso d’incapienza il recupero deve essere effettuato attingendo dalla capienza dei successivi compensi con la maggiorazione dello 0,40% mensile:

 se nel mese in cui hanno inizio le operazioni di conguaglio non è corrisposto alcun compenso al collaboratore, ma il sostituto d’imposta ne prevede il pagamento entro dicembre, lo stesso deve chiedere al collaboratore se preferisce eseguire direttamente il versamento delle somme a debito o subire la trattenuta nel primo mese utile (aumentata degli interessi dello 0,40% mensile);

 qualora al collaboratore non fosse corrisposto alcun compenso sino al termine del periodo d’imposta, il sostituto deve comunicare allo stesso di provvedere al versamento delle somme dovute autonomamente;

Il versamento delle imposte trattenute al collaboratore va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta, utilizzando i codici tributo relativi all'assistenza fiscale.

Qualora il prospetto di liquidazione, mod. 730-4, presenti un risultato a credito, analogamente a quanto previsto per i dipendenti, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d’acconto relative ai compensi del mese di luglio 2017, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute effettuate nello stesso mese, anche ai dipendenti.

Se il monte ritenute complessivo risulta insufficiente per il rimborso delle somme a credito, gli importi residui sono rimborsati, anche in assenza di pagamento di compensi, mediante la corrispondente riduzione delle ritenute complessivamente operate nei successivi mesi del periodo d’imposta ad altri sostituiti;

Nel caso in cui il credito da assistenza fiscale spetti ad una pluralità di soggetti (dipendenti e collaboratori), il rimborso deve avvenire in proporzione alla disponibilità delle ritenute operate dal sostituto.

Qualora, al termine del periodo d’imposta, per incapienza del monte ritenute, le somme non vengano interamente restituite, il sostituto deve comunicarne l’importo all’interessato affinché le possa utilizzare nella successiva dichiarazione dei redditi.

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