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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ===========

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLOIA “TECA DEL MEDITERRANEO” CIG 802891349B

===========

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno del mese di presso la sede della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, dinanzi all’Ufficiale Rogante

T R A

- IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale 80021210721), di seguito nel

presente atto denominato anche "Consiglio” o “Cliente” o “Ente”, con sede in Bari, alla via G.

Gentile n. 52, in questo atto rappresentato da ………, nato/a a ……… il ……….., nella sua qualità di ………., munito/a dei necessari poteri ………..;

E

- La Società ………… con sede legale in …….…… alla Via ………– Codice Fiscale e Partita IVA: …………. - di seguito denominata anche “Ditta” o “Azienda” o “Appaltatore”, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante Sig. ………., nato a

………… ed ivi residente alla stessa via, Codice Fiscale: ………. nella sua qualità di Amministratore pro-tempore.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio, con Determinazione n. 166 del 12/09/2019 ha indetto, ai sensi dell’art.60 D.Lgs.

n.50/2016, una procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, mediante apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA, da

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aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95,

comma

2 del medesimo D.lgs, con importo complessivo a base di gara di € 2.377.181,67, IVA ESENTE.

In esito all’esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della Sezione Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, con atto dirigenziale n. … del …. ha disposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto, per una spesa quantificata di euro ……… in favore della Ditta

…………., con sede legale in ……., via ……….., Codice Fiscale n.…… e Partita Iva …….;

la spesa afferente l’appalto di che trattasi trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con Atto Dirigenziale n. 99 del 05.08.2019 della Sezione Biblioteca e

Comunicazione Istituzionale, che qui si richiama, sul capitolo 07, art. 2 - U.1.03.02.11.999 - del bilancio del Consiglio; l’appaltatore dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale,

ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa; la Stazione Appaltante ha

provveduto a richiedere il certificato della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di…….., ad acquisire il Durc e la documentazione antima- fia;

il presente affidamento non comporta rischi da interferenza e, pertanto, gli oneri per la

sicurezza sono pari a zero;

Tutto ciò premesso

LE COSTITUITE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

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Art. 1 - PREMESSA

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati. L’Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;

2. capitolato speciale;

3. offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara;

4. offerta economica presentata dall’appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D. Lgs. n. 50/2016 e

sue ss.mm..

L’esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria,

statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine,

dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

Il Consiglio Regionale della Puglia, come sopra rappresentato, affida alla società

……….., che tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta, l’incarico per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “ Teca del Mediterraneo”, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato speciale, nel Disciplinare di gara

nonché nell’offerta tecnica, che qui si intendano espressamente per richiamati ;

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per

l’espletamento dell’incarico.

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La responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto è la Dott. ssa ………..

TEL. ………..

E MAIL: ………

PEC:………

Il responsabile del servizio della ditta ……….. è ……….

E MAIL: ………

PEC:………..

Art. 3 – Segue: OGGETTO DELL’APPALTO

I servizi oggetto del presente contratto sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara

e nel Capitolato Speciale, che qui si intendano come espressamente richiamati.

La gara ha ad oggetto, a titolo esemplificativo, la gestione dei servizi bibliotecari della biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”

La gestione comprende tutte quelle attività che garantiscano la fruizione da parte dell'utente

dei servizi offerti nella sede e la tutela e la valorizzazione del patrimonio.

L’elencazione che segue deve intendersi indicativa, dovendo in ogni caso ritenersi ricompresi nell’oggetto dell’affidamento tutti gli ulteriori compiti e adempimenti essenziali e necessari per la corretta esecuzione delle attività della biblioteca, anche se non espressamente dettagliati.

Tutte le informazioni, il materiale acquisito e i dati elaborati dall’appaltatore in esecuzione

delle prestazioni rimarranno, al termine del contratto, di esclusiva proprietà e nella piena

disponibilità del Consiglio Regionale della Puglia.

Di seguito si descrivono i servizi che il soggetto gestore dovrà comprendere e garantire

presso la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, con il

coordinamento del Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale e della

P.O “Coordinamento della biblioteca e promozione culturale”. Le prestazioni richieste

afferiscono alle attività di gestione ordinaria della biblioteca così suddivise:

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− gestione dell'utenza e degli spazi;

− gestione dei servizi di accesso, di prestito e statistici;

− gestione del patrimonio documentario;

− catalogazione;

− servizi di reference;

− servizi complementari e di supporto;

− attività culturali e promozionali.

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio a seguito di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in conformità a quanto stabilito all’art. 4 del Capitolato speciale.

L’ Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ventiquattro mesi, per un importo complessivo di €. ……… al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il Consiglio potrà esercitare tale facoltà comunicandola

all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva inoltre di modificare la durata del contratto in corso di

esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, e comunque non superiore a 6 mesi.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale

espletamento dell’oggetto contrattuale.

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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale nonché nel

presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio regionale.

Al fine dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale.

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di

sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto,

impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di € ………. IVA ESENTE.

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Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L’Appaltatore solleva sin d’ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e

quant’altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all’oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione,

sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione di fatture da inviare

telematicamente. Il corrispettivo sarà erogato nei 30 giorni successivi al ricevimento delle

fatture. Le fatture elettroniche, datate e numerate, complete dei dati necessari all’effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del

servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni

stabilite dal contratto; Le fatture dovranno essere inviate al codice univoco ufficio SZXA1W e

dovranno essere corredate da:

---allegato prospetto mensile del monte-ore totalizzato per l’effettivo servizio prestato e per il costo orario del contratto; il corrispettivo sarà commisurato al numero effettivo di ore di

servizio svolte. Le singole fatture dovranno prevedere la decurtazione dello 0,50% quale

ritenuta di garanzia ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, del D.Lgs.50/2016, che verrà corrisposta in sede di liquidazione del saldo finale, previo accertamento d’ufficio della

regolarità contributiva (D.U.R.C.). La liquidazione delle fatture a saldo sarà disposta

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subordinatamente all’esito favorevole della verifica finale di attestazione di regolare esecuzione in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell’offerta dell’Appaltatore e nel Capitolato d’oneri dell’Amministrazione

.

ART. 7 Segue: CORRISPETTIVO

I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di cui al precedente articolo,

saranno effettuati dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

L’ erogazione dei compensi dovuti avverrà, sul conto corrente intestato a ………….. presso la banca …………., sede di …………., ………, IBAN………...

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché

delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i

mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente

elencati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione

del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali

stessi. Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la

omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli

oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando

espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo

relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale. Dal pagamento delle somme a titolo

di corrispettivo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al

Consiglio per sanzioni

e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

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ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del direttore

dell’esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha prestato cauzione di euro ……….. pari al ………… dell’importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. ……..

emessa il …………. dalla compagnia ……….,con sede legale in via ………. . In merito a detta cauzione l’Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni

ove questi dovessero essere superiori all’importo della cauzione.

Semestralmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il Consiglio

Regionale procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le

modali-

tà previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall’Amministrazione.

ART.10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli

obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico

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tutti gli oneri relativi.

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.50/2016, a fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’aggiudicatario in applicazione dell’art. 4 del CONTRATTO

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO:

COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI si impegna ad assumere il personale attualmente in servizio. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro sostituzione. L’inadempimento dell’Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio Regionale, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale

n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.Con la sotto-

scrizione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata

dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul

piano nazionale. L’inadempimento dell’appaltatore della succitata clausola ( d’ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque

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segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali: 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l’11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;

5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-

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pendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto.

L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cau-

zionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori oc-

cupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione;

dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L’appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme

in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente

indicate e citate. La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l’incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori,

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eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs.50/2016 nonché nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute

dall’Appaltatore al personale dipendente.

ART.11 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l’Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste;

b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;

c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi,

del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e

ciò anche dopo la scadenza del contratto;

d) comunicare tempestivamente al Consiglio, ai sensi dell’ art.7, comma 11, della Legge

19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;

e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consiglio regionale della Puglia;

f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consiglio ogni circostanza o difficoltà relativa

alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l’Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

· eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta del

Consiglio, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;

adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone

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addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del

Consiglio o di terzi. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i

danni arrecati al Consiglio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consiglio, per quanto di rispettiva

competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Consiglio e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

Per tutti gli altri obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario, si rinvia all’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto.

ART.12 -PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Responsabile dell’appalto potrà applicare le seguenti penali, oltre a quelle già indicate nell’art.10 del presente contratto:

- per quanto riguarda l’omissione totale o parziale dei servizi di cui all’oggetto l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà

essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo mensile contrattuale, per

ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero;

- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di

una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale;

- per l’esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero in caso di violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di

€ 5.000, 00 per ogni persona non in regola ovvero non assunto secondo la

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previsione del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell’Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l’infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da

qualsiasi contestazione.

A seguito dell’avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimen to del servizio o nell’ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze

nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale

incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall’inadempimento.

ART. 13 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consiglio, l’espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell’attività, l’approvazione del Consiglio Regionale non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente con- tratto.

L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, al Consiglio Regionale, nonché a terzi.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che terzi

(16)

dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni con trattuali.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per

lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, così come disciplinato nel

capitolato speciale .La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei

confronti di terzi e del personale tutto del Consiglio Regionale della Puglia derivante dalla

gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria

dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi

per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni di

attività

di portierato, per un massimale “unico” non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile

verso

i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro.2.500.000,00 per sinistro e di Euro.1.000.000,00 per persona.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all’Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra

polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14- TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta ………... si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette

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giorni dall’accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La ditta …………. è tenuta a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto

corrente di cui al precedente comma 1.

Qualora la ditta ………. non utilizzi il conto corrente indicato al precedente comma 1 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto

secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

ART.15 – SUBAPPALTO

ll subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consiglio Regionale della Puglia, con specifico

provvedimento, previo:

• deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;

• verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei requisiti di carattere morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto in assenza della autorizzazione del Consiglio Regionale della Puglia o non

espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo all’Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.

ART.16 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY- RISERVATEZZA

(18)

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., in tema di trattamento di dati

personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima

della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati

personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente

atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Consiglio Regionale, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamenti degli stessi al solo

fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

E’ fatto divieto ai dipendenti dell’Appaltatore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riser- vate, nonché quelli inerenti il personale dell’Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima

riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui

siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall’esecuzione dello stesso.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso

di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consiglio Regionale ha la facoltà di dichiarare

(19)

risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.

ART. 17- VARIAZIONE - RECESSO

Il Consiglio si riserva di concordare, con l’appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. La

Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi di

giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al

Consiglio,

adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest’ultima. Il Consiglio si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del

Consiglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero

a mezzo pec.

Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi

momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi, l’Amministrazione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e successive modifiche, del 5% delle attività non eseguite; è escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a

qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il recesso del Consiglio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera

raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso,

la

Ditta è tenuta a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

(20)

Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente con-

tratto, qualora la relativa erogazione da parte dell’Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l’applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti

inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio Regio- nale ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all’esecuzione d’ufficio dell’incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione;

- annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del

rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;

- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 12;

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida formale da parte del Consiglio;

- mancata applicazione del progetto di assorbimento del personale in servizio;

(21)

- mancata presentazione dell’ elenco del personale che si intende adibire ai servizi, così come indicato nel capitolato speciale;

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;

- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta:

- mancato reintegro della cauzione definitiva;

- cessione del Contratto e/o dei crediti;

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art.15;

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché

per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e dalla normativa vigente;

- frode nella esecuzione del servizio;

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono

state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

(22)

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio Regionale a

mezzo PEC, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la

presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio

Regionale incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all’azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio Regionale si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell’incarico, con addebito a carico della Ditta dell’eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L’esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno

determinato la risoluzione.

L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. Il Consiglio Regionale ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti. Il Consiglio avrà il diritto di risolvere il contratto

anche nel caso in cui il Fornitore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati

informatici o di altra natura, ed inoltre se fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza

o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.

Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati al Fornitore, il quale

risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Consiglio dalla stipulazione o

dalla esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per

(23)

spese sostenute o per mancato guadagno. Altresì trova applicazione la clausola risolutiva

espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec, previa contestazione scritta

e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di

risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all’azione di rivalsa in danno della Ditta. In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell’incarico, con addebito a carico dela Ditta dell’eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L’esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti. In base a quanto disposto dall’art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto

per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime

(24)

condizioni già proposte dall’originario appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e par-

zialmente dall’Appaltatore a terzi. In difetto di adempimento a detto obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, esecuzione ed

applicazione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà

esclusivamente competente il Foro di Bari.

ARTICOLO 21 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l’Appaltatore elegge il domicilio legale in

………. PEC …………. ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a

quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 22 - SOSPENSIONE DEL SERVIZO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del comma precedente, l’Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività. L’appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore

(25)

darà il diritto all’Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. In caso di sciopero del personale dell’Appaltatore trova applicazione quanto disciplinato all’art. 7 del capitolato speciale.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l’esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del Contratto stesso. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio

Regionale della Puglia che applicherà lo split payment.

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle

prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa espresso rinvio al Capi-

tolato d’oneri nonché si fa espresso richiamo al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e ad ogni altra disposizioni normativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che

hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al

(26)

presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto;

inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

ARTICOLO 27 - ALLEGATI

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se

non materialmente allegati sono: l’Allegato “A” (Capitolato speciale), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica).

Bari,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consiglio Regionale della Puglia Per l’Appaltatore Il Dirig. Sez. Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Il Rappresentante Legale

firma digitale firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo

5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24.

L'atto consta di n. 25 pagine.

Bari

L’Appaltatore………

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