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F24: istituite causali per pagare i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza dei ragionieri

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F24: istituite causali per pagare i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti - La legge di bilancio viaggerà blindata al Senato - diario quotidiano del 7 dicembre 2016

Pubblicato il 7 dicembre 2016

1) F24: istituite causali per pagare i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza dei ragionieri

2) Al via la ripresa dell’attività imprenditoriale con le procedure di recupero del credito 3) Entrate tributarie: 347 miliardi nei primi 10 mesi dell’anno (+4,2%)

4) Uscita dal territorio doganale dell’U.E. delle armi: nota delle Dogane

5) Liquidazione delle Srl: aspetti civili, contabili e fiscali chiariti dalla Fondazione di Ragioneria 6) Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale) come da Legge 225/2016

7) Cessioni immobiliari: niente presunzioni sulle plusvalenze 8) Compensi ai liquidatori in Gazzetta Ufficiale

9) Il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate si specializza “in lingue”

10) Istanza di rimborso IVA con visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso

11) Manifestazione dei commercialisti a Piazza Santi Apostoli

12) Legge di bilancio blindata al Senato, ok e dimissioni di Renzi e consultazioni

13) Disabili: dall’1 gennaio obbligo di assumere un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti

14) Invio telematico delle fatture e dei corrispettivi: più tempo per l’opzione 2017

1) F24: istituite causali per pagare i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza dei ragionieri

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2) Al via la ripresa dell’attività imprenditoriale con le procedure di recupero del credito 3) Entrate tributarie: 347 miliardi nei primi 10 mesi dell’anno (+4,2%)

4) Uscita dal territorio doganale dell’U.E. delle armi: nota delle Dogane

5) Liquidazione delle Srl: aspetti civili, contabili e fiscali chiariti dalla Fondazione di Ragioneria 6) Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale) come da Legge 225/2016

7) Cessioni immobiliari: niente presunzioni sulle plusvalenze 8) Compensi ai liquidatori in Gazzetta Ufficiale

9) Il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate si specializza “in lingue”

10) Istanza di rimborso IVA con visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso

11) Manifestazione dei commercialisti a Piazza Santi Apostoli

12) Manovra blindata al Senato, ok e dimissioni di Renzi e consultazioni

13) Disabili: dal 1° gennaio obbligo di assumere un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti

14) Invio telematico delle fatture e dei corrispettivi: più tempo per l’opzione 2017

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1) F24: istituite causali per pagare i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza dei ragionieri

L’Agenzia delle entrate ha istituito le causali per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR). Attribuzione del codice ente identificativo della CNPR.

Il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (di seguito CNPR).

Con la convenzione del 16 novembre 2016, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la CNPR, è stato regolato il servizio di riscossione mediante il modello F24 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente.

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Ciò premesso, per consentire il versamento dei contributi in parola tramite il modello F24, secondo le indicazioni fornite dalla CNPR, si istituiscono le seguenti causali contributo:

“E075” denominato “CNPR – Contributi anno corrente”;

“E076” denominato “CNPR – Contributi anni precedenti”

“E077” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente”;

“E078” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti”;

“E079” denominato “CNPR – Contributi da ricongiunzione”;

“E080” denominato “CNPR – Contributi da riscatto” ;

“E081” denominato “CNPR – Contributi volontari”;

“E082” denominato “CNPR – Rateazione”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice ente”, il codice “0010”;

– nel campo “codice sede”, nessun valore;

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 111/E del 5 dicembre 2016)

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2) Al via la ripresa dell’attività imprenditoriale con le procedure di recupero del credito

In tema di misure per l’efficienza e l’accelerazione delle procedure di recupero del credito è incentrata la circolare di Assonime n. 26 del 5 dicembre 2016.

Con il decreto legge 3 maggio 2016, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono state introdotte alcune importanti misure volte ad accelerare e rendere più efficiente il recupero giudiziale dei crediti. Le nuove norme modificano le disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, contenute rispettivamente nel codice di procedura civile e nella legge fallimentare, e introducono nuovi modelli di garanzia per i finanziamenti destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, con lo scopo di rafforzare la tutela del credito e la ripresa dell’attività imprenditoriale

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3) Entrate tributarie: 347 miliardi nei primi 10 mesi dell’anno (+4,2%)

Nel periodo gennaio-ottobre 2016 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 347.005 milioni di euro, in aumento del 4,2% (+14.101 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2015. Si segnala che quest’anno il canone televisivo è versato a partire dal mese di agosto, mentre con la previgente normativa affluiva all’erario nei primi mesi dell’anno. Al mese di ottobre risultano versati complessivamente 1.850 milioni di euro. Il dato definitivo sarà disponibile solo dopo i riversamenti che saranno effettuati all’erario nel mese di gennaio 2017.

Neutralizzando gli effetti sul gettito dei versamenti dell’imposta di bollo, che dal 2016 hanno una diversa modalità di riscossione, e di quelli del canone televisivo, le entrate tributarie nel periodo in esame aumentano del 4,6%.

IMPOSTE DIRETTE

Registrano un gettito complessivamente pari a 187.337 milioni di euro, in aumento del 3,7%

(+6.625 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2015.

Le entrate IRPEF ammontano a 144.616 milioni di euro (+3,2% pari a +4.467 milioni di euro) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+2,8% pari a +3.295 milioni di euro). L’andamento risente sia degli effetti delle disposizioni del D. Lgs. n.

175/2014 relative al modello di versamento delle imposte, che prevedono l’indicazione dell’Irpef al lordo delle compensazioni effettuate(1), sia dell’incremento delle ritenute a titolo di acconto (+16,1% pari a +209 milioni di euro) applicato ai pagamenti delle spese e degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il gettito IRES registra un incremento di 1.718 milioni di euro (+9,7%) rispetto allo stesso periodo del 2015. Il risultato riflette l’andamento positivo dei versamenti in autoliquidazione per effetto dell’aumento della redditività in alcuni settori economici che ha più che compensato le minori entrate previste per le agevolazioni concesse con la Legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi da 91 a 94 e 97-c.d. maxi-ammortamento) e per il potenziamento dell’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) introdotta dal decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201/2011).

Registrano una diminuzione del 53,7% le entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze. Il gettito dell’imposta sostitutiva sul valore relativo dei fondi pensione segna una riduzione di 430 milioni di euro (-38,8%) che riflette in particolare la flessione, nel 2016, dei rendimenti dei prodotti finanziari oggetto di investimento delle quote dei fondi pensione(2). Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, cresce del 10,8% l’imposta sulle riserve matematiche del ramo vita assicurazioni e del 32,2% la ritenuta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche.

IMPOSTE INDIRETTE

Il gettito ammonta a 159.668 milioni di euro, in aumento del 4,9% (+7.476 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2015.

Prosegue il trend di crescita delle entrate dell’IVA che ammontano a 93.980 milioni di euro (+5,5%, pari a +4.863 milioni di euro).

Tra le imposte sulle transazioni, l’imposta di registro segna un incremento dell’12,6%. Mostra

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invece una variazione negativa rispetto all’analogo periodo del 2015 l’imposta di bollo (-679 milioni di euro) che risente della diversa modalità di compensazione degli acconti introdotte nel 2016. Tale riduzione risulta in fase di assorbimento con il versamento delle successive rate.

Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attestano a 20.094 milioni di euro (+0,3%); in aumento il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) che ha generato entrate per 2.837 milioni di euro (+22,7%).

ENTRATE DA GIOCHI

Le entrate relative ai giochi presentano, nel complesso, una crescita del 22,2% (+2.187 milioni di euro).

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo si è attestato a 6.816 milioni di euro con un incremento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, determinato dai maggiori incassi derivanti dai ruoli relativi alle imposte indirette (+17,8%).

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio – ottobre 2016, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento. E’ disponibile anche il report “Entrate Erariali F24 novembre 2016” che analizza l’andamento delle entrate tributarie versate con il modello F 24 relativo al periodo gennaio-ottobre 2016, fornendo una prima anticipazione dell’andamento delle stesse.

(Ministero dell’Economia, Comunicato Stampa N. 201 del 05/12/2016)

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4) Uscita dal territorio doganale dell’U.E. delle armi: nota delle Dogane

Modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal territorio doganale dell’U.E., delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all’esportazione nonché per disciplinare l’esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione

(Agenzia delle Dogane, Nota n. 131897 del 1° dicembre 2016)

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5) Liquidazione delle Srl: aspetti civili, contabili e fiscali chiariti dalla Fondazione di Ragioneria

La Fondazione di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria, con la nota operativa n. 14 del 5 dicembre 2016, si occupa della liquidazione delle società a responsabilità limitata che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile ed ai principi contabili OIC.

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L’illustrazione riguarda gli aspetti civilistici, contabili e fiscali della liquidazione delle società a responsabilità limitata.

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6) Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale) come da Legge 225/2016

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: modifiche apportate dalla legge di conversione –→ Leggi qui la notizia

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7) Cessioni immobiliari: niente presunzioni sulle plusvalenze

Poiché applicabile ai giudizi in corso (art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, norma applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore), per le cessioni d’immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini IRPEF non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24857 del 5 dicembre 2016.

La suprema Corte ha così accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto legittimo un accertamento emesso a suo carico dall’Agenzia delle entrate, per una maggiore Irpef a tassazione separata, ritenuta dovuta per effetto di una plusvalenza asseritamente realizzata con la cessione di alcuni terreni.

Tra le doglianze, il ricorrente aveva evidenziato come l’accertamento in questione fosse fondato esclusivamente sul valore determinato, ai fini dell’imposta di registro, con altra sentenza di appello, non definitiva, trascurando una serie di elementi probatori dallo stesso offerti.

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Il motivo è stato ritenuto fondato dal giudice di legittimità che ha, in particolare, rilevato come, nelle more del giudizio, fosse intervenuto il Decreto legislativo n. 147/2015.

Decisione valida anche ai giudizi in corso

Quest’ultimo provvedimento, al suo articolo 5, comma 3, prevede che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del Testo unico in materia di imposte sui redditi, si interpretino nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggiore corrispettivo non può essere presunta solo sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.

E detta norma, precisa la Corte, è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore.

Occorre, infatti, considerare che il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative, per come anche più volte affermato dalla Corte costituzionale.

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8) Compensi ai liquidatori in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, il Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico recante i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545- terdecies c.c. e di scioglimento atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiedecies c.c..

Criteri per la determinazione del compenso del commissario liquidatore (art. 4)

Il compenso del commissario liquidatore per le attività di natura concorsuale deve essere determinato in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, corrispondente alle misure seguenti:

a) 12,71% quando l’attivo non superi euro 51.000,00 euro;

b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00;

c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258,000,00 fino a euro 516.000,00;

d) 1,69 sulle somme eccedenti euro 516.000.00 fino a euro 1.549.000,00;

e) 0.84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00;

f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all’attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d’anno a partire dall’ottavo

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anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all’attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi

In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore viene corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull’ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:

allo 0,50%, fino all’importo di euro 103.000,00;

allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;

allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516,000,00;

allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.

Qualora sia autorizzata la continuazione dell’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore é corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull’ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo’ essere inferiore a euro 2.500,00.

Il compenso è determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell’Autorità di vigilanza da adottarsi all’atto dell’autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell’art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all’atto dell’autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell’art. 214 della legge fallimentare. L’erogazione del compenso è comunque subordinata all’esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.

Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all’effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull’attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull’ammontare del passivo accertato e ammesso.

Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4%

sull’importo del compenso finale, nonchè il rimborso, sotto i_ contrailo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico. E’

escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

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9) Il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate si specializza “in lingue”

Il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate apre alla lingua serba: Online un nuovo video che spiega come ottenere il codice fiscale.

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Dal 6 dicembre 2016 per i cittadini serbi che si relazionano con il sistema fiscale italiano sarà più semplice richiedere il Codice Fiscale. Sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, infatti, è stato pubblicato un video, realizzato in occasione della visita in Italia di una delegazione dell’Amministrazione finanziaria serba, che illustra tutti i passi da seguire per ottenere il Poreski identifikacioni broj.

Il Codice Fiscale, la chiave d’ingresso nel sistema tributario italiano

Nel video una funzionaria dell’Amministrazione tributaria serba spiega che cos’è il Codice Fiscale, come si richiede, a chi deve rivolgersi un cittadino serbo per ottenerlo e quali documenti sono necessari per riceverlo. Il tutorial fornisce anche informazioni utili sui comportamenti da seguire in caso di errori nel tesserino del codice fiscale o in caso di smarrimento o furto del documento. La funzionaria illustra anche le modalità per poter richiedere il Poreski identifikacioni broj direttamente dall’estero, tramite il Consolato del proprio Paese.

Un fisco sempre più internazionale

Il nuovo video YouTube è frutto di una collaborazione, sempre più intensa, tra l’Agenzia delle Entrate e le altre Amministrazione tributarie estere, tra cui quella serba. Una collaborazione fertile, testimoniata anche dalla disponibilità mostrata dalla funzionaria serba che, ospite a Roma dell’Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro nell’ambito del progetto Fiscalis, ha collaborato sia alla realizzazione della clip sia alla traduzione dei testi.

Grazie a questo filmato, e agli altri due in inglese e in spagnolo, che illustrano come ottenere il Tin (Tax Identification Number) e il Código de Identificación Fiscal, il canale “Entrate in video”

dell’Agenzia amplia la sua finestra sul mondo, offrendo al contribuente una via più semplice e immediata per relazionarsi con l’Amministrazione fiscale italiana.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 230 del 6 dicembre 2016)

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10) Istanza di rimborso IVA con visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso

Rimborsi Iva e visto di conformità: La polizza non deve coprire il credito. In caso di assicurazione con massimale di importo inferiore alla somma di cui si chiede la restituzione, il contribuente non è tenuto a prestare alcuna ulteriore garanzia.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 112/E del 6 dicembre 2016, ha chiarito che la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, anche al fine di consentire il rimborso dell’eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all’ammontare del credito chiesto a rimborso.

Ciò posto, in caso di istanza di rimborso, corredata da visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma richiesta, il contribuente non è tenuto a prestare ulteriore garanzia al fine di ottenere il credito richiesto. Il documento di prassi

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sconfessa l’opposto orientamento, in base al quale, se l’importo chiesto a rimborso è di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che rilascia il visto di conformità, questo dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente all’importo chiesto a rimborso e conseguentemente, per poter ottenere la somma de quo (chiesta a rimborso), il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge. Occorre evidenziare che, in base a quanto previsto dall’attuale formulazione dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, i rimborsi dell’eccedenza di credito Iva possono essere eseguiti previa presentazione della garanzia (nelle forme di cui al comma 5 dello stesso articolo) ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.

Più nello specifico, dal comma 3 emerge l’eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestare la garanzia. Tale obbligo, tuttavia, permane, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30mila euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate al successivo comma 4. Come accennato, al di fuori dei casi di cui all’articolo 38-bis, comma 4, del Dpr 633/1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del Dl 193/2016), i crediti superiori a 30mila euro possono essere rimborsati – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità. L’articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999 (inerente il visto di conformità) prevede che “I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

A riguardo, l’Agenzia, con circolare 7/2015, ha chiarito che “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.

La norma fa riferimento a un’ipotesi di responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, in quanto la polizza mira a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell’articolo 35 del Dlgs 241/1997 che rilasciano il visto di conformità ovvero l’asseverazione infedele.

Diversamente, la garanzia disposta dall’articolo 38-bis è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza. L’Agenzia, nel documento di prassi in commento, sottolinea che nel medesimo articolo 22 non è dato rinvenire alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati, sciogliendo i dubbi in materia. Ciò posto, nel caso in cui sia presentata un’istanza di rimborso corredata da visto di conformità inferiore all’ammontare chiesto a rimborso, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia, con la

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conseguenza che non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis. Nella risoluzione si evidenzia come tale interpretazione sia in linea con la ratio ispiratrice della riforma dell’articolo 38-bis e, in particolare, con la soppressione dell’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuati dalla medesima norma. Tale conclusione consente, inoltre, di non traslare l’onere del costo della garanzia in capo al professionista.

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11) Manifestazione dei commercialisti a Piazza Santi Apostoli

La manifestazione del 14 dicembre 2016, indetta dai commercialisti italiani per protestare, principalmente, contro il D.L. 193/2016 si svolgerà in Piazza Santi Apostoli, a Roma, dalle 11.00 alle 13.00; durante la mobilitazione, comunque, non sarà organizzato nessun corteo. Non ci saranno passerelle, nessuna campagna elettorale.

I rappresentanti del Comitato si sono assunti le necessarie responsabilità e si sono fatti, a favore di tutti, garanti dello svolgimento ordinato della manifestazione.

Ogni più dettagliata informazione sul sito www.mgcommercialisti.it dove è anche possibile iscriversi e sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/MGCommercialisti/?fref=ts.

L’indirizzo email per qualsiasi richiesta e/o comunicazione è: segreteria@mgcommercialisti.it Con il pubblico sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e l’appoggio manifesto di molti Ordini locali e di tutti coloro che fino ad ora hanno aderito, siamo tenuti ad invitare tutti a farsi parte attiva nel determinare il successo dell’iniziativa grazie alla presenza del maggior numero possibile di colleghi.

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12) Manovra blindata al Senato, ok e dimissioni di Renzi e consultazioni

La legge di bilancio dovrebbe essere varata in via definitiva dal Senato già con il voto di fiducia in Senato sulla manovra senza modifiche. Lo ha stabilito, a maggioranza, la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La prima chiama è prevista a partire dalle 13,30 e l’esito si avrà attorno alle 14,30. Il programma dei lavori per l’approvazione vede i senatori in aula domani a partire dalle 9.30 quando si esamineranno e voteranno le eventuali questioni pregiudiziali.

Quindi si avvierà la discussione generale fino a che il governo non porrà la questione di fiducia, quindi la chiama dei senatori.

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13) Disabili: dal 1° gennaio obbligo di assumere un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti

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Dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.

Altresì, il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

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14) Invio telematico delle fatture e dei corrispettivi: più tempo per l’opzione 2017 In relazione alla facoltà di invio telematico delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per effettuare l’opzione per il 2017, dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.

Gli operatori avranno pertanto più tempo a disposizione per esprimere la propria scelta.

Provvedimento direttoriale 1 dicembre 2016 n. 212804

Con il provvedimento del 1° dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha differito dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 il termine per esercitare l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture relative ad operazioni effettuate dal 2017 e il termine per esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate a decorrere dallo stesso anno (v. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016).

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture

L’art.1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 ha previsto che i soggetti passivi d’imposta, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Tale disposizione è stata attuata con il provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070, che ha definito le informazioni da trasmettere, le regole e le soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché per l’esercizio della relativa opzione .

L’opzione di cui si tratta, a regime, deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, e si estende di quinquennio in quinquennio se non revocata.

L’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi

L’ art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 127 del 2016 ha stabilito per i commercianti

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al minuto ed i soggetti ad essi assimilati la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalmente incassati.

La norma è stata attuata con il provvedimento del 28 ottobre 2016 n. 182017, che ha definito le informazioni da trasmettere, le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, le modalità per l’esercizio dell’opzione.

Tale opzione deve essere esercitata, a regime, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della memorizzazione e trasmissione dei dati, e anche in questo caso si estende di quinquennio in quinquennio se non revocata.

Effetti dell’esercizio delle opzioni

I soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, ricorrendone i presupposti, quella per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono esonerati dall’obbligo di trasmissione del c.d. “spesometro trimestrale”

previsto dall’art. 21 del decreto – legge n. 78 del 2010, recentemente riformulato dal c.d.

decreto fiscale, collegato alla legge di stabilità 2017 .

I soggetti in questione, inoltre, possono usufruire del rimborso dei crediti IVA in via prioritaria, ed hanno diritto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette (per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati) qualora effettuino e ricevano i loro pagamenti di ammontare superiore a 30 euro mediante strumenti tracciabili.

Le motivazioni del differimento del termine per le opzioni

I contribuenti che avessero voluto optare per la trasmissione telematica dei dati delle fatture o per quella dei corrispettivi a partire dal periodo d’imposta 2017 avrebbero dovuto farlo entro il 31 dicembre 2016. Il provvedimento del 1° dicembre 2016 attribuisce opportunamente ai contribuenti interessati ulteriori tre mesi di tempo, nella prima fase di applicazione delle anzidette norme del decreto legislativo n. 127 del 2015, per consentire loro di valutare in modo più compiuto se aderire o meno ai nuovi adempimenti comunicativi, in considerazione del fatto che le opzioni di cui si tratta sono vincolanti per cinque anni.

In buona sostanza, si prevede che l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e quella per la trasmissione telematica dei corrispettivi potranno essere esercitate entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate dal 2017 al 2021.

La correzione dei dati trasmessi

Il provvedimento del 1° dicembre 2016, oltre a differire il termine per l’esercizio delle opzioni di cui si è detto, stabilisce anche la possibilità, per i soggetti passivi che optano per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i dati comunicati.

Al riguardo, è da premettere che I dati delle fatture devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

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Il provvedimento del 1° dicembre 2016 consente la correzione dei dati già trasmessi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di trasmissione relativo a ciascun trimestre, relativamente a fatture riferite al medesimo trimestre.

(Assonime, documento del 6 dicembre 2016) Vincenzo D’Andò

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