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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

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(1)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Proposta di accordo ex art. 9 L 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione all'Accordo di

Ristrutturazione dei debiti ex art. 7 comma 1 Legge 27.1.2012 n.3

Ilsottoscritto Aniello lazzetta, nato a AFRAGOLA il 01/06/1954 e residente a AFRAGOLA in Piazza Ciampa n.15, professione COLTIVATORE AGRICOLO (Debitore ricorrente)

premesso che

- Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera al comma 2 dell'art. 6 della legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;

- Sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della leggen.3 del 27 gennaiO 2012 ed in particolare:

Nonèsoggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, ed èpriva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;

Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;

Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei prowedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis dellalegge n.3 del 27 gennaio 2012;

Ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale che di seguito si riepiloga:

Situazione patrimoniale:

Il sottoscritto debitore èproprietario dei seguenti beni Immobili:

Quota di proprietà del 50% con l'ex coniuge, Mormile Francesca (nata il 4/10/1960 in Afragola), di un Fabbricato comodamente divisibile ubicato in Afragola via Bruno Buozzi n.71 bis valutato complessivamente euro 504.42000 circa da unproprio tecnico di fiducia, ing. Raffaele Delle Cave che ha proceduto ad individuare ipotesi di divisione in due lotti. (Perizia giurata del 10.07.2020 in AlI. H)

Il 22 gennaio di quest'anno èstato conferito, con l'altro comproprietario, un mandato di vendita all'agenzia immobiliare Remax di Afragola al prezzo di vendita complessivo di ( 475.000,00, successivamente revocato. (Mandato in AlI. I)

Piena proprietà di una porzione di fabbricato, composto da n.2 unità immobiliari ubicato in Piazza Ciampa n.15 già n 13, oggetto della esecu"one ,m~/Z016

(2)

promossa dall'ex coniuge in rappresentanza del figlio Vincenzo e valutato dal tecnico

estimatore nominato in sede di detta procedura esecutiva, ing. Aldo Ardito, €72.485,00.

(Perizia in allegato - doc.2)

Il debitore non possiede beni mobili registrati né possiede titoli dicredito, valori mobiliari, ne titoli assicurativi, né depositi bancari o postali attivi. Non vanta crediti da riscuotere verso enti o società né verso privati cittadini.

Negli anni 2001, 2002 e 2003 il debitore ha condotto in societa con la moglie la PIEMME Alimentari s.a.s. in Afragola alla via Pigna n. 33. Da tale data l'attività èstata cessata, sebbene il debitore abbia appreso che, da verifiche effettuate dall'O.C.C., detta società PIEMME Alimentari s.a.s. risultava solo sulla carta ancora aperta con regolare iscrizione al Registro Imprese, di fatto non ha piùoperato con ultima dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2005.

Situazione reddituale:

Il debitore svolge, in modo marginale, l'attività di coltivatore agricolo, da cui riesce a trarre una fonte direddito mensile di 400,00/450,00 euro circa, non certificato da alcuna dichiarazione fiscale.

Non dispone di altrefonti di reddito.

Il prossimo anno, con il compimento del 67 esimo anno ilsig. lazzetta Aniello raggiungerà l'età pensionabile e potrà usufruire della pensione minima maturata per contributi versati tra la gestione artigiani e la gestione agricoltura.

Residenza e Stato familiare

IL debitore ha divorziato dall'ex coniuge Mormile Francesca (sentenza N.7836/2013 - Ali. doc.3)

Ha due Figlio Domenico (natoil 07.03.1985 in 5an Giorgio a Cremano) e Vincenzo (nato il 28.12.1988 in San Giorgio a Cremano) che ha raggiunto l'indipendenza economica a settembre 2017 come da Decreto Tribunale Napoli Nord I sezione Civile del 16.01.2020;

(AlI. 5 bis)

Ad oggi, il sig. lazzetta Aniello vive in una porzione di fabbricato di propria proprietà ubicato in Afragola in piazza Ciampa n.15, già n.13, con il figlio Domenico (nato il 07.03.1985 in San Giorgio a Cremano) che contribuisce alle spese di gestione di casa.

Detto immobile di piazza Ciampa n.15 già n.13 èoggetto della procedura esecutiva n.311/2016 pendente davanti il Tribunale di Napoli Nord, peril mancato versamento

(3)

degli alimenti al figlio Vincenzo. La procedura esecutiva N.311/2016 èin fase avanzata e la primaasta per la vendita dell'immobile (valutato €72.485,00) èfissata per il· prossimo 30 settembre 2020.

Cause della crisi da sovraindebitamento

- Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:

La situazione economica del sovraindebitamento ha subito un iniziale peggioramento, nell'anno 1995, all'esito della cessazione dell'attività commerciale di produzione lattiero - caseario provocato anche dalle iniziali linee di sviluppo del conflitto coniugale, come di seguito indicato.

I sintomi del sovra indebitamento iniziano a manifestarsi nel 2007 quando la signora Mormile Francesca, con cui aveva contratto matrimonio nel 1984 e dalla cui unione coniugale sono nati i 2 figli: Vincenzo (nato il 28.12.1988) e Domenico (nato il 07.03.1985), dopo alcuni anni di forti incomprensioni e di separazione, avvia i I procedimento di divorzio conclusosi con la sentenza n.7836/2013. (Sentenza di divorzio - doc. 3) Con il divorzio, la casa coniugale viene assegnata all'ex coniuge, che già la occupava dall'anno 2004 con il figlio minore Vincenzo, inoltre, per il mantenimento di quest'ultimo viene stabilito a carico del debitore lazzetta Aniello, un assegnomensile di mantenimento di { 400,00 mensili, che non sonostati versati a decorrere dall'anno 2007;

Per cui, l'ex coniuge in rappresentanza del figlio Vincenzo sièattivata per il recupero coattivo delle somme non versate con precetto e successiva procedura di pignoramento ed esecuzione immobiliare davanti il tribunale di Napoli Nord (Proc. Es. N.311/2016) aggredendo la casa familiare del sig. lazzetta Aniello e dell'altro figliolo Domenico, di

esclusiva proprietà del Debitore lazzetta Aniello. Detto immobile èubicato in Afragola Piazza Ciampa n.15 già n.B. (Atto di pignoramento Immob. - doc. n. 4).

II debito complessivo per alimenti ammonta a euro 61.141,13 derivante dagli alimenti dovuti a far data da marzo 2007 a tutto agosto 2017, data di sopraggiunta indipendenza economica del figlio Vincenzo come da Ordinanze del Tribunale di Napoli Nord del 03.10.2019 e del 16/01/2020 Giudizio I Sezione Civile N.1591/2019. (Doc. - n.5 e n.5 Bis) Oltreal mancato versamento degli alimenti al figlio Vincenzo, negli anni si sono formati i seguenti ulteriori debiti:

Notifica di varie cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la maggior parte per omesso pagamento di diritti camerali annuali, contributi INPS,

(4)

molte di tali pretese siano ormai prescritte con un residuo ancora dovuto di { 1.777,39.

(doc. AlI. 6)

Tributi comunali impagati per T.A.R.S.U., 1.c.1. e I.M.U. (Anno 2012) e acqua per complessivi euro 5.718,00 nei confronti del Comune di Afragola affidati al concessionario della riscossione comunale GE.SE.T. SPA; (doc. A11.7)

Tributi comunali impagati per I.M.U. (Anno 2013 e 2014) per complessivi euro1.680,00 nei confronti del Comune di Afragola, oggetto di un recente rateizzo in 16 rate e per canoni idrici per ulteriori euro 718,00 relative a fatture insolute; (doc. AIl.8)

Debito verso l'istituto bancario CREDEM spa per un residuo finanziamento e uno scoperto di conto corrente rimasti impagati per complessivi { 5.185,60. (Doc. Al1.9 e AI1.9 bis)

Sussiste, altresì, un debito versola Curia arcivescovile di Napoli per canoni di locazione agraria riferibili a varie annualità arretrate, per la conduzione di un terreno agricolo in

località Sanguineto in Afragola, per complessivi euro 5.031,29. Conil creditore siè pattuito un rientro bonario attraverso rate mensili di€160,00. (doc. A11.10) Un'altra posizione debitoria èmaturata nei confronti dello studio legale Maiello in Sant'Anastasia per competenze professionali di assistenza legaledel debitore lazzetta Aniello nella causa innanzi il Tribunale di Napoli Nord R.G. 1591/2019 definita con decreto del 17.02 ..2020 di euro3.776,60 oltre I.V.A. e c.P.A. elaborate secondo il D.M.

n.55/2014 contro i sigg. Mormile Francesca e lazzetta Vincenzo, nella procedura esecutiva immobiliare n.311/2016 curata nell'interesse del sig. lazzetta Aniello e promossa dalla signora Mormile Francesca per euro 798,10 oltre IVA e cpa elaborate secondo il D.M. n.55/2014 e infine per l'attività stragiudiziale curata nell'interesse del sig. lazzetta Aniello per la redazione del contratto preliminare di compravendita con lorio Luigi non andato a buon fine per euro 3.375,25 oltre IVA e cpa elaborate secondo il D.M. n.55/2014. Il tutto per complessivi euro 10.000,00 Iva e cpa incluso(doc. A11.19)

Un ulteriore debito èmaturato a favore degli avvocati Francesco De Martino Rosaroll e Francesco Lambiase a seguito di una sentenza N.196/2016 di condanna al pagamento delle spese legali di causa per complessivi euro 3.064,15. (doc. All.l1)

Infine nell'ambito della procedura esecutiva n.311/2016 sono maturate spese e competenze professionali a favore del custode giudiziario dell'immobile pignorato di Piazza Ciampa N. 15 giàN.13 avv. Olimpia Salve e a favore del perito estimatore dell'immobile ing. Aldo Ardito, per le quali il giudice dell'esecuzione nonha ancora

(5)

delle procedure esecutive vengono anticipate dai creditori procedenti con rivalsa sul ricavato della vendita; (doc. AII.12)

Infine, c'è da pagare il compenso aIl'O.c.c./gestore della Crisi dotto Francesco Grimaldi secondo le tariffe stabilite D.M. 25.01.2012 n.30 quantificato di comune accordo.

Il sottoscritto lazzetta Aniello, dal suo canto, versain una condizione di incontrovertibile indigenza consolidatasi a seguito di un graduale peggioramento dei livelli economici delle attività lavorative svoltenegli ultimi anni. Sta di fatto che il sottoscritto:

1) ha cessato nell'anno 1995 l'attività, esercitata prima in forma societaria e poi quale titolare della ditta individuale, nel settore lattiero caseario. Nel corso di tale attività, con i proventi della vendita di un terreno in Afragola, acquistato prima del matrimonio,

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1989 acquistò in regime di comunione dei beni con la moglie il terreno in Afragola ave ha poi realizzato il fabbricato su tre piani comprendente un piano cantinato di circa mq 100 un piano terra destinato ad opificio industriale di mq.200 ed un primo piano destinato ad abitazione ave fu insediata la casa coniugale di circa 300 mq. attualmente ancora detenuto dall'ex consorte' (doc. AII.13)

2) nel suddetto opificio fu allocata l'impresa poi cessata esercente l'attività di caseificio' 3) nel 1999 vendette i terreni acquistati per successione paterna e con il ricavato realizzò miglioramenti della casa coniugale sopportando una spesa di circa (.

100.000,00;

4) Negli anni 2002 e 2003, ha condotto in società con l'ex coniuge, una salumeria in Via Pigna n.33 in Afragola a nome della Piemme Alimentari s.a.s. di lazzettaAniello. l'attività fu cessata anche per il disaccordo coniugale. (dich. Di resp. - AlloF)

S) in data 3.03.2003 acquistò, in regime di comunione dei beni, per il prezzo di€.

5.500,00 dal fratello Andrea un vano terra neo facente parte del fabbricato di famiglia (doc. AI1.14). Successivamente, a seguito della separazione coniugale, deliberati i lavori condominiali per la ristrutturazione dell'intero fabbricato familiare, la sig.ra Mormile intese assumere un contegno ostruzionistico, giungendo a paventare la vendita della sua quota allegando di aver ricevuto una fantomatica proposta di acquisto per €. 25.000,00.

In dipendenza di tanto ilmalcapitato istante fu costretto in data 28.04.2005 ad

acquistare la quota di tale vano diruto per il prezzo fuori mercato di€.25.00000 (doc.

Ali. 151.

6) pur conservando la veste di coltivatore diretto del fondo sito in Afragola alla Contrada Sanguineto concessogli in affitto dalla Curia Arcivescovile di Napoli realizza da tale

attività ricavi minimi risultando tra l'altro debitore della somma di€.5.03100 nei confronti della predetta concedente pari a sei annualità contestategli.

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(6)

Da taleattività agricola il sottoscritto lazzetta Aniello riesce a trarre un reddito medio

mensile di circa400/450euro mensili;

7) il sottoscritto èrisultato debitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione perl'importo di €.9.43200 sebbene molti dei ruoli iscritti risultano prescritti (vedasi estratto di ruolo in allegato);

8)ha prestato fino a cheèstata attiva la sua collaborazione nell'esercizio dell'attività di vendita di vino alla spina intrapresa dall'altro figlio Domenico, con lo stesso convivente e ad oggi cessata. Tale attività collaborativa, svolta con slanciodi generosità genitoriale,

nonèstatopossibile più protrarla per le condizioni di salute dell'istante, affetto da una grave forma di peri artrite e di ipertensione arteriosa che provoca continui collassi e stati vertiginosi che lo privano di capacità lavorativa di sorta (doc. AlI. 16). Tale situazione è attestata inequivocabilmente dalle dichiarazione dei redditi di valore O;

9) Ad oggi, l'unica sua fonte di reddito ècostituita dai modesti proventi che ricava dall'attività agricola sopra esposta. (Cert. Attrib. Partita Iva A11.17)

lO) Vari tentativi di accordo con i creditori (con particolare riferimento all'ex coniuge) attraverso lo smobilizzo patrimoniale, non hanno avuto esito positivo;

Ciò consente di poter evidenziare che il sottoscritto lazzetta Aniello non ha colposamente determinato il sovraindebitamento che appare evidente per la mancanza di un'adeguata capacità reddituale e di un patrimonio prontamente liquidabile che non gli consentono di affrontare e di risolvere le obbligazioni pendenti.

Inoltre, l'assenza di rilevanti posizioni debitorie verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, circoscrive con particolare significatività il proprio stile di vita.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;

Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nei modesti proventi dell'attività agricola percepiti appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia e la presenza di un patrimonio non prontamente liquidabile;

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Altre EntrateAnnuali Disponibili ((;olluibMtp4iglio)pa~ca

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2019

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(7)

Equilibrio/SquIlibrio Squilibrio

·sossistOI'lO, altresì, ulteriori posizionidehitorie rappresentate prevalentemente da cartelle dì plgamento e altrofonnatisì nel tempo.

Alla luce dei debiti indicati nella successiva tabella appare evidente la situazione di squilibrio sopra evidenziata che non hanno consentito il pagamento di tutte le spese per il rientro delle posizioni debitorie e l'aggravarsi delle stesse con il persistere nel tempo della situazione di squilibrio finanziario.

- su ricorso dell'istante l'Organismo di Composizione della Crisi di NAPOLI NORD ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il dott. Grimaldi Francesco con studio in Teverola, in via Roma, 26, P.co Orchidea, tel./fax n. 0818914516, indirizzo pec:

francesco.grimaldi@commercialistinapolinord.it quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni aU'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali,nonché di esprimere con propria relazione ai sensi dellart.15 co.6 e dell'art.9 co.2 della Legge n.3/2012 un parere della proposta diUAccordo di ristrutturazione" di cui all'art. 9 comma 1 della legge n.3 del 27 gennaio 2012.

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, risulta, quindi composta dalla piena proprietà dell'immobile, oggetto di pignoramento Immobiliare,

ubicata in Piazza Ciampa n. 15 valutata € 72.485,00 {abitazione del debitore) e dalla comproprietà al 50% con l'ex coniuge di un fabbricato ubicato in via Bruno Buozzin.71 bis. Il ricavato dalla vendita, anche per lotti, della quota di proprietà di quest'ultimo immobile si intende mettere a disposizione dei creditori.

A fine gennaio 2020 i due comproprietari hanno dato mandato di vendita del fabbricato

all'Agenzia immobiliare Remax di Afragola al prezzo di vendita di€475.000,00, successivamente revocato (aIU).

Ai finidi poter dimostrare la congruità della proposta si va a formulare in questa sede, siè ritenuto opportuno applicare una ulteriore svalutazione all'immobile di Afragola, via Bruno

Buozzi n. 71 bis rispetto al prezzo con cuièstata messo in vendita.

Il valore dell'attivo patrimoniale di esclusiva competenza del debitore, pertanto, evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATIIVI STIMATI

(8)

La situazione debitoria èriepilogata nelle seguente tabella:

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

Il debito residuo totale accertato èpari a ( 97.026,20 (U07.103,63 considerando pure le somme che si ritengono prescritte dei ruoli agenzia Entrate riscossione) che pesano mensilmente con

una rata media pari a(863,50oltre alle altre spese con canalizzate in un piano di rientro.

A fronte di un reddito molto modesto, il debitore conserva un patrimonio che smobilizzato in parte può consentire la risoluzione della condizione di sovra indebitamento del ricorrente.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ave possibile della rata media mensile.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

(9)

La ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e 8 (beni mobili).

I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei

rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato Cl.

- Il nucleo familiare della ricorrente ècosì composto:

dal Debitore lazzetta Aniello e dal Figlio lazzetta Domenico. (AlI.Fi)

- Le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 542,00 come analiticamente indicate nell'allegato Gl.

- Negli ultimi cinque anni ilricorrente non hacompiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;

Sulla sussistenza degli indici dello stato di sovraindebitamento.

La sussistenza dello statodi sovraindebitamento deriva dalla impossibilità da parte del lazzettadi onorare le obbligazioni assunte a causa della mancanza di liquidità.

Il sig. lazzetta Aniello èinfatti percettore di un reddito minimo che non gli consente (e non gli consentirà in futuro) di far fronte alle obbligazioni.

Vari tentativi di accordo con i creditori (con particolare riferimento all'ex coniuge) non hanno avuto esito positivo.

Il sig. lazzetta ha inteso, pertanto, ricorrere altribunale per l'evidente stato di sovraindebitamento aggravato anche dall'impossibilità di porre in vendita la propria quota del cespite immobiliare di via Bruno Buozzi n.71 bis, non riscontrando il consenso dell'ex coniuge.

Si segnalaa tal riguardo che quest'ultimo ha, inoltre, respinto l'offerta di conferim~

C

di parte della quota di comproprietà indivisa appartenente al proponente. ~

(10)

A ciò si aggiungono gli altri debiti che potranno essere onorati solo con la vendita della quota dell'immobile in comproprietà meglio identificata, descritta e stimata nella presente proposta.

Nel caso di specie il sovraindebitamento è costituito dall'impossibilità di adempiere alle obbligazioni per mancanza di un patrimonio "prontamente liquida bile.

Tutto ciò premesso il sottoscritto ricorrente debitore, sig. lazzetta Aniello, formula ai creditori la

seguente

PROPOSTA 01 ACCORDO Percentuali e ordine di pagamento:

1) Pagamento al 100% dei creditori prededucibili, costituito dal compenso spettante aIl'O.c.c.;

Z) Pagamento al 100%dei creditori per alimenti, costituito dal debito verso Mormile Francesca/lazzetta Vincenzo;

3) Pagamento al 100%dei creditori privilegiati, costituiti dai debiti per Tributi e dai compensi a professionisti;

4) Pagamento al 100%dei creditori chirografari, costituiti dalla debitoria verso la banca, dal canone di locazione agrario, dai diritti annuali COM;

Tempi di pagamento:

Pagamento di tutti i creditori (prededucibili, privilegiati e chirografari), secondo l'ordine preferenziale del titolo, entro il termine necessario per il suo perfezionamento dalla data di omologa del piano.

I tempi di pagamento non sono rigidamente programma bili in quanto dipendenti dai tempi di vendita del bene.

Presumibilmente, dall'omologa dell'accordo, in considerazione anche delle misure di contenimento causate dalla pandemia, le tempistiche massime per la vendita del bene,

sebbene, come detto, non determinabili a priori, saranno, comunque concluse entro un massimo di 48 mesi dalla omologa.

Ciò anche al fine di evitare che la vendita competitiva per perfezionarsi in tempi rapidi, debba condurre alla eccessiva svendita del bene.

Risorse finanziarie messe a disposizione dei creditori per il pagamento:

Viene messo a disposizione dei creditori:

10

(11)

Il ricavato di propria quota derivante dalla vendita, anche in lotti in quanto divisibile, dell'immobile di via Bruno Suozzi n.71 bis da cui si presume di poter ricavare, per la quota del 50% di propria competenza e considerando eventuali abbattimenti di prezzo, risorse sufficiente ad onorare l'accordo proposto.

Non sono previsti né versamenti periodici néun piano di rateizzazione mensile in quanto le entrate del debitore non lo consentono.

Modalità di vendita dei beni

Procedere con incarico conferito dal G.D, alla vendita competitiva di uno o più lotti che costituiscano il 50% del valore complessivo del fabbricato di via Bruno buozzi n.71bis, come da perizia tecnica giurata allegata alla presente proposta.

Pertanto, rimette la presente proposta al Gestore della crisi, dotto Grimaldi Francesco, affinché proceda ad esprimere con propria relazione ai sensi dell'art.15 co.6 e dell'art.9 co.2 della Legge n.3/2012 un parere sulla presente proposta di"Accordo di ristrutturazione" di cui all'art. 9 comma 1 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, da allegare con la presente proposta al ricorso che verrà presentato al On.le Tribunale di Napoli Nord, tramite il legale di fiducia avv.

MAURIZIO MAI ELLO del foro di NAPOLI, domiciliato a SANT'ANASTASIA, in Mario De Rosa, 67, indirizzo PECavvmauriziomaiello@pec.it e fax numero 0818983336, con cui si procederà a

CHIEDERE

Che l'Ill.mo Tribunale di NAPOLI NORD voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovra indebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;

Che voglia disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che finoal momento in cui il provvedimento di omologa zio ne diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti:

- Elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; (AlI. A patrimonio Immobiliare e AII.B patrimonio mobiliare)

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; (AII.C e AlI. Cl)

- Autocertificazione di mancata presentazione della dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

(AlI. D) e copia del modello Unico/2020, Unico/2019 e Unico/2018 firmati dal contribuente e non presentati all'A.E. perché esonerato; (AII.Dl, D2 e D3)

- Autocertificazione attestante la mancata tenuta, perché non obbligato, delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi; (AlI. El

11

(12)

Autocertificazione del debitore attestante lacessazione di ogni attività della PIEMME ALIMENTARI S.A.S.; (Ali. F)

Autocertificazione del debitore attestante l'abitazione, la residenza e la composizione del nucleo familiare; (AII.F1)

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento deldebitore e della sua famiglia;

(AII.G)

- Perizia Giurata di stima del 10.07.2020 a firma dell'ing. Raffaele Delle Cave che ha proceduto anche ad individuare ipotesi di divisione in due lotti; (AII.H)

Mandato di vendita rilasciato in data 22.01.2020 alla Agenzia immobiliare REMAX di AFRAGOLA;

(AlI. I)

- Ulteriori documenti citati nellapresente Proposta; (Ali. M)

li 16/11/2020

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(13)

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R.G. 4/2020

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Terza sezione civile

Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio,

nel procedimento iscritto al n. 4/2020 r.g. avente ad oggetto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da Aniello Iazzetta;

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 1.2.2021;

considerato che in data 19.10.2020 l’istante, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Francesco Grimaldi, ha depositato la propria proposta di accordo di composizione della crisi, successivamente modificata con deposito del 23.11.2020;

rilevato che il proponente ha dichiarato:

a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 l. fall, in quanto coltivatore agricolo;

b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

rilevato inoltre che il ricorrente ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di presentazione della proposta e così come integrata in corso di procedimento, risulta così composta:

- € 2.234,51 verso il Comune di Afragola per IMU e servizio idrico;

- € 63.917,13 verso Francesca Mormile e Vincenzo Iazzetta per crediti alimentari e per CTU;

- € 2.044,97 verso l’Agenzia delle entrate – riscossione per tributi vari, esclusi quelli prescritti;

- € 5.728,78 verso GE.SE.T. Italia s..p.a. per tributi vari;

- 5.186,07 verso Credem Banca per contratto di mutuo chirografario e conto corrente;

- € 10.086,88 verso lo Studio legale Maiello per prestazioni professionali;

- € 5.958,10 verso la Curia arcivescovile di Napoli per canoni di locazione terreni;

Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1269929b11498da18bacac8d60ad205a

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- € 3.065,15 verso gli avv.ti de Martino Rosaroll e Lambiase, per competenze legali;

considerato, con riferimento al debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate – riscossione, che il ricorrente ha considerato i soli tributi peri quali non è ancora intervenuta la prescrizione dell’azione diretta all’esecuzione del titolo;

rilevato che il patrimonio del debitore risulta composto, quanto ai beni immobili, dalla quota di proprietà di 1/2 di un fabbricato ubicato in Afragola (NA) alla via Bruno Buozzi N.71 bis e dalla piena proprietà di due unità immobiliari ubicate in un fabbricato in Afragola (NA) in Piazza Ciampa n. 15 già n.13, dove attualmente risiede (come meglio identificati in atti);

considerato di contro che non risulta titolare di beni mobili registrati e che ha dichiarato di percepire il reddito mensile di €400/450 derivante dall’attività di coltivatore agricolo;

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e ciò sia per la carenza di liquidità, sia per l’impossibilità di porre in vendita la propria quota del cespite immobiliare in Afragola alla via Buozzi, non riscontrando il consenso dell’ex coniuge.

considerato che la proposta prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili (ivi compreso il compenso dell’OCC), dei crediti alimentari, degli altri privilegiati e dei chirografari, mediante il ricavato della vendita della propria quota del fabbricato di Afragola, via Bruno Buozzi n.71 bis, entro il termine massimo di quarantotto mesi;

rilevato infatti che il debitore ha depositato perizia giurata di stima dell’immobile in questione, che prevedendo diverse ipotesi di divisione dei bene, ha stimato il valore di vendita della quota dello Iazzetta in € 225.000,00 circa;

considerato che dalla relazione depositata dal dott. Grimaldi, risulta il consenso favorevole alla proposta per il 70,17% dei crediti ammessi al voto (e quindi con esclusione dei privilegiati salvo le quote degradate al chirografo), per cui è stato raggiunto il quorum minimo previsto dall'art. 11 co 2 legge 3/2012;

rilevato infine che la contestazione all’omologa formulata da Francesca Mormile e Vincenzo Iazzetta, con cui lamentano il valore eccessivo di stima del bene e l’eccessiva lunghezza dei tempi previsti per il pagamento, non può dirsi fondata in quanto: la doglianza relativa alla stima del bene immobile risulta generica, essendosi tali creditori limitati ad affermare apoditticamente che “i ltecnico ha chiaramente sovrastimato i detti beni” senza fornire né elementi a sostegno di tale affermazione, né specifici motivi di critica relativi alla perizia depositata dal proponente e al procedimento valutativo in essa adottato; quanto alla tempistica, la proposta pone il termine di quarantotto mesi soltanto come termine massimo di durata della procedura, stabilendo invece che i

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pagamenti avverranno nel momento immediatamente successivo all’avvenuta vendita del bene immobile offerto;

ritenuto pertanto di poter disporre l’omologazione del piano presentato;

P.Q.M.

omologa l’accordo di composizione della crisi presentato da Aniello Iazzetta;

dispone la pubblicazione della proposta, come integrata il 23.11.2020, e del decreto di omologazione per estratto, sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

dispone che il gestore della crisi, dott. Francesco Grimaldi, depositi con cadenza trimestrale una relazione sullo stato di esecuzione dell’accorto inclusiva di un rendiconto attestante le somme versate e i pagamenti effettuati.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.

Aversa, 1.2.2021 il Giudice

Dott. Giovanni Di Giorgio

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