• Non ci sono risultati.

Il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale

SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA’

1. Il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale

2. Le progressioni orizzontali o economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

3. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

 per la categoria A dalla posizione A1 alla A6;

 per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;

 per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;

 per la categoria D dalla posizione D1 alla D7 e dalla posizione D3 alla D7.

4. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili nella parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell’indennità di comparto, delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31/03/1999 e dall’art. 31, comma 7, del CCNL del 14/09/2000.

5. Le parti convengono che, in applicazione dell’art. 16 del CCNL del 2018 e delle previsioni di cui al all’Art. 23 del D.Lgs n. 150/2009 e all’Art. 52 c. 1 del D.Lgs 165/2001, i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono regolamentate come segue:

REGOLAMENTO SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

1 La disciplina

1. Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità annua non superiore al 50% del personale in servizio.

2. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma.

3. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito all’interno della stessa Categoria i punteggi più alti in base ai criteri di cui ai successivi artt. 5 -6 -7 -8.

2 I requisiti

1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto, eventualmente, a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

2. Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell’Ente al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello della selezione.

3. Per potere partecipare a tali selezioni occorre avere maturato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione l’anzianità di almeno 24 mesi nella posizione economica.

4. Nel calcolo della anzianità di cui al precedente comma 2 sono compresi anche i periodi prestati presso altre PA.

5. Per essere ammessi alla selezione, i dipendenti devono aver conseguito una valutazione pari ad almeno l’80%, ottenuta dalla media delle valutazioni del triennio precedente all’anno in cui viene effettuata la selezione.

3 La procedura

1. Entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo con cui vengono quantificate le risorse della parte stabile del fondo dell’anno successivo da destinare alle progressioni economiche, con determinazione del Responsabile dell’area finanziaria, viene indetta la procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche e viene approvato il relativo bando.

2. Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato sul sito internet e sulla rete intranet per almeno 10 giorni. Esso viene affisso per lo stesso periodo in un luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti, di norma nella bacheca destinata alle comunicazioni sindacali e ne deve essere data massiva divulgazione ai dipendenti comunali.

3. I dipendenti interessati presentano, entro il medesimo termine di pubblicazione del bando, apposita istanza, corredata dal curriculum.

5. Entro i 15 giorni successivi il Segretario Comunale coadiuvato dal Nucleo di Valutazione, esamina le istanza ed assegna il relativo punteggio in relazione ai fattori previsti per le singole categorie dai successivi articoli, con la formazione di una graduatoria. Tale graduatoria viene pubblicata per almeno 10 giorni sull’albo pretorio on line ed affissa in luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti.

Decorso tale termine, essa diventa definitiva.

6. Le progressioni economiche saranno riconosciute dal 01 gennaio dell’anno in cui si conclude la procedura selettiva; per le progressioni da effettuare nell’anno 2018 le progressioni sono riconosciute dal 22/05/2018. In ogni caso l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 2018 che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

7. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella categoria, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.

4 Disposizioni comuni

1. E’ escluso dalla progressione economica il dipendente cui, nel biennio antecedente alla data di emanazione dell’avviso di selezione, sia stata inflitta in via definitiva una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale.

2. Si tiene conto della media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all’anno in cui viene effettuata la valutazione; nel caso di assenza superiore a 6 mesi, vengono prese in considerazione le valutazioni dell’ultimo triennio escludendo quelle relative al periodo di assenza.

3. Nella valutazione del curriculum si dovrà tener conto:

- Dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento. Per ogni anno di esperienza maturata della categoria di appartenenza si attribuisce un punteggio di 0,5

- Dello sviluppo delle esperienze o competenze che valorizzino la professionalità

- Competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi certificati. Si attribuisce un punto per ogni coro di formazione certificato

5 Le progressioni nella categoria A 1. Per i dipendenti di categoria A i criteri di valutazione sono i seguenti:

a) la media delle valutazione del triennio precedente: fino a 75 punti;

b) il punteggio assegnato come valutazione del curriculum vitae: fino a 20 punti;

c) corsi di formazione o di aggiornamento professionale: fino a 5 punti.

6 Le progressioni nelle categorie da B1 a B6 – da B3 giuridico a B6 – da C1 a C4

1. Per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, i criteri di valutazione sono i seguenti:

a) la media delle valutazione del triennio precedente: fino a 75 punti;

b) il punteggio assegnato come valutazione del curriculum vitae: fino a 20 punti;

c) corsi di formazione o di aggiornamento professionale: fino a 5 punti.

7 Le progressioni nelle categorie da B6 a B8 – da B6 (B3 giuridico) a B8 – da C4 a C6 – da D1 a D7 1. Per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C e all’interno della

categoria D, i criteri di valutazione sono i seguenti:

b) il punteggio assegnato come valutazione del curriculum vitae: fino a 25 punti;

c) corsi di formazione o di aggiornamento professionale: fino a 5 punti.

8 La metodologia di valutazione

1. Tenendo conto di quanto stabilito dal precedente articolo 2, la valutazione viene effettuata:

a) con riferimento alla performance organizzativa, a quella individuale, ai comportamenti organizzativi ed alle competenze professionali sulla base della scheda di valutazione. Tale metodologia è quella che viene utilizzata anche per la erogazione della indennità di produttività e, per le posizioni organizzative, per la erogazione della indennità di risultato.

b) All’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e allo sviluppo delle esperienze o competenze che valorizzino la professionalità, rilevabili dai curricula vitae e dalle schede giuridiche individuali agli atti dell’Amministrazione

c) Ai corsi di formazione o di aggiornamento professionale, distinguendo tra formazione obbligatoria, generale o altamente specialistica del settore di appartenenza certificati.

2. .La valutazione è effettuata annualmente dal Responsabile dell’Area in cui il dipendente presta la sua attività ovvero dal Nucleo di valutazione per quanto riguarda le posizioni organizzative, anche ai fini della partecipazione alle progressioni orizzontali.

3. Nel caso di spostamento nel corso dell’anno e/o di utilizzazione congiunta in più articolazioni organizzative, la valutazione è effettuata dal Responsabile dell’Area in cui l’attività è stata svolta in modo prevalente.

4. In caso di comando presso altra pubblica amministrazione la valutazione è effettuata dal Responsabile dell’Area delle struttura organizzativa della pubblica amministrazione in cui il dipendente è utilizzato.

Art. 37

Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale

1. Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono quantificate ogni anno in sede di Contrattazione decentrata in base ai principi stabili dai precedenti Artt. 23, 24, 25 e 26 2. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione adottato dall’ente già oggetto di concertazione sindacale (vedi delib. G.C. n.

85 del 28/09/2016 e ss.mm.ii.).

3. Le risorse di cui al comma 1 sono quantificate annualmente in sede di sottoscrizione dell’utilizzazione del fondo e le risorse sono assegnate sia alla performance organizzativa che a quella individuale secondo i criteri definiti dall’amministrazione con il sistema di misurazione e valutazione vigente; tali risorse sono parametrate secondo un importo unitario per persona, ed in modo proporzionale ridotto per il personale part-time, e distribuite al personale sulla base delle valutazioni dei Responsabile dell’Area

4. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è certificato, per il personale, dal Responsabile dell’Area di appartenenza secondo il citato sistema di valutazione vigente nell’Ente;

5. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo è corrisposta in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e al periodo di servizio prestato.

6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono determinate sulla base delle disponibilità economiche, quantificate annualmente dall’Amministrazione e distribuite sulla base dell’accordo annuale secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente, così come adottato dall’Ente.

7. Il punteggio massimo di performance attribuibile a ciascun dipendente equivale a 100. In ogni caso, il punteggio massimo attribuito all’interno della propria Area, qualora sia inferiore a tale parametro, sarà comunque equiparato a 100, con conseguente ricalcolo proporzionale dei punteggi inferiori assegnati.

Titolo VIII°

Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni finali

1. La costituzione del fondo è di esclusiva competenza dell’Amministrazione, mentre la definizione dei criteri di distribuzione dello stesso è di competenza della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale che annualmente ne sottoscrivono l’accordo, accordo che dovranno essere coerente con il presente contratto decentrato integrativo e/o con le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. L’Amministrazione determina all’inizio dell’anno la costituzione del fondo delle risorse decentrate e le linee direttive alla parte pubblica per la sottoscrizione dell’accordo annuale. Detta documentazione sarà comunicata alle parti sindacali. Successivamente si apre il tavolo tecnico con le parti sindacali per la sottoscrizione della preintesa sull’utilizzo del fondo per l’anno corrente. A detta preintesa dovrà seguire la relazione tecnico finanziaria ed illustrativa dell’accordo sottoscritto, successivamente il parere dei revisori dei conti e la deliberazione della Giunta Comunale che autorizzi il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo. Sarà cura dell’ufficio Personale l’invio della documentazione all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva dell’accordo annuale.

3. Le parti precisano che oggetto di contrattazione annuale del fondo sono solo i punti non già regolamentate o di cui hanno la disponibilità. Così ad esempio non possono essere oggetto di accordo l’utilizzazione di risorse fisse non modificabili (esempio: Progressioni Orizzontali, Indennità di Comparto) o risorse variabili di natura storica o vincolanti i cui criteri siano stati già definiti nel contratto decentrato integrativo (esempio: indennità di lavoro, specifiche responsabilità ecc.).

4. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

5. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati perdono completa efficacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto decentrato integrativo o nell’ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001.

CALVI DELL’UMBRIA lì 27/12/2018