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GESTIONE COMMISSARIALE

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GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.

Decreto del Vicepresidente Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n.1

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Determinazione n. 35 /SA del 23 gennaio 2015

IL DIRIGENTE VISTI

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma ell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ed in particolare

L’Art. 39 (Riposi giornalieri della madre - legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10), che prevede: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) che prevede:

“1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre”.

• il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie locali, ed in particolare l’Art.46, comma 2, che dispone: “2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.”

VISTA la ricognizione effettuata dall’Ufficio sulla pregressa applicazione dei predetti istituti;

CONSIDERATO che negli anni decorsi si è data erronea applicazione alle norme sopra indicate, non riconoscendo la corresponsione del buono pasto al lavoratore che, per effetto del godimento del riposo giornaliero della madre e del padre, non effettuasse l’intero orario previsto per il rientro settimanale;

CONSIDERATO indubbio che l’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 sopra citato, come già l'art.10 della Legge 1204/1971, equipari i permessi cosiddetti “per allattamento” alle ordinario lavorative "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro", risulta evidente che il lavoratore genitore ha diritto al buono pasto sempreché risultino soddisfatte le sole condizioni previste dall'art. 45, Oggetto: Attribuzione buoni pasto a dipendenti fruitori di riposi giornalieri ai sensi degli artt. 39 e

40 del D.Lgs. 151/2001.

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2 comma 2 del CCNL del 14.9.2000, espressamente richiamato dall'art. 46 dello stesso CCNL, e dalla disciplina adottata dall’Ente, ovvero che presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, e con una ripresa dell'effettiva attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane per il minimo di ore previsto dalla disciplina adottata dall’Ente, a nulla rilevando che le ore di lavoro effettivo siano ridotte per effetto del permesso, in quanto esse sono comunque utili ai fini del debito orario.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO lo schema di Bilancio per l’anno in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

• Di disporre l’attribuzione dei buoni pasto, a partire dalla corrente mensilità, conformemente alle considerazioni esposte in premessa;

• Di attribuire il buono pasto ai dipendenti sottoelencati, per il numero di rientri effettuati nel periodo di fruizione dei permessi giornalieri – negli anni 2010-2014, come meglio indicato nella seguente tabella:

n. COGNOME E NOME PERIODO N. rientri

1 Omissis… dal 13.4.2010 al 05.07.2010 4

1 Omissis…

dal 28.6.2010 al 21.01.2011 42

2 Omissis… dal 25.3.2011 al 16.11.2011 17

3 Omissis… dal 01.09.2011 al 29.03.2012 24

4 Omissis… dal 12.06.2014 al 31.12.2014 19

5 Omissis… dal 15.09.2014 al 31.12.2014 14

Totale 120

• di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to

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