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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale n. 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Determinazione

n. 192 del 03.07.2015

Il Dirigente

Vista l’istanza con la quale la dipendente M.N., a tempo indeterminato, presso il l’Area dei Servizi per il Lavoro la Cultura e la Socialità, ha richiesto l’ammissione al congedo parentale di cui all’art. 32 D. Lgs.

151/2001, per un totale di 9 (nove) giorni retribuiti al 30%, da fruirsi nei seguenti periodi:

• dal 06.07.2015 al 08.07.2015;

• dal 13.07.2015 al 15.07.2015;

• dal 20.07.2015 al 22.07.2015.

Dato atto che:

- la suddetta dipendente ha già usufruito per la stessa bambina, ad oggi, di n. 130 giorni di congedo parentale con riduzione del 30% della retribuzione;

- la stessa ha dichiarato che l’altro genitore non ha mai usufruito del congedo parentale;

Preso atto delle modifiche apportate al D. L.gs 26 marzo 2001 n. 151 con dal D. L.gs. 15 giugno 2015;

Visto l’art. 32 (Congedo parentale) del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L.

8 marzo 2000, n. 53”, che disciplina i seguenti:

comma 1: “Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- lett. a) “alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi...

comma 4 “Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l ’altro genitore non ne abbia diritto.

Visto il successivo art. 34 (Trattamento economico e normativo), il quale dispone:

comma 1: “Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi...omissis”,

comma 5: “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. ”;

Visto l’art. 17 del CCNL dei dipendenti dagli Enti Locali stipulato il 14/09/2000 al comma 5 dispone:

“nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 7 comma 1, lett. a) della legge n.

1204/1971 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamene, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero”;

Oggetto: presa d’atto della richiesta di congedo parentale, ex art. artt. 32 e 38 D.Lgs. 151/01, del dipendente M.N.

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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale n. 14/8 dell’8 aprile 2015

Dato atto che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto:

- che le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo (con l'art. 26, comma 2);

- che "Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria" (con l'art. 26, comma 3);

- che "Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°

gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto" (con l'art. 26, comma 4).

Vista la circolare 27/11/2000 n. 49 dell’INPDAP che evidenzia alla lett. D): “omissis .../ periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza. I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che, per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare, dal disposto dell’art. 2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto.

L’istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta...

omissis”;

Ritenuto dover accogliere la richiesta della dipendente in quanto in possesso dei requisiti previsti per la fruizione del congedo parentale previsti dagli artt. 32 e 38 del D.Lgs. n. 151/2001;

Visti:

- l’art. 17 del CCNL 14/09/2000 “Congedi dei genitori”, in particolare i commi 5 e 7;

- l’art. 107 del D.Lgs.267/2000 (T.U. degli EE.LL.);

- lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;

- il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 “ - i vigenti C.C.N.L.;

Determina

• di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

• di accogliere la richiesta di beneficiare dei congedi previsti dal T.U. sulla maternità D.Lgs 151/2001, avanzata dalla dipendente M.N. in particolare del congedo parentale previsto dagli artt. 32 e 38 D.Lgs. n. 151/2001, da fruirsi in maniera frazionata, per un totale di 9 (nove) giorni retribuiti al 30%, da fruirsi nei seguenti periodi:

• dal 06.07.2015 al 08.07.2015;

• dal 13.07.2015 al 15.07.2015;

• dal 20.07.2015 al 22.07.2015.

• di dare atto che la suindicata dipendente ha usufruito complessivamente di 130 gg. di congedo parentale con riduzione della retribuzione al 30%;

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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale n. 14/8 dell’8 aprile 2015

• di dare atto che il suddetto periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del D.Lgs. 151/2001”;

• di dare atto, altresì, che detto periodo di congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa, i cui oneri restano a carico della gestione previdenziale e ciò ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 151/2001;

• di stabilire che gli ulteriori periodi di congedo parentale verranno autorizzati mediante presentazione dell’apposito modulo di richiesta al Settore gestione personale, previa verifica della capienza e delle eventuali incidenze sulla retribuzione;

• di dare atto che le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo.

Il Dirigente Dott.ssa Speranza Schirru

f.to

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