Dr.ssa Laura Gasperetti
IZSLT Sezione di Pisa
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN LABORATORIO
Art. 74 D. lgs. 81/08
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni comportamento accessorio destinato a tale scopo.
DEFINIZIONE DI DPI
Il D.Lgs. 475/92 SUDDIVIDE I DPI IN TRE CATEGORIE
1^ categoria:
DPI di progettazione semplice, destinati a proteggere da azioni lesive di lieve entita (es.:occhiali ecc.)
2^ categoria:
DPI che non rientrano nelle altre due categorie (quasi tutti i DPI per la
protezione durante il lavoro) 3^ categoria
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da:
1) rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente;
2) rischi in cui la persona non possa percepire tempestivamente la verifica istantanea degli effetti lesivi
Art. 75 D. lgs. 81/08
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva e da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
OBBLIGO D’USO
Art. 76 D. lgs. 81/08 I DPI
1) Devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
2) Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
3) Devono tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
4) Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
REQUISITI DEI DPI
Art. 77 D. lgs. 81/08
Il datore di lavoro (Direttore Generale e Direttori di Sezione da lui formalmente delegati) ha l’obbligo di:
1) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI e di richiederne l’osservanza di utilizzo;
2) Assicurare una formazione adeguata e organizzare se necessario uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI;
3) Rendere disponibile informazioni adeguate sui DPI (Scheda tecnica e prontuario DPI).
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1 I DPI vengono scelti ed adottati dopo e in conformità con la valutazione dei rischi
2) Il datore di lavoro in collaborazione col RSPP ed il medico competente individua le tipologie di DPI più idonei e valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
3) la scelta viene fatta oltre che per le loro caratteristiche specifiche protettive anche per il comfort operatore- sperimentazioni
4) La scelta dei DPI deve essere aggiornata ad ogni significativa variazione negli elementi di valutazione
5) Il SPP deve predisporre, aggiornare e diffondere il prontuario dei DPI
SCELTA ED ADOZIONE DEI DPI
ADEGUATI DPI
1)
Guanti
2)
Camici
3) Calzari
4) Occhiali e visiere
5) Mascherine
monouso in lattice, vinile, nitrile, ecc. (sempre quando si manipolano gli agenti biologici o esiste il rischio di contaminazione); antitaglio.
Sempre all’interno del laboratorio.
Quando esiste il rischio di schizzi,
proiezione di materiali, uso dei disinfettanti
mascherina monouso FFP3
(Art. 19 capo III sez. 1 D. lgs. 81/08)
1) Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dell’uso dei singoli DPI messi a loro dosposizione, e in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti;
2) Segnalare tempestivamente al direttore o al dirigente eventuali carenze dei DPI delle quali venga a conoscenza;
IL PREPOSTO (OBBLIGHI)
(Art. 78 D. lgs. 81/08) I lavoratori
1) Si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro .
2) Utilizzano i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
3) Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di loro iniziativa.
4) Segnalano al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a disposizione.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1 2 e 3
4