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CONTRATTO D ISTITUTO

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Academic year: 2022

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(1)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “Anna Fraentzel Celli”

Via Filippo Fiorentini, 48 - 00159 Roma Tel. 0643530647/0643566511 - Fax 064383209

Distretto 13° – Cod. Minis. RMIC8EK00L Cod. Fisc. 97712660584 E–mail : RMIC8EK00L@istruzione.it - Sito: http://www.icannacelli.gov.it

posta certificata: RMIC8EK00L@pec.istruzione.it

REG. N.10285-A UNI EN ISO 9001:2008

CONTRATTO D’ISTITUTO

A.S. 2016/2017

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017

I - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

Il giorno 19 del mese di dicembre dell’anno 2016 presso l’IC “Anna Fraentzel Celli”, Via Filippo Fiorentini, 48 si riuniscono le parti (pubblica e sindacale) per la stipula dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Contratto Scuola 2005-2009 (di seguito indicato come: CCNL). La stessa si trasformerà in Contratto d’istituto trascorsi i 30 giorni dall’invio ai revisori dei conti.

Sono presenti:

a) Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Stefania GROSSO

b) Per le Organizzazioni Sindacali:

- le Rappresentanze Sindacali Unitarie e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL come previsto dall'Accordo Quadro 7/8/1998 sulla costituzione delle RSU:

RSU – DE SANTIS SONIA RSU - LUZI BRUNELLA

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

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LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA - NORMATIVA Titolo Primo – Disposizioni generali

Art. 1- Campo di applicazione decorrenza e durata

1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA della scuola, con contratto a tempo determinato ed indeterminato.

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data della stipula e hanno validità per l’a.s. 2016/17 e in ogni modo sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di scuola.

3- Il presente contratto può essere disdetto, con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.

4- Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL

Art. 2- Interpretazione autentica

1- Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma

seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2- Al fine di iniziare la procedura autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3- Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI RELAZIONI SINDACALI

Art.3 - Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto del Contratto collettivo.

Art.4- Obiettivi e strumenti

1- Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio

2- Le relazioni sindacale sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti

3- Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) Contrattazione integrativa b) Informazione preventiva c) Procedure di concertazione d) Informazione successiva

e) Interpretazione autentica, come da art.2

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Art.5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1- La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della Rsu

2- Il Dirigente Scolastico concorda con la Rsu le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente scolastico va effettuata con almeno 5 giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro otto giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati

3- Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art.6 – Contrattazione integrativa

Alla RSU compete le funzioni previste dall’art. 6 del CCNL Scuola in ordine alle relazioni sindacali a livello d’Istituto.

Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall’art.6,comma 2 del CCNL 2006/2009.

Art. 7 ASSEMBLEE SINDACALI

1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.

2. Fermo restando il CCNL Scuola, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, sia dalla maggioranza delle R.S.U. della scuola.

3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

4. La richiesta dei locali per assemblea sindacale da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo, salvo casi eccezionali come convocazioni di assemblee in orario di servizio al di fuori dell’attività didattica. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora d’inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

5. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.

6. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.

7. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 2006/09, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il

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Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

8. In mancanza di un’intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n°1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso e di n° 1 Assistente Amministrativo.

9. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.

10. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 8 PERMESSI SINDACALI

1. La fruizione dei permessi sindacali di pertinenza della RSU è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dal delegato interessato con atto scritto.

2. Analogamente la fruizione dei permessi sindacali di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali che ne abbiano titolo è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle relative Segreterie/Federazioni Provinciali e/o Regionali.

3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l’assenza della RSU.

4. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) competono, in aggiunta all’eventuale monte ore previsto per la RSU, 40 ore annue di permesso retribuito per svolgere i propri compiti, così come stabilito dall’art.

73 del CCNL 2006/09.

Art. 9 AGIBILITA’ SINDACALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

1. Nella sede centrale dell’istituzione scolastica viene messo a disposizione della RSU di volta in volta un apposito locale per le riunioni, tale locale può essere utilizzato da tutti gli organismi sindacali presenti nell’istituto e – previa intesa con la RSU – per altri usi organizzativi o didattici della scuola.

2. In ciascuna delle sedi, in luoghi accessibili al pubblico, visibili, non marginali, bensì di normale transito, viene predisposto uno spazio per le comunicazioni sindacali della RSU; ogni documento va siglato da chi lo affigge che se ne assume così la responsabilità legale. In un’altra bacheca invece viene prontamente affisso il materiale proveniente da tutte le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola.

3. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU tramite lettera scritta, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale pervenuto.

4. Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio, per motivi di ordine sindacale, alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono (esclusivamente per

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telefonate urbane e/o intercomunali nell’ambito della Provincia), del fax (esclusivamente per trasmissioni nell’ambito del territorio della Regione), della fotocopiatrice.

5. Fuori dell’orario obbligatorio di servizio, alla RSU è quotidianamente garantito l’uso gratuito di un Personal Computer e di una stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato negli orari pomeridiani .

6. Il DS e la RSU concorderanno le modalità in materia di semplificazione e trasparenza. L’Affissione all’albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del fondo dell’Istituzione scolastica indicanti i nominativi e le attività o impegni assunti e svolti va eseguita contestualmente al pagamento del fondo che sarà effettuato entro il 30-10, previa accertamento e disponibilità dei fondi accreditati. Entro la stessa data saranno pagate le funzioni strumentali. Copia dei prospetti è consegnata alle RSU di Istituto.

Art. 10 PATROCINIO E PATRONATO

1. La RSU e le Segreterie/Federazioni Provinciali c/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all’art. 6 del CCNL Scuola 2006/2009. L’accesso agli atti e ai provvedimenti adottati dall’amministrazione è comunque disciplinato dalla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che dalle leggi vigenti sulla semplificazione e trasparenza degli atti dell’amministrazione.

Il sistema informativo deve tuttavia assicurare – ai sensi delle norme vigenti sulla tutela della privacy – un’adeguata tutela della riservatezza della sfera personale degli addetti.

Art. 11 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI

1. Entro il 15 Settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la Contrattazione Decentrata e dare informativa sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL Scuola 2006/09

Art. 12 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

1. Secondo quanto previsto dall’art. 7 del CCNL Scuola 2006/09 le delegazioni sono composte per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico, per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai Rappresentanti delle OO.SS.

firmatarie del CCNL Scuola accreditati.

2. Il Dirigente Scolastico può avvalersi dell’assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

3. Gli incontri vengono convocati su richiesta del Dirigente o della RSU e l’ordine del giorno viene previamente concordato fra le parti.

4. I materiali e le documentazioni occorrenti per la contrattazione sono forniti in tempo utile e comunque almeno 5 gg. prima dell’incontro fissato.

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PARTE SECONDA

AREA DEL PERSONALE DOCENTE

CRITERI RIGUARDANTI L’ASSEGNAZIONE AI PLESSI, RICADUTE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL SERVIZIO DERIVANTI DALL’INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLA DEFINIZIONE DELL’UNITA’ DIDATTICA; RIENTRI POMERIDIANI

ART.13 - CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI Per l’assegnazione dei docenti ai plessi il Dirigente ha tenuto conto di:

 Delibere del Collegio dei Docenti;

 Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in merito alla formazione delle classi e delle sezioni, nei diversi plessi dell’Istituto, avendo cura – per quanto è possibile – di assicurare almeno un docente con contratto a tempo indeterminato per ogni classe dei diversi plessi;

 Situazione di complessità e/o problematicità per l’assegnazione dei docenti nell’Istituto;

 Risorse professionali effettivamente disponibili (per conclusione ciclo, per mobilità anche interna, per competenze specifiche);

 Continuità didattica, ove possibile almeno per un ciclo;

 Necessità dei singoli docenti.

ART.14 - ORARIO DI SERVIZIO E RIENTRI POMERIDIANI

Premesso che il tempo scuola delle diverse sezioni/classi delle scuole dell’Istituto è strutturato in 5gg. alla settimana

 Che le diverse tipologie: Tempo Normale per la scuola secondaria di 1°

grado (organizzato su 5 giorni settimanali con unità orarie di 50’ e due permanenze) - T.P. di 40 ore, T.N. di 31 ore, per la scuola primaria – T.A. (fino alle 13,30 a Sabin e fino alle 14,30 a Santoro) e T.N. di 40 ore per la Scuola dell’infanzia, possono esprimere diverse esigenze

 Che alcuni insegnanti intervengono su un elevato numero di classi

 Che altri insegnanti intervengono di norma su più di due classi

 Che l’interesse prioritario nell’organizzazione dell’orario è quello di strutturare le unità didattiche in maniera coerente con le esigenze degli alunni e in riferimento al POF

 Che appare efficace e funzionale prevedere, nella gestione dei gruppi classe, una utilizzazione completa di tutte le professionalità presenti nella scuola

 Che la prestazione dei turni antimeridiano e pomeridiano sarà distribuito tra i docenti del team delle sezioni di scuola dell’infanzia e primaria in maniera equa prevedendo turni alternati (o settimanalmente o all’interno della settimana) e nella scuola secondaria prevedendo che tutti i docenti in servizio effettuino almeno un pomeriggio e almeno due entrate in prima ora e due uscite in ultima ora, sono previsti possibili

“buchi” nell’orario, cercando di ridurli al minimo

 Che non si prevede la contemporaneità dei docenti nel momento della refezione, se non nel caso di docenti di sostegno per alunni non autosufficienti

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Si concorda che

 L’orario settimanale dovrà essere definito di norma prima dell’inizio delle lezioni e sarà fisso.

 Nella predisposizione dell’orario la contemporaneità nella scuola primaria (decisa dal team in base alla progettualità scelta) sarà prevista considerando tutte le professionalità presenti nella scuola (Docenti curriculari, potenziamento, IRC, LS, sostegno, AEC) .

 Il progetto dell’utilizzo della contemporaneità nella scuola primaria deve essere approvato da DS entro due mesi dall’inizio delle lezioni.

 Non è prevista la contemporanea presenza di docenti del curriculum di base e dei docenti di L2 e di IRc, i docenti del curriculum di base verranno considerati a disposizione per eventuali sostituzioni di docenti assenti fino a cinque giorni

 Qualora si dovesse ricorrere all’orario non continuativo si considererà in ordine di priorità:

1. la disponibilità personale e l’accordo del rispettivi team

2. la previsione per ogni docente di un’unica giornata con orario non continuativo per un maggiore funzionamento dell’attività didattica.

I Docenti che assumeranno servizio dopo la definizione dell’orario si adegueranno al quadro orario già definito.

All’inizio di ogni anno scolastico, predisposto il quadro orario, si verificherà la compatibilità delle condizioni organizzative definite con l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 14/01 del CCNL.

Art. 15 - Gestione delle ore eccedenti l’attività frontale e di assistenza alla mensa (art. 28 del CCNL 2006/2009).

Le ore eccedenti l’attività frontale e di assistenza alla mensa, nella scuola primaria, potranno essere destinate, previa delibera del Collegio Docenti, alla realizzazione di specifici progetti deliberati dal Collegio dei Docenti (progetti inseriti nel P.O.F.; progetti di arricchimento dell’offerta formativa e/o di recupero e/o di sviluppo delle eccellenze).

Ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2006/09, nel caso in cui il Collegio dei Docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia totalmente impegnato la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 gg. nell’ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.

Le ore eccedenti l’attività frontale che non si svolgono all’inizio e alla fine dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo gradi (mancando a settembre e giugno le due permanenze pomeridiane) vanno recuperate durante l’anno (di norma entro due mesi) oppure effettuate, a scelta del docente, comunque nella settimana in questione.

Art.16 - Orario della Programmazione settimanale per i Docenti della scuola primaria.

ll Collegio Docenti ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2006/09, può deliberare l’organizzazione delle ore di programmazione settimanale, anche in modo flessibile e su base pluri settimanale. L’orario giornaliero complessivo del singolo docente, tenuto conto della L. 300/70, non potrà – in tal caso –

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complessivamente superare in un’unica giornata le 9 ore, che dovranno necessariamente essere intervallate da 1 h di pausa; in caso di servizio fino a 7 ore e 30 minuti, la pausa prevista potrà essere ridotta a 15’ su richiesta del personale; per orari che complessivamente assommino a 8 ore la pausa dovrà necessariamente essere di almeno 30’.

Art.17 - Recupero ore non lavorate per fruizione dei permessi brevi Il recupero delle ore non lavorate per fruizione dei permessi brevi, verrà effettuato - ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006/09 – nei due mesi successivi per sostituzione dei docenti del plesso assenti con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso; il docente interessato, fatti salvi casi eccezionali, sarà preavvisato dall’Ufficio con almeno 3 gg. di anticipo e potrà rifiutare la sostituzione una sola volta per comprovati motivi.

In caso di ore eccedenti l’orario di servizio, sono regolamentate come segue:

a) devono essere preventivamente autorizzate;

b) saranno convertite in recuperi orari compensativi;

c) saranno pagate

Art.18 - Sostituzioni colleghi assenti

Il DS o suo collaboratore all’uopo incaricato, nella scuola secondaria, dispone le coperture giornaliere per i docenti assenti utilizzando, ove possibile, altro personale insegnante di classe, oppure docente della stessa disciplina del docente assente. In subordine docenti a disposizione, docenti che devono recuperare permessi brevi, infine docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti.

Art. 19 - Sostituzione colleghi assenti nei periodi di chiusura straordinaria plessi scolastici

1) Nei periodi di chiusura dei plessi scolastici per elezioni o chiusure dovute a calamità naturali o altri eventi straordinari il personale assente nel plesso aperto sarà sostituito per i docenti da personale docente dello stesso ordine di scuola, per gli ATA da tutto il personale in servizio nei plessi chiusi, secondo i seguenti criteri:

a) Personale docente e personale ATA a tempo determinato in servizio fino al termine delle lezioni

b) Personale docente e personale ATA a tempo determinato in servizio fino al 31 agosto

c) Personale docente titolare, personale ATA titolare secondo le rispettive graduatorie di Istituto a partire dal personale docente e dal personale ATA con minor punteggio in ciascuna delle rispettive graduatorie.

2) Nel caso di più eventi indicati nel comma 1 il personale docente e il personale ATA sarà chiamato secondo i seguenti criteri:

a) rotazione del personale docente e del personale ATA indicati nel comma1 lettere a b

b) scorrimento delle rispettive graduatorie di Istituto del personale docente e del personale ATA indicati nel comma 1 lettera c a partire dall’ultima persona individuata nelle rispettive graduatorie.

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Art.20 - Fruizione ferie nei periodi di ordinaria attività didattica e permessi retribuiti

I Docenti possono fruire, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006/09 di 6 gg. di ferie, sul totale dei gg. spettanti; la fruibilità di detti giorni è subordinata alla possibilità di sostituzione con altro personale docente in servizio nel plesso e alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art 15 CCNL (vedi art 20 contratto).

Si concorda sulla non fruibilità di dette giornate nei periodi delle valutazioni intermedie e finali e degli esami.

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione (vedi art 15 CCNL).

Art.21 - Attività di aggiornamento e formazione

I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall'amministrazione, garantendo il criterio dell’alternanza.

La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività che presume l’ottenimento dell'autorizzazione.

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, Istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/1996:

ANSAS) o da altre istituzioni accreditate.

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione/aggiornamento vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell'ordine:

 ai docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell'a.s.

precedente

 ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d'area disciplinare

 ai docenti che non hanno fruito di permessi

La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica centrale e/o periferica è operata dal Dirigente scolastico, per un massimo di due persone al giorno.

Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dal comma 3.

Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione, con le ore effettivamente frequentate

Art. 22 –Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa e Attività di collaborazione con il Dirigente scolastico (Art.33 del CCNL 2006/09) Per le funzioni strumentali si rimanda all’allegato sul trattamento economico Il Dirigente Scolastico ha individuato 2 Collaboratori docenti:

Godi Pina e Pellegrino Margherita

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PARTE TERZA

AREA DEL PERSONALE ATA Art. 23 – Criteri generali di assegnazione ai plessi

Per l’assegnazione del personale Ata ai plessi il Dirigente scolastico tiene conto:

1. delle esigenze di servizio

2. della continuità di lavoro nel plesso

3. della disponibilità a svolgere incarichi specifici

4. della distribuzione tra i plessi in modo equilibrato di eventuali situazioni problematiche

Salvo motivate esigenze di servizio, l’assegnazione sarà mantenuta per l’intero anno scolastico

Di tali criteri il DS ha informato le OOSS

Art. 24 – Criteri generali di assegnazione delle mansioni al personale ATA e sostituzioni

La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi il quale, previe riunioni con il personale e – sentito il parere delle RSU - formalizza l’organizzazione e l’orario di lavoro, e l’assegnazione ai plessi, di tutto il personale ATA in un piano che è affisso all’albo e con apposito ordine di servizio.

L’organizzazione e l’orario del lavoro è stabilita per l’anno scolastico in funzione delle esigenze prevedibili nei diversi periodi, anche connessi alla variazione della riduzione della durata della unità oraria didattica salvo eventi non programmabili.

1. Il D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo questi criteri:

a) possesso d’esperienze già maturate ed acquisite all’interno della scuola;

b) possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire o della rispettiva posizione economica;

c) preferenze espresse e disponibilità ad assumere la mansione.

Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore e al verificarsi delle condizioni previste si provvederà con urgenza alla nomina del personale supplente.

Le ore effettuate oltre il proprio orario d’obbligo potranno essere convertite in recuperi compensativi, previa valutazione dell’esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.

Art. 25 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ordinario, fissato in 36 ore settimanali, viene svolto nei 5 gg, di funzionamento della scuola; l’orario giornaliero continuativo è funzionale all'orario di servizio e d’apertura all’utenza dell’Istituzione scolastica.

Per garantire l’apertura degli Uffici dalle ore 7,30 alle ore 18,00 si ricorre alle forme di :

orario flessibile;

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orario plurisettimanale turnazioni

Il personale che rientra nella tipologia dell’art. 55 del CCNL 29/11/2007, ha diritto all’orario a 35 ore

Per incarichi specifici e mansioni si rimanda all’allegato sul trattamento economico

ART. 26 – Disposizioni varie Ore eccedenti

Le ore eccedenti l’orario di servizio sono regolamentate come segue:

a) devono essere preventivamente autorizzate;

b) saranno convertite in riposi compensativi;

c) saranno pagate Formazione

Il Personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del DS, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da Enti accreditati.

Ferie

Le ferie devono essere concordate con il DSGA al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio e vanno richieste entro il 15 maggio 2016

Codice di comportamento

Il Personale è tenuto alla conoscenza ed all’osservanza delle norme previste dai codici disciplinari e deontologici della categoria.

Servizi minimi essenziali

In caso di sciopero, il Personale è tenuto, nei casi previsti dalle vigenti norme, a garantire i servizi minimi essenziali dichiarando in proposito la propria disponibilità preventiva. In caso di mancata disponibilità, il DSGA disporrà d’ufficio, a rotazione.

PARTE QUARTA

Trattamento economico accessorio

Art. 27 – Assegnazione di incarichi per attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto o con altre risorse

Per l’assegnazione dei Docenti e del personale ATA ad attività e/o incarichi retribuiti con il fondo d’Istituto o con altre risorse comunque disponibili nel bilancio dell’istituzione scolastica, si dovrà tener conto ai sensi dell art 86 del CCNNL/03 :

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- delle delibere del Consiglio di Istituto sull’organizzazione generale della vita e dell’attività della scuola;

- delle delibere del Collegio Docenti relative ai progetti di Istituto approvati;

- della proposta del DSGA sull’organizzazione del lavoro Ata;

- delle complessive disponibilità finanziarie dell’istituzione scolastica e delle quote parti determinate per il personale Docente e ATA;

- delle competenze e delle disponibilità personali.

Per eventuali maggiori prestazioni verificatesi in corso d’opera, si provvederà a retribuire previo attento controllo delle attività svolte, con la quota residua lasciata per tale eventualità.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione e di retribuzione del fondo d’Istituto

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da diritto alla remunerazione con il fondo d’istituto, in base al compenso orario definito dalle tabelle D e D1 allegate al CCNL/99.

Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta nell’ambito della valutazione finale del PTOF.

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA l’impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell’attività lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro.

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto il dirigente scolastico provvede all’attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.

Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale Docente della parte di fondo che è destinata a entrambe le tipologie di personale, si conviene di destinare il 23% del fondo comune al personale ATA e il 77% al personale Docente.

Resta fermo che prima della ripartizione il fondo comune sarà decurtato della quota dell’indennità di amministrazione variabile del DSGA titolare e dell’indennità di amministrazione globale da assegnare all’eventuale sostituto del DSGA.

PARTE QUINTA

Attuazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Riferimento Capo VII CCNL 2006/09)

Art. 29 - Agilità del RLS

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge nell’espletamento del suo mandato specifiche attività per lo svolgimento delle quali sono previsti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

L’attività svolta dal RLS in occasione di consultazioni stabilite dalla legge e le attività di relazione con il Dirigente Scolastico sono considerate a tutti gli effetti tempi di lavoro.

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Art. 30 - Diritto alla formazione

Il RLS ha diritto a 32 ore per la formazione di base e specifica, da considerarsi a tutti gli effetti momento di lavoro, quindi la formazione potrà essere effettuata in orario di servizio.

I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 2 della C.re del Ministero del lavoro del 16/01/1997.

Art. 31 - Accesso ai luoghi di lavoro

Il RLS ha diritto di libero accesso ai luoghi di lavoro, segnalando preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare. Tali visite possono svolgersi congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 - Diritto di informazione

Il RLS è tenuto a ricevere da parte del Dirigente Scolastico le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alla organizzazione del lavoro, alla programmazione e attuazione delle misure di prevenzione, sulla idoneità degli edifici, sugli infortuni e le malattie professionali, sugli ambienti di lavoro, sugli impianti e attrezzature in uso e su quant’altro riguardi l’igiene e la sicurezza.

Art. 33 - Diritto di consultazione e di partecipazione

Il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione dell’attività di prevenzione all’interno dell’istituzione scolastica; è obbligatoria la sua consultazione anche in occasione della designazione del RSPP e degli addetti al SPP e in merito alla organizzazione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati. Ha diritto di partecipare alle riunioni periodiche e di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, anche attraverso la loro consultazione.

Art. 34 - OBBLIGHI DEL RLS

Il RLS, nell’espletamento del suo mandato ha due specifici obblighi da adempiere:

1) Avvertire tempestivamente il Dirigente Scolastico dei rischi individuati nello svolgimento suo ruolo;

2) Mantenere il segreto d’Ufficio.

PARTE SESTA Art. 35 - NORMA GENERALI DI RINVIO

[1] Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola 2006/09 e si rimanda in particolare alle disposizioni finali contenute nel contratto medesimo.

Il presente contratto è valido a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 e

(15)

Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto di Istituto.

Art. 36 – ECONOMIE

Le eventuali economie o nuove erogazioni saranno ricontrattate previa convocazioni

GLI ALLEGATI SOTTOINDICATI FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO :

Allegato A - Trattamento economico accessorio

Allegato 1 - Piano annuale del DSGA relativo all’a.s. 2016/17

Allegato 2 - Prospetto docenti posti comuni, sostegno, religione e lingua Allegato 3 - Organico scuola secondaria 1° grado, primaria e dell’infanzia nei vari plessi

Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania GROSSO

Per le Organizzazioni Sindacali:

- le Rappresentanze Sindacali Unitarie e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL come previsto dall'Accordo Quadro 7/8/1998 sulla

- costituzione delle RSU:

RSU Luzi Brunella RSU Sonia De Santis Sindacati Scuola territoriali Sindacati Scuola territoriali Sindacati Scuola territoriali

Roma 19/12/2016

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