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Regione Umbria-Assemblea Legislativa

AOO Segreteria Generale

protn. 0001178 del 25/02/2019

Protocollo in ENTRATA

Fascicolo 12/5/3/11 PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei consiglieri CfflACCHIEROM, ROMETTIE SOLEVAS

'Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).".

Articolo 1

(Integrazioni all'articolo 30-bìs della l.r. 10/2014).

1. Al comma 3, dell'articolo 30 bis, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), dopo le parole "il regime abilitativo applicabile all'esercizio,", sono inserite le seguenti: "nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime, di cui all'articolo 87 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).".

Articolo 2

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

L'articolo 21, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, a decorrere dal 30 dicembre 2017, ha introdotto Tarticolo 30-bis, rubricato "Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita", nel Testo Unico in materia di commercio (l.r.

n. 10/2014).

Con tale modificazione si stabilisce che è esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo 0 prevalente l'attività di vendita di determinati prodotti e dei relativi complementi.

In relazione al regime abilitativo, il vigente comma 3 dell'articolo 30-bis non specifica direttamente se detto regime vada riferito al solo settore commerciale o anche a quello

urbanistico.

Pertanto, la proposta di legge di integrazione delle disposizioni vigenti si propone di specificare, a beneficio degli operatori, soprattutto istituzionali, dei settori interessati, quanto in realtà già può essere tratto dal testo oggi vigente. L'approvazione delle modifiche proposte determinerebbe la vigenza della seguente disposizione: "comma 3, AI fine di

V

determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, nonché le dotazioni territoriali e

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funzionali mìnime, di cui all'articolo 87 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di

seguito:...".

Sul piano dell'impatto finanziario, le modifiche apportate all'articolo 30-bìs della Lr.

10/2014 dalla proposta di legge, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché si tratta, a ben vedere, di modifiche legislative meramente confermative della interpretazione più aderente alla disposizione vigente.

Disposizioni di riferimento;

L.R. 13-6-2014 n. 10. Testo unico in materia di commercio.

Articolo 30-bis.

Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita (27).

1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. E esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:

a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e) materiali per l'edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici;

g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;

h) mobili.

3. Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, (nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime, di cui all'articolo 87 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo

unico Governo del territorio e materie correlate), la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è

calcolata come di seguito:

a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utlUzzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;

b) nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la

vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);

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c) la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.

4. L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.

5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività esercitata non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi sd:iitture di vendita di cui alla presente legge, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).

7. Le disposizioni dettate dal comma 3, salvo per i soli casi di ampliamento e trasferimento, non trovano applicazione nei confronti delle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita esistenti e autorizzate alla data di entratain vigore del presente articolo.

Articolo aggiunto dall' art. 21, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

Reg. reg. 18-2-2015 n. 2.

Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

Art. 87 Dotazioni territoriali e funzionali minime per le attività commerciali.

1. La dotazione territoriale e funzionale minima per parcheggi al servizio di attività commerciali, dimensionati, unitamente alle corsie di distribuzione, come previsto all'articolo 3, comma 4, è

determinata in modo progressivo rispetto a frazioni della superficie divendita, nel modo seguente:

a) un posto auto ogni 22 metri quadrati di superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;

b) un posto auto ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita da 251 metri quadrati e fino a

900 metri quadrati;

c) un posto auto ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita da 901 metri quadrati e fino a 2.500 metri quadrati;

d) un posto auto ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita del settore non alimentare e un posto auto ogni otto metri quadrati di superficie di vendita del settore alimentare, per superfici superiori a 2.500 metri quadrati.

2. Nel caso di attività miste del settore alimentare e non alimentare, la dotazione di parcheggi di cui al comma 1, lettera d) è determinata in rapporto alle relative superfici di vendita.

3. Le dotazioni territoriali e funzionali minime destinate a verde sono stabilite in misura non inferiore al venti per cento della superficie di vendita.

4. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Nel caso in cui la superficie di vendita al dettaglio risulti separata e distinta dalla superficie di vendita all'ingrosso le stesse disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alla

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superficie di vendita al dettaglio. Per le attività di vendita all'ingrosso si applicano le quantità di dotazioni territoriali per parcheggi e verde come previste all'articolo 86, commi 2 e 5.

5. Ai fini del rispetto delle quantità minime di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono computabili anche le aree private poste all'interno dell'insediamento, da sistemare ed urbanizzare per adibire ad uso pubblico sulla base di convenzione o atto d'obbligo registrati e trascritti, al fine di garantire la loro manutenzione, gestione e fruibilità pubblica. Salvo quanto previsto all'articolo 88, comma 2, è facoltà del comune richiedere la cessione gratuita di tutte o parte di tali aree sistemate e

urbanizzate.

6. Per superficie di vendita si intende la superficie utile intema definita all'arfzco/o 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'artico/o 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 18, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi.

8. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 metro quadrato ogni 3 metri quadrati di superficie di vendita.

9. Ai sensi dell'artfco/o 67, comma 2 del TU, non sono richieste dotazioni territoriali e funzionali per gli interventi nei centri storici.

I Consiglieri

Gianfranco Chiacchieroni

Silvano Rometti

Attilio Solinas X

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