COMUNE DI REZZATO PROVINCIA DI BRESCIA R.C.U. N. ...
SCHEMA DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIA MILANO – FINO AL 31.12.2022.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) ………
L'anno duemiladiciotto, addì ... del mese di ..., in Rezzato e nella residenza comunale, tra i signori:
1. ………, nato a ……….. il ………, responsabile del Settore ………., come da decreto sindacale n. ….. del ……, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. e P.I. 00634160170, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “amministrazione”.
2. ………, nato a ……….. il ………, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta ……… di ……….., Via ………., C.F. e P.I. ……….., iscritta alla C.C.I.A.A.
di ………. al n. …………. per attività di somministrazione di alimenti e bevande, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità
“concessionario”.
P R E M E S S O
CHE l’Amministrazione comunale intende garantire ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi del Bocciodromo comunale, ed a tale scopo il Comune
affida la gestione in concessione dell’impianto comunale di via Milano n. 12.
CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ..., esecutiva, è stata approvata la bozza dello schema di concessione del servizio bar e gestione del bocciodromo comunale sito in via Milano a Rezzato per il periodo decorrente dalla firma del contratto al 31.12.2022.
CHE con determinazione del responsabile del settore Cultura n. ... del ...
è stata approvata la procedura negoziata di gara, preceduta da un avviso di pre informazione pubblica, per l’affidamento in concessione del servizio bar e gestione del Bocciodromo comunale.
CHE, in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice, come risulta dal verbale di aggiudicazione di gara mediante procedura negoziata, sono stati approvati gli esiti della gara pubblica ed è stata aggiudicata la gara, finalizzata all’affidamento in concessione di cui trattasi, ed ai sensi degli artt. 164-178 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
CHE il concessionario è stato individuato a seguito di procedura negoziata nel rispetto delle modalità previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CHE con determinazione del responsabile del settore Cultura n. ... del ... e successivamente dichiarato efficace con determinazione responsabile del settore Cultura n. ... del ..., il servizio oggetto della concessione è stato aggiudicato alla ditta ... di ..., che ha offerto un canone di concessione annuale netto di € …………. (euro
………../….), oltre I.V.A. Il canone di concessione complessivo netto è quindi pari a € …………. (euro ………../….), oltre I.V.A..
CHE si rende necessario formalizzare l’affidamento della presente
concessione mediante contratto in forma di scrittura privata.
CHE la presente concessione viene stipulata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
CHE il concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
CHE il legale rappresentante della ditta possiede i requisiti di moralità e professionalità, come previsti dalla L.R. 6/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
CHE si è proceduto ai controlli relativi sulle dichiarazioni rese dall’operatore economico in sede di gara e che sono risultati regolari.
CHE il concessionario ha sottoscritto in data …….. il protocollo di legalità.
TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente atto di concessione regolamenta i rapporti tra il Comune di Rezzato (di seguito “Comune”) e la società affidataria della concessione (di seguito “Concessionario”) in relazione all’affidamento della gestione in concessione dell'immobile sito in via Milano n. 12 in Rezzato, adibito a servizi di gestione sportiva del gioco delle bocce nonchè manutenzione ordinaria dello stesso, con la possibilità di erogare servizi ed attività sociali e ricreative con eventuale somministrazione di alimenti e bevande, il tutto come meglio definito nel proseguo dal presente contratto.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
1. Il fabbricato di via Milano n. 12, è registrato con i seguenti dati catastali:
sezione NCT – foglio 11 - particella 42 – subalterno 3 – categoria D/6 (bocciodromo);
sezione NCT – foglio 11 - particella 42 – subalterno 4 – categoria A/2 – classe 6 – consistenza 6,5 vani (alloggio).
2. L’impianto è così composto:
n. 3 locali bar, n. 1 locale cucina, n. 1 saletta, n. 1 appartamento di 130 mq, area esterna di pertinenza, n. 1 saletta, n. 4 campi per il gioco delle bocce, n.
4 servizi igienici, n. 1 spogliatoio, n. 1 stanza/ufficio, beni mobili e attrezzature.
ART. 3 – ATTIVITA’ NELL’IMPIANTO
1. Le attività praticabili nell’impianto devono essere compatibili con la struttura stessa. L’immobile è destinato alle attività del gioco delle bocce, ad attività sociali e ricreative nonchè alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le attività sopra indicate sono rivolte a tutti i cittadini, senza discriminazioni, con trasparenza ed imparzialità. La concessione persegue le seguenti finalità sociali di rilevante interesse pubblico:
a) promuovere la pratica sportiva del gioco delle bocce, attraverso la concessione in gestione ad una associazione/società sportiva territoriale iscritta alla FIB – Federazione italiana bocce;
b) valorizzare l’attività sociale, ricreativa ed informativa con un’attenzione particolare rivolta alle persone di età superiore a 65 anni;
c) ottenere una conduzione economica dei servizi sportivi, ricreativi e sociali nell’impianto;
d) concorrere alla realizzazione di attività di coordinamento con le associazioni e istituzioni del territorio;
f) improntare l’uso del servizio bar alla massima fruibilità da parte di singoli cittadini e gruppi per attività ricreative e sociali;
h) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto, anche promuovendo adeguati interventi migliorativi concordati con l’ufficio tecnico comunale.
3. L’amministrazione manterrà il diritto all’utilizzo gratuito del bocciodromo per le attività organizzate direttamente dalla stessa.
4. La gestione dei servizi all’interno del bocciodromo non potrà essere eseguita per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dall’amministrazione.
ART. 4 – DURATA
1. La concessione ha una durata decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2022.
ART. 5 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI CONCESSIONE
1. Il concessionario accetta in uso per lo svolgimento dei servizi suddetti il complesso immobiliare che comprende l’area sportiva con le corsie per il gioco delle bocce, i locali da adibirsi a bar ed esercizio pubblico, l’appartamento, l’area esterna di pertinenza.
2. Il concessionario si obbliga a gestire il servizio secondo le previsioni di cui alla presente concessione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al disciplinare di gara e nel rispetto del programma di gestione proposto dallo
stesso concessionario nell’ambito della selezione pubblica citata in premessa.
3. Nel caso in cui il concessionario sia un’associazione/società sportiva territoriale iscritta alla FIB – Federazione italiana bocce è facoltativa la sub- concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e relativa manutenzione ordinaria della porzione di edificio ad essa destinata con relative attrezzature.
4. Nel caso in cui il concessionario sia un operatore economico che possegga i requisiti per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è obbligatoria la sub-concessione del servizio di gestione sportiva del gioco delle bocce, attività sociale e ricreative e relativa manutenzione ordinaria della porzione di edificio ad essa destinata con relative attrezzature.
5. Il concessionario assolve al servizio in concessione con propri mezzi ed attrezzature. Sono a carico del concessionario e dell’eventuale sub- concessionario tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la conduzione dei servizi sportivi, ricreativi, sociali nonchè del bar oggetto della presente concessione.
ART. 6 – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’amministrazione assume in proprio tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria delle attrezzature e dell’impianto concesso in uso, purché non conseguenti a cattivo o negligente uso o scarsa ed inefficiente manutenzione dell’immobile e connesse attrezzature ed impianti da parte del concessionario. In tale caso verrà dato corso alle procedure di rito per ottenere il risarcimento.
2. In caso d’interventi manutentivi da eseguirsi sulla struttura da parte dell’ufficio tecnico comunale e non compatibili con l’uso della stessa, previa preventiva comunicazione da inviare con congruo anticipo, peraltro legato al verificarsi delle necessità che impongono gli interventi, il concessionario dovrà mettere a disposizione l'immobile senza pretendere risarcimenti a qualsiasi titolo.
3. Il Concessionario può proporre all’Amministrazione l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri economici e tecnici per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione secondo quanto definito nell’art. 7 della presente convenzione.
4. Sono a carico dell’amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:
a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
b) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali od agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
c) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, centrale termica, impianti idrotermici, ecc.);
d) controllo e verifica periodica degli estintori antincendio;
e) utenza acqua contatore per rete idranti;
f) nuove costruzioni o completo rifacimento di pavimentazioni interne ed esterne;
ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario, è obbligato ad assumere tutti gli oneri derivanti dalla gestione, dall'intestazione delle utenze energetiche, dalle opere di manutenzione ordinaria e mantenimento in condizioni di efficienza
dell’impianto, garantendo il pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamenti, come di seguito specificato.
2. Il concessionario:
a) è tenuto a intestarsi tutte le utenze necessarie all’espletamento del servizio (acqua sanitaria, gas metano per riscaldamento e per uso bar, energia elettrica, telefonia, smaltimento rifiuti ed altre utenze ove ritenute necessarie da parte del concessionario);
b) è tenuto ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione;
c) provvede ad inoltrare a sue spese la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) allo Sportello SUAP del Comune di Rezzato;
d) adotta tutte le approvazioni necessarie ai sensi della normativa vigente per effettuare i lavori ordinari e tutti i titoli amministrativi occorrenti allo svolgimento delle attività inerenti la gestione;
e) deve essere in possesso, sia al momento della sottoscrizione del presente contratto sia nel durante, dei requisiti per il legittimo esercizio dell’attività di trasformazione e/o somministrazione al pubblico di alimenti (bar, ristorante), ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e della Legge regionale 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.. La perdita di tali requisiti in corso di contratto comporta la risoluzione anticipata dello stesso.
3. La concessione dell'impianto è affidata con oneri di natura ordinaria completamente a carico del concessionario.
4. Il concessionario, e l’eventuale sub-concessionario, si obbliga a:
a) sottoscrivere entro il termine fissato dall’amministrazione il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature ed accessori predisposto dall’ufficio del Patrimonio;
b) assumere il controllo del bocciodromo, l’apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi, la gestione del bar e ristorazione, nonché la vigilanza sull’utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, e rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
c) segnalare immediatamente all’amministrazione tutte le circostanze ed i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
d) tenere indenne l’amministrazione da qualunque azione che possa essere ad essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;
e) segnalare le necessità d’interventi straordinari alle strutture ed agli impianti;
f) non introdurre automezzi, a qualsiasi titolo e causa, nell’area del bocciodromo, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci/attrezzature, limitatamente al tempo per ciò necessario;
g) effettuare gli interventi e sostenere tutte le spese per le manutenzioni ordinarie necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento del bocciodromo, escluso le manutenzioni di cui all’art. 11 comma 4 della presente concessione;
h) assumere a proprio carico: le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
i) realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell’utenza e promuovere l’attività di socializzazione, secondo quanto offerto con il progetto tecnico in sede di gara;
l) trasmettere all’amministrazione all’inizio dell’anno il calendario delle manifestazioni sportive redatto in collaborazione tra l'aggiudicatario e la FIB;
m) riservare l’accesso incondizionato e gratuito all’impianto per iniziative organizzate direttamente dall’amministrazione e dagli altri istituti come richiamato nell’art. 11 comma 7 della presente concessione;
n) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell’amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
o) presentare all’amministrazione eventuali variazioni societarie.
5. Il concessionario può proporre all’amministrazione l’assunzione a proprio carico di tutte le spese, della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. L’amministrazione potrà autorizzare i suddetti lavori dietro presentazione alla stessa di appositi progetti.
6. Le opere assunte a proprio carico dal concessionario dovranno essere realizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti. Le eventuali opere realizzate dal concessionario diventano di proprietà dell’amministrazione.
7. Apparecchi gioco d’azzardo: in ottemperanza delle indicazioni e norme nazionali, regionali e locali in merito alla distanza minima per l’installazione di
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, è fatto espresso divieto al concessionario di installare tali apparecchi nell'immobile, pena la risoluzione anticipata del presente contratto.
ART. 8 – ORARI DI APERTURA
1. Gli orari di accesso ai servizi del bar e dei campi per il gioco delle bocce dovranno tenere conto dell’uso aggregativo, sociale e sportivo dell’impianto.
Il concessionario dovrà garantire un’apertura dell'impianto idonea a soddisfare le esigenze dell'utenza.
2. L’orario di apertura dell’impianto è quello risultante dall’offerta di gara, con un orario minimo non inferiore ad almeno n. 10 (dieci) ore al giorno nei giorni feriali e prefestivi, anche non continuative, salvo ulteriore apertura per manifestazioni sportive programmate.
3. L’orario di apertura e chiusura del bar dovrà essere tale da coincidere comunque con le ore di svolgimento dell’attività sportiva del gioco delle bocce. Il concessionario ha la facoltà di chiudere il servizio durante l’estate per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.
ART. 9 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Per tutta la durata dell’affidamento del servizio il concessionario è considerato – ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18.3.1996 – titolare del complesso sportivo e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia in materia di sicurezza (D.M. 18.03.1996, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 ecc.), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di
“emergenza” in generale.
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare i seguenti documenti:
a) Documento unico di valutazione dei rischi DVR.
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l'avvenuta valutazione di tutti i rischi che l'attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori. Viene redatto ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08, ed è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.
b) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI.
L’amministrazione, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (ex Legge del 03/08/2007 n. 123), Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non sussistono rischi di interferenze.
Il documento DUVRI dovrà essere predisposto dal concessionario nei confronti di propri incarichi e servizi a terzi qualora sussistano rischi d’interferenze.
c) Piano di gestione della Sicurezza.
A titolo indicativo e non esaustivo, prima della sottoscrizione della presente concessione, il concessionario dovrà farsi carico di:
- nominare il Responsabile della sicurezza del bocciodromo;
- nominare, a sue spese, il terzo responsabile dell'impianto termico;
- predisporre il Piano di gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il “Piano di Sicurezza” specifico per il bocciodromo, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18.3.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. Alla scadenza del periodo di concessione,
l’amministrazione entrerà in possesso del suddetto piano senza nulla dovere al concessionario.
3. Durante l’espletamento dell’attività il concessionario:
a) effettua i controlli necessari a prevenire gli incendi ed istruisce il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
b) garantisce la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
c) mantiene efficiente la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrando il materiale utilizzato, adoperandosi in caso d’infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile nonché acquisisce e mantiene a proprie spese le attrezzature e materiali per il primo soccorso.
d) assicura la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature;
e)a garantisce l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
f) limita l’accesso al bocciodromo ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.
4. In caso di manifestazioni aperte al pubblico, il concessionario s’impegna a non consentire l’accesso del pubblico in misura superiore a quanto indicato per l’uso della struttura ed adempie a tutto quanto previsto dalla legge in materia di pubblici spettacoli.
ART. 10 – ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO E DELL’EVENTUALE SUB-CONCESSIONARIO
1. E’ parte integrante del presente atto di concessione l’offerta tecnico qualitativa formulata dal concessionario in sede di procedura concorsuale, che si allega al presente atto.
2. Il concessionario ha l’obbligo di gestire in maniera ottimale il bocciodromo, oggetto della presente concessione, assicurandone il perfetto funzionamento secondo le condizioni stabilite nel presente atto.
3. Il concessionario assume in modo esclusivo diretto e totale, ogni rischio e responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione del servizio bar e gestione del bocciodromo.
4. E’ a carico del concessionario la gestione complessiva delle attività di somministrazione bevande e alimenti svolte nel bocciodromo, comprese tutte le aree scoperte e coperte di pertinenza, garantendo altresì la perfetta funzionalità, la sicurezza e l’igienicità della struttura e dei relativi servizi, restando pertanto responsabile degli eventuali danni a terzi, sia per l’imperfetta esecuzione della gestione, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienico-sanitari necessari, sia per difetto di sicurezza del complesso sportivo.
5. Il concessionario è tenuto a provvedere:
A) Gestione della struttura
Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli accessi dell’edificio, del bar e la vigilanza sull’utilizzo delle strutture. In particolare il concessionario provvede a:
- Apertura dell’impianto.
- Servizio di guardiania durante il funzionamento dell’impianto.
- Controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio delle strutture.
- Custodia e sorveglianza dell’immobile affidato e quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente all'amministrazione ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso od altro che riguardi la buona conservazione dell’impianto e delle attrezzature.
- Vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso ed il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni.
- Controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno dell’impianto.
- Spegnimento di tutte le luci dei locali.
- Chiusura degli ingressi d’accesso alle strutture dell’impianto.
- Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.
- Presenza ed apertura del bar durante le manifestazioni sportive ed eventi.
- Controllo del funzionamento, accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento ed illuminazione.
B) Manutenzione ordinaria
Sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria, nonché alle pertinenze interne ed esterne, ad esclusione delle manutenzioni di cui all’art. 11 comma 4 della presente concessione.
Sono a carico del concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici e mobili, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutte le strutture e servizi del complesso. Il concessionario dovrà assicurare le manutenzioni ordinarie e programmarle in modo tale da conservare il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese. Il concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, impianti e delle attrezzature esistenti nell’impianto affidato in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
Per interventi di manutenzione ordinaria s’intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, sanitari e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, il controllo e la sostituzione delle lampadine con lampade a LED. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati l’amministrazione avrà la facoltà di provvedere direttamente, con
rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni e penali.
Sono altresì a carico del concessionario:
- l’accensione, spegnimento, manutenzione ordinaria sia della caldaia termica che degli aereotermi.
- la verniciatura generale di recinzioni e cancellate e tinteggiatura generale esterna;
- la potatura straordinaria di essenze arboree (se presenti).
I lavori di manutenzione ordinaria devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti, delle norme CEI e di quelle antincendio.
In caso di mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, l’amministrazione provvederà a comunicare al concessionario la contestazione di addebito assegnandogli 10 (dieci) giorni solari per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti a escludere la sua responsabilità, l’amministrazione, disporrà tramite l’ufficio tecnico comunale, l’esecuzione d’ufficio dei lavori, prelevando l’importo corrispondente dalla cauzione contrattuale dandone successiva notizia al concessionario, ed assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni solari per ricostituire la cauzione nell’importo originario. Tutti gli interventi di adeguamento o di manutenzione ordinaria da effettuarsi nei locali dovranno essere preventivamente autorizzati.
E’ fatto divieto al concessionario di manomettere, anche temporaneamente,
gli impianti esistenti.
Per la conduzione degli impianti tecnici (ad eccezione dei soli interventi di manutenzione straordinaria della caldaia per il riscaldamento), il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, sentito l’ufficio tecnico comunale, restando l’amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
C) Pulizia
Spetta al concessionario la pulizia e sanificazione del bocciodromo. A titolo di esempio non esaustivo spetta al concessionario:
- la pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali dell’impianto;
- la pulizia dell’area esterna di competenza e lo sgombero della neve al fine di permettere l’ingresso all’impianto;
- la pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (bar, lavandini, turche, ecc.) , oltre alle condotte di raccolta e scarico delle acque meteoriche.
Il concessionario è tenuto a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività di pulizia: indumenti degli operatori, detergenti, solventi, detersivi, panni, scope e altri materiali di consumo, restando pertanto responsabili degli eventuali danni a terzi, sia per l’imperfetta esecuzione della gestione, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienico-sanitari necessari.
La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività.
D) Materiali e servizi complementari
Il concessionario è tenuto ad effettuare tutti i servizi e forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente concessione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Tutti gli obblighi in capo al concessionario non si intendono estesi all’eventuale sub-concessionario dell'area di gioco delle bocce ad eccezione dell'ordinaria manutenzione così come meglio indicato al successivo articolo 11 comma 4.
ART. 11 – ACCESSO E GESTIONE AREA GIOCO BOCCE 1. L’accesso all’area di gioco delle bocce è aperto a tutti i cittadini.
2. La gestione dell’area di gioco delle bocce è riservata esclusivamente ad Associazione/Società sportiva, senza fini di lucro, iscritta alla FIB – Federazione italiana bocce.
3. Il concessionario deve garantire adeguato riscaldamento dell’area di gioco bocce, non inferiore a 18 (diciotto) gradi centigradi nel periodo autunnale/invernale, dalle ore 13 (tredici) alle ore 18 (diciotto) ed in occasione delle gare serali per un massimo di n. 7 (sette) sere al mese.
4. L’Associazione/Società sportiva, senza fini di lucro, iscritta alla FIB – Federazione italiana bocce è tenuta a garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia, riparazione ed acquisizione di ogni bene strumentale dell’area sportiva relativa ai seguenti locali:
n. 4 campi per il gioco delle bocce e corridoi, n. 1 spogliatoio, n. 1 stanza/ufficio.
E’ compresa nella manutenzione ordinaria, la riparazione e sostituzione di tutte le attrezzature adibite al gioco delle bocce (a titolo di esempio non esaustivo: bocce, pallini, segnapunti, sistemi di tariffazione, tiracampo, gomme di testata, ecc.), la sistemazione del terreno di gioco (rullatura, aggiunta sabbia, ecc.), la verniciatura di ringhiere e tinteggiatura dei locali sopra indicati.
5. L’Associazione/Società sportiva dovrà organizzare almeno numero 3 tornei diurni o serali all’anno rivolti ai giocatori iscritti alla FIB.
6. A fronte degli impegni di cui al presente articolo, gli introiti, regolarmente registrati a norma delle leggi fiscali, derivanti dall’affitto orario delle corsie di gioco sono a disposizione dell’Associazione/Società sportiva. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale.
7. L’amministrazione si riserva l’accesso incondizionato e gratuito all’impianto sportivo per attività sportive e ricreative organizzate direttamente dall’amministrazione, dall’Istituto comprensivo di Rezzato, dal CDD - Centro diurno disabili di Rezzato, dal CRE - Centro ricreativo estivo comunale, RSA
"Evaristo Almici". Gli enti e istituzioni succitate daranno un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.
8. L’Associazione/Società sportiva consegna al concessionario annualmente, entro il termine inderogabile del 15 settembre, un resoconto delle attività sportive svolte ed il relativo bilancio economico. Il concessionario trasmette il medesimo resoconto all’amministrazione.
ART. 12 – PERSONALE
1. Il concessionario s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro (art. 30 comma 4 del D.Lgs.
50/2016). Sono a carico del concessionario le spese per corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, antinfortunistici ed assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo.
2. Il personale dipendente adibito alla gestione del bar deve essere abilitato ad operare nella categoria del commercio per l’attività di esercizio pubblico e nel rispetto della normativa vigente.
3. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi sopra precisati, l’amministrazione procederà ai sensi l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni.
4. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente concessione dal concessionario, deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
5. Il concessionario è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell’amministrazione l’elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e sostituire il
personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
6. Codice di comportamento (di cui al d.p.r. 16.4.2013 n. 62).
Il personale del concessionario è tenuto, pena la risoluzione del rapporto oggetto della presente concessione, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rezzato, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 18.12.2013, pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.rezzato.bs.it, sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione 1° livello “Disposizioni generali”, sottosezione 2° livello “Atti generali”.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
1. Il concessionario è responsabile della gestione e della costante vigilanza del bocciodromo durante l’apertura al pubblico.
2. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone od a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione e solleva l’amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.
3. A tale scopo il concessionario stipula, con oneri a proprio carico, con validità non inferiore alla durata della concessione, le seguenti polizze assicurative:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale per ogni singolo
sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale per ogni singolo sinistro non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
- Rischio locativo, massimale non inferiore a euro 3.000.000,00;
- Ricorso terzi da incendio, massimale non inferiore a euro 2.000.000,00;
- Copertura Incendio e furto, comprensiva di eventi atmosferici ed eventi sociopolitici, a tutela di tutti i beni mobili (attrezzature, arredamenti, macchinari, ecc.) di proprietà comunale, per euro 30.000,00.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso, il concessionario dovrà produrre un’appendice alla stessa che dovrà contemplare nel novero dei beni oggetto di garanzia l'impianto sportivo e come beneficiaria l’amministrazione comunale.
5. La polizza dovrà coprire:
a) tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;
b) per rischi relativi all’organizzazione di manifestazioni o gare sportive.
6. Le polizze assicurative devono prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’amministrazione comunale da parte dell’assicuratore.
7. Copia della polizza, specificata o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, deve essere consegnata all’amministrazione comunale prima della sottoscrizione della presente concessione, unitamente alla quietanza d’intervenuto pagamento del premio.
Le polizze devono avere validità per l’intera durata della concessione e
vincolo a favore dell'amministrazione comunale, pena la non sottoscrizione del contratto e l’escussione della garanzia provvisoria, salvo la richiesta di risarcimento per ulteriore danno.
8. Tutti i danni eventualmente subiti da terzi o dall'amministrazione, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del concessionario, a causa di qualsiasi motivo imputabile al concessionario, saranno da ascrivere al concessionario stesso.
9. Il concessionario s'impegna a stipulare per gli eventuali volontari impegnati nelle attività oggetto della presente concessione adeguata copertura assicurativa.
10. L’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del concessionario durante l’esecuzione dei servizi.
ART. 14 - TARIFFE
1. Le tariffe del servizio di somministrazione alimenti e bevande sono quelle in uso commerciale. I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli correnti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.
2. Le tariffe di utilizzo delle corsie per il gioco delle bocce sono quelle approvate con delibera della Giunta comunale.
ART. 15 – CANONE E PROVENTI
1. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuale pari ad € __________ (euro__________________ /00), come risultante dall’offerta presentata in sede di gara al netto dell'I.V.A. nella misura di legge.
2. Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna. Base di riferimento è l'indice Istat FOI rilevato il mese della stipula del presente contratto.
3. Il canone dovrà essere corrisposto in due rate annuali dietro emissione da parte dell'amministrazione di regolare fattura: la prima entro il 30 (trenta) aprile, la seconda entro il 30 (trenta) settembre.
4. In caso di mancata corresponsione del canone di concessione alle scadenze sopra indicate, l'amministrazione avvierà in contraddittorio con il concessionario la procedura per la riscossione, anche coattiva, del credito vantato, assegnando comunque al concessionario il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione avendo presente che per i giorni di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi legali. L’amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva; in questo caso il concessionario avrà 20 (venti) giorni solari di tempo per reintegrare la cauzione. In difetto, l’amministrazione ha la facoltà di procedere all’adozione del procedimento di decadenza della concessione.
5. Il concessionario assume ogni responsabilità in merito al rischio operativo economico e gestionale della concessione. Gli introiti dei servizi di gestione del bar e l’eventuale canone di affitto dell’appartamento sono a disposizione del concessionario affinché la concessione possa ritenersi economicamente soddisfacente per il concessionario stesso.
6. L'eventuale sub-concessione di parte dell'impianto sportivo dovrà
rispettare quanto segue:
I. avere la forma della scrittura privata fra le Parti con registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brescia;
II. il contratto di sub-concessione dovrà riportare le medesime clausole contrattuali esposte nel presente contratto;
III. prima della sottoscrizione del contratto di sub-concessione, lo stesso dovrà esser oggetto di preventiva verifica da parte dell'amministrazione;
IV. non potrà aver durata superiore alla durata del presente contratto.
I proventi dei servizi di gestione del bar e l’eventuale canone di affitto dell’appartamento sono funzionali anche alla realizzazione di specifici investimenti, nell’ambito delle manutenzioni ordinarie, per il miglioramento strutturale e funzionale degli impianti e delle strutture ad essi correlate.
7. Il concessionario fornisce annualmente, entro il termine perentorio del 15 settembre, un rendiconto contenente:
- numero di dipendenti, incaricati, che a qualsiasi titolo sono impiegati nella gestione e relativi costi sostenuti;
- le attività svolte, in attuazione del progetto presentato in sede di gara;
- bilancio economico complessivo della concessione, comprendente i ricavi ed i costi di gestione all’interno del quale saranno evidenziate le spese per la manutenzione ordinaria;
- bilancio economico dell’attività sportiva compreso le spese per la manutenzione ordinaria.
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi, il concessionario deve costituire cauzione definitiva, corrispondente a quanto previsto dal Codice dei Contratti (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). In particolare, tale cauzione definitiva dovrà:
- essere presentata in originale all'amministrazione prima della firma del contratto;
- essere costituita tramite fideiussione bancaria, assicurativa o forme indicate nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- avere importo garantito pari al 10% del valore della concessione, salvo le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria (comma 1 art. 103 del D.Lgs. 50/2016);
- avere validità per l’intera durata della concessione;
- prevedere le clausole di cui allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004 n.
123, ad esclusione dell’art. 3, con espresso riferimento alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché alla sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione concedente.
2. L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune stesso per l’esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta per inadempimento del concessionario, oppure per eseguire pagamenti di somme dovute al concessionario.
3. L'importo della garanzia definitiva è di euro _________________.
4. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall’uso dovranno senz’altro essere risarciti dal concessionario all’amministrazione, alla quale è riservata la facoltà rivalersi sulla garanzia definitiva.
ART. 17 – PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO 1. I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. Il concessionario dovrà provvedere all’acquisto delle attrezzature necessarie per l’espletamento della concessione senza nulla pretendere dall’amministrazione.
2. La consegna dell’impianto avverrà previa redazione, in contraddittorio con il concessionario, del relativo verbale con indicazione dello stato di conservazione degli immobili, alla presenza del personale comunale dell’ufficio tecnico e del patrimonio. Al suddetto verbale dovrà essere allegato l’inventario dei beni mobili che dovrà essere tenuto aggiornato a cura del concessionario.
Alla scadenza della concessione sarà redatto in contraddittorio con il concessionario, apposito verbale nel quale le parti constateranno lo stato di conservazione dei beni immobili e mobili, comprensivi anche di quelli eventualmente assegnati in dotazione all’impianto nel periodo di validità della concessione.
3. Il concessionario è obbligato a riconsegnare l’impianto alla scadenza dell’affidamento od in caso di risoluzione della concessione, libero da persone o cose ed in buono stato di manutenzione, secondo quanto risulterà da apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti.
ART. 18 - REFERENTI
1. Referenti per il concessionario sono:
- il responsabile dell’ufficio commercio od il responsabile di procedimento da questi designato, per qualsiasi questione relativa all’attività commerciale;
- il responsabile dell’ufficio sport od il responsabile di procedimento da questi designato, per qualsiasi argomento relativo ai servizi sportivi;
- il responsabile dell’ufficio lavori pubblici o responsabile di procedimento da questi designato, per qualsiasi aspetto relativo l’edificio quale a titolo di esempio l'agibilità, i permessi, gli aspetti tecnici, gli impianti, la manutenzione straordinaria sia dei beni mobili sia dei beni immobili).
2. Il concessionario dovrà indicare, a tutti gli uffici menzionati, i propri referenti.
ART. 19 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE
1. E’ possibile effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi modificazione dovrà essere comunicata ai servizi tributari comunali.
Le strutture pubblicitarie (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) non devono in alcun modo limitare la visione da parte degli spettatori e/o atleti del terreno di gioco e della segnaletica di sicurezza o di servizio (uscite di sicurezza, antincendio, servizi igienici, ecc.). L’organizzatore dell’evento è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
2. Resta a carico dell’organizzatore dell’evento l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
3. Il concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie ed assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità.
ART. 20 – CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO
1. Nel caso in cui il concessionario sia un’associazione/società sportiva territoriale iscritta alla FIB – Federazione italiana bocce è ammessa la sub- concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e relativa manutenzione ordinaria.
2. Nel caso in cui il concessionario svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande è obbligatoria la sub-concessione ad Associazione/Società sportiva aderente alla FIB del servizio di gestione sportiva del gioco delle bocce, attività sociale e ricreative e relativa manutenzione ordinaria.
3. Il concessionario deve dimostrare l’assenza, in capo ai sub concessionari, dei motivi di esclusione e provvede a sostituire i sub concessionari relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4. Il concessionario comunica all’amministrazione i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei sub concessionari coinvolti e comunica ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni di nuovi sub concessionari successivamente coinvolti durante la concessione.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’amministrazione anche dell'operato del sub concessionario.
6. E’ consentito di subaffittare l’appartamento facente parte della struttura, per un periodo non superiore alla durata della presente concessione.
7. Il subaffitto dell'alloggio non rientra nel progetto di protezione ed asilo dei rifugiati.
ART. 21 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro sono regolate dall’art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L’amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, previa trasmissione di formale atto di diffida e messa in mora del concessionario, risolvere la presente concessione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
d) il concessionario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali del Bocciodromo, a danno dei fruitori dello stesso;
e) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al concessionario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto
anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
f) utilizzo dei locali a scopi e attività diverse da quelle consentiti e previste dalla presente concessione;
g) inadempimenti gravi come di seguito specificato, a titolo esemplificativo non esaustivo:
- mancato funzionamento, senza preavviso e relativa autorizzazione, dell’impianto per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi o dieci (10) giorni non consecutivi;
- ripetizione di inadempimenti non gravi, che impediscano il regolare utilizzo dell’impianto, con frequenza superiore a 10 (dieci) volte nell’arco di un mese;
h) il concessionario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nella presente concessione come cause di risoluzione della stessa;
i) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini assegnati;
l) mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni;
m) scioglimento o cessazione della ditta/società/associazione;
n) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
o) mancato invio di atti richiesti dal Comune al fine dell’esercizio di controllo;
p) mancato pagamento del canone entro il termine stabilito;
q) mancato rispetto degli obblighi temporali di rendicontazione, mancata chiarezza nella rendicontazione, mancata veridicità della rendicontazione fornita all'amministrazione, ecc..
3. Al verificarsi di una delle ipotesi sopra contemplate, verrà adottato dal l'amministrazione il provvedimento di decadenza che sarà comunicato al concessionario tramite raccomandata RR, ovvero PEC, o notifica del messo
comunale.
4. In caso di risoluzione il concessionario è obbligato a restituire l’immobile entro e non oltre 7 giorni solari dalla comunicazione del Comune, trascorsi i quali il Comune potrà coattivamente riprendere possesso dell’impianto. Per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali come da art. 22 della presente concessione.
ART. 22 – PENALI
1. In caso di mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto saranno applicate le seguenti penalità per ogni singola infrazione:
- penalità di € 300,00 (trecento) per mancata pulizia e manutenzione;
- penalità di € 200,00 (duecento) per mancata custodia e sorveglianza;
- penalità di € 200,00 (duecento) al giorno per ingiustificata chiusura dell’impianto.
2. In caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni solari dalla contestazione della penale il Comune provvederà al recupero delle suddette somme rivalendosi sulla cauzione definitiva, assegnando al concessionario un termine, non superiore a 20 (venti) giorni solari per ricostituire la cauzione nell’importo originario.
3. In caso di risoluzione trascorsi i 7 (sette) giorni solari fissati per la restituzione dell’immobile, come definito nell’art. 21 comma 4 della presente concessione, il Comune erogherà una penale al concessionario pari ad euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo.
4. L’applicazione delle penali non impedisce la richiesta del risarcimento dell’ulteriore danno e l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale.
5. L’amministrazione effettua controlli sull’andamento della gestione del concessionario.
ART. 23 - CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. I cambiamenti della struttura organizzativa del concessionario (fusioni, scissioni, incorporazioni ecc.) dovranno essere comunicati all’amministrazione entro 15 (quindici) giorni solari dal loro verificarsi. In tali evenienze il rapporto di concessione proseguirà automaticamente fino alla sua naturale scadenza, con l’eventuale nuova e/o diversa denominazione del concessionario, fatto salvo le verifiche di legge e il diritto dell’amministrazione di recedere anticipatamente dal contratto di concessione.
ART. 24 – RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli n. 88, comma 4-ter, e n. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, può recedere dalla concessione in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi ed alle forniture eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali l’amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione in qualsiasi momento con preavviso almeno di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il concessionario potrà richiedere la restituzione del canone versato limitatamente al periodo non goduto.
ART. 25 - NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il responsabile del settore Cultura, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nella presente concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 26 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 1. Per quanto non previsto nella presente concessione, la gestione è soggetta alle condizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n.
50/2016, e s.m.i..
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi della presente concessione o del capitolato speciale.
ART. 27 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione della presente convezione tra l’amministrazione e il soggetto concessionario, non risolvibili in via bonaria, saranno devolute al Foro di Brescia, fermo restando l’obbligo per il concessionario di non sospendere la gestione del servizio.
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dalla presente concessione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
ART. 29 - SPESE E REGISTRAZIONE
1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di bollo, della copia della presente concessione, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La presente concessione è soggetta ad I.V.A. e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, art. 5 e 40, e successive modificazioni.
ART. 30 - IMPOSTA DI BOLLO
1. L’imposta di bollo della presente concessione viene assolta mediante l’apposizione delle marche da bollo con i seguenti numeri seriali
……….. sulla copia cartacea della presente scrittura privata, depositata agli atti dell’ufficio contratti.
2. La presente concessione viene letta alla parte contraente che dichiara di riconoscerla conforme alla sua volontà.
3. Le parti sottoscrivono la presente concessione con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che all’art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.
Letto, confermato e sottoscritto.
P. L’AMMINISTRAZIONE P. IL CONCESSIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL LEGALE
CULTURA – SPORT RAPPRESENTANTE
(……….) (………)
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)