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3.3. Gli standard urbanistici (L.765/67, D.M.1444/68).

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3.3. Gli standard urbanistici (L.765/67, D.M.1444/68).

Si riportano estratti dalla L.765/67 (completa in allegato A) che apporta modifiche alla vecchia legge L.1150/42 in materia urbanistica. Questa legge ponte prevede la necessità per ogni comune di definire limiti di densità edilizia e minimi per i servizi pubblici essenziali (verde pubblico, parcheggi e servizi pubblici).

Art. 17 (…) IN TUTTI I COMUNI, AI FINI DELLA FORMAZIONE

DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, DEBBONO ESSERE OSSERVATI LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA TRA I FABBRICATI, NONCHÉ RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI.

I LIMITI E I RAPPORTI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA SONO DEFINITI PER ZONE TERRITORIALI OMOGENEE, CON DECRETO DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON QUELLO PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, TALE DECRETO VIENE EMANATO ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA.”

ART. 18. ALLA LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, DOPO L'ARTICOLO 41, È AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO 41-SEXIES:

- NELLE NUOVE COSTRUZIONI ED ANCHE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE COSTRUZIONI STESSE, DEBBONO ESSERE RISERVATI APPOSITI SPAZI PER PARCHEGGI IN MISURA NON INFERIORE AD UN METRO QUADRATO PER OGNI VENTI METRI CUBI DI COSTRUZIONE.”

Il D.M.1444/68 (completo in allegato A) emanato in attuazione della L.765/67 definisce nello specifico le prescrizioni derivanti dalle indicazioni della legge stessa.

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Art. 2. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

(…) B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5;(…)”

Art. 3. RAPPORTI MASSIMI, TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E GLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17, penultimo comma della legge n.765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante (insediato o da insediare) la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765): tali aree, in casi speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da

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115 abitabile (pari a circa mc 80 vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a mq 5 (pari a circa mc 20 vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).”

Art. 4. QUANTITÀ MINIME DI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI

ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE IN RAPPORTO AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NELLE SINGOLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

(…) Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità (detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti) di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e delle organizzazioni dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.(…)”

Art. 5. RAPPORTI MASSIMI TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI

I rapporti massimi di cui all’art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso (…)

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.”

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Art. 7. LIMITI DI DENSITÀ EDILIZIA

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue: (…)

Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

mc/mq 7 per comuni superiori ai 200 mila abitanti; mc/mq 6 per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; mc/mq 5 per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.(…)”

Art. 8. LIMITI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.(…)

Zone B): l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7.(…)”

Art. 9. LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.(…)

Nuovi edifici ricadenti in altre zone(rispetto alla zona A): è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.(…)”

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3.4. Il calcolo delle aree a parcheggio (L.765/67,

D.M.1444/68, L.122/89, L.114/98).

Per il calcolo delle aree a parcheggio ci si riferisce alla definizione degli standard effettuata dal D.M.1444/68, in attuazione della L.765/67, sono prescritti i minimi di superficie da destinare a parcheggio:

Art. 3. (…) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta

alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765): tali aree, in casi speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli.”

Art. 5. (…) nei nuovi insediamenti di carattere

commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.”

dove l’art.18 della L.765/67 prescrive:

Art. 18. (…) nelle nuove costruzioni ed anche nella aree

di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.”

Al rispetto di questi standard urbanistici si sovrappongono le prescrizioni definite dalla L.122/89 (completa in allegato A), normativa specifica per la costruzione dei parcheggi, che indica:

Art. 2. (…)2. L'art. 41-sexies della legge 17 agosto

1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<Art. 41-sexies.

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione>>.(…)”

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Art. 9. 1. I proprietari di immobili possono realizzare

nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.(…)”

Ed ancora, in materia di edifici commerciali interviene il Decreto Bersani (D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59”, GU n.95 del 24/04/98) che, dopo aver definito i parametri e l’ambito di applicazione del decreto, rimanda alle direttive comunali le modalità di assegnazione dei posteggi. Riportiamo gli articoli di riferimento:

Art. 4. (…) c) per superficie di vendita di un esercizio

commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; (…)”.

Art. 28. (…) 15. Il comune, sulla base delle

disposizioni emanate dalla regione stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie (…)”.

Le direttive comunali, in sede di aggiornamento del Regolamento Edilizio, stabiliscono che per le Medie Strutture di Vendita rispondano si individuino per la sosta stanziale 1mq di parcheggio ogni 10mc di volumetria, per la sosta di relazione 1.5mq ogni mq di superficie di vendita.

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3.5. Il vincolo idraulico (Deliberazione Regione Toscana n.230/94, L.R.74/84).

In materia di rischio idraulico gli artt. 3 e 4 della L.R.74/84 prevedono successive deliberazioni da parte della regione per la prescrizione di vincoli. Riportiamo pertanto estratti dalla deliberazione di riferimento (DELIBERAZIONE 21 giugno 1994, n.230, BU n.46 del 06/07/1994) che in allegato1 definisce per il canale Burlamacca (codice LU620) gli ambito AB.

“DELIBERAZIONE 21 giugno 1994, n. 230

Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 della LR 74/84: Adozione di prescrizione e vincoli. Approvazione di direttive. (…)

PRESCRIZIONI, VINCOLI E INTERVENTI SUL RISCHIO IDRAULICO (…).

Art. 2. Ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei

vincoli. (…)

1.1. L’ambito denominato “A1” definito “di assoluta protezione del corso d’acqua” che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d’acqua di cui all’allegato elenco n. 1 nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d’acqua, misurate a partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.(…)

Art. 3. Prescrizioni e vincoli.

1. AMBITO “A1”. All’interno dell’ambito definito “A1” al precedente art. 2 non è consentito il rilasci e l’adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell’art. 1 relativamente a nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e a trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private, ancorché previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie

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per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso.(…)

Art. 4. Disposizioni attuative delle prescrizioni e dei

vincoli. (…)

4. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI.

I progetti che prevedono interventi a distanza inferiore a ml. 110 dal piede esterno dall’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda, dei corsi d’acqua di cui all’allegato devono contenere l’individuazione della larghezza del corso d’acqua per 1.1 definizione degli ambiti “A1” e “A2” di cui al precedente art. 2, da effettuare in uno dei seguenti modi:

4.1. Tramite rilievo topografico in sc. 1:1000 o superiore;

4.2. Tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetria (…)

6. DEFINIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 commi 1, 3 e 4 si precisa quanto segue:

6.1. Per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi volumi con la sola esclusione delle sopraelevazioni;

6.2.Per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacultura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;

6.3 Per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di inondazione.(…)

10. RIDUZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE.

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121 ridurre quanto possibile l’impermeabilizzazione superficiale ai sensi del comma 4 del precedente art. 3 dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

10.1. La realizzazione di nuovi edifici deve garantire comunque il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

10.2. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale. (…)

Art. 5. Ambiti di applicazione delle direttive.

1. Ai fini dell’applicazione delle direttive di cui all’art. 1 punto 1.3., si definisce il seguente ulteriore ambito denominato “B” comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d’acqua di cui all’elenco allegato che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesa alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, il ciglio di sponda. (…)

Art. 6. Direttive per la formazione dei piani urbanistici

attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti. 1. AMBITO “B”.

All'interno dell'ambito definito "B" nel precedente articolo 5, i piani urbanistici attuativi di S.U. generali vigenti che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private così come definite al comma 6 del precedente articolo 4, devono essere dotati di uno

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studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d’acqua significativo che abbia riferimento con l’area di intervento. Lo studio potrà definire i contributi di piena nei modi indicati al comma 5 del precedente art. 4. Lo studio dovrà inoltre verificare che l’area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l’area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all’approvazione del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell’ambito territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.

Per le verifiche sulla documentazione presentata l'ente che ha il compito dell'approvazione del piano attuativo applica le disposizioni contenute al comma 9 del precedente art. 4.

Sono escluse dalle presenti direttive le varianti e i nuovi piani attuativi che non comportano trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private e che non prevedono incrementi di superficie coperta superiori a mq. 200. (…).”

Il Piano Strutturale (di cui riporteremo estratti significativi successivamente) definisce gli ambiti A e B di vincolo idraulico, in applicazione della L.R.74/84, della deliberazione 230/94 e potenziali successivi aggiornamenti.

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3.6. La progettazione di un’autorimessa (D.M.1/2/86).

Il progetto sull’AREA SALOV prevede la costruzione di un’autorimessa interrata da destinare in parte a posteggio pubblico e in parte a posteggio privato (di ambito degli edifici residenziali soprastanti in accordo con la L.122/89).

La progettazione dell’autorimessa è vincolata dalle prescrizioni stabilite dal D.M. 01/02/1986 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”, GU n.38 del 15/02/1986. Riportiamo gli estratti significativi:

Art. 1. Sono approvate le norme di sicurezza antincendi

per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto. Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.

Allegato 1

1.1. Classificazione.

1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo: a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;

b) miste: tutte le altre. 1.1.1.

In base all’ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:

a) interrati con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;

b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:

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a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;

b) chiuse: tutte le altre.

1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura;

b) non sorvegliate: tutte le altre.

1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:

a) a box;

b) a spazio aperto.

(…) 3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.

3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.

3.1. Isolamento. Ai fini dell’isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l’autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico. Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

3.2. Altezza dei piani. L’altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un’altezza di 1,8 m.

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125 3.3. Superficie specifica di parcamento. La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:

20 m , per autorimesse non sorvegliate;

10 m , per autorimesse sorvegliate e autosilo.(…)

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali. I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180. Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180. Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili. (…)

3.6. Sezionamenti:

3.6.1. Compartimentazione. Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate (…)

Primo piano, sotterranee, chiuse: sup. limite 2500 mq.

(…) Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.

3.6.2. I passaggi tra i piani dell’autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 12O provviste di autochiusura.

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3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.

3.7. Accessi.

3.7.0 Ingressi. Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto. Se l’accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l’apertura in corrispondenza dell’inizio della rampa coperta. (…)

3.7.2. Rampe. Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m. (…) Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

3.8. Pavimenti.

3.8.0. Pendenza. I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.

3.8.2. Spandimento di liquidi. Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all’altro.

3.9. Ventilazione.

3.9.0. Ventilazione naturale. Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell’aria ambiente,

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127 incendio. Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.

3.9.1. Superficie di ventilazione. Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l’impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie non inferiore a 0,003 m per metro quadrato di pavimento deve essere completamente priva di serramenti. Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano. Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l’indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all’uso di canalizzazioni di tipo <<shunt>>. (…)

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.10.4. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m). Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell’uscita. La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.

3.10.5. Ubicazione delle uscite. Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l’autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.

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3.10.6. Numero delle uscite. Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell’esodo. (…)

8. Servizi annessi.

8.1. Generalità. é consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:

a) officine di riparazione annesse;

b) stazione di lavaggio e lubrificazione; c) uffici, guardianie, alloggio custode.

8.1.2. Uffici. Guardiania. Alloggio custode. È consentita l’ubicazione di uffici e guardianie all’interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse. L’alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell’autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.”

Riferimenti

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