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reintegrazione Manifesta

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Data Pagina Foglio

25-02-2021

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11S

Corte costituzionale

Licenziamento

economico

e

legge

Fornero,

più spazio

alla reintegra

Angelo Zambelli —a pagina 23

Manifesta insussistenza,

reintegrazione obbligatoria

CORTE COSTITUZIONALE

Nel

licenziamento

economico il giudice

non

ha

più discrezionalità

Illegittima l'attuale

differenza di

tutela rispetto

al recesso per giusta causa

Angelo Zambelli

La Corte costituzionale, a seguito del-la camera di consiglio di ieri, ha di-chiarato fondatala questione di legit-timità costituzionale dell'articolo 18, comma 7, dello statuto dei lavoratori, come riformato dalla legge 92/2012,

là dove prevede la facoltà e non il do-vere del giudice di reintegrare un la-voratore illegittimamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.

L'articolo 18, nella formulazione originaria del 1970, prevedeva un unico regime sanzionatorio a tutela del lavoratore illegittimamente licen-ziato da un'azienda che occupasse più di 15 dipendenti: da una parte la reintegrazione nel posto di lavoro; dall'altra il risarcimento del danno, commisurato ai mesi intercorsi

dalli-cenziamento alla reintegra, con un importo minimo comunque dovuto di 5 mensilità.

La riforma Fornero del 2012 ha

in-trodotto unvariegato sistema di tute-le graduate, con ben quattro regimi sanzionatori:

• la tutela reale "forte" in caso di nullità del licenziamento, identica alla tutela previgente (articolo 18, comma 1);

• la tutela reale "attenuata" peri casi di insussistenza del fatto contestato nei licenziamenti disciplinari, che prevede la reintegrazione del lavora-tore nel posto di lavoro e un risarci-mento commisurato alle mensilità tra il licenziamento e la reintegra, ma con il limite massimo di 12 (articolo

18, comma 4);

• una tutela indennitaria per le altre ipotesi in cui «non ricorrono gli estremi del giustificato motivo sog-gettivo o dellagiusta causa», che pre-vede il solo risarcimento del danno, mediante un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra 12

e 24 mensilità (articolo 18, comma4); • una tutela a discrezione del giu-dice alternativa tra reintegrazione o risarcimento indennitario nei casi di accertamento della insussi-stenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (articolo 18,

comma 7, secondo alinea). Il Tribunale di Ravenna, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento economico ha sotto-posto al vaglio della Corte costituzio-nale proprio quest'ultima ipotesi sanzionatoria, in quanto ritenuta contrastante con gli articoli 3, 24, 41 e in della Costituzione e quindi con i diritti ivi sanciti di uguaglianza, alla difesa, di libertà di iniziativa econo-mica, e a un giusto processo, nella parte in cui prevede la discrezionalità del giudice nella scelta tra la tutela reintegratoria prevista dal 4° comma di tale articolo e quella esclusiva-mente risarcitoria disposta dal suc-cessivo comma 5.

Il giudice di Ravenna ha argomen-tato, in particolare, che a parità di ac-certata illegittimità del licenziamen-to (insussistenza del fatto) c'è un re-gime di tutela oggettivamente diffor-me in caso di licenziadiffor-mento per giusta causa (cui si applica necessa-riamente la tutela reale attenuata) e di licenziamento per giustificato mo-tivo oggetmo-tivo.

In quest'ultima ipotesi, infatti, la tutela reintegratoria può trovare ap-plicazione solo a discrezione del giudice (che può e non deve), peral-tro nel silenzio della norma circa i criteri in base ai quali esercitare tale discrezionalità.

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Il confronto tra le due disposizioni, prosegue il giudice ravennate, per-mette di evidenziare un trattamento irragionevolmente discriminatorio e ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) di situazioni identi-che con il conseguente vulnus del dettato costituzionale imposto dal-l'articolo 3, primo comma, della Carta che impone, al contrario, la parità di trattamento di situazioni eguali.

La Consulta, con un'ulteriore "spallata" rettificatrice della discipli-na dei licenziamenti introdotta in questi ultimi anni - già toccata in pro-fondità con la dichiarazione di inco-stituzionalità dell'automatismo di calcolo del risarcimento introdotto dal Jobs act per i licenziamenti di la-voratori assunti dopo i17 marzo 2015 - ha dichiarato, proprio in relazione all'articolo 3 della Costituzione, ille-gittima tale previsione perché foriera di irragionevole disparità di tratta-mento (le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane).

Viene così sancital'obbligatorietà della tutela reintegratoria in tutti i ca-si in cui venga accertatala manifesta insussistenza del fatto oggettivo, eli-minando per il futuro qualsiasi di-screzionalità sanzionatoria del giudi-ce nel licenziamento economico.

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O INAIL

Pubblicate le date

del bando

Isi 2020

Prima scadenza fissata al i° giugno

2021, con l'apertura della procedura

per la compilazione della domanda.

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Orari degli autisti da

indicare nel

libro lavoro

Anche se il contratto prevede il forfait degli straordinari le ore effettuate vanno riportate in dettaglio.

— Luigi Caiazza Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com

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