FOGLIO INFORMATIVO
ANTICIPI SU CERT. CONFORMITA' AUTO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Salerno Credito Cooperativo Società Cooperativa
Via Velia n. 15 84122 SALERNO
Tel.: 089 403600 - Fax: 089 794244
Email: [email protected] - Sito internet: www.bancadisalerno.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. SA-49791
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4524.50 - cod. ABI 8561 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166132
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia Istituzionale.
Solo in caso di offerta fuori sede:
Cognome e nome del proponente: ___________________________
Indirizzo: ___________________________
Telefono: ___________________________
E-mail: ___________________________
CHE COS'È IL CONTO ANTICIPI SU CERTIFICATI DI CONFORMITA' AUTO
Il Servizio di Anticipo Certificati Auto è una sovvenzione finalizzata a:
pagare il/i certificati alla casa madre per il conseguente ritiro e deposito presso la banca in attesa della vendita del/i mezzi;
concedere un finanziamento/anticipo di uno o più certificati di conformità già di proprietà del cliente, depositati presso la banca, in attesa della vendita del/i mezzi.
Per ottenere il servizio il cliente dovrà presentare una richiesta di facilitazione alla banca.
Verificata dalla Banca la regolarità della documentazione presentata (certificati di conformità e relative fatture) l’operazione si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il Conto Anticipi su certificati conformità auto relativo.
La banca stabilisce l’importo massimo, la percentuale massima anticipabile dei certificati presentati e la durata massima della sovvenzione.
Alla scadenza della sovvenzione, la banca provvede ad addebitare il conto corrente ordinario e contestualmente ad accreditare il Conto Anticipi su certificati conformità auto relativo.
Con il servizio di anticipo certificati auto il cliente può richiedere l’anticipazione dell’importo totale o parziale dei certificati auto depositati presso la banca.
A fronte della sovvenzione la banca provvede a conteggiare interessi e commissioni nonché le spese per la concessione degli anticipi.
Presupposto essenziale per accedere al Servizio di Anticipo Certificati Auto è la presenza di Certificati di Conformità di autoveicoli o motoveicoli e relative fatture.
Per i certificati cartacei l’erogazione di un anticipo a fronte di un certificato comporta il ritiro da parte della banca del certificato stesso per evitare che il concessionario possa richiedere più anticipi a fronte di un solo certificato.
Per i certificati virtuali, mancando la materialità, sono state messe a disposizione sul Portale Documentate Auto alcune nuove funzionalità che diventano indispensabili in fase di erogazione di un finanziamento per evitare che lo stesso veicolo venga anticipato più volte su banche diverse.
Inoltre tramite tali servizi è possibile anticipare certificati pagati dal concessionario su altre banche.
Tali funzionalità sono le seguenti:
ricerca dei certificati virtuali finanziabili/finanziati. Tramite il Portale Documentate Auto è possibile effettuare ricerche sui certificati che possono essere anticipati o sono stati anticipati su di una filiale;
notifica dell’erogazione di un finanziamento su di un veicolo. Tramite questo servizio è possibile bloccare l’immatricolazione di un veicolo in quanto soggetto a finanziamento;
notifica dell’estinzione di un finanziamento su di un veicolo. Tramite questo servizio è possibile sbloccare l’immatricolazione di un veicolo in quanto il finanziamento è stato estinto.
Le procedure di erogazione del finanziamento rimangono quelle che tuttora vengono utilizzate. Per effettuare un anticipo su di un certificato è necessario che prima quel certificato risulti pagato.
Principali rischi (generici e specifici)
I principali rischi connessi al servizio di anticipo certificati auto sono dovuti:
alla mancata vendita (e conseguente incasso) dei mezzi relativi all’anticipazione ottenuta e, conseguentemente, alla necessità di dover restituire alla banca le somme anticipate;
alla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) inizialmente stabilite;
alla revoca della facilitazione per volontà della banca a fronte di un uso non corretto della stessa e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente.
Fondo di Garanzia Piccole e Medie Imprese (PMI)
La Banca di Salerno opera con il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96) e, in caso di richiesta da parte dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet
www.fondodigaranzia.it.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 12,46%
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
Tasso massimo applicabile:
Fascia sino a € 50.000: 11,5%
Fascia da € 50.001 a € 200.000: 9,5%
Fascia oltre la precedente: 7,5%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
Generiche:
Euribor 3M/365 media % mensile (Attualmente pari a: - 0,334%) + 12 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 11,666%
Commissione onnicomprensiva Calcolata in base annua
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Tasso di moraApplicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità ANNUALE
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Spese collegate all'erogazione del credito : 1%
: 1%
Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta
Spese per la gestione del rapporto
Invio comunicazioni periodiche
POSTA: € 2,50
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,50 NON INVIATA: € 2,50
CHIOSCO MULTIMEDIALE: € 2,50
CASELLARIO ELETTRONICO: € 2,50
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Spese collegate al rinnovo del credito : € 100,00 : € 100,00
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI INCASSO SPESE
Accettazione distinta / Certificati Conformità Auto 0,15%
Commissione lavorazione singolo Certificati Conformità
Auto € 20,00
Proroga Certificato Conformità Auto € 15,00
Scarico Certificati conformità auto manuale € 0,00 Scarico Certificati conformità auto - automatico € 0,00
GIORNI
Accredito singolo Certificato Conformità Auto In giornata Anticipo Certificati Conformità Auto - C/ordinario In giornata Anticipo Certificati Conformità Auto - C/anticipi In giornata Rientro Anticipo Certificati Conformità Auto -C/anticipi In giornata Rientro Anticipo Certificati Conformità Auto - C/Ordinario In giornata
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La banca ha la facoltà di recesso, riduzione o sospensione dell’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o email) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod.civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, o nei casi di mancata canalizzazione presso gli sportelli della banca dei flussi finanziari rivenienti dai contratti oggetto di anticipazione.
In tal caso il cliente dovrà rimborsare entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento, tutto quanto dovuto alla Banca, per capitale, interesse e spese, a seguito delle operazioni di anticipazioni in essere.
Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto e dalla relativa concessione creditizia in qualunque momento senza oneri e spese di chiusura, comunicando il recesso alla banca in forma scritta ed in tal caso, dovrà provvedere a rispondere alla banca tutto quanto alla stessa dovuto in conseguenza delle anticipazioni concesse a valere sulla concessione creditizia messa a disposizione.
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione che si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno presentati in forma scritta alla Banca di Salerno Credito Cooperativo e indirizzati ai seguenti recapiti:
Per posta ordinaria: Banca di Salerno Credito Cooperativo - Ufficio Reclami, via Velia n.15 – Salerno – 84122 (SA) Per fax: nr. +39 (0)89 403237
Per posta elettronica, all’email:[email protected]
Per posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC:[email protected]
I reclami possono essere presentati anche direttamente allo sportello della Filiale, dove è intrattenuto il rapporto, che cura l’inoltro all'Ufficio Reclami.
L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, fornendo una risposta al cliente entro il termine di 30 giorni in caso di reclami relativi a prodotti/servizi bancari, 60 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento, 45 giorni in caso di reclami relativi alla violazione da parte della Banca degli obblighi nei confronti di contraenti polizze assicurative, cui essa è tenuta in quanto intermediario di prodotti assicurativi. I suddetti obblighi cui la Banca è tenuta come intermediario assicurativo sono riepilogati nell’ Allegato 7B del Provvedimento IVASS n. 46/2016.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra elencati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari si può ricorrere a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internetwww.conciliatorebancario.it.
In caso di controversie inerenti i servizi di investimento si può ricorrere a:
L’arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la Consob.Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sitowww.acf.consob.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungere un accordo.
In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
LEGENDA
Tasso di interesse debitore
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di
capitalizzazione degli interessi
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione onnicomprensiva sugli affidamenti
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente una linea di credito con carattere rotativo. E’ calcolata in percentuale rispetto alla somma messa a disposizione ed alla durata dell’affidamento stesso. Il valore della commissione applicata è espressa su base annua sebbene essa venga calcolata con periodicità trimestrale.
Commissione Istruttoria veloce
Importo addebitato al cliente a fronte dei costi che trovano giustificazione “nell’istruttoria veloce” che la banca deve effettuare prima di concedere lo sconfinamento/scopertura sul saldo disponibile. La commissione non si applica a quei rapporti che a fine giornata non presentano sconfinamenti per effetto di accrediti successivi allo sconfinamento.
ISC (Indicatore sintetico di costo)
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.
TEGM (tasso effettivo globale medio)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differrenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso Minimo
debitore cd. “tasso floor”
Il Tasso Minimo viene applicato in presenza di un tasso debitore indicizzato ad un parametro di riferimento prescelto. Relativamente a tali rapporti il tasso non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura del TASSO MINIMO su base annua.