• Non ci sono risultati.

FOGLIO INFORMATIVO 043 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA Aggiornamento al 24 novembre 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "FOGLIO INFORMATIVO 043 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA Aggiornamento al 24 novembre 2015"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

FOGLIO INFORMATIVO

043 – APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA

Aggiornamento al 24 novembre 2015

INFORMAZIONI SU CREDIVENETO

Denominazione e forma giuridica CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO Società Cooperativa Società Cooperativa per Azioni a Resp. Limitata

Sede Legale e amministrativa: Via G. Matteotti, 11 – 35044 Montagnana (PD) – Italia Tel. 0429/806111 – Fax 0429/800330

Sito internet: www.crediveneto.coop – e.mail: crediveneto@crediveneto.it Iscritta al N° 5411 dell’Albo della Banca d’Italia – Codice ABI 07057 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. A162134

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA/FONDIARIA

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a fronte di una garanzia ipotecaria , a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

L’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie, polizze assicurative ecc.). Se preesistono garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.

L’apertura di credito ipotecaria è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di 1° grado, su immobili.

La durata medio-lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER UTILIZZI NEI LIMITI DEL FIDO CONCESSO

Tasso debitore annuo nominale (1): 14,000%

Tasso debitore annuo effettivo (1): 14,752%

TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER UTILIZZI OLTRE I LIMITI DEL FIDO CONCESSO

Tasso debitore annuo nominale (1): + 9 punti sul tasso debitore entro fido

(massimo 17,000%) Tasso debitore annuo effettivo (1):

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.

(1)entro comunque la soglia dei tassi usura, tempo per tempo in vigore

TASSO DI INTERESSE DI MORA

Tasso annuo massimo per interessi di mora + 4 punti sul tasso debitore annuo

nominale entro fido o fuori fido applicato

(2)

FOGLIO INFORMATIVO

043 – APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA

Aggiornamento al 24 novembre 2015

SPESE

Spese per perizia effettuata da tecnico incaricato da Crediveneto Euro 800,00

Spese per rilascio assenso alla cancellazione, riduzione o restrizione all’iscrizione ipotecaria (oltre agli oneri notarili) (2)

Euro 350,00

Spese per assenso alla restrizione ipotecaria (oltre agli oneri notarili) per unità immobiliare Euro 200,00

Spese per modifiche contrattuali (oltre agli oneri notarili) Euro 200,00

(esente nei casi previsti dalla legge) (2)

Spese per stipule notarili fuori zona competenza ogni 100 Km Euro 200,00

Spese per invio comunicazioni periodiche Euro 3,00

Spese per altre comunicazioni Euro 3,00

Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Euro 5,00

Spese per consegna copia contratto in fase precontrattuale zero

(2) spese non applicabili a contratti di finanziamento conclusi con persone fisiche o micro-imprese (art.120-quater del Testo Unico Bancario)

COMMISSIONI

Commissione trimestrale sul fido accordato 0,500%

Commissione di istruttoria veloce

La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.

Commissione d’istruttoria veloce (CIV) – conti correnti consumatori

Per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente

verificatosi nel trimestre Euro 25,00

Con un massimo al trimestre di Euro 150,00

Commissione d’istruttoria veloce (CIV) – conti correnti non consumatori

Variabile a seconda dell’importo complessivo dello sconfinamento e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento ed ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre:

- sconfinamento fino a euro 5.000,00 ; Euro 50,00

- sconfinamento da Euro 5.000,01 a euro 70.000,00; Euro 75,00

- sconfinamento oltre 70.000,00 . Euro 120,00

Con un massimo al trimestre di Euro 1.000,00

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce:

L’istruttoria veloce è eseguita per ogni movimento che determina uno sconfinamento o un incremento ad uno sconfinamento preesistente ad esclusione di operazioni:

- eseguite per l’addebito di competenze o commissioni;

- eseguite per il recupero di spese che la Banca ha già sostenuto;

- eseguita per operazioni non stornabili che, in forza di convenzioni in essere, impongono il pagamento da parte della Banca; (si citano, a titolo esemplificativo, gli addebiti per Bancomat, PagoBancomat, Viacard, Viacard Plus; gli addebiti per l'utilizzo di carte di credito con garanzia della Banca, quali Visa, Cartasì; i recuperi di spese, i recuperi spese su insoluti, ecc.);

eseguita per operazioni di addebito di appunti elettronici e cartacei non rappresentati da effetti cambiari, tornati impagati.

Esenzioni all’applicazione della Commissione d’istruttoria veloce (CIV):

La CIV non è comunque dovuta:

a. esclusivamente nei rapporti con i consumatori quando lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:

• l’importo complessivo di 500 euro

• la durata di 7 giorni consecutivi Tale si applica una sola volta per trimestre.

b. quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. In particolare si veda il paragrafo

“Elenco causali operazioni non soggette a C.I.V.

c. In ogni caso quando lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non superi euro 100,00.

Elenco causali operazioni non soggette a C.I.V.

(3)

FOGLIO INFORMATIVO

043 – APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA

Aggiornamento al 24 novembre 2015

0016 Commissioni 0055 Assegni insoluti/protestati

0018 Interessi e competenze 0057 Restituzione assegni/vaglia irregolari

1950 Imposta di bollo 0066 Spese

0020 Cassetta di sicurezza, custodia valori 0068 Storno scritture

0022 Custodia/amministrazione titoli 0091 Prelevamento bancomat su altri Istituti

0035 Storni ri.ba 0092 Costo libretto assegni

0037 Insoluti riba 0093 Costo moduli valutari

0042 Effetti insoluti/protestati 0094 Comm.ni e spese su operazioni in titoli

0043 Operazioni PagoBancomat 0095 Comm.ni e spese su oper.ni con l’estero

ALTRI ONERI

Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente

Imposta sostitutiva Euro 0,25% o 2,00% secondo

la prescrizione di legge

CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE

Capitalizzazione (applicata fino all’entrata in vigore della delibera del Cicr attuativa dell’art.120, comma 2, del Decreto Legislativo n.385/93)

Trimestrale e alla chiusura del rapporto

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento

all’anno civile (365 gg).

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Il TAEG è calcolato assumendo un fido di 20.000,00 euro e di durata 3 mesi.

Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante bonifico, assegno, prelievo o altro, che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento e il rimborso avvenga mediante bonifico, assegno, versamento o altro.

Per i contratti a tempo indeterminato si suppone una durata del finanziamento pari a 3 mesi.

TAEG: 16,99%

Per gli affidamenti soggetti alla normativa sul Credito ai Consumatori (art. 121 e seguenti del D.Lgs. 385/1993, Decreto Ministero Finanze 3/2/2011, Disposizioni di Trasparenza di Banca d’Italia), il cliente consumatore ha diritto di ricevere le “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” presso le Filiali della Banca. Il rilascio è gratuito.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

(4)

FOGLIO INFORMATIVO

043 – APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA

Aggiornamento al 24 novembre 2015

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicate nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi . La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La banca ha la facoltà di recedere, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata via fax, email o con altro mezzo, dall’apertura di credito concessa a tempo determinato al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 1 giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 1 giorno, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata via fax, email o con altro mezzo, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine di preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. In presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura non comporta l’aumento di tale limite.

Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 45 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, all’indirizzo di Montagnana (Pd) via G.Matteotti,11 – CAP 35044, per iscritto con una delle seguenti modalità:

- Lettera raccomandata con avviso di ricevimento

- In via informatica all’indirizzo e-mail reclami@crediveneto.it

- All’indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC) compliance@pec.crediveneto.it

- Consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario

(5)

FOGLIO INFORMATIVO

043 – APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA/FONDIARIA

Aggiornamento al 24 novembre 2015

LEGENDA

Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse debitore effettivo

Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi.

Tasso di interesse di mora

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Commissione sul fido accordato

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.

Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi Sconfinamento extra-

fido

Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Riferimenti

Documenti correlati

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D.. applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 385/93, di seguito elencati: a)

Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in

Attraverso l’apertura di credito in conto corrente, la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà

Il Banco si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto anche quando sia già stata prelevata, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione sul conto corrente

Se la banca effettui una proposta di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, nei limiti pattuiti nel contratto, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto

Il contratto ha durata minima di 18 mesi e un giorno; dopo tale data la Banca può, a suo insindacabile giudizio con il semplice preavviso di 48 ore, procedere alla riduzione o

Tutti gli obblighi posti a carico della Parte correntista nel contratto e nel capitolato hanno carattere essenziale e la loro violazione dà luogo alla risoluzione