CITTÀ DI TERAMO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 02/02/2018
OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 11- QUATER DEL D.L. N. 148 DEL 16/10/2017, CONVERTITO CON LEGGE N. 172 DEL 04/12/2017
L’anno duemiladiciotto, addì due, del mese di Febbraio alle ore 13.30, nella civica residenza, il Dott.
D'ALASCIO EDOARDO, Sub-Commissario Prefettizio per la gestione dell’Ente, giusto Decreto del Presidente della Repubblica dell’ 08/01/2018, assistito dal Segretario Generale, CHIRICO MARIA CRISTINA, assunti i poteri della Giunta Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia in oggetto.
IL SUB COMMISSARIO ASSUMENDO
i poteri del Consiglio Comunale
VISTA la proposta n. 258 del 01.02.2018 presentata dal Dirigente del III Settore “Tasse e tributi”, su indirizzo del Commissario Straordinario, Prefetto Dott. Luigi Pizzi, con la quale si propone quanto segue:
PREMESSO che:
con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Prefetto Dott. Luigi Pizzi, del Commissario Straordinario, cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari;
con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 20/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
con Deliberazione n. 258 del 07/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2016 unitamente al Piano delle Performance 2016/2018;
con Deliberazione di Giunta n. 382 del 27/11/2017 l’Organo di Governo dell’Ente ha
provveduto ad approvare un aggiornamento degli obiettivi 2017 compresi nel PEG 2016/2018;
con Decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2018/2020 è stato differito al 28 febbraio 2018;
VISTO l'art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 14/12/2017 di autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cui all’art.n 107, commi 2 e 3, del T.U. delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
VISTO che con Decreto del Prefetto di Teramo prot. n.65517 in data 18.12.2017, il Dott.
Edoardo D’Alascio, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Teramo, è stato nominato sub-Commissario del Comune di Teramo con funzioni vicarie con l’incarico di coadiuvare il Commissario Straordinario nella gestione dell’Ente;
PREMESSO:
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate, in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: <f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito nella Legge n.
172 del 04 Dicembre 2017, ha riaperto i termini per la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”;
RILEVATO che la stessa Legge di conversione, nell’allegato in calce alla stessa, ha inserito, nell’art. 1 del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il comma 11-quater recante disposizioni in ordine a Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni;
CONSIDERATO che il comma 11-quater sopra citato testualmente recita: “Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai
concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti alla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
CONSIDERATO che:
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n.
689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 e, pertanto, il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 3° febbraio 2018;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148 del 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del D.L. n. 193/2016 il quale dispone che con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
CONSIDERATO che la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata svolta, nel periodo 2000-2014, dal Concessionario Soget S.p.A., il quale, con Nota pervenuta tramite Pec al ns. prot. n. 16863 del 10.3.2017, ha comunicato, relativamente ai ruoli consegnati dal 1° Gennaio 2000 al 30 settembre 2006, l'applicazione automatica della sanatoria, secondo le disposizioni disciplinate dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e anche in assenza di determinazioni da parte di questo Comune, come da Nota di chiarimento emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.02.2017;
CONSIDERATO che, a partire dall'annualità 2012, questa Amministrazione ha individuato Concessionari per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, con procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale, come di seguito specificato:
- con Contratto di Concessione. Rep. n. 5579 del 08/08/2012, è stato affidato ad ICA S.r.l., Imposte Comunali ed Affini, il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per un periodo di cinque anni, prorogato per ulteriori quattro anni, giusta Determina Dirigenziale n. 1555 del 7/12/2017;
- con Determina Dirigenziale n. 176 del 20/02/2014 e successivo Contratto stipulato in data 27/06/2014 al rep. n. 5639, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali (ICI, IMU, TIA, TARES), nonché per la riscossione coattiva di tutte le altre entrate non aventi natura tributaria e per la gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'Agente della Riscossione è stato affidata alla Società CERIN S.r.l.;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 9.02.2017, si prende atto del subentro della Società Tributi Service S.r.l. di Roma alla società Ce.r.in. S.r.l. di Bitonto nella titolarità e nella prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali (ICI, IMU, TIA, TARES), riscossione coattiva di tutte le altre entrate non aventi natura tributaria, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'Agente della riscossione, a seguito di affitto di ramo d'azienda, per il Contratto d'appalto rep. n.
5639 del 27/06/2014;
- con Determina Dirigenziale n. 2026 del 2/12/2014, modificata dalla Determina n. 378 del 23/12/2014, il servizio di riscossione coattiva COSAP è stato affidato, limitatamente all'annualità 2015, alla ICA S.r.l., già Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- con Determina Dirigenziale n. 522 del 20/04/2016, il servizio di riscossione coattiva COSAP è stato affidato, limitatamente all'annualità 2016, alla ICA S.r.l., già Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Contratto sottoscritto in data 04/08/2016 al rep. n.
5706;
CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;
CONSIDERATA la situazione di crisi economica generalizzata presente in tutti i settori dell’economia locale, in particolare per il territorio teramano che negli anni 2016 e 2017 è stato colpito da eventi calamitosi che, di fatto, hanno penalizzato fortemente la capacità contributiva dei cittadini ed operatori commerciali;
CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta un significativo sostegno alla cittadinanza per far fronte alle difficoltà sopra indicate;
VALUTATA l’opportunità dell’adozione del presente provvedimento;
RILEVATO che:
- l’Ente, tramite Delibera di C.C. n. 10 del 20/04/2017, aveva stabilito l’adesione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016, ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter del D.L. n.193/2016;
- lo scrivente Ente intende, altresì, aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate non pagate, per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale entro il 16 ottobre 2017, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148 del 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
RITENUTO, pertanto, di stabilire i seguenti criteri ai fini dell’applicazione della definizione agevolata:
a) numero di rate e scadenza: il pagamento delle somme dovute a seguito di definizione agevolata potrà essere effettuato tramite:
- versamento unico: entro il mese di maggio 2018;
- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018 e settembre 2018;
- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018, luglio 2018 e settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d’interesse legale.
b) modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
presentazione istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi:
c) termine per la presentazione dell'istanza: 30 aprile 2018;
d) termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse: 15 maggio 2018;
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;
DATO ATTO che il Dirigente Settore III ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore III, Dott.ssa Adele Ferretti, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
1. DI ADERIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 11-quater, del D.L. n. 148 del 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
- Entrate Tributarie:
- ICI, IMU e TASI
- TARSU/TIA/TARI - COSAP
- Imposta Comunale sulla Pubblicità - Sanzioni al Codice della Strada
- Altre entrate oggetto di ingiunzione fiscale
2. DI PRENDERE ATTO che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento e che sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, mentre, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
3. DI STABILIRE i seguenti criteri ai fini dell’applicazione della definizione agevolata:
a) il pagamento delle somme dovute a seguito di definizione agevolata potrà essere effettuato tramite:
- versamento unico: entro il mese di maggio 2018;
- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018 e settembre 2018;
- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018, luglio 2018 e settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d’interesse legale.
b) modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata: presentazione istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi:
c) termine per la presentazione dell'istanza: 30 aprile 2018;
d) termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse: 15 maggio 2018;
4. DI STABILIRE che, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza e in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione immediata alle procedure di definizione sopra esposte.
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VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 258 del 01/02/2018, esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del Procedimento SPECA MARINA in data 01/02/2018 .
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 258 del 01/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/02/2018.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 258 del 01/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/02/2018.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sub-Commissario Prefettizio Il Segretario Generale
Dott. D'ALASCIO EDOARDO CHIRICO MARIA CRISTINA
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 236
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CHIRICO MARIA CRISTINA attesta che in data 08/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da CHIRICO MARIA CRISTINA il 08/02/2018.
La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate