“LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSISTENTE SOCIALE”
Avv. Sibilla Santoni
Società sempre più complessa e problematica
necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro nell’esercizio della loro professione
LE RESPONSABILITA’
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
• CIVILE
• PENALE
• DISCIPLINARE
L’assistente sociale è chiamato a rispondere in solido con l’ente di appartenenza
art. 28 Cost.:
“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti”
LE RESPONSABILITA’
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
• CIVILE
• PENALE
• DISCIPLINARE
1. CONTRATTUALE, art. 1218 c.c.
sorge in capo al soggetto inadempiente di una
obbligazione precedentemente assunta nei confronti di uno o più soggetti determinati
LE RESPONSABILITA’
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
• CIVILE
• PENALE
• DISCIPLINARE
2. EXTRACONTRATTUALE
sorge in capo al soggetto che abbia commesso un fatto
illecito, cagionando ad altri un danno ingiusto
È dal fatto illecito che nasce il rapporto obbligatorio
LE RESPONSABILITA’
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
• CIVILE
• PENALE
• DISCIPLINARE
2. EXTRACONTRATTUALE
Art. 2043 c.c.:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
RESPONSABILITA’
condotta + nesso di causalità + evento
La forma di responsabilità maggiormente temuta dagli assistenti sociali
è proprio quella EXTRACONTRATTUALE
Con particolare riferimento ai casi di affidamento di un minore
Si distinguono due diverse figure di affidamento
“giudiziario”:
1. A scopo di collocamento protettivo
(vero e proprio allontanamento del minore dalla famiglia di origine)
2. A scopo di controllo e sostegno
ingerenza del servizio sociale nella famiglia per
un’approfondita conoscenza della situazione
Servizio sociale non deve custodire
Il minore in affidamento può causare:
1. danno fisico a se stesso
2. danno personale o patrimoniale a terzi
La responsabilità dell’assistente sociale si configura solo se l’affidamento del minore abbia come contenuto la custodia del minore o la sua
diretta sorveglianza e sia ravvisabile un
comportamento colpevolmente inadeguato
CODICE CIVILE
responsabilità del sorvegliante di un
soggetto incapace (genitori, tutore, maestri, responsabile struttura/comunità)
Presupposto necessario: obbligo di
sorveglianza (intesa come custodia)
NON RIGUARDA LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE
“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”
Art. 2046
Imputabilità del fatto dannoso
“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”
Art. 2047
Danno cagionato dall’incapace
“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto”
Art. 2048
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei
precettori e dei maestri d’arte
La condotta negligente del servizio affidatario non basta a configurare la responsabilità per il fatto dannoso commesso dal minore
impossibilità di dimostrare il nesso di causalità tra:
- difetto di vigilanza - danno
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza 13 luglio 2000
condanna lo Stato Italiano al pagamento di 200 milioni di Lire come risarcimento ad una madre ed ai suoi due figli, che un decreto del tribunale aveva allontanati,
disponendo il collocamento in una comunità
Tutto quanto fino ad ora visto rispetto alle responsabilità dell’assistente sociali nei
confronti di un minore vale anche nei confronti degli adulti incapaci di
provvedere ai propri interessi (anziani, infermi o affetti da una menomazione
fisica o psichica)
A tutela di tali soggetti, la l. n. 6 del 2004, ha
introdotto l’istituto
dell’AMMINSTRAZIONE
DI SOSTEGNO
artt. 404 ss. CODICE CIVILE
• decreto di nomina;
• soggetti legittimati a presentare la richiesta;
• procedimento (volontaria giurisdizione);
• scelta dell’amministratore di sostegno e suoi doveri;
• effetti dell’amministratore di sostegno.
DECRETO DI NOMINA
Giudice tutelare: provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di nomina dell’amministratore con
decreto motivato immediatamente esecutivo
DECRETO DI NOMINA
Il decreto che riguarda un minore può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa
esecutivo a decorrere dal momento in cui viene raggiunta la maggiore età
SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA
1. soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
2. coniuge;
3. persona stabilmente convivente;
4. parenti entro il quarto grado;
5. affini entro il secondo grado;
6. tutore o curatore;
7. pubblico ministero.
“i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero”
art. 406, co. 3: dovere per i responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella assistenza della persona
EFFETTI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il soggetto amministrato:
• conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministrazione di sostegno;
• può compiere atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni dell’amministrato;
informarlo circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con l’amministrato;