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IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA IN RESPONSABILITA

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(1)

IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA IN RESPONSABILITA

IN RESPONSABILITA ’ ’ CIVILE CIVILE

*********

*********

L.ML.M..

Dr. Luigi Mastroroberto Dr. Luigi Mastroroberto

Medico Legale, Consulente di Direzione dell

Medico Legale, Consulente di Direzione dell’ ’Unipol Assicurazioni, Vice Unipol Assicurazioni, Vice Presidente dell

Presidente dell’ ’Ass. Ass. “ “M. Gioia M. Gioia” ”, Bologna , Bologna

Tagete 3

Tagete 3-2007-2007

(2)

ABSTRACT ABSTRACT

Un’Un’attenta e dettagliata analisi del attenta e dettagliata analisi del ““danno alla personadanno alla persona”” comprensiva delle comprensiva delle sue origine storiche

sue origine storiche èè quella tracciata dal Dr. Mastroroberto, medico legale quella tracciata dal Dr. Mastroroberto, medico legale e consulente centrale di direzione di Unipol

e consulente centrale di direzione di Unipol Ass.ni.Ass.ni. Dalla Dalla ““regola del regola del ciabattino

ciabattino”” proposta da Melchiorre Gioia [1767 proposta da Melchiorre Gioia [1767 –– 1829], al riconoscimento 1829], al riconoscimento giurisprudenziale e quindi normativo del

giurisprudenziale e quindi normativo del ““danno biologico”danno biologico”: danno alla : danno alla salute, ovvero all

salute, ovvero all’’integritintegritàà psicofisica del soggetto, ovvero il danno che psicofisica del soggetto, ovvero il danno che

“rappresenta la compromissione dell“rappresenta la compromissione dell’’intero modo di essere della persona, intero modo di essere della persona, ossia del suo stato di benessere nell

ossia del suo stato di benessere nell’’espletamento delle consuete attivitespletamento delle consuete attivitàà lavorative ed extralavorative e delle sue facolt

lavorative ed extralavorative e delle sue facoltà e capacità e capacitàà di interagire con di interagire con l’l’ambiente che lo circondaambiente che lo circonda””. Da qui la spinta a raccogliere, unificandola, . Da qui la spinta a raccogliere, unificandola, l’l’esperienza giurisprudenziale del territorio italiano sino alla esperienza giurisprudenziale del territorio italiano sino alla

predisposizione di parametri unici [individuati in punti percent

predisposizione di parametri unici [individuati in punti percentuali] con cui uali] con cui valutare le menomazioni all

valutare le menomazioni all’’integritintegritàà psicofisica della persona psicofisica della persona rappresentati dai criteri di delega che dovranno ridefinire la v

rappresentati dai criteri di delega che dovranno ridefinire la vigente igente

“Tabella “Tabella barébarémesmes medico legale per medico legale per I.P.I.P. pari o inferiori a 9% [pari o inferiori a 9% [D.MD.M.: .:

6/7/2002, 16/5/2003, D.M. 3/7/2003, art. 139

6/7/2002, 16/5/2003, D.M. 3/7/2003, art. 139 Cod.Ass.ni], e predisporre Cod.Ass.ni], e predisporre l’l’emanandaemananda ““Tabella Tabella barbarémesémes medico legale per medico legale per I.P.I.P. compresa tra 10% e compresa tra 10% e 100% [

100% [D.MD.M.: 26/5/2004, 22/9/2005, 15/11/2005, art. 138 .: 26/5/2004, 22/9/2005, 15/11/2005, art. 138 Cod.Cod. Ass.niAss.ni]. La ]. La

“nuova nozione“nuova nozione”” di danno biologico ai sensi del di danno biologico ai sensi del Cod.Cod. Ass.niAss.ni Private [art. Private [art.

138, comma 2, paragrafo a), e comma 3] comprende, osserva l

138, comma 2, paragrafo a), e comma 3] comprende, osserva l’’Autore, Autore, anche l

anche l’’eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali,

aspetti dinamico relazionali personali, ““la cui valutazione non la cui valutazione non èè da da esprimersi percentualmente, ma, quando necessario, va formulata esprimersi percentualmente, ma, quando necessario, va formulata con con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento,

indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento, da parte da parte del medico valutatore, delle condizioni soggettive del danneggi

del medico valutatore, delle condizioni soggettive del danneggiatoato””. Si . Si arricchisce quindi l

arricchisce quindi l’’ultima parte dellultima parte dell’’intervento con una disamina tecnica intervento con una disamina tecnica di alcuni elementi esplicativi che i membri della Commissione Mi

di alcuni elementi esplicativi che i membri della Commissione Ministeriale, nisteriale, tra cui il Dr. Mastroroberto, hanno riversato nella predisposizi

tra cui il Dr. Mastroroberto, hanno riversato nella predisposizione della one della Tabella delle menomazioni alla integrit

Tabella delle menomazioni alla integritàà psicofisica comprese tra dieci e psicofisica comprese tra dieci e cento punti.

cento punti.

(3)

IL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA

800.000 LESIONI NEL 2000 PARI AL 18 % DEI SINISTRI RCA

7,4 MLD DI EURO IL COSTO PER IL SETTORE, PARI AL 54% DEL COSTO

TOTALE DEI SINISTRI RCA (13,5)

(4)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1990 1992 1994 1996 1998 2000

%

IL DANNO ALLA PERSONA IN

ITALIA

(5)

Cenni storici Cenni storici

„ „ Codice di Codice di Hammurabi Hammurabi , dei , dei Sumeri

Sumeri , degli , degli Hittiti Hittiti (XVII (XVII - - XII XII sec.

sec. A.c A.c .) .)

„ „ l l ’ ’ Antico Testamento (XXI, 18, Antico Testamento (XXI, 18, 19):

19):

Se gli uomini fanno una rissa ed uno Se gli uomini fanno una rissa ed uno

percuoter

percuoter à à uno a lui prossimo con uno a lui prossimo con una pietra o con un pugno, se costui una pietra o con un pugno, se costui

non morir

non morir à à , ma dovr , ma dovr à à stare a letto e stare a letto e poi si alzer

poi si alzer à à e camminer e camminer à à fuori, fuori, appoggiato al suo bastone, chi appoggiato al suo bastone, chi l l avr avr à à percosso non sar percosso non sar à à punito, ma punito, ma dovr dovr à à risarcirgli i danni del perduto risarcirgli i danni del perduto

lavoro e le spese mediche

lavoro e le spese mediche .. .. .. ..

(6)

Cenni storici Cenni storici

„ „ Leggi dell Leggi dell ’ ’ Impero Romano Impero Romano ( ( Lex Lex Cornelia e Cornelia e Lex Lex Aquilia Aquilia ) )

L L uomo libero non aveva un uomo libero non aveva un attivit attivit à à economica propria, ma traeva i suoi economica propria, ma traeva i suoi

guadagni dalla sua qualit

guadagni dalla sua qualit à à di di dominus

dominus , cio , cio è è dal possedere schiavi dal possedere schiavi ed animali, che con il loro lavoro ed animali, che con il loro lavoro

rendevano produttive le sue rendevano produttive le sue

propriet

propriet à à . Per questo il danno alla . Per questo il danno alla persona dell

persona dell uomo libero non uomo libero non poteva essere

poteva essere risarcito risarcito . .

(7)

Cenni storici Cenni storici

Era invece previsto un risarcimento Era invece previsto un risarcimento

in danaro al padrone per il danno in danaro al padrone per il danno

arrecato alla persona dello schiavo, arrecato alla persona dello schiavo,

in quanto tale danno, menomando in quanto tale danno, menomando l l integrit integrit à à fisica dello schiavo, fisica dello schiavo,

diminuiva la produttivit

diminuiva la produttivit à à di questi di questi danneggiando il patrimonio di chi danneggiando il patrimonio di chi

lo possedeva

lo possedeva

(8)

Melchiorre Gioia (1767

Melchiorre Gioia (1767 - - 1829) 1829)

“ “ la regola del ciabattino la regola del ciabattino

Dell Dell ’ ’ ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i Tribunali Civili

stima avanti i Tribunali Civili

Un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe Un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe

ed un quarto al giorno, voi avete indebolito la ed un quarto al giorno, voi avete indebolito la

sua mano in modo che non riesce pi

sua mano in modo che non riesce pi ù ù a fare che a fare che una scarpa. Voi gli dovete allora il valore della una scarpa. Voi gli dovete allora il valore della

fattura di una scarpa ed un quarto, moltiplicato fattura di una scarpa ed un quarto, moltiplicato

per il numero di giorni che gli restano di vita, per il numero di giorni che gli restano di vita,

meno i giorni

meno i giorni festivi festivi

(9)

Le voci di danno alla persona risarcibili in Le voci di danno alla persona risarcibili in

Responsabilit

Responsabilit à à Civile Civile

Danno biologico (o alla salute)

Danno morale

Danno

patrimoniale

Danno evento

Danni conseguenza

Corte Costituzionale (sentenza n.

184 del 1986)

Legge 5 marzo 2001 n. 57

Legge 12 dicembre 2002 n. 273

Decreto legislativo 209/2005

(10)

Le voci di danno alla persona risarcibili in Le voci di danno alla persona risarcibili in

Responsabilit

Responsabilit à à Civile Civile

Danno biologico (o alla salute)

Danno evento Il danno biologico rappresenta l

Il danno biologico rappresenta l essenza stessa del essenza stessa del danno alla persona, presupposto indispensabile danno alla persona, presupposto indispensabile

perch

perch é é si possano individuare, ma solo si possano individuare, ma solo eventualmente, gli altri due tipi di danno risarcibile.

eventualmente, gli altri due tipi di danno risarcibile.

? ? esistenziale ? esistenziale ? Danno Danno

(11)

Cass. N. 7713/2000 Cass. N. 7713/2000

Cass. N. 8827/2003 Cass. N. 8827/2003

Cass. N. 8828/2003 Cass. N. 8828/2003 C. Cost. N. 233/2003 C. Cost. N. 233/2003

Cass. N. 2050/2004 Cass. N. 2050/2004 Cass. N. 23918/2006 Cass. N. 23918/2006

Ne scaturisce un sistema bipolare costituito:

Ne scaturisce un sistema bipolare costituito:

dal danno evento

dal danno evento rappresentato da una lesione rappresentato da una lesione di un interesse costituzionalmente protetto di un interesse costituzionalmente protetto

tutelato a titolo di danno non patrimoniale e tutelato a titolo di danno non patrimoniale e

da un

da un danno conseguenza danno conseguenza (eventuale) (eventuale) rappresentato dal danno patrimoniale

rappresentato dal danno patrimoniale

(12)

Le voci di danno alla persona risarcibili in Le voci di danno alla persona risarcibili in

Responsabilit

Responsabilit à à Civile Civile

Danno biologico (o alla salute)

Il danno alla salute rappresenta la

Il danno alla salute rappresenta la compromissione compromissione dell dell intero modo di essere della persona, ossia del intero modo di essere della persona, ossia del

suo stato di benessere nell

suo stato di benessere nell espletamento delle espletamento delle consuete attivit

consuete attivit à à lavorative ed extralavorative e lavorative ed extralavorative e delle sue facolt

delle sue facolt à à e capacit e capacit à à di interagire con di interagire con

l l ambiente che lo circonda ambiente che lo circonda

(13)

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

% danno biologico

% danno biologico valore punto

valore punto

(14)

Criteri per la valutazione medico

Criteri per la valutazione medico - - legale legale del danno alla persona in R.C.

del danno alla persona in R.C.

Lesione

Disabilità

Handicap

(15)

Anchilosi di ginocchio Anchilosi di ginocchio

Lesione

Disabilità

Handicap

(16)

Esiti di frattura di perone, minimo leucoma Esiti di frattura di perone, minimo leucoma

corneale, cicatrice nascosta

corneale, cicatrice nascosta

Lesione

Disabilità

Handicap

? ?

NO NO

(17)

Esiti distorsione ginocchio 1

Esiti distorsione ginocchio 1 ° ° e 2 e 2 ° ° , frattura , frattura i.f.p. 5

i.f.p. 5 ° ° dito mano sn dito mano sn

Lesione

Disabilità

compensabile

Handicap

? ?

(18)

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

% danno biologico

% danno biologico valore punto

valore punto

(19)

L L evoluzione delle fonti normative della disciplina evoluzione delle fonti normative della disciplina del risarcimento del danno biologico in RCA

del risarcimento del danno biologico in RCA Art. 5 legge n. 57/2001

Art. 5 legge n. 57/2001 Art. 23 legge n. 273/2002 Art. 23 legge n. 273/2002

Decreto Ministero della salute 3 luglio 2003 Decreto Ministero della salute 3 luglio 2003

Decreto Legislativo 209/2005

Decreto Legislativo 209/2005

(20)

L L evoluzione delle fonti normative della disciplina evoluzione delle fonti normative della disciplina del risarcimento del danno alla persona in RCA del risarcimento del danno alla persona in RCA

Art. 5 legge n. 57/2001 Art. 5 legge n. 57/2001

Definizione legislativa del danno biologico Definizione legislativa del danno biologico

Parametri economici per la liquidazione Parametri economici per la liquidazione

a) a) Invalidit Invalidit à à permanenti pari o inferiori 9% permanenti pari o inferiori 9%

b) b) Inabilit Inabilit à à temporanea temporanea Tabella bar

Tabella bar é é mes medico legali per I.P. pari o mes medico legali per I.P. pari o inferiori a 9% (D.M.: 6/7/2002, 16/5/2003)

inferiori a 9% (D.M.: 6/7/2002, 16/5/2003) Decreto Ministero della salute 3 luglio 2003 Decreto Ministero della salute 3 luglio 2003 Art. 23 legge n. 273/2002

Art. 23 legge n. 273/2002 Tabella bar

Tabella bar é é mes medico legali per I.P. mes medico legali per I.P.

compresa tra 10% e 100% (D.M.: 26/5/2004, compresa tra 10% e 100% (D.M.: 26/5/2004,

22/9/2005, 15/11/2005)

22/9/2005, 15/11/2005)

(21)

per danno biologico si intende la lesione alla per danno biologico si intende la lesione alla integrit

integrit à à psicofisica della persona, suscettibile psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico

di accertamento medico - - legale legale

Commi 3, 4, 5 Commi 3, 4, 5

… il danno biologico viene ulteriormente risarcito, danno biologico viene ulteriormente risarcito, tenuto conto delle condizioni soggettive del tenuto conto delle condizioni soggettive del

danneggiato danneggiato

Art. 5 legge 57 del 5 marzo 2001 Art. 5 legge 57 del 5 marzo 2001

(art. 139 del

(art. 139 del C.A C.A .) .)

con decreto del Ministro della Sanit con decreto del Ministro della Sanit à à , di concerto con , di concerto con

si provvede alla predisposizione di una specifica si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrit

tabella delle menomazioni alla integrit à à psicofisica psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidit

comprese tra 1 e 9 punti di invalidit à à

(22)

Legge 57 del 5 marzo 2001 Legge 57 del 5 marzo 2001

Fissare dei parametri numerici Fissare dei parametri numerici

riferiti all

riferiti all individuo medio ed alla individuo medio ed alla media degli atti del comune vivere di media degli atti del comune vivere di

tutti i giorni, parametri che dunque tutti i giorni, parametri che dunque

devono essere, per il rispetto della devono essere, per il rispetto della

norma di legge, gli stessi da norma di legge, gli stessi da

applicare per la valutazione del applicare per la valutazione del

danno alla persona su tutto il danno alla persona su tutto il

territorio nazionale

territorio nazionale

Finalit

Finalit à à della tabella della tabella

(23)

Legge 57 del 5 marzo 2001 Legge 57 del 5 marzo 2001

il danno alla persona in ambito il danno alla persona in ambito responsabilit

responsabilit à à civile civile si fonda sul concetto di si fonda sul concetto di

danno biologico che consiste nella danno biologico che consiste nella menomazione temporanea e/o permanente alla

menomazione temporanea e/o permanente alla integrit

integrit à à psico psico - - fisica della persona, la quale fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attivit

esplica una incidenza negativa sulle attivit à à quotidiane e sugli aspetti personali dinamico quotidiane e sugli aspetti personali dinamico

relazionali della vita del danneggiato, relazionali della vita del danneggiato,

indipendentemente da eventuali ripercussioni indipendentemente da eventuali ripercussioni

sulla sua capacit

sulla sua capacit à à di produrre reddito di produrre reddito

Norme applicative della tabella

Norme applicative della tabella

(24)

Legge 57 del 5 marzo 2001 Legge 57 del 5 marzo 2001

Ove la menomazione accertata incida in Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti maniera apprezzabile su particolari aspetti

dinamico

dinamico - - relazionali personali, lo specialista relazionali personali, lo specialista medico legale dovr

medico legale dovr à à fornire motivate indicazioni fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l

aggiuntive che definiscano l eventuale maggiore eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive danno tenuto conto delle condizioni soggettive

del danneggiato, richiamate dal comma 4 del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell'articolo 5 della legge 57/2001 come dell'articolo 5 della legge 57/2001 come

modificato dalla legge 273/2002 modificato dalla legge 273/2002

Norme applicative della tabella

Norme applicative della tabella

(25)

Art. 138, comma 2, paragrafo a) e comma 3 Art. 138, comma 2, paragrafo a) e comma 3

per danno biologico si intende la lesione temporanea o per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente alla integrit

permanente alla integrit à à psico psico - - fisica della persona fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, che esplica suscettibile di accertamento medico legale, che esplica

una incidenza negativa sulle attivit

una incidenza negativa sulle attivit à à quotidiane e sugli quotidiane e sugli aspetti dinamico

aspetti dinamico - - relazionali della vita del danneggiato, relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla

sua capacit

sua capacit à di produrre reddito à di produrre reddito…

Qualora la menomazione accertata incida in maniera Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali

personali, l

personali, l ammontare del danno può essere ammontare del danno può essere aumentato dal giudice sino al trenta percento con aumentato dal giudice sino al trenta percento con

equo e motivato apprezzamento delle condizioni equo e motivato apprezzamento delle condizioni

soggettive del danneggiato

soggettive del danneggiato

(26)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa (1) Premessa (1)

Il danno alla persona in ambito di responsabilit Il danno alla persona in ambito di responsabilit à à

civile, per come esso

civile, per come esso è è stato delineato dalla stato delineato dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina e, da ultimo, da Giurisprudenza e dalla Dottrina e, da ultimo, da

alcuni provvedimenti legislativi, si fonda sul concetto alcuni provvedimenti legislativi, si fonda sul concetto di danno biologico, che consiste nella menomazione di danno biologico, che consiste nella menomazione

temporanea e/o permanente all

temporanea e/o permanente all integrit integrit à à psico psico - - fisica fisica della persona, suscettibile di accertamento medico della persona, suscettibile di accertamento medico legale, la quale esplica una incidenza negativa sulle legale, la quale esplica una incidenza negativa sulle

attivit

attivit à à ordinarie ordinarie intese come aspetti dinamico intese come aspetti dinamico - - relazionali comuni a tutti

relazionali comuni a tutti , indipendentemente da , indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacit

eventuali ripercussioni sulla capacit à à di produrre di produrre reddito.

reddito.

(27)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

La nozione di danno biologico comprende La nozione di danno biologico comprende

anche l

anche l eventuale incidenza rilevante della eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico menomazione su specifici aspetti dinamico

relazionali personali, la cui valutazione non relazionali personali, la cui valutazione non è è

da esprimersi percentualmente, ma, quando da esprimersi percentualmente, ma, quando

necessario, va formulata con indicazioni necessario, va formulata con indicazioni

aggiuntive attraverso equo e motivato aggiuntive attraverso equo e motivato

apprezzamento, da parte del medico valutatore, apprezzamento, da parte del medico valutatore,

delle condizioni soggettive del danneggiato.

delle condizioni soggettive del danneggiato.

(28)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

Scopo di questa tabella

Scopo di questa tabella è è quello di indicare parametri quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell

numerici da utilizzare ogni volta che, nell ambito del ambito del risarcimento del danno alla persona in RCA vi sia la risarcimento del danno alla persona in RCA vi sia la

necessit

necessit à à di effettuare un accertamento medico legale di effettuare un accertamento medico legale per stabilire e motivare in che misura debba essere per stabilire e motivare in che misura debba essere quantificato il danno permanente biologico, nel caso quantificato il danno permanente biologico, nel caso esso rientri in un tasso compreso tra il 10% ed il esso rientri in un tasso compreso tra il 10% ed il

100%.

100%.

I valori indicati nella tabella si riferiscono alla I valori indicati nella tabella si riferiscono alla incidenza delle varie condizioni considerate sulle incidenza delle varie condizioni considerate sulle

attivit

attivit à à ordinarie, intese come aspetti dinamico ordinarie, intese come aspetti dinamico relazionali comuni a tutti

relazionali comuni a tutti

(29)

Arto superiore

Arto superiore INAIL INAIL Barg Barg . . Luv Luv . . Con. Con.

Med Med . .

AM AM A A

Perdita bilaterale arti sup.

Perdita bilaterale arti sup. 85 85 90 90 80 80 84 84 Disarticolazione alla S.O.

Disarticolazione alla S.O.

(a seconda della protesi) (a seconda della protesi)

60 60 - - 65d. 65d.

50 50 - - 55nd 55nd

60d 60d 55nd 55nd

60d 60d 55nd 55nd

65d 65d

55nd 55nd 60 60 Perdita tot. avambraccio

Perdita tot. avambraccio a seconda della protesi a seconda della protesi

50 50 -55d. - 55d.

40 40 - - 45nd 45nd

52d 52d 48nd 48nd

55d 55d 45nd 45nd

45 45 -55d. - 55d.

35 35 - - 45nd 45nd 57 57 Instabilit

Instabilità à di spalla di di spalla di grado severo

grado severo

12d. 12d.

10nd 10nd

20d. 20d.

17nd 17nd

20 20 -30d. - 30d.

15 15 - - 25nd 25nd Instabilit

Instabilit à à (a seconda della (a seconda della lassit

lassit à e delle turbe trofiche) à e delle turbe trofiche)

7 7 - - 15d. 15d.

5- 5 -12nd 12nd Anchilosi gomito in

Anchilosi gomito in pos. pos . favorevole con P/S libera favorevole con P/S libera

18d. 18d.

15nd 15nd

20d. 20d.

17nd 17nd

20d. 20d.

15nd 15nd

20d. 20d.

15nd 15nd 13 13

(30)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

I valori indicati nella tabella sono riportati in I valori indicati nella tabella sono riportati in

diversi modi:

diversi modi:

in alcuni casi

in alcuni casi è è indicato un numero unico, indicato un numero unico, in altri un intervallo di valori

in altri un intervallo di valori in altri ancora l

in altri ancora l espressione superiore a ( > ) espressione superiore a ( > )

(31)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

in alcuni casi

in alcuni casi è è indicato un numero unico indicato un numero unico

Il numero unico

Il numero unico è è stato adottato per quelle voci stato adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una indicative di una lesione anatomica o di una

condizione funzionale ben precisa, detto parametro condizione funzionale ben precisa, detto parametro

numerico

numerico è è riferito al danno base teorico, fermo riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore deve essere modificato, restando che lo stesso valore deve essere modificato, con criterio analogico, laddove quella menomazione con criterio analogico, laddove quella menomazione

comporti un quadro clinico funzionale pi

comporti un quadro clinico funzionale pi ù ù grave, grave, ovvero qualora ricorrano una o pi

ovvero qualora ricorrano una o pi ù ù delle evenienze delle evenienze

pi pi ù ù avanti previste avanti previste

(32)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

in altri un intervallo di valori in altri un intervallo di valori

le indicazioni date con un

le indicazioni date con un intervallo di valori intervallo di valori si si riferiscono a menomazioni che comunque sono riferiscono a menomazioni che comunque sono

responsabili di per s

responsabili di per s é é di un danno permanente di un danno permanente suscettibile di valutazione, le cui ripercussioni sulla suscettibile di valutazione, le cui ripercussioni sulla persona lesa possono però oscillare fra un minimo persona lesa possono però oscillare fra un minimo ed un massimo a seconda delle caratteristiche del ed un massimo a seconda delle caratteristiche del quadro clinico e laboratoristico strumentale cui la quadro clinico e laboratoristico strumentale cui la

menomazione si correla

menomazione si correla . .

(33)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

in altri un intervallo di valori in altri un intervallo di valori

In taluni casi, relativi a situazioni che si In taluni casi, relativi a situazioni che si pongono a cavallo fra i limiti di questa pongono a cavallo fra i limiti di questa

tabella e quelli che caratterizzano la tabella tabella e quelli che caratterizzano la tabella

prevista dal decreto

prevista dal decreto del 3 luglio 2003, per del 3 luglio 2003, per completezza tecnica sono indicati valori completezza tecnica sono indicati valori

minimi del range anche inferiori al 10%.

minimi del range anche inferiori al 10%.

(34)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

in altri ancora l

in altri ancora l espressione superiore a ( > ) espressione superiore a ( > )

La dizione

La dizione superiore a (>) superiore a (>) è è stata utilizzata per stata utilizzata per quelle condizioni di notevole gravit

quelle condizioni di notevole gravit à à , che possono , che possono giungere, nella loro massima espressione, fino a giungere, nella loro massima espressione, fino a danni permanenti biologici valutabili nella misura danni permanenti biologici valutabili nella misura

massima del 100%.

massima del 100%.

(35)

Tabella delle menomazioni prevista dall

Tabella delle menomazioni prevista dall articolo articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Premessa Premessa

Danno composito e danni plurimi Danno composito e danni plurimi monocroni

monocroni

Menomazioni preesistenti Menomazioni preesistenti

Criterio della analogia

Criterio della analogia

(36)

Menomazioni preesistenti Menomazioni preesistenti

Nel caso in cui la menomazione interessi organi od Nel caso in cui la menomazione interessi organi od

apparati gi

apparati gi à à sede di patologie od esiti di patologie, sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero menomazioni e preesistenze aumentino ovvero

diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio: il valore tabellato per la perdita medi (ad esempio: il valore tabellato per la perdita

di un occhio andr

di un occhio andr à à maggiorato nel caso la lesione si maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con deficit verifichi in un soggetto monocolo o con deficit

visivo nell

visivo nell occhio controlaterale; viceversa, il occhio controlaterale; viceversa, il valore tabellato per una anchilosi di caviglia andr

valore tabellato per una anchilosi di caviglia andr à à ridotto se la menomazione si realizza in un ridotto se la menomazione si realizza in un

soggetto paraplegico).

soggetto paraplegico).

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