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La riforma del nuovo Isee Cosa cambia per i Comuni e le persone con disabilità

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(1)

La riforma del nuovo Isee

Cosa cambia per i Comuni e le persone con disabilità

Avv. Gaetano De Luca Servizio Legale Ledha

21 aprile 2015

Biblioteca Comunale Erba

Analisi approfondita degli articoli più rilevanti della nuova normativa, principi antidiscriminatori

(2)

Di cosa vi parlerò

• Alcune premesse – campo di applicazione della riforma

• contesto normativo complessivo

• Analisi degli aspetti più importanti della nuova normativa

• Rapporto tra nuovo Isee nazionale e fattore famiglia lombardo

(3)

Campo di applicazione – alcune importanti precisazioni

• L’Isee rappresenta solo un misuratore della condizione economica delle famiglie

• La determinazione delle soglie di accesso alle

prestazioni o la concreta compartecipazione al costo dei servizi rimane di competenza dei Comuni

• Rimangono ferme le norme in tema di

compartecipazione dei tenuti agli alimenti

• Rimane immutato il principio che in ogni caso la

compartecipazione al costo di servizi sociali e socio- sanitari configurati come Lea deve essere ragionevole (no impoverimento della pcd e della sua famiglia).

(4)

Quadro normativo

• Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità

• Costituzione: art. 3 – art. 32 – Art. 38

• Legge 67.2006

• Legge 328.2000: art. 14 e art. 22

• Dpcm 29.11.2001 (livelli essenziali di assistenza sanitari e socio-sanitari)

• Dpcm 14.2.2001 (atto di indirizzo e

coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie)

(5)

Il vecchio Isee

• Art. 25 Legge 328.2000

• Dlgs 109.1998

• Forte contenzioso a causa di richieste di contribuzione insostenibili e a causa del coinvolgimento dei parenti

• Campagna pagare il giusto

(6)

Vecchio Isee - contenzioso

• Mancata applicazione dello strumento da parte di alcuni Enti locali (art. 25 L. 328 “ai fini dell’accesso ai servizi ..la verifica della condizione economica del

richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal dlgs 109”)

• Richiesta di redditi/patrimoni di familiari non conviventi

• Inclusione delle provvidenze economiche

• Mancata applicazione Isee individuale

• Richieste di compartecipazione ai parenti

(7)

Nuovo Isee – il punto di partenza

C.d. Decreto Salva Italia (art. 5 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in legge

22.12.2011 n. 214): “con dpcm…sono riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Isee al fine di: ….”

1. adottare una definizione di reddito disponibile che includa la

percezione di somme anche se esenti e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti la famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di

persone disabili a carico

2. migliorare la capacità selettiva dell’indicatore , valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative

3. permettere una differenziazione dell’Isee per le diverse tipologie di prestazioni

4. ridurre l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate

(8)

Dpcm 159.2013

• E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

19 del 24.1.2014

• Dpcm 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di

determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”.

• Entrata in vigore – 8 febbraio 2014

(9)

Percorso attuativo e transitorio (art.

14 dpcm 159)

• Entro il 9 maggio 2014 approvazione del modello di Dsu

(entro 90 gg dalla entrata in vigore del dpcm) – art. 10 comma 3)

• Il nuovo modello Dsu è stato approvato solo con decreto del 7 novembre 2014 – pubblicato sulla G.u. in data 17 novembre 2014

• Il nuovo Isee è diventato pertanto pienamente operativo ed obbligatorio dal 1 gennaio 2015 (30 gg dalla entrata in vigore del modello Dsu tenendo conto della c.d. “vacatio legis”)

• I vecchi Isee continuano ad avere validità per le prestazioni già in corso di erogazione.

• Per le nuove prestazioni (richieste dopo il 1.1.2015) si usa invece Isee nuovo

(10)

Percorso attuativo e transitorio

• Gli enti locali dovrebbero modificare i loro regolamenti già entro il 1 gennaio 2015

• Le prestazioni già in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2015 continuano ad essere erogate

secondo le regole del vecchio Isee sino alla

approvazione dei nuovi regolamenti comunali ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2015 (dodici mesi dalla data del 1.1.2015) – art. 14 dpcm 159 comma 5.

• Abrogazione della vecchia normativa Isee dal 1 gennaio 2015 (art. 15 co. 1 Dpcm 159)

(11)

Definizioni (art.1)

• Prestazioni sociali

• Prestazioni sociali agevolate

• Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Prestazioni sociali agevolate = prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche

(12)

Definizione di Isee

• L’Isee è lo strumento di valutazione della

situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate

• La formulazione letterale della legge consente l’utilizzo dell’Isee anche per l’accesso alle

prestazioni agevolate ma però laddove siamo di fronte a servizi ritenuti livelli essenziali

l’Isee deve essere utilizzato solo per definire la misura della compartecipazione

(13)

Isee come Lea (art. 2)

L’Isee (sua determinazione ed applicazione) costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117 secondo co. Lett. m), fatte salve le competenze regionali in materia di

normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie.

Le leggi regionali e i regolamenti comunali pertanto dovranno rispettare qs dpcm

Le leggi regionali possono invece regolare l’Isee in modo più favorevole ai cittadini.

(14)

Criteri ulteriori di selezione oltre l’Isee (art. 2 comma 1)

Il dpcm consente, in relazione a tipologie di prestazioni che lo rendano necessario, che gli enti erogatori possano prevedere, accanto

all’Isee, criteri ulteriori di selezione, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari –

“E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’Isee”.

Ovviamente tali criteri non potranno pregiudicare l’accesso a prestazioni Lea

(15)

Come si calcola l’Isee

L’Isee è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l’Ise (redditi + 20 %

patrimonio mobiliare ed immobiliare) ed il parametro della scala di equivalenza

corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai redditi si sottraggono spese e franchigie

(16)

Diverse tipologie di Isee per diverse prestazioni

L’Isee differisce (diverse composizioni del nucleo familiare) sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

1. prestazioni sociali agevolate

2. prestazioni di natura sociosanitaria (rivolte a >enni) 3. prestazioni residenziali a ciclo continuativo

4. prestazioni agevolate rivolte a minorenni

5. prestazioni per il diritto allo studio universitario

(17)

Nucleo familiare in relazione alle diverse prestazioni

• Prestazioni sociali agevolate – famiglia anagrafica (art. 3) c.d. Isee Standard

• Prestazioni socio-sanitarie – coniuge e figli (art. 6 co.

2)

• Prestazioni socio-sanitarie residenziali – coniuge e figli anche non conviventi (art. 6 co. 3 lett. b) )

• Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni – famiglia anagrafica + genitore non coniugato non convivente (art. 7)

(18)

Nucleo familiare “standard”

Viene confermato il principio generale del riferimento alla famiglia anagrafica:

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di

presentazione della Dsu

Costituiscono un eccezione a questa regola:

1. i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno diversa residenza anagrafica (salvo separazione, divorzio, allontanamento, abbandono) 2. i figli maggiorenni non conviventi (solo se sono a

carico fiscalmente - solo se non coniugato e senza figli) Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui

convive

(19)

Il concetto di soggetto a carico ai fini Irpef

Per essere considerati familiari a carico, reddito personale non deve superare i

2.840,51 Euro al lordo degli oneri deducibili.

ai sensi del Dpr 597.1992

(20)

L’indicatore della situazione reddituale (ISR) – art. 4

Mentre nella normativa finora vigente

vengono computati i soli redditi ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare con il nuovo Isee vengono inclusi anche le somme percepite pur se esenti da imposizione fiscale

(21)

Le entrate da imputare nell’ Isr – art. 4 comma 2

• Reddito complessivo ai fini Irpef

• Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (es lavori socialmente utili, premi produttività)

• Ogni altra componente reddituale esente da imposta

• Redditi da lavoro dipendente prestato e tassato all’estero

• Assegni per il mantenimento dei figli (ovviamente solo se effettivamente percepiti)

• Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche (@@ TAR LAZIO 11.2.2015)

• Redditi fondiari (fabbricati e terreni) anche dei beni immobili all’estero

• Reddito figurativo delle attività finanziarie

Riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU

(22)

Alcune specifiche entrate da computare

• Tutte le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ciechi, sordi, invalidi del lavoro, servizio e guerra (Tar Lazio @@@)

• Pensione sociale (Tar Lazio @@@)

• Assegno nucleo familiare numeroso

• Assegno maternità

• Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad Irpef e non erogati dall’Inps

• Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento dei tributi, le

riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni di servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi:

• Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili (laddove rendicontati) alla fornitura diretta di beni e servizi

(23)

Entrate da non computare (pag.

15 istruzioni Dsu)

• A titolo semplificativo non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la pcd ha la necessità di

sostenere per svolgere le sue attività quotidiane

• Esempio:

• Contributi per l’assistenza indiretta

• contributi vita indipendente

• Assegni di cura

• Contributi per abbattimento barriere

• Ogni altro contributo pubblico (es contributi per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto

personale)

• Sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute

(24)

Spese/detrazioni da sottrarre dal reddito di ciascun componente (art. 4 co. 3)

• Assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di divorzio/separazione

• Assegni mantenimento figli conviventi con altro genitore non coniugato (effettiv corrisposti)

• Spese sanitarie e di assistenza per disabili (fino ad un massimo di 5.000 euro) – indicate nel 730

• 20 % del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3000 euro) – detrazione lavoro

dipendente

• 20 % dei trattamenti assistenziali o previdenziali (fino ad un massimo di 1000 euro) – detrazione

trattamenti pensionistici Riferiti al 2° anno precedente la dsu

(25)

Spese da sottrarre dal reddito complessivo del nucleo familiare

• Canone di locazione (per un massimo di 7000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo).

• Per le persone non autosufficienti spese

certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all'assistenza personale (nel limite delle provvidenze economiche) ovvero rette dovute per il ricovero presso strutture

residenziali

Riferiti all’anno solare precedente la presentazione della DSU

(26)

Spese da sottrarre dal reddito

complessivo del nucleo familiare – franchigie per disabilità

• Per persone con disabilità media, franchigia di 4.000 euro (se < 18 anni, 5.500 euro)

• Per persone con disabilità grave, franchigia di 5.500 euro (se < 18 anni, 7.500 euro)

• Per persone non autosufficienti, franchigia di 7.000 euro (se < 18 anni, 9.500 euro)

• TAR LAZIO ha annullato questa parte del decreto

Riferiti all’anno solare precedente la presentazione della DSU

(27)

Indicatore della situazione patrimoniale

• ISP = valore del patrimonio immobiliare +

patrimonio mobiliare - si considera solo il 20

%

(28)

Patrimonio immobiliare

• Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati e dei terreni quale definito ai fini Imu al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della Dsu,

indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno.

• Dal valore di ciascun fabbricato o terreno si detrae

l’ammontare del debito residuo derivante da eventuale mutuo

• Nel caso di nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà il valore (sempre al netto del mutuo residuo) rileva solo per i 2/3 della parte eccedente la quota di 52.500 euro,

incrementata di 2500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo

• Patrimonio immobiliare all’estero

(29)

Patrimonio mobiliare – cosa rileva

• Depositi e conti correnti postali e bancari

(saldo finale o valore della consistenza media annua, se superiore) – anno di riferimento è quello precedente alla dsu

• Titoli di stato, obbligazioni, ect (valore

nominale delle consistenze al 31.12 anno precedente).

• Azioni e altri strumenti finanziari

• Imprese individuali (valore del patrimonio netto).

(30)

Patrimonio mobiliare –

franchigia (art. 5 comma 6)

• Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 per ogni

componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000. Questa soglia viene poi incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

(31)

Prestazioni socio-sanitarie - rivolte a

persone di maggiore età - (art. 6)

• In questo caso si fa riferimento ad un nucleo familiare ristretto che di fatto coincide con la sola persona con

disabilità beneficiaria del servizio, in quanto difficilmente è coniugata o ha figli (minori o maggiorenni a carico).

• Art 6: “Il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori e dai figli maggiorenni ….”

• La persona con disabilità adulta che vive con i genitori può pertanto fare nucleo a se

• Rimane salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie.

• Non è richiesta la condizione di gravità (come nella vecchia normativa Isee e nella normativa lombarda).

(32)

A quali prestazioni si applica l’Isee ristretto

• Non solo Cdd, Css, Rsd, Rsa, Adi ma anche Cse, Sfa, Comunità alloggio e Adm

• Ciò in virtù della definizione di prestazioni socio-sanitarie elaborata dalla riforma ter del SSN (art. 3 Dlgs 229/1999) nonché della stessa definizione data dal Dpcm 159.2013 (art. 1)

• Il Cse, lo Sfa, la Comunità Alloggio e l’assistenza domiciliare rientrano nella categoria “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”: ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute

• In Lombardia la normativa regionale non distingue i servizi prettamente sociali da quelli socio-sanitari (art. 8 L.r. 3.2008 come modificata dalla L.r.

24.2.2012 n. 2).

• Devono considerarsi parte integrante di tali servizi tutte le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, tra le quali ad esempio i servizi di trasporto e mensa (art. 1 c. 1 lett f)

(33)

A quali prestazioni si applica l’Isee ristretto (definizione art. 1 Dpcm 159)

“prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio (es. SAD, contributi vita indipendente, pasti a domicilio)

2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali (Rsd, Rsa, Css) e semiresidenziali (Cse e Cdd)

3. atti comunque a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per

l’acquisto di servizi (Sfa – contributi vita indipendente)

(34)

Prestazioni socio-sanitarie residenziali

• In questo caso viene preso come riferimento una

composizione del nucleo familiare diversa dal sistema ordinario.

• Vengono in rilievo anche i figli maggiorenni non conviventi (quindi anche quelli non a carico e anche quelli che siano coniugati o abbiano a loro volta dei figli)

• In questo caso l’Isee viene integrato di una componente aggiuntiva, salvo che tale figlio (o un componente del suo nucleo) sia disabile oppure sia stata accertata in sede

giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente l’estraneità del figlio in termini affettivi

• Non sono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti)

(35)

Attenzione !!!

Prevedere una componente aggiuntiva per

ciascun figlio non significa legittimare richieste di compartecipazione nei loro confronti

(36)

Le donazioni effettuate dal

beneficiario di prestazioni residenziali

le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute

successivamente alla prima richiesta delle

prestazioni di cui al presente comma (ovvero solo per le prestazioni residenziali) continuano ad

essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni

precedenti la richiesta di cui al periodo

precedente, se in favore di persone tenute agli

alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.

(37)

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo dell’Isee il genitore non convivente nel

nucleo familiare non coniugato con l’altro genitore (che abbia riconosciuto il figlio) fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con un’altra persona - quando il genitore risulti avere figli con persona diversa

dall’altro genitore.

- altri casi

In questi due casi l’Isee è però integrato da una componente aggiuntiva

(38)

Isee corrente (art. 9)

L’Isee può essere sostituito da analogo

indicatore definito “Isee corrente” e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano alcune

condizioni legate alla perdita del posto di lavoro e solo in caso in cui vi siano delle variazioni superiori al 25 % rispetto all’Isr ordinario.

Incide solo sull’ISR

(39)

Scala di equivalenza

Numero componenti Parametro

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

(40)

Scala di equivalenza

Sono previste delle maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in

caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli - 0,2 in caso di figli minorenni, elevata a 0,3 in

presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per

almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

o di invalidità superiore al 66%. – ELIMINATA !!!!

(41)

Procedura operativa

• Per richiedere il calcolo dell’Isee è necessario presentare un modulo compilato denominato Dichiarazione

Sostitutiva Unica (DSU) ad uno dei seguenti uffici: Caf – Enti Locali – Inps

• La Dsu ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo

• L’Inps determinerà l’Isee sulla base degli elementi

autodichiarati dal beneficiario e degli elementi acquisiti dall’agenzia delle entrate oltre a quelli presenti nei propri archivi

• La novità sta nella modalità di raccolta delle informazioni (con il nuovo sistema solo una parte delle informazioni viene autocertificata)

(42)

Fattore famiglia lombardo (art. 8 L.r. 3.2008)

• I criteri relativi alla compartecipazione alla spesa riguardano sia le prestazioni prettamente sociali che quelle socio-

sanitarie

• Il principio generale è quello del riferimento del nucleo familiare (redditi e patrimoni)

• Nella definizione della scala di equivalenza viene data rilevanza alla disabilità

• Computo delle provvidenze economiche nel caso di accesso a unità residenziali. Nel caso invece di accesso alle unità

semiresidenziali vengono computate al 50 %

• Isee singolo nel caso di accesso a prestazioni (sociali e sociosanitarie) residenziali o semiresidenziali solo per i disabili gravi

(43)

Quale rapporto tra normativa regionale e normativa nazionale?

• Il nuovo Isee costituisce Lea per cui può essere regolato in modo diverso dalle Regioni

laddove il risultato sia quello di un trattamento più favorevole

• Occorrono delle linee guida che chiariscano il rapporto tra queste due normative

(44)

Linee guida regionali

Dgr 3230 del 6 marzo 2015

• Non chiariscono ancora il rapporto tra normativa regionale (fattore famiglia lombardo ex art. 8 L.r.

3.2008) e nuova normativa statale

• Molti aspetti critici: campo di applicazione dell’Isee agevolato (art. 2), responsabilità presa in carico dei Comuni (art. 3 c. 2), prelievo diretto di pensioni e indennità (art. 3 c. 4), determinazione della

compartecipazione legata alle risorse di bilancio e successivamente alla presentazione delle dsu (art. 4 comma 2), possibilità sospensione prestazioni in caso di stanziamenti insufficienti (art. 4 comma 4)

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