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Academic year: 2021

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(1)

INDICE SOMMARIO

pag.

Introduzione...V

C

APITOLO

I

CENNI

SULL'ELETTROMAGNETISMO

E

INDAGINI ATTORNO AI RISCHI CONNESSI

ALL'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA WI-FI

...2

1. L'elettromagnetismo. Radiazioni non ionizzanti e relativi

effetti

...3

1.1. Fondamenti scientifici basilari. L'interazione elettromagnetica: il range e l'intensità. Il campo elettromagnetico: il campo elettrico, il campo magnetico. La ionizzazione

...3

1.2. Campi elettromagnetici naturali ed artificiali. La Frequenza ed altre Proprietà fisiche delle onde elettromagnetiche. Il SAR

...7

1.3. L'interazione con la materia e le tipologie di effetti delle radiazioni non ionizzanti

...12

1.4. Gli effetti nocivi provocati dalle radiazioni a frequenza ultra e super alta

...17

1.5. La classificazione “2B”: un primo passo significativo

...23

2. La tecnologia wi-fi e i pericoli sottesi al suo utilizzo

...29

2.1. La rete di comunicazione wireless e il protocollo wi-fi

...29

2.2. L'accesso ad internet nelle scuole

...31

2.3. Wi-fi e telefoni cellulari

...35

(2)

pag.

3. Effetti ricondotti o riconducibili al wi-fi

...42

3.1. Studi epidemiologici caso-controllo e di coorte: caratteristiche e limiti

...42

3.2. Studi in vitro e studi in vivo

...47

4. Osservazioni conclusive

...65

C

APITOLO

II

IPOTESI RICOSTRUTTIVE

...73

1. Prospettive minoritarie e forme di responsabilità azionabili

in casi circoscritti

...75

1.1. I cc.dd. “atti leciti dannosi”

...75

1.2. Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; responsabilità da contatto sociale qualificato; immissioni

...86

2. Responsabilità del produttore: rilievi critici attorno alla sua

adozione

...94

2.1. Configurabilità di una tutela ex Codice del consumo. Tipologie di difetti del prodotto

...97

2.2. Primo ostacolo all'utilizzo della responsabilità del produttore: enunciati normativi “sfumati”

...102

2.3. Ulteriori problematiche in ordine all'adozione della disciplina del Codice del consumo

...109

3. Spunti da una vicenda giurisprudenziale

...118

3.1. Danni da cellulare e danni da wi-fi: assonanze e differenze. La causalità nell'ambito della tutela previdenziale e nel contesto della responsabilità del produttore

...120

3.2. Dalla responsabilità del produttore prevista nel Codice del consumo a quella ex art. 2050 e ritorno

...124

3.3. La violazione dell'obbligo informativo

...130

4. Conclusioni

...135

(3)

C

APITOLO

III

LA RESPONSABILITÀ AQUILIANA ED IL NESSO

EZIOLOGICO

...139

1. Il primo tassello dell'indagine: il danno da wi-fi può dirsi

“ingiusto”?

...140

2. La “colpa omissiva” del produttore: il mancato compimento

di una condotta dovuta

...146

3. La spinosa questione del nesso causale: moderni criteri per

accertare l'eziologia e ripartire le quote risarcitorie in presenza

di patologie multifattoriali

...152

3.1. Il ruolo della “probabilità” nell'attuale sistema di diritto positivo. Causalità civile e penale: similitudini e differenze. Breve rassegna delle teorie causali più seguite in ambito civilistico

...154

3.2. Cenni sulla probabilità “logica” e chiarimenti su talune questioni preliminari rispetto alla valutazione statistica

...163

3.3. La probabilità logica come strumento per superare le difficoltà causali nei danni da wi-fi. L'impatto della “sentenza Franzese” e dei recenti sviluppi della giurisprudenza civile. L'adozione della “causalità specifica” ad integrazione o in sostituzione della “causalità generale”

…...166

3.4. Multifattorialità e concause. Il progressivo riconoscimento di rilevanza delle concause umane e naturali. La responsabilità proporzionale

...176

3.5. Il superamento della responsabilità solidale tra gli autori di concause imputabili: verso una responsabilità proporzionale parziaria. L'extrema ratio del meccanismo della “perdita di chance”

...185

3.6. Cenni sulla causalità giuridica. Il ruolo della policy nelle ipotesi di causalità “incerta”

...199

(4)

pag.

C

APITOLO

IV

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: UNA SUGGESTIVA

IPOTESI DI DIFFICILE ATTUAZIONE...210

1. Chiarimenti preliminari sul concetto di “principio di

precauzione” e delimitazione dell'area di sua competenza

..212

2. Dalle prime formulazioni giuridiche del principio alla sua

definitiva affermazione: cenni sulle origini della precauzione

ed indagine sul suo attuale rilievo normativo

…...218

3. Il principio di precauzione come principio generale

...234

4. Giurisprudenza comunitaria ed italiana a confronto

...245

5. Conclusioni

...253

Bibliografia ...258

Giurisprudenza ...276

Siti internet ...283

(5)

INTRODUZIONE

Nel presente lavoro ci si propone di affrontare la tematica relativa ad una nuova categoria di danni, consistenti nella determinazione di un pregiudizio alla salute riconducibile all'esposizione ad onde elettromagnetiche. In questi termini, invero, la questione potrebbe sembrare tutt'altro che inedita, ben potendosi individuare opere dottrinali e precedenti giurisprudenziali che si sono occupati di indagare la concreta pericolosità delle fonti di campi elettromagnetici. La peculiarità dei “danni da wi-fi” si apprezza piuttosto in altre direzioni, da un lato trattandosi di una gamma di frequenze (le cc.dd. radiofrequenze) ritenute non particolarmente nocive, dall'altro venendo in gioco dispositivi di utilizzo quotidiano, che anche qualora non cagionassero immediati effetti lesivi, potrebbero nondimeno risultare dannosi in ragione del prolungato utilizzo che ne viene fatto.

Nel percorso che si intende seguire, il quale – auspicabilmente – condurrà all'individuazione di un mezzo di tutela esperibile, uno dei maggiori ostacoli sarà senz'altro rappresentato dall'accertamento del nesso eziologico tra l'esposizione al fattore di rischio e la comparsa di una determinata patologia. In simili circostanze, come pare evidente, il diritto deve essere coadiuvato da altre branche del sapere. In riferimento alla tipologia di radiazioni in esame, tuttavia, pure la scienza mostra tutti i propri limiti, giungendo a risultati evidentemente contraddittori. Il naturale precipitato di tali incertezze si concreta nella scelta, effettuata dagli Istituti di ricerca, di indicare – e, conseguentemente, nella decisione del legislatore di stabilire – valori-soglia notevolmente più bassi rispetto al rischio sotteso agli effetti termici dell'irraggiamento, ma non sufficientemente prudenti in relazione ai potenziali effetti non termici. Questi ultimi, che in genere si manifestano a seguito di una lunga latenza, sebbene per molto tempo siano stati trascurati dalla comunità scientifica, stanno adesso lentamente ottenendo maggior credito, anche in virtù del fatto che, diversamente opinando, numerose malattie rimarrebbero senza apparente spiegazione.

(6)

I “danni da wi-fi”, inoltre, giacché attengono all'utilizzo di una tecnologia di recente introduzione, presentano una ulteriore complicazione. Gli studi epidemiologici sul punto, infatti, sebbene siano stati avviati, non possono ancora dirsi compiuti. L'assenza di dati scientifici certi, però, non può essere utilizzata come pretesto per rinviare l'adozione di provvedimenti volti alla tutela della salute, specie laddove si consideri che la mancata opzione in favore di misure preventive può generare conseguenze pregiudizievoli difficilmente arginabili ex post. Si noti, per di più, che pur non essendo disponibili riscontri di carattere epidemiologico, negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi, sia in vivo che in vitro, i quali offrono conferma alle preoccupazioni circa l'utilizzo dei dispositivi in esame.

Alle osservazioni compiute debbono aggiungersi due ulteriori elementi di significativo rilievo. Da un lato, in campo scientifico, nel 2011, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha definitivamente accolto le radiofrequenze nella classe “2B”, riconoscendo dunque che tali emissioni rappresentano fattori “potenzialmente cancerogeni”. Sotto altro profilo, l'anno seguente, si è assistito ad una “storica” sentenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto provato il collegamento causale tra l'uso prolungato di telefono cellulare e l'insorgenza di un tumore al nervo acustico. L'aspetto più rilevante di questa pronuncia, però, risiede nella scelta del giudice, che – anche in forza delle osservazioni prospettate dal consulente tecnico – ha anteposto i risultati acquisiti da studi “indipendenti” a quelli ottenuti da gruppi di ricerca, scientificamente più autorevoli, ma co-finanziati dalle industrie produttrici di tali dispositivi. All'eventuale obiezione circa la differente frequenza sfruttata – e la potenza emessa – da telefoni cellulari ed apparecchiature wi-fi è possibile replicare che, sebbene la pericolosità dei primi sia probabilmente maggiore, le due tipologie di radiazioni presentano caratteristiche simili, essendo entrambe riconducibili alla gamma delle radiofrequenze.

Si precisa, infine, che in questo elaborato si rivolgerà particolare attenzione all'esposizione di quei soggetti che, in ragione della giovane età, risultano essere più sensibili e i quali soggiacciono ad una esposizione –

(7)

pregiudizievoli per la salute. Tenendo in considerazione pure questi ultimi aspetti, si auspica che, anziché attendere l'evento dannoso, il legislatore inverta la propria posizione sul punto e sposi un approccio di tipo precauzionale, favorendo – come suggerito da una recente Risoluzione del Consiglio d'Europa – l'utilizzo di connessioni cablate per l'accesso ad Internet.

Alla luce di tali premesse, ed a causa della perdurante incertezza attorno alla reale gravità dell'offesa alla salute umana, si conviene che l'adozione del principio di precauzione sia, senza dubbio, la soluzione preferibile. Questa opzione, che – in attesa di ulteriori ricerche scientifiche – veicola un atteggiamento prudenziale, non comporta un eccessivo sacrificio degli interessi dei produttori o dei consumatori, ben potendosi navigare su un Internet adoperando un cavo Ethernet. Si consideri tuttavia che, stanti le attuali previsioni normative, il pregiudizio potrebbe effettivamente verificarsi. In tal caso, garantire operatività al principio di precauzione non in una prospettiva ex ante, bensì a seguito del concretizzarsi del danno biologico non solo non rappresenterebbe il rimedio più opportuno, ma potrebbe persino generare un insanabile conflitto con i fondamenti della responsabilità civile. Per queste ragioni, si reputa necessario esaminare altre soluzioni.

Nello svolgimento del lavoro di tesi si prenderà in considerazione l'eventualità che i “danni da wi-fi” integrino i presupposti dei cc.dd. “atti leciti dannosi” o, parimenti, che possano dar luogo ad una responsabilità da “contatto sociale qualificato”. Tali ipotesi, però, non sembrano idonee a garantire una tutela generalizzata, risultando azionabili soltanto in presenza di determinate condizioni. Una ulteriore possibilità è rappresentata dall'adozione della disciplina sulle immissioni. Il dettato dell'art. 844 c.c., utilizzando l'espressione – almeno parzialmente – flessibile di “normale tollerabilità”, potrebbe consentire la protezione della salute umana anche laddove le “propagazioni” elettromagnetiche fossero conformi agli standard normativi. Questa teoria, tuttavia, presta il fianco ad una critica che ci pare persuasiva.

(8)

Si noti, infatti, che le immissioni della disposizione in parola debbono avere carattere “indiretto”, dovendosi ricorrere, in caso contrario, alla responsabilità extracontrattuale.

Una ultima prospettiva degna di menzione è quella contemplata dal Codice del consumo. All'idea che i “danni da wi-fi” possano trovare tutela nell'ambito della responsabilità da prodotto difettoso si oppone, tuttavia, la previsione di una esimente per i cc.dd. “rischi da sviluppo”. Tale causa di esenzione da responsabilità non dovrebbe, però, essere operativa nel caso in cui si lamentasse la sussistenza di un “difetto di informazione”. Pure in quest'ultimo caso, d'altra parte, si presenterebbe una condizione ostativa al riconoscimento della responsabilità, giacché il Codice del consumo prevede un termine di decadenza per l'esercizio del proprio diritto.

In conclusione, nel presente elaborato si giunge alla constatazione per cui, de iure condito, la strategia di tutela preferibile per ottenere il risarcimento relativo al danno biologico è la responsabilità aquiliana. In tale ottica, risulta senz'altro più arduo l'espletamento dell'onere probatorio, non potendosi – in linea di massima – avere accesso ad agevolazioni in merito alla prova degli elementi costitutivi del fatto illecito.

La verifica del requisito della ingiustizia del danno può dirsi agevolmente compiuta non appena si consideri che, sebbene la fattispecie in esame veda contrapposte due situazioni giuridiche meritevoli di tutela e si debba perciò procedere ad un bilanciamento di interessi, il diritto alla salute incarna un valore poziore rispetto a quello rappresentato da un mero interesse socio-economico.

Il profilo concernente la colpa, nella fattispecie dei “danni da wi-fi”, deve essere indagato nella sua veste “omissiva”. A tale riguardo, si dovrà perciò accertare che la condotta del produttore violi un obbligo specifico, in mancanza del quale non potrebbe configurarsi un vero e proprio illecito aquiliano. In ragione del mancato – o inesatto – adempimento del succitato obbligo informativo, d'altra parte, si potrà ritenere integrato pure tale

(9)

Infine, non si può non citare quello che rappresenta il vero nocciolo dell'intera questione. Gli studi scientifici riportati nella sezione iniziale di questo lavoro, infatti, sono tesi a garantire fondamento all'elemento centrale che caratterizza i “danni da wi-fi”. I dati statistici presentati, tuttavia, non sono sufficienti – per numero e per consistenza – a conferire certezze in punto di causalità generale. Si noti, nondimeno, che la “probabilità logica” e la “causalità individuale”, le quali stanno acquisendo sempre maggiori consensi, ben potrebbero agevolare la prova del nesso eziologico, giacché consentono di supportare una convincente ricostruzione storica di un evento anche in mancanza di una nutrita casistica pregressa.

Un'ultima riflessione che si reputa opportuno effettuare riguarda il carattere multifattoriale delle patologie che possono discendere dall'utilizzo della tecnologia wi-fi. Nella fattispecie in esame, come nella maggior parte dei casi di interesse sanitario, difatti, sarà difficile imputare ad un unico fattore l'intera efficienza eziologica. Nell'ipotesi dei “danni da wi-fi”, in particolare, non solo vi sono dubbi sull'entità del contributo causale dell'uno e dell'altro fattore, ma persino sul fatto che il contributo umano sia stato determinante. In simili circostanze, si ritene necessario disattendere il brocardo qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur ed optare per l'adozione di una responsabilità proporzionale, non potendosi non attribuire rilevanza pure alle concause naturali.

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