• Non ci sono risultati.

Anno 50 2 luglio 2019 N. 211Parte prima - N. 20Regione emilia-Romagnalegge Regionale 2 lUglio 2019, n.10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 50 2 luglio 2019 N. 211Parte prima - N. 20Regione emilia-Romagnalegge Regionale 2 lUglio 2019, n.10"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 50 2 luglio 2019 N. 211

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione emilia-Romagna

legge Regionale 2 lUglio 2019, n.10

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

inDiCe

art. 1 - Finalità

art. 2 - Condizioni di adesione art. 3 - Quota di adesione Art. 4 - Norma finanziaria

art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l’innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell’ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.

art. 2

Condizioni di adesione

1. L'adesione della Regione alla fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia- Romagna;

b) che la fondazione non persegua fini di lucro.

art. 3 Quota di adesione

1. La Regione aderisce alla fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell’anno 2019.

art. 4 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l’esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 - Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 2 luglio 2019 STEFANO BONACCINI

(2)

2-7-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 211 2

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 506 del 1° apri- le 2019; oggetto assembleare n. 8204 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 263 del 4 aprile 2019;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla II Commissione assem- bleare permanente “Politiche economiche”;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2019 del 18 giugno 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della commis- sione, consigliere Gianni Bessi, nominato dalla Commissione in data 15 aprile 2019;

- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 25 giugno 2019, alle ore 12:38, atto n. 114/2019.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Riferimenti

Documenti correlati

PReSiDenTe: È doveroso, ora, procedere alla procla- mazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, (Sur- roghe),

la norma finanziaria del progetto di legge prevede che, per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000.00, la Regione fa

3. Nell’ambito delle linee guida di cui al comma 2, la Re- gione opera per assicurare a tutte le persone con diagnosi di sordità, sordocecità e ipoacusia, nonché alle loro famiglie,

1 collegato all’og- getto 8339 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore

la giunta regionale, previa informazione alle compe- tenti commissioni assembleari, stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo annuale da concedere a fronte

148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), con- vertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere

4. l’assegno vitalizio rideterminato non deve essere infe- riore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all’

1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia. La