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Ok al rimborso anche se la dichiarazione è tardiva

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Academic year: 2022

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ORDINANZA sul ricorso 2168-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente - contro

MAIATICO ANTONIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2094/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 12/06/2017;

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17189 Anno 2019 Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 26/06/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

PIERPAOLO GORI.

Ric. 2018 n. 02168 sez. MT - ud. 26-03-2019 -2-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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procedimento n. 2168-18 Rilevato che:

- Con sentenza n. 2094/27/17 depositata in data 12 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia (in seguito, la CTR) accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1710/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Maiatico Antonio (in seguito, il contribuente) contro avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2011;

- In particolare, la CTR non condivideva la decisione di primo grado secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento doveva ritenersi inesistente - anche perché in ricorso lo stesso contribuente dichiarava di aver ricevuto la notifica - e, nel merito, quanto alla ripresa per II.DD. statuiva «che l'Ufficio non ha applicato nessuna riduzione dei maggiori ricavi attraverso il riconoscimento dell'incidenza di costi pre- sunti che, nel caso specifico, va individuata nella misura del 40% dei maggiori ricavi accertati»; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Considerato che:

- Con l'unico motivo - dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.

proc. civ.- l'Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applica- zione dell'art.39, 1°comma, lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.109 T.U.I.R. oltre che dell'art.2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto di riconoscere in via forfetaria l'esistenza di imprecisati costi, in assenza di alcuna specificazione di parte in ordine al loro ammon- tare, natura ed eventuale inerenza;

- Il motivo è infondato. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui

«In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in osse- quio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori rica- vi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati» (Corte Cost. n.225 del 2005). Va inoltre rammentato che: «In tema di ac- certamento induttivo c.d. puro, l'Amministrazione finanziaria deve ri- costruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle com- ponenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in di- fetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art.53 Cost., ven- ga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto»

(Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018, Rv. 651111 - 01);

-La sentenza, in presenza di accertamento analitico puro, circostanza pacifica evincibile dalla stessa prospettazione del motivo di ricorso nella sua intestazione oltre che dalla lettura dell'avviso di accerta- mento allegato, ha tenuto conto dei costi, nel rispetto della giuri- sprudenza summenzionata, in misura percentuale. Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto tale conteggio delle sopravvenienze passi- ve necessario ai fini dell'art.53 Cost., in presenza di accertamento induttivo, né l'Agenzia lamenta una deteminazione eccessiva della loro misura percentuale determinata dai giudici di merito, ma solo il fatto in sé di una quantificazione da parte del giudice, in assenza di dimostrazione analitica, in misura forfetaria, ossia induttiva, consen- tita proprio dalla giurisprudenza richiamata;

- Pertanto, il ricorso va rigettato e, in assenza di costituzione dell'intimato contribuente, nessuna statuizione va adottata in punto di regolamento delle spese di lite. La Corte dà atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla preno- tazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussi- stono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unifica- to di cui all'art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 26 marzo 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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