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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

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Academic year: 2022

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINIIVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALLART. 49 COMMA1

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLAREPUBBLICA DISANMARINO, ART. 16 LETT. C) DELDM 24 DICEMBRE1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE INPAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DELMINISTRO DELLE FINANZE4 MAGGIO1999 E

DAL DECRETO DELMINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE21 NOVEMBRE2001

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1) Premessa

1.1) Operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. spesometro

L’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Con modifica operata dall’art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. decreto semplificazione), «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiun- to per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di- cembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.

Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all’artt. 22 e 74ter del decreto IVA che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 24 comma 2.

Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e sa- ranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l’individua- zione dei soggetti e delle operazioni.

1.1.1) Esclusioni oggettive

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente, restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministra- zione finanziaria.

In particolare, non vanno comunicate le importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R.

n. 633/1972. Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddettablack list. sono comunicate in separata sezione del modello. Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno esclusiva- mente comunicate utilizzando l’apposito quadro SE.

Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-bis del citato art. 21 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria; rientrano in particolare, tra queste ultime, le operazioni già acquisite tramite i modelli INTRA e le operazioni di importo non inferiore ai 3.600 € ef- fettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

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Si ricorda inoltre che, secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2012, pub- blicata sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate, nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti.

Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36bis del de- creto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n. 18 del 2007, anche dalla segnalazione all’archivio dei rapporti finan- ziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

1.1.2) Esclusioni soggettive

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, primo e se- condo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico , nell’ambito delle attività isti- tuzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72.

1.1.3) Casi particolari

Attività in contabilità separata– Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell’art.

36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, an- corché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori– Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità– La Cir- colare n. 24/E del 30 maggio 2011, in relazione al previgente regime dei minimi precisa che l’esonero viene meno quan- do, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.

Corrispettivi SNAI– Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:

–corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;

–fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;

–corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL– Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura– Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività pro- pria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate– Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio– L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi sog- getta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Leasing– Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata rela- tivamente ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del tracciato record, allegata al Prov- vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non ri- guardanti il leasing o il noleggio.

Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

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Operazioni in applicazione del regime IVA del margine– Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del decreto legge n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comuni- cazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.

Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci– In considerazione dell’esclusione dall’obbligo di comu- nicazione dei seguenti tipi di operazioni:

• importazioni

• esportazioni di cui all’art. 8 (merci)

• cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List,

si fa presente che le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall’articolo 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto, come peraltro precisato della circolare n. 24 del 2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA.

Passaggi interni di beni tra attività separate– Si conferma che non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/72.

Schede carburante– In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n.

70 (c.d. Decreto sviluppo) “[…]i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusi- vamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante […]”. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1ter del decreto legge n. 78/2010.

Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla co- municazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Vendite per corrispondenza– Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre ope- razioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura oc- corre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.

1.1.4) Scelta della modalità di comunicazione

La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in mo- dalità analitica.

Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stes- sa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing per le quali si consulti infra il relativo paragrafo.

1.2) Deroga alla limitazione dell’uso del contante in operazioni legate al turismo

L’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro [...]”

Le operazioni legate al turismo sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello .

1.3) Comunicazione dei dati degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino di cui all’art. 16 lett. c) del De- creto 24 dicembre 1993

Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori sammarinesi, tra le quali, la comunicazione delle fatture registrate “al proprio Ufficio IVA”.

Il provvedimento che pubblica le presenti istruzioni stabilisce che la comunicazione di cui all’art. 16 lett. c) del citato decreto avvenga con lo stesso modello utilizzato per lo spesometro, trasformando di fatto una comunicazione prevista ancora in modalità cartacea in un invio dei dati con il canale telematico. Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.

Per la comunicazione degli acquisti da San Marino non è prevista l’esposizione in forma aggregata.

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1.4) Comunicazione delle operazioni registrate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list è prevista la trasposizione in questo modello del prospetto già approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, da compilare secondo le stesse specifiche approvate con provvedimento del 5 luglio 2010.

In vigenza dei termini e della periodicità stabilita dagli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, il periodo di riferimento diverso dall’anno va indicato nel frontespizio.

1.5) Comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio e leasing

In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 novembre 2011, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono trasmettere col presente modello, le informazioni relative alle operazioni effettuate.

2) S

OGGETTI OBBLIGATI E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, che abbiano effettuato :

–operazioni rilevanti ai fini IVA nel periodo di riferimento, quindi tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti di qualsiasi importo se documentate con fattura, di importo non inferiore ai 3.600 € se non documentate da fattura, con la sola esclusione delle operazioni rientranti in una delle fattispecie elencate all’art. 2, punto 2.2 del Provvedimento a cui sono allegate le presenti istruzioni.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavo- ratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico nell’ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972.

–operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 € (quadro TU); le operazioni superiori a 15.000 Euro sono comunicate nei quadri ordinari.

–registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;

–operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o do- micilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella c.d. black list. Per black list si intende l’elenco degli Stati individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novem- bre 2001.

3) P

ERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Ad eccezione della comunicazione delle operazioni da e verso Paesi della black list, e di quella relativa agli acquisti da operatori sammarinesi, annotati ai sensi dell’art. 16 lett. b) del DM 24/12/1993, il modello è presentato annualmente.

La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

4) M

ODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

a) direttamente dal contribuente;

b) tramite intermediari abilitati.

4.1) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:

– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

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– del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

– per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

– con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposita modulistica, all’ufficio del- l’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della re- gione in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata diretta- mente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

ATTENZIONE:si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l’indirizzo Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

4.2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-ca- tegoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

• gli iscritti negli albi degli avvocati;

• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 241 del 1997;

• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche;

• i Caf - dipendenti;

• i Caf - imprese;

• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le so- cietà di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle as- sociazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L’accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

4.3) Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate.

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle so- cietà e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D. Lgs. 27 gen- naio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto D. Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto D. Lgs. n. 87.

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La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appar- tengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichia- rante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società do- vrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

4.4) Documentazione che l’intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichia- rante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

•rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente ri- portata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione;

•rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telema- tica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuen- te, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione e dovrà essere conser- vata dal medesimo, unitamente all’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione ed alla restante docu- mentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

•conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie oc- corre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggi- bilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta;

inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.

Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

4.5) Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute”

del sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta.

Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’in- termediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si conside- rano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio te- lematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione del- l’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle En- trate n. 195 del 24.09.1999).

(7)

I. FRONTESPIZIO

Periodo di riferimento

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare; per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, è necessario indicare anche il mese o il trimestre; per gli acquisti effettuati nei confronti di operatori

economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Tipo di comunicazione

Indicare se trattasi di comunicazione Ordinaria, Sostitutiva o di Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, indicare il protocollo telematico da annullare o sostituire oltre al progressivo.

Invio ordinario

È l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Prov- vedimento. L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella ricevuta telematica.

Invio sostitutivo

È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento – individuato dal “Numero di Protocol- lo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica - contenuto nel file (ordinario o sostitutivo) precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal Sistema. Si avverte che la trasmissione sostitutiva intende realizzare una sostituzione integrale. Nel documento sostitutivo andranno pertanto indicate tutte le po- sizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la cancel- lazione e includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto del documento che si intende sostituire, a valle di tale opera- zione, non sarà più disponibile.

Annullamento

È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di documento contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso.

Formato comunicazione

Selezionare l’opzione che definisce la modalità di esposizione dei dati delle operazioni, in forma analitica o in forma ag- gregata. L’opzione è vincolante per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) contenute nella comunicazione.

Quadri compilati

Barrare la casella o le caselle relative ai quadri compilati; l’indicazione dei quadri compilati deve essere coerente con la scelta di comunicare i dati in forma analitica ovvero aggregata. Si intendono compilati i quadri in cui è stata immessa al- meno una operazione.

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Indicare i dati del soggetto che presenta la comunicazione o comunque del soggetto in nome e per conto del quale è pre- sentata. I campi previsti sono:

• Partita IVA

• Codice fiscale

• Codice attività prevalente

• Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se assente telefono)

• Numero di telefono (obbligatorio se assente indirizzo e-mail)

• Numero di fax (Non obbligatorio)

Sulla base della qualifica del soggetto sono previsi i seguenti dati anagrafici:

Persone fisiche

Indicare la data ed il comune di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Mese Trimestre

Gennaio = 1 Aprile = 4 Luglio = 7 Ottobre = 10 T1

Febbraio = 2 Maggio = 5 Agosto = 8 Novembre = 11 T2

Marzo = 3 Giugno = 6 Settembre = 9 Dicembre = 12 T3

T4

(8)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Indicare la denominazione o la ragione sociale.

Soggetti non residenti

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il “codice Stato estero” va desunto dalla seguente tabella.

Tabella generale dei codici Stato estero riportata dal modello UNICO di dichiarazione

ABU DHABI... 238

AFGHANISTAN ... 002

AJMAN... 239

ALAND ISOLE ... 292

ALBANIA ... 087

ALGERIA... 003

AMERICAN SAMOA ... 148

ANDORRA ... 004

ANGOLA... 133

ANGUILLA... 209

ANTARTIDE... 180

ANTIGUA E BARBUDA... 197

ARABIA SAUDITA ... 005

ARGENTINA... 006

ARMENIA ... 266

ARUBA... 212

ASCENSION ... 227

AUSTRALIA... 007

AUSTRIA... 008

AZERBAIGIAN... 268

AZZORRE ISOLE... 234

BAHAMAS ... 160

BAHRAIN... 169

BANGLADESH... 130

BARBADOS... 118

BELGIO ... 009

BELIZE ... 198

BENIN... 158

BERMUDA ... 207

BHUTAN... 097

BIELORUSSIA... 264

BOLIVIA ... 010

BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA... 295

BOSNIA-ERZEGOVINA... 274

BOTSWANA ... 098

BOUVET ISLAND ... 280

BRASILE... 011

BRUNEI DARUSSALAM ... 125

BULGARIA ... 012

BURKINA FASO... 142

BURUNDI ... 025

CAMBOGIA... 135

CAMERUN ... 119

CAMPIONE D'ITALIA... 139

CANADA... 013

CANARIE ISOLE... 100

CAPO VERDE ... 188

CAROLINE ISOLE... 256

CAYMAN (ISOLE) ... 211

CECA (REPUBBLICA) ... 275

CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) ... 143

CEUTA... 246

CHAFARINAS ... 230

CHAGOS ISOLE ... 255

CHRISTMAS ISLAND... 282

CIAD... 144

CILE... 015

CINA ... 016

CIPRO... 101

CITTÀ DEL VATICANO... 093

CLIPPERTON... 223

COCOS (KEELING) ISLAND... 281

COLOMBIA ... 017

COMORE, ISOLE... 176

CONGO ... 145

CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) ... 018

COOK ISOLE ... 237

COREA DEL NORD ... 074

LIBERIA... 044

LIBIA... 045

LIECHTENSTEIN... 090

LITUANIA... 259

LUSSEMBURGO ... 092

MACAO ... 059

MACEDONIA... 278

MADAGASCAR ... 104

MADEIRA ... 235

MALAWI... 056

MALAYSIA ... 106

MALDIVE... 127

MALI... 149

MALTA ... 105

MAN ISOLA ... 203

MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) ... 219

MAROCCO ... 107

MARSHALL (ISOLE)... 217

MARTINICA... 213

MAURITANIA ... 141

MAURITIUS... 128

MAYOTTE... 226

MELILLA... 231

MESSICO... 046

MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) ... 215

MIDWAY ISOLE ... 177

MOLDOVIA ... 265

MONGOLIA... 110

MONTENEGRO... 290

MONTSERRAT ... 208

MOZAMBICO ... 134

MYANMAR... 083

NAMIBIA... 206

NAURU ... 109

NEPAL... 115

NICARAGUA... 047

NIGER... 150

NIGERIA... 117

NIUE... 205

NORFOLK ISLAND... 285

NORVEGIA... 048

NUOVA CALEDONIA... 253

NUOVA ZELANDA... 049

OMAN... 163

PAESI BASSI ... 050

PAKISTAN... 036

PALAU ... 216

PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) ... 279

PANAMA ... 051

PAPUA NUOVA GUINEA ... 186

PARAGUAY ... 052

PENON DE ALHUCEMAS... 232

PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ... 233

PERÙ ... 053

PITCAIRN ... 175

POLINESIA FRANCESE ... 225

POLONIA... 054

PORTOGALLO ... 055

PORTORICO... 220

PRINCIPATO DI MONACO... 091

QATAR... 168

RAS EL KAIMAH... 242

REGNO UNITO ... 031

REUNION ... 247

ROMANIA... 061

RUANDA... 151

RUSSIA (FEDERAZIONE DI)... 262

SAHARA OCCIDENTALE... 166

SAINT KITTS E NEVIS... 195

SAINT LUCIA... 199

SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ... 222

SAINT-PIERRE E MIQUELON... 248

SALOMONE ISOLE... 191

SALVADOR... 064

SAMOA ... 131

SAINT BARTHELEMY... 293

SAN MARINO... 037

SAO TOME E PRINCIPE... 187

SENEGAL... 152

SEYCHELLES ... 189

SERBIA... 289

SHARJAH... 243

SIERRA LEONE... 153

SINGAPORE... 147

SINT MAARTEN ... 294

SIRIA ... 065

SLOVACCA REPUBBLICA... 276

SLOVENIA... 260

SOMALIA... 066

SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH...283

SPAGNA... 067

SRI LANKA ... 085

ST. HELENA ... 254

ST. VINCENTE E LE GRENADINE... 196

STATI UNITI D’AMERICA ... 069

SUD SUDAN ... 297

SUDAFRICANA REPUBBLICA ... 078

SUDAN... 070

SURINAM... 124

SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS ... 286

SVEZIA... 068

SVIZZERA ... 071

SWAZILAND ... 138

TAGIKISTAN... 272

TAIWAN... 022

TANZANIA ... 057

TERRITORI FRANCESI DEL SUD ... 183

TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ... 245

THAILANDIA... 072

TIMOR EST ... 287

TOGO... 155

TOKELAU... 236

TONGA... 162

TRINIDAD E TOBAGO... 120

TRISTAN DA CUNHA ... 229

TUNISIA ... 075

TURCHIA ... 076

TURKMENISTAN... 273

TURKS E CAICOS (ISOLE) ... 210

TUVALU... 193

UCRAINA... 263

UGANDA ... 132

UMM AL QAIWAIN... 244

UNGHERIA ... 077

URUGUAY... 080

UZBEKISTAN... 271

VANUATU ... 121

VENEZUELA... 081

VERGINI AMERICANE (ISOLE) ... 221

VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)... 249

VIETNAM... 062

WAKE ISOLE ... 178

WALLIS E FUTUNA... 218

YEMEN... 042

ZAMBIA... 058

ZIMBABWE... 073

COREA DEL SUD ... 084

COSTA D'AVORIO ... 146

COSTA RICA... 019

CROAZIA ... 261

CUBA ... 020

CURACAO... 296

DANIMARCA... 021

DOMINICA... 192

DOMINICANA (REPUBBLICA)... 063

DUBAI... 240

ECUADOR... 024

EGITTO... 023

ERITREA... 277

ESTONIA ... 257

ETIOPIA... 026

FAEROER (ISOLE) ... 204

FALKLAND (ISOLE) ... 190

FIJI, ISOLE ... 161

FILIPPINE... 027

FINLANDIA... 028

FRANCIA ... 029

FUIJAYRAH... 241

GABON ... 157

GAMBIA ... 164

GEORGIA... 267

GERMANIA ... 094

GHANA ... 112

GIAMAICA ... 082

GIAPPONE... 088

GIBILTERRA... 102

GIBUTI... 113

GIORDANIA... 122

GOUGH... 228

GRECIA ... 032

GRENADA... 156

GROENLANDIA ... 200

GUADALUPA... 214

GUAM... 154

GUATEMALA... 033

GUAYANA FRANCESE... 123

GUERNSEY. ... 201

GUINEA... 137

GUINEA BISSAU... 185

GUINEA EQUATORIALE ... 167

GUYANA... 159

HAITI ... 034

HEARD AND MCDONALD ISLAND... 284

HONDURAS... 035

HONG KONG ... 103

INDIA... 114

INDONESIA... 129

IRAN... 039

IRAQ... 038

IRLANDA... 040

ISLANDA ... 041

ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO... 252

ISRAELE ... 182

JERSEY C.I... 202

KAZAKISTAN... 269

KENYA ... 116

KIRGHIZISTAN... 270

KIRIBATI... 194

KOSOVO... 291

KUWAIT... 126

LAOS ... 136

LESOTHO... 089

LETTONIA... 258

LIBANO... 095 TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

(9)

Il campo “numero di identificazione IVA Stato estero” deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Dati del soggetto tenuto alla comunicazione

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale del dichiarante persona fisica, con il codice di carica corrispondente.

In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi del- l’art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante nego- ziale del contribuente.

codice fiscale:indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica o giuridica che produce la comunicazione.

codice carica:indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella

Tabella generale dei codici di carica

Date

Nel caso di periodo diverso dall’intero anno solare e per i soli soggetti diversi dal contribuente cui si riferisce la comunicazione, indicare le date del periodo con riferimento al quale la stessa viene presentata. L’informazione sulle date di inizio e fine pe- riodo è necessaria nell’ipotesi in cui, ad esempio, a presentare la comunicazione sia l’erede od il curatore fallimentare.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione.

L’intermediario deve riportare:

• il proprio codice fiscale;

• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;

• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere indicato, inoltre, se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente oppure se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire

3 Curatore fallimentare

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)

5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati

6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente

7 Erede

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

9

Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione

10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita

12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)

(10)

II. QUADRO FA - OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

Il quadro FA va compilato nel caso in cui si sia optato per la comunicazione in forma aggregata delle operazioni docu- mentate da fattura. Esso comprende:

• la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte;

• il numero delle operazioni aggregate;

• l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;

• l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

• l’importo totale delle note di variazione;

• l’imposta totale sulle operazioni imponibili;

• l’imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell’aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale.

La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati di uno o più documenti che sintetiz- zino le fatture di importo inferiore ai 300 €.

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. In presenza di operazioni di noleggio o leasing la esposizione in forma aggregata è consentita :

– per le operazioni diverse da noleggio o leasing

– per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato.

In questo caso il campo “Noleggio Leasing”va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

A = Autovettura B = Caravan C = Altri veicoli D = Unità da diporto E = Aeromobili Controlli

I campi “Partita IVA cliente”, “Codice fiscale Cliente” e “Flag Documento riepilogativo” devono essere valorizzati in alter- nativa.

III. QUADRO SA - OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

Il quadro SA accoglie i dati delle operazioni non documentate da fattura nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata. Esso comprende:

• il codice fiscale o partita IVA della controparte;

• il numero delle operazioni aggregate;

• l’importo complessivo delle operazioni

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. In presenza di operazioni di noleggio o leasing la esposizione in forma aggregata è consentita :

–per le operazioni diverse da noleggio o leasing

–per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato.

In questo caso il campo “Noleggio Leasing”va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

A = Autovettura B = Caravan C = Altri veicoli D = Unità da diporto E = Aeromobili

(11)

IV. QUADRO BL - OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA - OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA - ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

Nel quadro BL è possibile comunicare tre tipologie di operazioni; va innanzitutto pertanto specificato, barrando l’apposita casella, se si tratta di:

• Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (black-list)

• Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata

• Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la co- municazione in forma aggregata delle relative operazioni.

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della c.d. black list, nel vigore degli artt.

2 e 3 del DM 30/03/2010, va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento.

In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:

–Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’

–Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica –il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio

Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi,

• l’importo e l’imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

• l’importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA

• l’importo e l’imposta complessivi delle note di variazione

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti e per gli Acquisti di servizi da non residenti in forma ag- gregata, occorre comunicare le stesse informazioni anagrafiche previste nella parte superiore del quadro.

Per le operazioni di noleggio e leasing effettuate nei confronti di soggetti non residenti non è prevista la esposizione in for- ma aggregata.

V. QUADRO FE - FATTURE EMESSE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Il quadro FE è riservato alla comunicazione delle fatture emesse e dei documenti riepilogativi di cui all’art. 6, comma 5 d.P.R.

n. 695 del 1996, come modificato dall’art. 7 comma 1, lettera q), del decreto legge n. 70 del 2011, c.d. decreto sviluppo.

È composto dai seguenti campi:

• Partita IVA cliente

• Codice fiscale Cliente

• Flag Documento riepilogativo

• Data emissione

• Data registrazione

• Numero fattura / Documento riepilogativo

• Numero delle fatture oggetto di riepilogo (non obbligatorio)

• Noleggio

• IVA non esposta in fattura

• Importo

• Imposta

• Autofattura Controlli

I campi “Partita IVA cliente”, “Codice fiscale Cliente” e “Flag Documento riepilogativo” devono essere valorizzati in alter- nativa. La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 € e quindi i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (im- ponibili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessivamente conteggiata.

(12)

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”. In assenza deve essere utilizzata la “Data del documento”.

È obbligatorio indicare, alternativamente, la “Data del documento” oppure la “Data di registrazione”.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell’anno di riferimento.

Il “Numero fattura / Documento Riepilogativo” è obbligatorio.

Il campo ‘Noleggio’ è riservato alle operazioni attive derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comu- nicare ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 605/1973.

Tali operazioni possono essere comunicate con lo Spesometro in sostituzione del flusso previsto dal Provvedimento del 21 novembre 2011 .

Il campo va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio, nel caso di fattura con cui si noleggiano più beni, sarà indicata la lettera relativa al bene con il maggiore corrispettivo indicato in fattura:

A = Autovettura B = Caravan C = Altri veicoli D = Unità da diporto E = Aeromobili

È ammessa l’indicazione di un documento riepilogativo di sole fatture di noleggio tramite la valorizzazione di entrambi i campi relativi.

La indicazione del flag ‘Autofattura’ per operazioni di noleggio è esclusa.

Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato, ad esempio, alle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine (cfr. articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995 ), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972 e dal decreto attuativo DM 30 luglio 1999, n. 340.

I campi “Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero; viene segnalato un errore nel caso in cui entrambi i campi non siano valorizzati o impostati a zero quindi almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero.

L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l’“Importo” non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

La casella ‘Autofattura’ va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell’articolo 17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente.

La casella non deve essere selezionata per il caso di autofattura emessa per autoconsumo di beni, operazione che viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA.

La casella non può essere selezionata per il caso di documento riepilogativo.

VI. QUADRO FR - FATTURE RICEVUTE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Il quadro FR è riservato alla comunicazione delle fatture ricevute e dei documenti riepilogativi di cui all’art. 6, comma 5 d.P.R. n. 695 del 1996, come modificato dall’art. 7 comma 1, lettera q), del decreto legge n. 70 del 2011, c.d. decreto sviluppo.

È composto dai seguenti campi:

• Partita IVA

• Flag Documento riepilogativo

• Numero delle fatture oggetto di riepilogo (non obbligatorio)

• IVA non esposta in fattura

• Data del documento

• Data registrazione

• Importo

• Imposta

• Autofattura

• Reverse Charge

(13)

Controlli

I campi “Partita IVA” e “Flag Documento riepilogativo” devono essere valorizzati in alternativa.

La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati del documento che sintetizza le fat- ture di importo inferiore ai 300 € e quindi i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (imponi- bili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessivamente conteggiata.

La “Data di registrazione” è obbligatoria.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la “Data di registrazione”.

Per il documento riepilogativo è obbligatorio indicare almeno una delle due date.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell’anno di riferimento.

Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato alle operazioni passive documentate con fattura con Iva non esposta.

I campi “Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero; viene segnalato un errore nel caso in cui entrambi i campi non siano valorizzati o impostati a zero quindi almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero.

L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l’“Importo” non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

La casella ‘Autofattura’ va selezionata in caso di :

–autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del dPR n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;

–acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dall’emis- sione della fattura;

–acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993.

La casella non può essere selezionata per il caso di documento riepilogativo.

La casella non deve essere selezionata per il caso di operazioni in reverse charge.

La casella “Reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del dPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quel- le di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un “documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.

VII. QUADRO DF - OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA

Il quadro DF è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati. È com- posto dai seguenti campi:

• Codice fiscale

• Data dell’operazione

• Importo del documento

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011.

In questo caso il campo “Noleggio Leasing”va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

A = Autovettura B = Caravan C = Altri veicoli D = Unità da diporto E = Aeromobili

(14)

Controlli

Il campo “Codice fiscale” è obbligatorio.

La “Data dell’operazione” è obbligatoria.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la “Data dell’operazione”, verosimilmente la data di regi- strazione del corrispettivo.

Il campo “Importo del documento” è obbligatorio e deve assumere valore non inferiore a 3.600 euro. In caso contrario l’operazione non può essere comunicata.

VIII. QUADRO NE - NOTE DI VARIAZIONE EMESSE

Il quadro NE è riservato alla comunicazione delle note di variazione emesse. È composto dai seguenti campi:

• Partita IVA cliente

• Codice fiscale Cliente

• Data emissione nota

• Data registrazione nota

• Numero nota

• Importo

• Imposta Controlli

I campi “Partita IVA cliente” e “Codice fiscale Cliente” devono essere valorizzati in alternativa.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”. In assenza deve essere utilizzata la “Data di emissione nota”.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell’anno di riferimento.

Il “Numero nota” è obbligatorio.

Almeno uno dei due campi “Importo” e “Imposta” deve essere valorizzato, i campi ammettono valori negativi.

L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l’“Importo” non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

IX. QUADRO NR - NOTE DI VARIAZIONI RICEVUTE

Il quadro NR è riservato alla comunicazione delle note di variazione ricevute. È composto dai seguenti campi:

• Partita IVA

• Data del documento

• Data registrazione

• Importo

• Imposta Controlli

Il campo “Partita IVA” è obbligatorio.

La “Data del documento” non è obbligatoria.

La “Data di registrazione” è obbligatoria.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la “Data di registrazione”.

Almeno uno dei due campi “Importo” e “Imposta” deve essere valorizzato.

I campi ammettono valori negativi.

L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l’importo non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

X. QUADRO FN – OPERAZIONI CON NON RESIDENTI

Il quadro FN è riservato alla comunicazione delle operazioni attive realizzate con soggetti non residenti. È composto dai seguenti campi:

Per le persone fisiche:

(15)

• Cognome

• Nome

• Data di nascita

• Comune / Stato estero di nascita

• Provincia

• Codice Stato estero del domicilio

• Codice identificativo IVA Per le persone non fisiche:

• Denominazione / Ragione sociale

• Città estera della Sede legale

• Codice stato estero della Sede legale

• Indirizzo estero della Sede legale Dati Contabili:

• Data emissione documento/fattura

• Data registrazione fattura

• Numero fattura

• Noleggio

• Imponibile/Importo

• Imposta Controlli

Le regole per l’impostazione dei dati anagrafici sono i seguenti: i dati anagrafici di persona fisica (“Cognome”, “Nome”,

“Data di nascita”, “Comune / Stato estero di nascita”, “Provincia”, “Codice Stato estero del domicilio”) sono da consi- derarsi in alternativa ai dati del soggetto persona non fisica (“Denominazione / Ragione sociale”, “Città estera della Sede legale”, “Codice stato estero della Sede legale”, “Indirizzo estero della Sede legale”), ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche gli estremi ana- grafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

È obbligatorio indicare, alternativamente, la “Data di emissione documento / fattura” oppure la “Data di registrazione”.

Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”. In assenza deve essere utilizzata la “Data di emissione documento / fattura”.

La data utilizzata ai fini della selezione del record deve essere inclusa nell’anno di riferimento.

Se l’operazione è documentata da fattura, occorre valorizzare il campo “Numero fattura”.

La mancata indicazione del ‘Numero fattura’ indicherà pertanto una rappresentazione dell’operazione con una forma do- cumentale diversa.

Se il campo “Numero fattura” non è valorizzato, l’importo deve essere maggiore di 0.

Il campo ‘Noleggio’ è riservato alle operazioni attive derivanti da contratti di noleggio documentate da fattura, da comu- nicare ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 605/1973.

Tali operazioni possono essere comunicate con lo Spesometro in sostituzione del flusso previsto dal Provvedimento del 21 novembre 2011 .

Il campo va valorizzato con una delle seguenti lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio:

A = Autovettura B = Caravan C = Altri veicoli D = Unità da diporto E = Aeromobili

I campi “Imponibile/Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero. Almeno uno dei due deve essere mag- giore di zero. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l’“Importo” non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso.

XI. QUADRO SE – ACQUISTI DA NON RESIDENTI –

ACQUISTI DA OPERATORI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il quadro SE accoglie la comunicazione delle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomu- nitari di cui agl’artt. da 7-ter a 7-septies del dPR 633/1972, per le quali, all’atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore. Nel quadro confluiscono altresì gli acquisti di beni ex art. 7-bis dPR 633/1972 e le fatture per servizi ricevuti da prestatori comunitari che non vengono comunicate negli elenchi Intrastat.

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