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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEC60 DEL 03/11/2020 PROPOSTA N. 16581 DEL 29/10/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(COSTANTINO FRANCESCO) (DIVONA MARIA GIUSEPPA) (O. GUGLIELMINO)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI

(Troncarelli Alessandra) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 30/10/2020 prot. 822 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

Definizione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

OGGETTO: Definizione di nuovi criteri e modalità per l’erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “Legge di contabilità regionale”;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019 n. 1004, concernente:

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente:

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

(3)

la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”;

la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTI

la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’articolo 21 relativo alle politiche per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

la legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali”

che all’articolo 1 stabilisce che la Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate;

l’articolo 13 della suddetta legge regionale che in merito agli interventi a sostegno delle cooperative sociali prevede che la Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale che prevedano uno o più dei seguenti interventi:

1. l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

2. il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;

3. la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

4. l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;

(4)

l’articolo 14 bis della suddetta legge regionale che stabilisce che la Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi da erogare, acquisendo sulla proposta il parere della commissione consiliare competente;

la deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2019 n. 996 con la quale, in attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 24/1996, si è proceduto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale che prevedano uno o più degli interventi di cui all’articolo 13;

CONSIDERATO

lo stato di emergenza di sanità pubblica da COVID-19 dichiarato, a livello internazionale, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 e a livello nazionale, per sei mesi ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021 con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020;

che le condizioni di fragilità delle fasce più deboli della popolazione risultano ulteriormente acuite dalla attuale condizione epidemica ed i rischi sociali e sanitari risultano, in molti casi, aggravati;

che le attività svolte dalle cooperative sociali costituiscono un rilevante supporto nella erogazione di servizi essenziali a tali fasce di popolazione;

che tutte le attività sociali, produttive e commerciali hanno subito conseguenze per fronteggiare e bloccare l’epidemia da COVID-19, con ricadute sia sulla vita sociale dei singoli cittadini e delle famiglie, sia sull’aspetto economico di ogni realtà di mercato e degli organismi operanti nell’ambito del Terzo Settore;

che, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di emergenza, si rende necessario procedere alla definizione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi, per la realizzazione dei progetti - presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale;

RITENUTO

di dover procedere, per quanto sopra riportato, alla definizione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi, per la realizzazione dei progetti - presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale - per il sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate che possa perdurare nel tempo e che presenti caratteri innovativi nell’ambito dell’inserimento lavorativo, come di seguito indicato:

1) le risorse da erogare ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24 saranno ripartite annualmente nel rispetto delle seguenti percentuali:

 40% sarà destinato alle cooperative sociali che gestiscono servizi socio- assistenziali ed educativi, iscritte nella “sezione A” dell’Albo regionale;

(5)

 60% sarà destinato alle cooperative sociali che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte nella

“sezione B” dell’Albo regionale;

 10% delle risorse assegnate ad ognuna delle sezioni suindicate saranno assegnate ai consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381 del 1991, iscritti nella “sezione C” dell’Albo regionale;

2) le attività progettuali, presentate dai soggetti suindicati, potranno prevedere uno o più dei seguenti interventi:

 l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

 il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;

 la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

 l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;

3) i progetti, della durata massima di 12 mesi e da un costo massimo di euro 100.000,00 saranno valutati secondo i criteri indicati nella seguente griglia:

Criteri di Valutazione Punteggio

massimo

Qualità e coerenza progettuale max 30

Innovazione e sperimentazione di nuove metodologie organizzative

max 40

Soggetti coinvolti max 25

Interventi per l’occupazione max 5

Totale 100

4) concessione dei finanziamenti:

 sarà emanato un Avviso Pubblico per la concessione dei finanziamenti a valere sulla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 per la presentazione di proposte progettuali;

(6)

 per ogni progetto la concessione dei finanziamenti sarà determinata in base alla graduatoria risultante dalla valutazione dei progetti in base ai criteri suesposti;

 qualora le istanze progettuali finanziabili non esauriscano le risorse assegnate alla singola “sezione”, queste ultime saranno assegnate ai soggetti ammissibili ma non finanziabili, in ragione della valutazione di merito, prioritariamente ai progetti appartenenti alla sezione A, a seguire a quelli appartenenti alla sezione B e, infine, ai consorzi;

5) erogazione dei finanziamenti:

la liquidazione dei finanziamenti concessi per il sostegno dei progetti verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

 70% a seguito dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione delle risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l’avvio del progetto e la presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa;

 30% a seguito di presentazione da parte dei soggetti assegnatari, della rendicontazione analitica comprendente una relazione dettagliata relativa allo svolgimento del progetto (data di inizio e data di chiusura, le modalità di attuazione, i risultati ottenuti, ecc.) e tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per l’attuazione del progetto;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del

…………;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- procedere alla definizione di nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti - presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale - per il sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate che possa perdurare nel tempo e che presenti caratteri innovativi nell’ambito dell’inserimento lavorativo secondo le disposizioni di seguito indicate:

1) le risorse da erogare ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24 saranno ripartite annualmente nel rispetto delle seguenti percentuali:

 40% sarà destinato alle cooperative sociali che gestiscono servizi socio- assistenziali ed educativi, iscritte nella “sezione A” dell’Albo regionale;

 60% sarà destinato alle cooperative sociali che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte nella

“sezione B” dell’Albo regionale;

(7)

 10% delle risorse assegnate ad ognuna delle sezioni suindicate saranno assegnate ai consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381 del 1991, iscritti nella “sezione C” dell’Albo regionale;

2) le attività progettuali, presentate dai soggetti suindicati, potranno prevedere uno o più dei seguenti interventi:

 l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

 il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;

 la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

 l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;

3) i progetti, della durata massima di 12 mesi e da un costo massimo di euro 100.000,00 saranno valutati secondo i criteri indicati nella seguente griglia:

Criteri di Valutazione Punteggio

massimo

Qualità e coerenza progettuale max 30

Innovazione e sperimentazione di nuove metodologie organizzative

max 40

Soggetti coinvolti max 25

Interventi per l’occupazione max 5

Totale 100

4) concessione dei finanziamenti:

 sarà emanato un Avviso Pubblico per la concessione dei finanziamenti a valere sulla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 per la presentazione di proposte progettuali;

 per ogni progetto la concessione dei finanziamenti sarà determinata in base alla graduatoria risultante dalla valutazione dei progetti in base ai criteri suesposti;

(8)

 qualora le istanze progettuali finanziabili non esauriscano le risorse assegnate alla singola “sezione”, queste ultime saranno assegnate ai soggetti ammissibili ma non finanziabili, in ragione della valutazione di merito, prioritariamente ai progetti appartenenti alla sezione A, a seguire a quelli appartenenti alla sezione B e, infine, ai consorzi;

5) erogazione dei finanziamenti:

la liquidazione dei finanziamenti concessi per il sostegno dei progetti verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

 70% a seguito dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione delle risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l’avvio del progetto e la presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa;

 30% a seguito di presentazione da parte dei soggetti assegnatari, della rendicontazione analitica comprendente una relazione dettagliata relativa allo svolgimento del progetto (data di inizio e data di chiusura, le modalità di attuazione, i risultati ottenuti, ecc.) e tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per l’attuazione del progetto.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Direzione regionale per l’Inclusione sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente atto.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(9)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che

risulta approvato all’unanimità.

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