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CONDANNATA PER “LITE TEMERARIA” LA FONDAZIONE PICCOLOMINI E LA SUA PRESIDENTE

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CONDANNATA PER “LITE TEMERARIA” LA FONDAZIONE PICCOLOMINI E LA SUA PRESIDENTE

- comunicato stampa Comitato Parco Piccolomini -

Roma, 22 settembre 2015 Il 7 settembre scorso, la prima sezione del Tribunale Civile di Roma ha condannato la Fondazione Piccolomini e la sua Presidente, ex articolo 96 c.p.c, nella causa di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa, da queste intrapresa nei confronti del Fatto Quotidiano e della nostra Portavoce, a seguito della pubblicazione di un servizio giornalistico in cui si dava conto dell’azione condotta dal nostro Comitato in opposizione alla realizzazione di un campo da golf nell’area di Parco Piccolomini, di pertinenza dell’omonima Fondazione.

Una sentenza interessante che richiama l’art 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero che, come si legge tra le righe “in questa sede trova diretta applicazione”, arrivando a condannare la Fondazione Piccolomini e la Sig,ra Buccellato, che aveva agito anche in proprio, a risarcire i danni conseguenti ad un giudizio che come si legge tra le motivazioni, è stato instaurato “quantomeno, con colpa grave”. La sentenza considera infondata e da rigettare la domanda avanzata dagli iniziatori della causa, ritenendo che l’articolo pubblicato come le dichiarazioni della nostra Portavoce, costituiscono legittima espressione del diritto di critica e di cronaca, vista la rilevanza pubblica della questione, la verità dei fatti addotti e l’assenza di attacchi personali gratuiti e non possono essere per questo, oggetto di censura.

Se la Fondazione ha subito un danno in queste vicende la responsabilità non è, quindi, imputabile ai cittadini che si sono mobilitati a difesa dell’interesse pubblico. Essa va ricercata piuttosto nelle scelte palesemente sbagliate dei vertici della Fondazione e nell‘assenza d’iniziative da parte dalla Regione Lazio, a cui compete l’onere della vigilanza sulla Fondazione, in quanto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) regionale.

E’ auspicabile che dopo questa sentenza la Regione e il Presidente Zingaretti, non si neghino più al necessario confronto con il territorio ed i cittadini circa l’operato della Fondazione così come alle opportune verifiche anche sulle sue scelte circa il futuro di un’area pubblica, con un vincolo Paesaggistico e Ambientale (anche Rete Ecologica) destinata a verde pubblico che, non solo va tutelata, ma resa quanto prima fruibile. Del resto, recentemente rispondendo all’interrogazione del consigliere regionale Gianluca Perilli, l’assessore al patrimonio ha confermato la natura giuridica pubblica della Fondazione e quindi del suo patrimonio, fino a quel momento non chiarita.

Per quanto riguarda il risarcimento economico riconosciuto in sentenza alla nostra Portavoce, il Comitato ha deciso di richiederlo solo alla Presidente della Fondazione come persona e non alla Fondazione stessa, dato che da parte nostra non si è mai voluto e non si vuole sottrarre risorse alla sua benemerita attività a sostegno degli attori indigenti.

Da ultimo vale la pena di notare che se i Comitati di cittadini come il nostro, conoscono le possibili ritorsioni giudiziarie derivanti dalle loro azione nei confronti di interessi privati è davvero deprecabile che ciò accada anche per iniziativa di persone investite della gestione di un Ente Pubblico. Anche da questo punto di vista, la sentenza è esemplare.

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