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Da parte di alcune unità operative sono state rappresentate incertezze in ordine alla corretta applicazione della legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 54 del 10 settembre 1986

Oggetto: Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al sistema penale". Sanzioni amministrative.

Decorrenza. Notificazione delle violazioni. Lettere di contestazione. Violazioni formali.

Da parte di alcune unità operative sono state rappresentate incertezze in ordine alla corretta applicazione della legge n. 689/1981 e difformità interpretative rispetto ai locali ispettorati del Lavoro.

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire al riguardo ulteriori precisazioni sui punti che hanno ingenerato maggiori dubbi e difficoltà procedurali.

1) Articolo 35 - commi 2° e 3°

Per quanto riguarda le violazioni sostanziali diretto o indirette contemplate nei commi 2° e 3° dell'articolo 35 della citata legge, sono sorte perplessità in ordine al termine prescrizionale ed all'individuazione del momento iniziale per le violazioni al Testo Unico commesse prima dall'entrata in vigore della legge 689/1981 che le ha depenalizzate.

Secondo la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione dette violazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 689/1981, si configuravano come reati omissivi permanenti, caratterizzati dalla continuità della condotta antigiuridica del soggetto (datore di lavoro) che prosegue senza interruzione anche dopo la realizzazione del fatto costituente reato.

Per tale genere di reato la "permanenza" viene meno nel momento in cui cessa la condotta volontaria del soggetto (ad esempio con la presentazione, sia pure tardiva, ma efficace, della prescritta denuncia dei lavori; con il pagamento, anche se fuori termine, dei premi assicurativi), ovvero nel momento in cui sopravviene l'impossibilità di continuare l'azione antigiuridica (ad esempio con la cessazione dell'attività assicurata).

La caratteristica della "permanenza" della condotta antigiuridica è tipica anche delle violazioni in materia contributiva previdenziale. Di conseguenza, il termine prescrizionale di 18 mesi (articolo 157 c.p.), previsto per tali violazioni prima dell'entrata in vigore della legge n. 689/1981, decorrerà dal giorno in cui verrà a cessare la "permanenza" (articolo 158 c.p.).

Pertanto occorre riferirsi a tale principio per accertare se la violazione di omesso pagamento dei premi assicurativi - iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 689/1981 - sia o meno prescritta e quindi se sia passibile o meno di sanzione amministrativa ex articolo 40 della legge stessa.

Deve, altresì, tenersi presente che, ove il predetto periodo prescrizionale di 18 mesi non sia interamente trascorso dalla data di cessazione della "permanenza" alla data di entrata in vigore della legge n.

689/1981 (29 maggio 1982), trova applicazione il termine prescrizionale di 5 anni previsto dall'articolo 28 della medesima legge.

2) Notificazione delle violazioni

Si fa presente, innanzitutto, che l'articolo 14 della legge 689/1981 rende obbligatoria, quando è possibile, la contestazione immediata degli estremi della violazione al datore di lavoro e alle persone che siano obbligate in solido al pagamento delle somme dovute per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, ai sensi del 2° comma dell'articolo 14, entro 90 giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni, se residenti all'estero, a partire dalla data di accertamento della violazione.

La notificazione stessa, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, può essere effettuata dal funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Circa la data dell'accertamento, in tema di violazioni rilevate d'ufficio, sono state fornite istruzioni con il Notiziario n. 30 del 29 aprile 1985 e si ribadisce che tale data non può coincidere con quella del timbro di arrivo apposto su un documento, ma con la data in cui lo stesso documento è esaminato nel merito dal

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funzionario addetto, in relazione alle normali procedure di lavoro.

Tale circostanza è stata oggetto di comunicazione da parte di questa Direzione generale al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 aprile 1986 con richiesta allo stesso Dicastero di fornire ai propri Uffici periferici le conseguenti istruzioni.

Si precisa, ancora una volta, che le lettere di notificazione devono essere intestate alla persona fisica, titolare o legale rappresentante della Ditta, con tutte le indicazioni anagrafiche per l'identificazione del responsabile.

I titoli di imputazione di violazione non devono essere indicati in codice, ma in chiaro, sia nella lettera di notificazione che nel "rapporto" di cui all'articolo 17 della legge in argomento.

Nel caso in cui siano sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del datore di lavoro e delle persone obbligate in solido al pagamento delle somme dovute per la violazione, la notificazione deve essere eseguita nelle forme previste dall'articolo 143 c.p.c. nei termini sopra indicati, fatta salva la previsione di cui all'articolo 14, 5° comma, della legge 689/1981.

Si fa presente, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza resa in data 2 febbraio 1978, n. 10 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1978, n. 39), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del citato articolo 143 c.p.c in base al quale si ha per eseguita la notificazione "nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte", nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare nei casi previsti dall'articolo 142 c.p.c. (relativo alle persone non residenti nella Repubblica), che la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilità di eseguire le notificazioni nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali, e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

Si precisa, infine, che con la legge 6 febbraio 1981, n. 42 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1981, n. 62), è stata ratificata e data esecuzione alla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale, adottata all'Aja il 5 novembre 1965.

Tale convenzione, che riguarda l'Italia e numerosi altri paesi, ha apportato alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di "notificazione all'estero", delle quali, ovviamente, si dovrà tenere conto nella trattazione delle fattispecie che vi rientrano.

3) "Rapporto" per violazioni formali - Contraddittorio

Per quanto riguarda le notizie richieste dai locali Ispettorati del Lavoro, si ritiene doveroso fornire tutti i ragguagli agli stessi onde consentire loro di emettere ordinanze-ingiunzione o di archiviazione adeguatamente motivate.

Alcune richieste successive potranno, comunque, essere evitate qualora i "rapporti" siano adeguatamente intestati e firmati con tutti gli estremi voluti dalla legge in esame.

4) Violazioni formali

Per quanto concerne il modulo di "dichiarazione delle retribuzioni", si ribadisce che le disposizioni contenute nella lettera del 21 febbraio 1985, indirizzata ai Direttori di Ispettorato, integrano quelle contenute nella circolare n . 7/1985 e devono considerarsi valide, oltre che per la fattispecie ivi espressamente indicata (titolari artigiani o soci artigiani), per la generalità dei datori di lavoro, restando valido l'ultimo capoverso della lettera stessa con cui si dispone che, in caso di utilizzo di modulo sostanzialmente identico nel contenuto, non possa essere comminata alcuna sanzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare restano in vigore le precedenti disposizioni in materia.

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