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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che la legge regionale 7 novembre 2012, n

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DELIBERAZIONE N. 24/43 DEL 27.6.2013

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Oggetto: Azioni volte al perseguimento dell’efficienza del Servizio Sanitario Regionale.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che la legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità” procede in linea con quanto stabilito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (Spending review) che ha previsto azioni volte a garantire la quantità e la qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini intervenendo sulle aree di inefficienza del sistema, dettando disposizioni sugli standard generali per l’erogazione dei servizi assistenziali.

L’Assessore comunica che sono in avanzata fase di definizione le linee di attuazione della L.R. n.

21/2012 che ha come obiettivo quello di ridisegnare la rete dell’assistenza ospedaliera e di introdurre le regole per la definizione della rete territoriale.

Tali linee modificheranno necessariamente l’assetto oggi esistente in termini di maggiori servizi ai cittadini che potranno ricevere prestazioni sanitarie presso le ASL di riferimento e dovranno recarsi solo per gli interventi e per le prestazioni più complicate nei centri di alta specializzazione.

Rilevato che i tempi di attuazione saranno di medio periodo, considerato anche il ridimensionamento delle risorse assegnate con la legge finanziaria 2013, occorre procedere ad un attività di razionalizzazione e contenimento della spesa, e porre in essere nel breve periodo azioni che permettano di tendere gradualmente alla nuova organizzazione che discenderà dall’applicazione della L.R. n. 21/2012.

Per quanto sopra l’Assessore ritiene di dover disporre l’adozione immediata delle seguenti azioni:

1. ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto per acuti;

2. ottimizzazione dell’impiego del personale;

3. ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi;

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4. ottimizzazione della gestione delle procedure di gara;

5. ottimizzazione della qualità dei flussi informativi;

6. definizione procedure approvazione degli atti aziendali.

Azione 1 - Ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto per acuti

L’azione n. 1 tende a razionalizzare l’utilizzo dei posti letto senza creare detrimento alle necessità assistenziali dei cittadini in quanto saranno disattivati proporzionalmente i posti letto pubblici improduttivi, ossia quelli che rimangono ”vuoti” per un numero significativo di giorni nell’anno. Tale azione, anche sulla scorta di quanto rilevato dal Piano Nazionale Esiti, permetterà di aumentare il grado di sicurezza dei servizi offerti ai pazienti, che come assodato discende anche dalla quantità dei volumi di prestazioni erogate.

L’obiettivo è quello di iniziare il percorso di ristrutturazione della rete ospedaliera previsto dagli artt.

4 e 7 della L.R. n. 21/2012, che porterà ad una dotazione di posti letto pari a 3 posti per acuti ogni mille abitanti e 0,7 posti per post acuti ogni mille abitanti. Si ritiene che tale obiettivo sarà raggiungibile in un lasso temporale di medio periodo.

I Direttori generali devono, entro 30 giorni consecutivi dall’adozione della presente atto deliberazione, sulla base dei tassi di occupazione di cui al flusso HSP12, comunicato per l’anno 2012, disattivare i posti letto pubblici per acuti assegnati per specialità fino a decurtarne il numero ad un livello tale da garantire un tasso di occupazione annuo pari ad almeno il 75 per cento, è calcolato in proporzione al numero di giorni settimanali di funzionamento della struttura.

Per gli ospedali di Ozieri, Bosa, Alghero, Tempio Pausania, Ghilarza, Sorgono, Isili, Muravera, La Maddalena, il tasso di utilizzazione dei posti letto deve essere pari ad almeno il 65 per cento in ragione annua, fermo restando il vincolo complessivo a livello di azienda sanitaria di almeno il 75 per cento.

Qualora il tasso di occupazione calcolato come sopra fosse più alto del livello indicato (75 per cento), non si procederà alla rideterminazione dei posti letto, tale necessità assistenziale sarà soddisfatta in sede di applicazione delle rete ospedaliera ai sensi della citata L.R. n. 21/2012.

Rilevato che le Aziende Ospedaliero Universitarie svolgono, oltre che attività di assistenza, anche attività di ricerca e didattica, qualora i tassi di occupazione determinassero il permanere di un numero di posti letto non sufficiente all’accreditamento di alcuni corsi di studio, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di formazione. Tale soluzione permetterà di utilizzare, per la formazione dei

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professionisti sanitari, posti letto che presentano volumi di prestazioni e numeri di casi di studio e ricerca idonei a garantire una elevata qualità dei discenti, qualità che non potrebbe essere ugualmente assicurata utilizzando posti letto con tassi di occupazione inferiori al 75 %. La didattica, il coordinamento e la gestione dei corsi di studio e di specializzazione rimangono in capo all’Università e alle Aziende ospedaliero universitarie per quanto di rispettiva competenza.

Per quanto attiene i posti letto per acuti assegnati agli erogatori di prestazioni di assistenza ospedaliera privati, rilevato che i tassi di occupazione di una significativa porzione di essi non raggiungono gli standard previsti dalla normativa vigente, al fine di ottimizzare la produzione delle prestazioni sanitarie, si dispone che i Direttori generali delle Aziende sanitarie nei cui territori insistono le strutture di cui trattasi, verificate le necessità assistenziali della popolazione, debbano contrattare, nel limite del budget assegnato ad ogni ASL dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’acquisto delle prestazioni, secondo modalità che verranno definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Dovrà essere trasmessa, entro il termine sopra previsto (30 giorni consecutivi dall’adozione della presente deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale), apposita relazione indicante le operazioni effettuate in applicazione delle disposizioni contenute nella presente azione, e per ogni disciplina dovrà essere indicato l’atto o gli atti di programmazione regionale autorizzativi dei posti letto che rimarranno attivi.

Azione 2 - Ottimizzazione dell’impiego del personale

L’azione n. 2 è strettamente correlata all’azione n. 1, poiché una volta rideterminati i posti letto, i Direttori generali devono ottimizzare l’impiego del personale ricalcolando le dotazioni organiche, entro i medesimi termini di cui all’azione 1, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale inerenti l’accreditamento.

Sulla base delle determinazioni conseguenti all’azione in parola, dovranno essere modificati, entro i termini indicati per l’azione 1, i piani triennali di assunzione e gli stessi dovranno essere trasmessi all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Conditio sine qua non per l’esperimento di concorsi pubblici e di procedure di reclutamento di qualsiasi natura è la redazione del piano delle assunzioni di cui sopra. In quest’ultimo dovranno essere contemplate anche le procedure in essere e si dovrà definire, per quelle concluse, il bacino da cui si intende attingere per soddisfare le necessità aziendali.

Nelle more dell’attuazione della presente azione non sarà possibile procedere alla stipula di contratti di lavoro di qualunque tipo (tempo indeterminato, tempo determinato, collaborazioni di

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qualunque natura e contratti libero professionali) salvo quelli derivanti da finanziamenti regionali e nazionali a destinazione vincolata.

Potranno essere banditi nuovi concorsi e selezioni solo a seguito di adozione del piano triennale delle assunzioni.

Il reclutamento di personale per il tramite dei concorsi può essere effettuato solo dopo aver esperito le procedure di mobilità. Tale strumento, è atto a garantire il razionale impiego delle risorse umane già attualmente in servizio preso il Servizio Sanitario regionale e gli altri enti pubblici, al fine di non generare ulteriori oneri a carico del Sistema. In questo senso, tutte le procedure di mobilità dovranno avvenire per il tramite di avvisi pubblici. Questi ultimi non possono prevedere requisiti più particolareggiati rispetto a quelli previsti dalla normativa concorsuale fino all’applicazione delle disposizioni discendenti dalla L.R. n. 21/2012.

Le disposizioni in parola, fatte salve tutte le norme vigenti in materia di reclutamento del personale, trovano applicazione per il personale dirigente e non di tutti e quattro i ruoli (sanitario, tecnico, amministrativo e professionale).

Per quanto attiene il rapporto percentuale tra il numero del personale amministrativo e tecnico, ad esclusione degli OSS, e quello complessivo, il primo non può superare il sette per cento del totale del personale. Il numero delle strutture complesse amministrative, tecniche, professionali e di staff non può essere superiore a quello delle strutture attivate a seguito dell’approvazione dell’ultimo atto aziendale. L’Azienda Ospedaliera Brotzu e le Ospedaliero Universitarie possono attivare un numero massimo di otto strutture complesse amministrative, tecniche, professionali e di staff.

Qualora il personale in servizio fosse superiore a quello necessario in rapporto alle indicazioni di cui sopra, i Direttori generali dovranno, anche in accordo tra loro, attivarsi per concordare procedure di mobilità con immediata concessione del nulla osta al trasferimento al fine di evitare e/o limitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito. A seguito della ottimizzazione dell’impiego del personale è onere dei Direttori generali fornire all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale apposita relazione indicante l’attuazione delle azioni in parola e la percentuale di personale che, resosi disponibile a seguito della ottimizzazione dell’utilizzazione dei posti letto, verrà impiegato per fornire servizi sul territorio compatibilmente con i volumi di attività accreditabili ai sensi delle disposizioni regionali.

Azione 3 - Ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi

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L’Azione n. 3 incide sull’organizzazione dei servizi aziendali, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema e superare le storiche divisioni tra strutture.

In particolare, definito il numero dei posti letto attivi, secondo quanto stabilito all’azione n. 1, quantificato il personale necessario, secondo quanto stabilito nell’azione 2, i Direttori generali devono ridefinire l’organizzazione delle strutture, prevedendo l’impiego del personale non dirigente al servizio di tutto il Dipartimento di appartenenza, e l’assegnazione del personale dirigente alle strutture in ragione della specialità di appartenenza o ad essa equipollente.

L’organizzazione così ridisegnata deve produrrei i seguenti vantaggi:

−−−− ottimizzazione delle risorse di personale non dirigente i cui turni sono definiti per dipartimento,

con contestuale attivazione di corsi di formazione qualora si rendessero necessari per prestare l’opportuna assistenza specialistica;

−−−− efficientamento della produzione dei servizi di assistenza medica basato sulla copertura dei

turni e delle guardie. In caso di carenza di personale, fatte salve le competenze specialistiche, i dirigenti medici devono effettuare le guardie e/o i turni anche presso altre strutture dipartimentali o extra dipartimentali, in tale ultima ipotesi devono essere previste incentivazioni nell’ambito dei fondi contrattuali della produttività.

Di tali scelte organizzative deve essere dato atto conto negli atti aziendali.

Azione 4 - Ottimizzazione nella gestione delle procedure di gara

Si ritiene doveroso proseguire nel percorso già tracciato con la Delib.G.R. n. 17/13 del 24.4.2012 avente ad oggetto “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica”, sulla scorta dei risultati positivi ottenuti nelle gare organizzate in unione di acquisto, si stabilisce di adottare tale metodologia come ordinaria forma di acquisizione di beni e servizi.

Si dispone pertanto di estendere le competenze dell’Osservatorio Regionale per il monitoraggio delle risultanze di gara delle macroaree istituito con deliberazioni n. 37/10 del 25.9.2007 e n. 33/16 del 31.7.2012, attualmente operativo per l’approvvigionamento dei dispositivi medici e materiali per l’assistenza protesica e integrativa, anche per l’acquisizione degli altri beni e servizi necessari per il funzionamento delle aziende sanitarie, laddove risulti che elevati volumi rendano maggiormente efficiente l’acquisto per il tramite di gara regionale.

Qualora per motivate esigenze aziendali si dovesse rendere necessario procedere ad acquisire beni o servizi in difformità a quanto stabilito dalla presente deliberazione, deve esserne data

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preventiva comunicazione al Servizio Affari Generali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che dovrà vigilare sulla corretta applicazione della disposizione in parola.

Azione 5 - Ottimizzazione della qualità dei dati dei flussi informativi e del monitoraggio delle liste d’attesa

L’attuale livello di qualità dei dati riscontrato nei flussi informativi prodotti dalle Aziende Sanitarie, in termini di completezza e correttezza, evidenzia la necessità di intraprendere urgenti azioni correttive. Si rileva inoltre un quadro informativo ancora incompleto in relazione alla capacità di monitorare correttamente i tempi di attesa delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. Al fine di perseguire l’obiettivo di un miglioramento dell’affidabilità del debito informativo e di un governo efficace delle liste d’attesa, i Direttori generali devono:

−−−− portare a compimento l’avvio dei sistemi SISaR in tutti i punti di produzione e raccolta dei dati,

attuando opportune azioni di revisione dei processi organizzativi interni atti a garantire il completo e tempestivo caricamento a sistema di tutti gli eventi sanitari tracciati nei flussi. Al fine di assicurare la esaustività dei dati la Regione renderà obbligatori sui sistemi tutti i controlli bloccanti necessari per vincolare gli operatori alla compilazione del dataset minimo previsto dal Disciplinare flussi regionale, senza possibilità di personalizzazioni o deroghe di livello aziendale;

−−−− completare l’informatizzazione sui sistemi SISaR di tutti i processi aziendali gestibili dal

sistema, con particolare riferimento all’informatizzazione sul sistema CUP di tutte le agende di prenotazione, sia per l’attività istituzionale che per quella in regime libero professionale.

Azione 6 - Definizione procedure approvazione adeguamento degli atti aziendali

Alla luce di quanto sopra, al fine di poter procedere nel percorso di definizione degli atti aziendali, si dispone che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie procedano alla revisione di questi ultimi apportando le modifiche derivanti dall’istruttoria di valutazione richiamata nella Delib.G.R. n. 15/34 del 29.3.2013 e dalla applicazione delle azioni previste dalla presente deliberazione che costituisce, come detto in premessa, l’inizio del percorso di adeguamento del Servizio Sanitario Regionale alle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012.

Si specifica che, al fine di procedere speditamente allo svolgimento delle operazioni di concertazione di cui alla succitata deliberazione, in questa fase i Direttori generali non dovranno prevedere negli atti aziendali l’attivazione di nuovi servizi e/o strutture ospedaliere che non derivino dalla riorganizzazione di quelle esistenti. Nuovi servizi potranno essere indicati negli atti aziendali

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come obiettivi a tendere, questi qualora previsti potranno essere attivati solo a seguito della adozione della nuova rete ospedaliera di cui alla L.R. n. 21/2012 citata in premessa.

I Direttori generali devono applicare, per la redazione degli atti aziendali, le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 43/12 del 31.10.2012 e le “Linee guida” per la realizzazione degli atti aziendali e gli

“Standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, lettera b, Patto per la salute 2010-2012” approvati, nella seduta del 26 marzo 2012, dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

I risparmi effettuati a seguito della disattivazione delle Strutture complesse ospedaliere non possono essere utilizzati per l’attivazione di altre strutture in ambito territoriale. Prioritariamente devono essere superate le duplicazioni di strutture, non solo in ambito aziendale ma anche con riguardo alle altre unità complesse operanti nel territorio provinciale di riferimento.

Qualora i nuovi atti aziendali non siano trasmessi all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale entro il 1.9.2013 deve obbligatoriamente essere nominato dalla Giunta regionale un Commissario ad acta.

L’Assessore ritiene infine che le sei azioni individuate con la presente deliberazione debbano costituire almeno il 60 per cento del peso degli obiettivi da assegnarsi ai Direttori generali per l’anno 2013, in quanto sono lo strumento indispensabile per garantire un corretto intervento strutturale nell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, al fine di adeguarlo alle esigenze di salute della popolazione sarda in ragione delle risorse economiche disponibili.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità della stessa

DELIBERA

−−−− di approvare le sei azioni di cui sotto, come specificate in premessa, e di dare mandato

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità affinché ne dia attuazione:

1. ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto per acuti;

2. ottimizzazione dell’impiego del personale;

3. ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi;

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4. ottimizzazione nella gestione delle procedure di gara;

5. ottimizzazione della qualità dei flussi informativi;

6. definizione procedure approvazione atti aziendali.

−−−− di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie affinché diano informazione

delle modificazioni organizzative alle OO.SS. e completino l’iter di approvazione degli atti aziendali con le modalità definite in premessa;

−−−− di disporre che le sei azioni di cui sopra costituiscano almeno il 60 per cento del peso degli

obiettivi da assegnarsi ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Simona De Francisci

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