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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 26876 DEL 14/07/2021 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(PAGANO GIUSEPPINA) (ODDI MASSIMO) (F. VIEL) (O. GUGLIELMINO)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE SOCIALI, WELFARE, BENI COMUNI E ASP (AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA

PERSONA) ___________________________(Troncarelli Alessandra)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali".

Revoca DGR 360/2007. Approvazione nuovi criteri e modalità per la presentazione delle richieste di contributo.

(MARCO MARAFINI) ___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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Oggetto: Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 “Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali”. Revoca DGR 360/2007. Approvazione nuovi criteri e modalità per la presentazione delle richieste di contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’artico lo 8, comma 1 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare l’articolo 45 che prevede che i comuni del distretto socio-sanitario si dotano di un ufficio tecnico-amministrativo, denominato ufficio di piano, con funzioni propositive nei confronti degli organismi di cui all’artico lo 44 e di organizzazione e gestione dei servizi erogati a livello distrettuale;

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale Regionale denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’, di seguito denominato Piano sociale regionale;

- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;

- la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n.

11/2016. Approvazione delle Linee guida per la redazione, concertazio ne,

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attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio. Approvazione del "Nomencla tore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”;

VISTE altresì:

- la legge regionale. 29 aprile 2004, n. 6 “Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali”;

- la deliberazione della Giunta regione 29 maggio 2007, n. 360 “Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali. Definizione delle tipologie di emergenza e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi. Revoca DGR 412/2006;

- deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzaz io ne delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021;

ATTESO che:

- la l.r. 6/2004 prevede la concessione di appositi contributi in favore dei piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti;

- la DGR 312/2021 prevede lo stanziamento di Euro 1.000.000,00 sul capitolo U0000H41924 quale finanziamento delle attività dei piccoli comuni (con popolazione uguale o inferiore a 2.000 abitanti) per gli interventi previsti dalla legge regionale 6/2004;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 3 della l.r. 6/2004 che stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai piccoli comuni, acquisito il parere delle commissioni consiliar i competenti;

RITENUTO di dover procedere ad una revisione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi di cui alla l.r. 6/2004 previsti dalla DGR 360/2007;

TENUTO CONTO che, in particolare per i piccoli Comuni può verificarsi nel corso dell’anno l’emergenza di dover sostenere rette per l’accoglienza di minori, disabili o anziani in strutture residenziali in forza di provvedimenti giudiziar i o dati dall’insorgenza di problemi improvvisi di salute della persona o del nucleo familiare che ne ha cura, nonché di dover fronteggiare casi di nuclei

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familiari che hanno subito conseguenze di natura economica e sociale a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso;

RITENUTO pertanto opportuno:

- revocare la DGR 360/2007;

- approvare l’allegato A, denominato “Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n.

6”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri delle commissioni consiliari competenti, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 6/2004 e secondo le modalità previste dall’articolo 88 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, nelle sedute del ____________;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di:

1. revocare la deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 360;

2. approvare l’Allegato A, denominato “Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contribut i di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/politichesociali.it.

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ALLEGATO A

Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.

1. Finalità.

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

2. Definizione di piccoli comuni.

Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 6/2004, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti.

3. Tipologia delle emergenze socio-assistenziali

Nei piccoli comuni si possono verificare situazioni concrete di emergenze socioassistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi nei piani di zona distrettuali di cui all’articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e alle quali non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse provenienti dal fondo per l’attuazione del piano socioassistenziale regionale o da altre specifiche risorse regionali e/o statali, o con risorse proprie comunali. Per tali emergenze, che devono essere individuate in materia puntuale dai comuni, è possibile ricorrere ai finanziamenti di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

Sono considerate emergenze socioassistenziali finanziabili con le risorse di cui alla l.r.

6/2004, nei limiti delle disponibilità di bilancio :

a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti;

b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedime nt i dell’autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi all’assistenza in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;

c) interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno anche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, anche nei casi di cui all’art.

37-bis della legge 184/1983 (minori stranieri non accompagnati).

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4. Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo massimo che può essere erogato al singolo comune è pari ad Euro 20.000,00.

Nei casi di interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedime nt i dell’autorità giudiziaria, di cui alla lettera b) del primo elenco contenuto al paragrafo 3, il contributo massimo è pari a Euro 35.000,00

Le richieste ritenute ammissibili sono finanziate secondo l’ordine di arrivo determinato dal protocollo regionale, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le richieste ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, sono prese in considerazione con priorità nell’esercizio finanziario successivo qualora il Comune interessato confermi la sussistenza della situazione di emergenza che aveva originato la richiesta.

Non vengono accettate:

a) le richieste presentate da piccoli comuni concernenti interventi specifici già finanziati dai piani sociali di zona distrettuali, che riguardano gli stessi soggetti beneficiari e per le stesse finalità;

b) le richieste riguardanti interventi già oggetto in anni precedenti di contribut i regionali;

c) le richieste presentate dai piccoli comuni, beneficiari di contributi per le precedenti annualità che non abbiamo provveduto a presentare prima dell’inoltro dell’istanza di richiesta del contributo la rendicontazione delle somme precedentemente assegnate.

Nel caso in cui, a seguito dell’emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all’anno in cui si è verificata l’emergenza, mentre per gli anni successivi l’intervento deve essere inserito con priorità nei piani sociali di zona distrettuali di cui all’articolo 48 della l.r.

11/2016. Poiché gli interventi finanziati con la l.r. 6/2004 si riferiscono a situazioni di particolare emergenza che i comuni si trovano a fronteggiare nel corso dell’anno e per le quali si è reso necessario un diretto intervento nei comuni stessi, è opportuno che a live llo distrettuale vengano adottate iniziative affinché a detti interventi, dopo la fase di emergenza, se necessario, venga garantita la regolare continuità.

A tal fine, si richiama l’attenzione di comuni ed enti capofila di distretto, affinché in sede di pianificazione locale favoriscano il più possibile l’inserimento nei piani sociali di zona distrettuali degli interventi relativi a situazioni di emergenza che i piccoli comuni hanno attivato, in modo che non vi sia interruzione nell’erogazione delle prestazioni.

La Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione sociale emana annualmente, con proprio provvedimento di natura dirigenziale, un avviso che stabilisce le modalità e la tempistica per la presentazione delle istanze da parte dei piccoli comuni.

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5. Rendicontazione

In sede di esame della rendicontazione, da effettuare entro quattro mesi dalla presentazione della stessa, la Regione verifica la rispondenza della spesa sostenuta dai piccoli comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite ispettive i cui esiti sono pubblicati sul sito web della Regione (articolo 3, commi 2 bis e 3 bis della l.r. 6/2004).

Ulteriori modalità relative alla presentazione della rendicontazione da parte dei piccoli comuni beneficiari dei finanziamenti sono indicate nel provvedimento dirigenziale di approvazione dell’avviso di cui al punto 4.

Nel caso in cui le risorse erogate per le finalità di cui alla l.r. 6/2004 non vengano impiegate o vengano impiegate parzialmente, il relativo importo non utilizzato dovrà essere impiegato nell’ambito della programmazione distrettuale degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale di cui alla l.r. 11/2016.

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