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Comunicato Ufficiale n. 39 del 23/12/2016

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Academic year: 2022

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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028 Indirizzo Internet: www.figc-crt .org

e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 39 del 23/12/2016

AUGURI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

Assumo la Presidenza del Comitato Regionale Toscana LND consapevole del grande impegno e responsabilità che tale incarico comporta. Sono certo di poter contare sull’appoggio fondamentale del Consiglio Direttivo, delle Delegazioni Provinciali, e di una struttura collaudata nelle figure del Segretario, dei dipendenti e collaboratori, confidando anche nell’aiuto, collaborazione e, soprattutto, comprensione di tutti coloro che fanno parte del movimento calcistico toscano.

Un movimento che ho avuto la possibilità di conoscere bene, sia da Presidente e poi da Coordinatore del SGS, verificandone la grande vitalità, la preparazione dei dirigenti e il sacrificio dei tanti volontari.

In questi anni in rappresentanza del SGS, ho partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo della LND, durante le quali ho avuto l’opportunità di capire, comprendere le origini e le motivazioni delle scelte di politica sportiva e di condividerle, talvolta contribuendo alla loro realizzazione. Questo mi ha consentito di apprezzare la bontà dei programmi e del progetto che il Consiglio attuava per le nostre società. Una unità di intenti che, nella nostra Regione, ha sempre caratterizzato gli ottimi rapporti tra il Settore Giovanile e la LND, rafforzando nel tempo la condivisione delle scelte intraprese.

Il programma che ho preparato insieme ai Consiglieri sarà pertanto all’insegna della continuità programmatica, con l’impegno di implementarlo con la condivisione delle società sportive, le cui istanze ed esigenze rappresentano il punto di partenza per un’azione apprezzata ed efficace.

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Ho sempre pensato e affermato in tante occasioni che il Comitato debba essere considerato come una grande Agenzia di servizi sportivi a supporto di tutte le società distribuite capillarmente sul territorio. Società che a loro volta assicurano alla comunità circostante servizi sportivi, educativi, sociali, coinvolgendo migliaia di atleti, allenatori, dirigenti e volontari.

Dare risposte positive a questa realtà vuol dire avere un’idea complessiva del contesto in cui ci si muove, attenti in particolare nell’anticipare le nuove esigenze per realizzare un programma articolato che assicuri una continuità alle linee generali seguite fino ad adesso.

Questo lo potremo fare solo se ci sarà un vero e sincero confronto con la base instaurando un rapporto amichevole e confidenziale con tutti.

Sarà mio impegno primario, insieme al Consiglio, adoperarmi perché questo avvenga, assicurando in ogni momento la massima disponibilità all’ascolto e al confronto costruttivo.

Consentitemi, infine, di salutare con grande affetto e stima Fabio Angelini, Segretario “storico” del Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, i Responsabili Tecnici dell’Attività di Base e dell’Attività Scolastica e tutti i collaboratori, con i quali ho condiviso esperienze umane e formative che difficilmente potrò dimenticare.

A Fabio Bresci, che ha guidato mirabilmente il Comitato Regionale negli ultimi anni, un augurio sincero per il nuovo, importante e meritato incarico che si accingerà a ricoprire a livello Nazionale e un GRANDE GRAZIE a nome mio e di tutto il movimento calcistico della Toscana.

In prossimità delle prossime Feste a nome del Consiglio Direttivo vorrei inviare a tutti i dirigenti, alla classe arbitrale, ai volontari, ai tecnici, agli atleti, alle atlete e alle loro famiglie i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Paolo Mangini

Ringraziando tutto il movimento dilettante toscano per questi meravigliosi diciotto anni che ci hanno visto insieme uniti nel portare avanti l’attività sia a livello dilettante che giovanile, attraverso un confronto schietto e continuo, auguro a Paolo, al Consiglio Direttivo, a tutti i componenti di questo Comitato, ai Dirigenti, Atleti, Tecnici delle società, agli Arbitri della nostra Regione ed a tutte le strutture periferiche, un felice Natale e Anno Nuovo di serenità e di pace, estendendo tale messaggio a tutte le loro famiglie ed al mondo sportivo in generale.

Fabio Bresci

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Indice

Comunicato Ufficiale n. 39 del 23/12/2016 ... 1491

COMUNICAZIONI ... 1494

1. Comunicazioni della F.I.G.C. ... 1494

2. Comunicazioni della L.N.D. ... 1494

3. Comunicazioni del Comitato Regionale ... 1494

Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico ... 1494

GIUSTIZIA SPORTIVA ... 1495

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana ... 1495

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana ... 1502

ERRATA CORRIGE ... 1507

ALLEGATI... 1507

CALENDARIO GARE ... 1508

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COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

 Comunicato Ufficiale n.98/AA comunicazione Procura Federale

2. Comunicazioni della L.N.D.

2.1. ALLEGATI

 Circolare n.32 del 15/12/2016 riguardante versamento dell’acconto IVA 2016 - Misura dell’interesse legale 2017

 Comunicato Ufficiale n.183 del 21/12/2016 riguardante tabella punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio - promozione tre le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza Stagione Sportiva 2016/2017

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.2.1. CHIUSURA UFFICI

Informiamo le Società che in occasione delle Festività natalizie gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre.

Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – GIRONE C

Si comunica che la gara AQUILA 1902 MONTEVARCHI – SETTIGNANESE del 18 dicembre 2016 sospesa per infortunio del D.G. , sarà recuperata il 4 gennaio 2017 alle ore 15:00 come pubblicato in altra parte del presente C.U.

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GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Enzo François Componente Avv. Alessandro Brogi Componente

Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 16 Dicembre 2016 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

06 / 1 - P – Stagione 2016/2017 – deferimento della Procura Federale a carico di:

- Ceccarelli Marina, Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone, alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F.;

- U.S.D. Don Bosco Fossone, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S.

per quanto contestato alla Presidente;

- Vanelli Ademaro, Presidente dell’U.S.D. Paradiso E.B., per la medesima violazione contestata alla tesserata Ceccarelli;

- U.S.D. Paradiso E.B. per la conseguente responsabilità diretta ex art.4/1 CGS.

La Procura Federale ha disposto, su specifica segnalazione del C.R. Liguria riferita a due Società del C.R. Toscana, il deferimento dei Tesserati sopraindicati, nonché delle rispettive Società di appartenenza per la corrispondente responsabilità oggettiva, contestando loro la violazione di quanto disposto dall’art. 96 delle N.O.I.F..

Detto Ufficio ha infatti rilevato in sede inquirente che i Presidenti, Ceccarelli Marina dell’U.S.D. Don Bosco Fossone e Vanelli Ademaro dell’U.S.D. Paradiso, hanno posto in essere nel corso della stagione 2015/2016, tra essi, il trasferimento del Calciatore Lorenzo Calzolari senza corrispondere all’U.S.D. Canaletto Sepor (C.R. Liguria), per il cui Settore Giovanile il Calciatore è stato tesserato nel triennio precedente, il premio di preparazione previsto, appunto, dall’art. 96 richiamato.

Constatata la regolare esecuzione delle previste notifiche (comunicazione della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale e convocazione per l’udienza di discussione odierna) il Tribunale disponeva che l’udienza per l’esame del deferimento avvenisse in data 25 novembre u.s..

Nelle more perveniva, da parte della Signora Ceccarelli, documentata istanza con la quale si richiedeva un rinvio della discussione, istanza che veniva accolta dal Collegio che, previa riunione in Camera di consiglio e avuto riguardo a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 34 bis, disponeva il rinvio alla data del 16 dicembre dandone rituale comunicazione alle parti interessate.

In data odierna si procede pertanto all’esame del deferimento dandosi atto della presenza della Signor Marina Ceccarelli, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S.D. Don Bosco Fossone.

Il Signor Vanelli Ademaro, in proprio e quale Presidente dell’U.S.D. Paradiso E. B., ha comunicato a mezzo fax la propria indisponibilità, per motivi di salute, a comparire.

La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale in apertura di dibattimento deposita il verbale di accordo intercorso, ex. art. 23 del C.G.S., con la Signora Ceccarelli Marina riguardante sia la posizione della Tesserata che quella della Società dalla stessa rappresentata.

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Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, esaminata la proposta, rilevatane la corretta formulazione, accertata la congruità delle sanzioni in essa contenute, ne dichiara l’efficacia e dispone la chiusura del dibattimento nei confronti dei soggetti che l’hanno sottoscritta.

Della richiesta di definizione è stato redatto separato verbale.

Il dibattimento prosegue nei confronti dei deferiti non presenti.

L’Avvocato Cristaudo, per conto della Procura federale, chiede la integrale conferma del deferimento emergendo la violazione contestata dalle dichiarazioni rese da entrambi i Presidenti deferiti le cui eccezioni, sollevate nel corso dell’istruttoria, appaiono del tutto pretestuose.

Precisa a tal fine che i fatti contestati risultano in modo evidente dalla documentazione acquisita in sede istruttoria e sono, peraltro, confermati indirettamente dalle dichiarazioni rese in quella sede dagli stessi soggetti deferiti.

Chiede la comminazione delle seguenti sanzioni:

- a Vanelli Ademaro, l’esclusione da qualsiasi attività federale per la durata di mesi 3 (tre);

- alla Società U.S.D. Paradiso, ammenda di € 600,00 (seicento).

Non essendo stato svolto alcun intervento a difesa, il Collegio si riunisce in Camera di consiglio rilevando che la decisione da assumere non può prescindere da un’esegesi della disposizione normativa.

Le Norme organizzative interne federali (N.O.I.F.), ovvero quell’insieme di norme riguardanti l’intera attività federale, regolano, nel Titolo VII i “Rapporti tra società e calciatori” istituendo all’art.

96, comma 1, un premio di preparazione, disponendo che “Le Società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante”, o” non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” con vincolo annuale, sono tenute a versare alle o alla società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro….”.

Il comma prosegue indicando, al fine della determinazione dell’entità del premio, i coefficienti da applicarsi, al termine di ogni stagione sportiva, in base alle variazioni annuali degli indici ISTAT per il costo della vita.

Detti coefficienti sono determinati progressivamente (da 1 a 5) sulla base dei singoli campionati nei quali militano le società che effettuano il tesseramento del giovane calciatore.

Il disporre che le Società “sono tenute” al versamento di somme non lascia dubbi circa

l’imperatività della norma alla quale quindi nessuna delle Società che si trovi nelle condizioni indicate può sottrarsi.

Lo stesso inciso inoltre determina il momento nel quale il Premio di preparazione deve essere corrisposto legando il pagamento alla richiesta di tesseramento. (Le Società che richiedono per la prima volta il tesseramento come…….., sono tenute a versare……).

Così interpretata la norma, il Collegio esamina, sulla base del censimento storico del calciatore, i fatti che hanno indotto la Procura Federale a proporre il deferimento.

Lorenzo Calzolari, tesserato per il Settore Giovanile dell’U.S.D. Canaletto Sepor, militante nel Campionato di 3^ categoria indetto dalla Delegazione Provinciale di La Spezia (C.R. Liguria), viene svincolato in data 1.7.2015 per “fine stagione”.

In data 7.10.2015, viene tesserato, quale Calciatore Dilettante, dalla Società U.S.D. Paradiso che milita nella 3^ Categoria del Campionato indetto dalla Delegazione provinciale di Massa.

In data 14 10.2015 – dopo sette giorni – il Calciatore viene ceduto in prestito all’U.S.D. Don Bosco Fossone militante nel Campionato di Promozione, indetto dal C.R. Toscana, determinando in tal modo l’insorgere dell’obbligo della corresponsione da parte di detta Società del premio di preparazione, quanto meno, alla Società U.S.D. Canaletto.

Detta obbligazione non è mai stata adempiuta, per cui la violazione dell’art. 96 delle N.O.I.F. è pienamente accertata.

E’ peraltro noto a questo Collegio, anche sulla base di numerose decisioni assunte sia dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare sia della Corte Federale di Appello, che nell’ambito della L.N.D. è invalso ormai – al fine di eludere, o di contenere nella misura minima il pagamento del Premio di preparazione – l’uso di tali triangolazioni che vengono, allorché accertate, adeguatamente e specificatamente sanzionate,

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Nello specifico la dichiarazione resa dalla parte in sede istruttoria non è credibile e comunque non idonea a smontare il solido impianto accusatorio.

Infatti il Vanelli ha ammesso nell’occasione di non aver corrisposto il premio giustificandosi con

“…non essendomi mai pervenuta alcuna richiesta in tal senso…” per affermare successivamente di essere disponibile”…..a far fronte a quanto spettante alla Società Canaletto Sepor”.

L’evidente contraddizione è indicativa del fatto che egli era comunque a conoscenza della norma che ha, quindi, disatteso deliberatamente.

Infine, in sede di memoria susseguente alla comunicazione della conclusione delle indagini, lo stesso Presidente Vanelli ha affermato di aver “….deciso il trasferimento in prestito del Calzolari per dargli l’opportunità di continuare a giocare con i coetanei.”

La violazione della norma è ampiamente dimostrata.

Stranamente i medesimi argomenti vengono svolti – in parallelo – anche dalla Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone.

Sempre esaminando le dichiarazioni rese dai due Presidenti deferiti, il Collegio non può non osservare come non risponde al vero, almeno per quanto riguarda l’U.S.D. Paradiso, che la Società Canaletto non ha effettuato alcuna richiesta in merito, dato che esiste tra gli atti istruttori una specifica nota risalente al 27 aprile 2016.

Si rileva ancora che la Società U.S.D. Paradiso non ha rivolto, da parte propria, analoga richiesta all’U.S.D. Don Bosco Fossone.

In ogni caso, a prescindere dal non essere credibile che si ponga in essere un trasferimento – ancorché temporaneo ed una settimana dopo averlo tesserato – di un calciatore solo per venire incontro ad alcune sue esigenze personali, è di tutta evidenza che se ciò – per qualsivoglia motivo accada – il disposto dell’art. 96 deve essere comunque pienamente osservato.

La norma infatti ha carattere oggettivo dato che il titolo che dà luogo all’obbligo di corresponsione del premio è costituito unicamente dal tesseramento, con status diverso da quello previsto per i giovani calciatori, senza che sia necessaria una qualsiasi motivazione.

La corretta applicazione nel caso di specie del disposto dell’art. 96 in esame ingenera l’obbligo da parte delle due Società, U.S.D. Paradiso e U.S.D. Don Bosco Fossone, di corrispondere il premio di preparazione all’U.S.D. Canaletto Sepor, (ultima Società), per il passaggio, in data 7.10.2015, del calciatore dal Settore Giovanile dalla 3^ categoria, alla Promozione.

Il deferimento è fondato e quindi da accogliere.

P . Q . M .

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni:

- al Dirigente Vanelli Ademaro, quale Presidente dell’U.S.D. Paradiso, la preclusione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per la durata di mesi 3 (tre);

- alla Società U.S.D. Paradiso, per la conseguente responsabilità diretta (art. 4, c. 1), l’ammenda di

€ 600,00 (seicento).

Dispone inoltre – ex art. 23 – l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- a Ceccarelli Marina, Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone, la preclusione a svolgere attività nell’ambito federale per la durata di mesi 2 (due);

- alla Società U.S.D. Don Bosco, ammenda di € 400,00 /quattrocento).

Ricorda alle Società deferite quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del C.G.S., ultima parte nella modifica riportata con il C.U. n. 255/2016 della F.I.G.C.

07/1 - P – stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società Polisportiva Margine Coperta, in applicazione del disposto dei cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate all’allenatore Signor Rodrigo Failli, tesserato per la suddetta Società.

In data odierna si apre il procedimento indicato in oggetto, proveniente dal rinvio disposto da questo Tribunale in data 25 novembre u.s., che trova la propria origine nel rifiuto opposto, a suo

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tempo, dalla Segreteria Federale della F.I.G.C. alla richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali avanzata dall’Allenatore Tommaso Palilla, nei confronti del Tesserato Rodrigo Failli, allenatore tesserato anch’egli per la società Polisportiva Margine Coperta.

A seguito di tale provvedimento gli atti sono pervenuti alla Procura Federale per quanto di competenza.

L’Ufficio, effettuata la necessaria istruttoria, ha disposto il deferimento al Settore Tecnico dell’Allenatore Failli Rodrigo, mentre la Società, per la quale questi era tesserato all’epoca dei fatti, è stata deferita a questo Tribunale che, verificata l’avvenuta notifica alle parti interessate della comunicazione della conclusione delle indagini e del disposto rinvio, ha stabilito che la questione venga esaminata nella data odierna.

E’ presente la Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo mentre è assente il legale rappresentante della Società deferita.

Questi i fatti.

In data 31 marzo 2015 il Signor Tommaso Palilla, tesserato quale Allenatore di base per la Società Polisportiva Margine Coperta, chiedeva alla Segreteria Federale l’autorizzazione a procedere in sede penale nei confronti del Signor Rodrigo Failli, tesserato anch’egli quale Allenatore di base per la medesima Società.

Motivava l’istante la richiesta affermando di essere stato aggredito fisicamente e verbalmente dal Failli e di essere stato oggetto, da parte dello stesso, di insulti e minacce anche tramite Sms.

A sostegno della richiesta allegava certificato ospedaliero recante una prognosi di gg. 7 (sette) in ordine ad una diagnosi di “pregressa lussazione spalla dx”, nonché la stampa di alcuni messaggi telefonici ricevuti dal Failli.

La Procura Federale, ascoltate le parti ed altri due tesserati, quali persone informate dei fatti, ha proposto il deferimento in esame.

In sede dibattimentale il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento rilevando che il comportamento tenuto dal Failli, causa del deferimento della Società, è ampiamente provato sia sotto l’aspetto documentale che sotto quello testimoniale.

Chiede pertanto che alla Società Polisportiva Margine Coperta venga inflitta la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 300,00 (trecento).

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, osserva che risulta evidente che tra i due Allenatori di base, utilizzati entrambi dalla Società nell’ambito delle squadre minori, si sia verificato un alterco, come emerge dalle dichiarazioni rese dal Dirigente della Società per la quale sia il Failli che il Palella erano tesserati.

E’ altresì dimostrato, attraverso la stampa dei rispettivi s.m.s. che tra i due via sia stato, oltre che uno scambio di messaggi non proprio edificanti e contenenti anche minacce, un contatto fisico, ammesso questo – sia pure con le ovvie cautele difensive – dal Failli il quale ha dichiarato di avere

“spintonato” il Palella, allontanandolo, “facendo leva tra collo e mandibola”.

Il contatto viene confermato dal Palella, anche in sede istruttoria, avendo egli dichiarato che, oltre ad essere colpito alla tempia, è stato trattenuto per le braccia e strattonato dal Failli, circostanza quest’ultima che trova conferma nella certificazione ospedaliera che indica una prognosi di giorni 7 (sette).

Il fatto è quindi provato ed il Collegio nell’accogliere il deferimento proposto non può esimersi dal rilevare che, nell’ambito della disciplina sportiva, il fatto acquisisce rilevanza particolare essendo avvenuto tra due allenatori di base, ovvero tra due tecnici ai quali è affidata l’educazione di giovanissimi calciatori.

Questo Tribunale ha inoltre accertato che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provato il comportamento tenuto dal Failli, sanzionandolo di conseguenza.

P . Q . M .

Il Tribunale Federale, accoglie il deferimento e, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del C.G.S., infligge alla Polisportiva Margine Coperta la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 300,00 (trecento).

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09 /P –stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento a carico del Signor Simone Tinacci, A.E.

appartenente alla Sezione A.I.A di Siena, al quale viene contestata

la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3 (lettera g), del Regolamento A.I.A., nonché dell’art. 6, comma 1, del Codice etico dell’A.I.A..

La Procura Federale ricevuta, tramite il C.R. della Toscana, una segnalazione del G.S.D.

Rapolano Terme concernente il comportamento tenuto dall’Arbitro, Signor Simone Tinacci, in occasione della gara Rapolano Terme / Casolese, da questi arbitrata in data 31 gennaio 2016, ha ritenuto, previa rituale istruttoria, disporre il deferimento di cui in epigrafe.

Constatata l’avvenuta notifica da parte della Procura Federale al Signor Tinacci dell’avviso di conclusione delle indagini, questo Tribunale ha convocato le parti per la data odierna.

L’Arbitro Effettivo Tinacci Simone ha fatto sapere a mezzo fax di non potere essere presente per motivi di lavoro.

La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore.

Il rappresentante della Procura, riportandosi alle dichiarazioni rese dai tesserati interpellati dall’Ufficio in istruttoria, ritiene ampiamente provato – anche perché confermato direttamente dall’Arbitro Tinacci – il rapporto di conoscenza ed amicizia che lo lega, ad alcuni giocatori della Società Casolese per cui il D.G. è effettivamente incorso nella violazione dei principi comportamentali regolati dal C.G.S..

In proposito ricorda le dichiarazioni univocamente rese dai tesserati ascoltati nella fase istruttoria del procedimento.

Chiede che il comportamento dell’Arbitro Tinacci venga sanzionato con l’inibizione per mesi 3 (tre).

Il Collegio, passando a decisione, ritiene doveroso - per chiarezza di esposizione - precisare quali siano stati i motivi che hanno indotto detta Società a proporre la segnalazione all’origine del presente procedimento e quali le conseguenti conclusioni della Procura Federale.

Con l’istanza si contesta al D.G.:

a) un comportamento estremamente confidenziale verso i calciatori della Casolese in contrapposizione “ll’atteggiamenato di sfida” dallo stesso tenuto sia verso i Calciatori che verso il pubblico del Rapolano;

b) un’eccessiva severità nei provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara, tutti a senso unico nei confronti dei calciatori della società Rapolano;

c) la chiusura della gara con almeno sei minuti di anticipo rispetto al tempo regolamentare;

d) ed infine l’essersi vantato con un calciatore del Rapolano – durante una serata trascorsa in discoteca – di avere, in occasione di una gara diretta in precedenza, alterato deliberatamente il relativo rapporto al fine di far comminare ad un calciatore una severa sanzione.

Preliminarmente si rileva che quanto dedotto nella segnalazione (lettere b e c) in ordine alle decisioni assunte sul campo queste esulano, come del resto ha affermato la Procura Federale per quanto riferito alla propria indagine, dalla competenza di questo giudicante secondo quanto disposto dall’art. 29 del C.G.S..

In riferimento a quanto indicato con la lettera d), osserva questo Collegio che la Procura Federale non ha ritenuto di assumere alcun provvedimento tant’è che il fatto menzionato non viene contestato per cui è evidente che nulla è emerso in proposito nel corso delle indagini e quindi su di esso non vi può essere pronuncia alcuna.

“Ad colorandum” ritiene comunque il Collegio evidenziare che il fatto è stato segnalato dal D.S. del Rapolano il quale ha affermato, in modo singolare ed in risposta a specifica domanda postagli in sede di audizione: “non ricordo chi fosse il calciatore nostro tesserato che mi riferì quanto ebbe a dire il Tinacci in occasione…….”

L’aver ricevuto da un proprio calciatore un’affermazione di tale gravità avrebbe dovuto suggerire al Dirigente un approfondimento sulla vicenda segnalandola agli Organi federali e, in ogni caso, alla Procura Federale con diretta immediatezza.

Il deferimento è quindi circoscritto a quanto indicato sotto la lettera a).

Il capo di incolpazione notificato dalla Procura prevede la presunta violazione degli artt. 40, commi 1 e 3, del Regolamento A.I.A. e dell’art. 6 del Codice etico A.I.A. ovvero delle disposizioni che regolano, sotto l’aspetto disciplinare, il comportamento che gli arbitri sono tenuti ad osservare.

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Per quanto riguarda la violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 40 del Regolamento A.I.A. non si può prescindere da quanto dispone l’art. 32 dello Statuto Federale che, se da un lato assoggetta gli associati all’A.I.A. alla potestà disciplinare della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., dall’altro dispone che le competenze della giustizia domestica vengano previste dal Regolamento A.I.A. per cui, ogni qualvolta gli Organi della G.S. della F.I.G.C. vengono chiamati ad esaminare il comportamento degli Arbitri, è necessario accertare se ci si trovi o meno nell’ambito della Giustizia federale o in quella Giustizia domestica A.I.A..

In proposito si rileva che l’art. 3 del Regolamento A.I.A., dopo aver disposto che gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della G.S. della F.I.G.C. per quanto previsto dal C.G.S. indica che detti tesserati vengono assoggettati alla giurisdizione domestica allorché violino

“…gli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi terzo e quarto del presente Regolamento e……”.

Ciò porta il Collegio a dichiarare la propria incompetenza in ordine alla violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento A.I.A..

Diversa è la formulazione della seconda parte del comma 1 del citato art. 40 allorché dispone che

“Gli arbitri sono tenuti a ………… nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”.

Tale disposto normativo trova conferma nell’art. 6, comma 1 del Codice Etico dell’A.I.A:, che, pur rilevando il Collegio che esso trovi applicazione nello stretto ambito di competenza dell’A.I.A., così dispone: ”Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà.”

La inosservanza di tali disposti normativi, tenuto altresì conto dell’obbligo che incombe sugli arbitri di osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali (art. 40, c. 2,) determina la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S..

Conclude il Collegio che è indubbio che le reciproche manifestazioni di amicizia e conoscenza poste in essere dal Tinacci e dai calciatori della Casolese collidano con quanto indicato dal comma 1 dell’art. 1 bis del C.G.S. e per ciò stesso, come già riportato, suscettibili di sanzione.

Per quanto riguarda il richiamo alle ragioni di incompatibilità ed inopportunità indicate sull’atto di deferimento si rileva che esse rientrano nell’esclusiva competenza degli Organi A.I.A. ai quali è demandato, qualora ne siano venuti a conoscenza, il compito di valutarne la sussistenza o meno.

Il deferimento è pertanto da accogliere nei termini sopraindicati.

P . Q . M .

il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana infligge all’A.E. Simone Tinacci il divieto a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per mesi 3 (tre).

n.10 / P – Stagione sportiva 2016/2017 – deferimento a carico di:

- Met Hasani Marco, - Drovandi Tommaso,

entrambi tesserati come calciatori per la S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. per quanto commesso in occasione della gara che ha visto, in data 2/4/2016, la propria squadra opposta a quella della Società U.S. Sporting Arno nell’ambito del Campionato Regionale Allievi, fascia “B”;

- la Società S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo, per la responsabilità oggettiva derivante da detto comportamento prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

La richiesta di intervento al fine “di evitare il ripetersi di tali fatti” garbatamente rivolta dal Presidente della Società U.S. Sporting Arno al Presidente del C.R. Toscana e da questi inoltrato

(11)

Ha infatti accertato l’Ufficio Inquirente con approfondita istruttoria che, nel corso della gara S.S.D.

Jolly Montemurlo / U.S. Sporting Arno sopra rubricata, i due Calciatori deferiti, tesserati per la Società Iolly Montemurlo, hanno urinato nella borraccia dell’acqua da bere che il portiere della Società Sporting Arno aveva posto dietro la propria porta.

Alla borraccia alla quale aveva, nel corso della gara, attinto un Calciatore della Società Arno che, per la nausea da cui è stato colpito, aveva successivamente chiesto la sostituzione.

Accertata l’avvenuta notifica ai tesserati oggetto di deferimento da parte della Procura Federale dell’avviso di conclusione delle indagini, questo Tribunale ha posto in discussione per la data odierna la vicenda.

Sono presenti:

- Met Hasani Marco e Drovandi Tommaso, calciatori, entrambi assistiti dagli esercenti la potestà genitoriale in quanto minori

Per la Società S.S.D. Jolly Montemurlo nessuno è presente pur in presenza di regolare convocazione.

La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto il quale sottopone al vaglio del Collegio l’accordo intercorso, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., con i rappresentanti dei due calciatori deferiti in ordine al quale deposita relativo verbale.

- Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, esaminata la proposta della quale rileva la corretta formulazione, accertata la congruità delle sanzioni in essa indicate, ne dichiara l’efficacia, disponendo la chiusura del procedimento nei confronti dei Calciatori Drovandi Tommaso e Met Hasani Marco, proseguendolo nei confronti della Società

S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo Il fatto.

Nel corso della gara indicata in premessa, durante una pausa del gioco, un calciatore della Società Sporting Arno è andato a dissetarsi prelevando acqua dalla borraccia che il proprio portiere, abitualmente, reca con sé dopo averla ricevuta dal Dirigente Accompagnatore, e che deposita dietro la porta che difende.

Su esplicita richiesta egli ha consegnato – dopo averla prelevata da una posizione che non era quella in cui egli l’aveva deposta – la borraccia ad un compagno di squadra il quale, dopo aver attinto un po’ d’acqua per rinfrescarsi, ha iniziato a bere sputando con immediatezza il liquido affermando non essere acqua ma urina.

Gettava quindi via la borraccia e rientrava in campo per uscirne dopo qualche minuto perché afflitto da nausea.

Il portiere della squadra nel ricostruire a posteriori la vicenda ha affermato che le uniche persone passate dietro la porta – percorso obbligato per raggiungere gli spogliatoi – erano due calciatori della Società Jolly Montemurlo, sostituiti a tre minuti l’uno dall’altro.

L’Allenatore di detta squadra dopo aver minacciato l’intera squadra di fare analizzare il contenuto della borraccia della quale era venuto, con il consenso dell’Arbitro, in possesso, al fine di identificare i responsabili, riceveva una telefonata dal Calciatore Tommaso Drovandi il quale gli dichiarava di essere stato, in compagnia del Calciatore Met Hasani, l’autore della bravata.

Il dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale, intervenendo, afferma che il deferimento della Società è conseguenza – ex art. 4, c. 2 del C.G.DS. - del comportamento tenuto dai due Calciatori i quali hanno ammesso il fatto

Chiede quindi irrogarsi alla Società Montemurlo, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 100,00 (cento).

La decisione.

Nel premettere che la Società Jolly Montemurlo milita nel Campionato di serie D, il Collegio, come più volte affermato, ritiene che compete alle Società il far comprendere ai Calciatori – nella specie partecipanti al campionato Regionale Allievi e quindi aventi sedici anni di età – l’importanza e la necessità di essere consapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti sportivi.

(12)

Il fatto contestato è indubbiamente provato dalle dichiarazioni confessorie rese dai due Calciatori deferiti ed ad esso, secondo la normativa vigente, consegue la responsabilità della Società per la quale i Calciatori sono tesserati: il deferimento deve essere, quindi, necessariamente accolto.

P . Q . M .

il T.F.T. della Toscana infligge alla S.S.D. a r.l. Jolly Montemurlo la sanzione pecuniaria dell’ammenda che ritiene equo determinare, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società e del fattivo comportamento dell’Allenatore, in € 200,00 (duecento).

Ricorre quanto indicato dall’art. 23, c. 2, del C.G.S.,

Dispone, in applicazione dell’accordo intervenuto tra le parti, che a ciascuno dei Calciatori Met Hasani Marco e Drovandi Tommaso, venga inflitta la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE TOSCANA

La Corte di Appello così composta:

Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Enzo François Componente Avv. Alessandro Brogi Componente

Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Fabrizio Tosi si è riunita il giorno 16 Dicembre 2016 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni :

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

43 stagione sportiva 2016/2017 Gara Atletico Etruria – Fucecchio (2-0) del 4/12/2016.

Campionato di Promozione. In C.U. n.33 del 9/12/2016.

Reclama la società Fucecchio avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.al calciatore Covato Emanuele “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione contestando il fatto imputato al proprio tesserato. Ritiene che non vi è stata alcuna azione violenta verso l’avversario da parte del proprio tesserato, in quanto il Covato ha unicamente esortato il primo ad accellerare una rimessa in gioco del pallone spingendolo lievemente con le mani.

La stessa reclamante narra inoltre di situazioni comportamentali riferibili all’arbitro che, secondo la stessa, non avrebbe diretto la gara con la dovuta imparzialità.

Il D.G. nel supplemento di rapporto contesta quanto gli viene imputato personalmente e rileva che il calciatore Covato ha colpito al volto con uno schiaffo l’avversario facendolo cadere a terra, senza tuttavia procurargli danni fisici apparenti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara, respinge il reclamo.

La versione arbitrale appare chiara ed inequivocabile e quindi non vi è motivo di dubitare che i fatti sia siano svolti in maniera diversa da come descritti.

Si ricorda, ancora una volta, che il contenuto del rapporto arbitrale costituisce, normativamente, prova privilegiata, salvo evidenti anomalie fra il rapporto ed il supplemento o contraddizioni evidenti rilevabili oggettivamente.

In tema di quantificazione della sanzione, la stessa appare idonea rispetto ai fatti contestati,

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compito di questo Collegio valutare comportamenti che nulla hanno a che vedere nel merito dell’impugnazione.

Qualora la reclamante ritenga di essere stata danneggiata da condotte arbitrali non corrette, potrà rivolgersi nelle sedi opportune preposte al vaglio di tali situazioni comportamentali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

38 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo A.S.D Chiesanuova 1975 Avverso Inibizione Fino Al 1\4\2017 Del Signor Gai Nicola. (C.U. N. 27 Del 17\11\2016)

Propone rituale reclamo la ASD Chiesanuova 1975 avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “A gioco fermo entrava indebitamente sul terreno di gioco dirigendosi verso il DG con fare minaccioso e lo strattonava per due volte per la maglia senza procurargli dolore. Nel frattempo lo offendeva.”.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, ammettendo che il signore Gai, dirigente facente funzione di massaggiatore, era entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione poiché un calciatore della società Chiesanuova si trovava a terra colpito da un avversario con due pugni non visto dall’arbitro. Tuttavia il Gai secondo la reclamante non avrebbe fatto alcunchè, anche se non spiega in realtà nel reclamo quale sarebbe stato il reale comportamento del medesimo, né se l’entrata del Gai fosse finalizzata a soccorrere il calciatore a terra piuttosto che a protestare verso il DG per l’episodio violento del quale il giocatore era rimasto vittima.

La C.A.S.T., sulla scorta degli atti esaminato il reclamo ed acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso.

Il DG ribadisce in toto il proprio rapporto, e, nel mentre conferma che vi era una calciatore a terra, asserisce che le intenzioni del Gai erano rivolte più a protestare nei suoi confronti, che a soccorrere il calciatore. Aggiunge che il tono ed i modi della protesta erano quelli descritti nel rapporto, culminati nel doppio strattonamento senza causare dolore.

Le argomentazioni difensive sono irrilevanti, ed i fatti provati.

La sanzione appare congrua e va confermata.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina l’acquisizione della tassa relativa.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

39 Stagione sportiva 2016- 2017 Oggetto: C.U. n. 25 del 23.11.2016

Reclamo del A.S.D. Monterotondo avverso la squalifica inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano per 5 gare.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Monterotondo impugna la squalifica inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano per 5 gare, comminata dal Giudice Sportivo di Livorno con la seguente motivazione: 'a fine gara rivolgeva frasi offensive al d.g., di poi appoggiava il dito sul petto del d.g. reiterando le offese. Sanzione aggravata perché capitano'.

La reclamante, con stringate e succinte motivazioni, ritiene eccessiva la sanzione comminata, contestando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto frutto di un'erronea valutazione dei fatti da parte del direttore di gara.

Precisa in proposito che il calciatore non ha toccato il direttore di gara, essendosi limitato a protestare verbalmente per la decisione arbitrale avversa, facendo altresì presente che la decisione che ha scatenato le proteste del giocatore non ha comunque influito sull'esito della gara, ragione per cui il calciatore non avrebbe avuto motivo di comportarsi così come indicato dall'arbitro in referto.

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Conclude chiedendo di essere ascoltata dall'Organo adito, salvo poi rinunciarvi con fax del 15.12.2016.

La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.

Osserva il Collegio che le deduzioni della reclamante non trovano alcun riscontro nelle risultanze arbitrali, alle quali, come noto, viene riconosciuto carattere privilegiato nella gerarchia delle fonti probatorie.

Le suddette risultanze, seppur non scalfiscono o condizionano il giudizio interpretativo del Giudicante sul fatto, ne orientano inevitabilmente la decisione in ordine all'esistenza o meno del fatto stesso.

Nel caso di specie l’arbitro, sollecitato dalla Corte a precisare i fatti sui motivi di reclamo, ha confermato quanto dettagliatamente descritto nel rapporto di gara e, in particolare, la condotta ingiuriosa e irriguardosa del Gonnelli posta a fine gara nei suoi confronti, peraltro reiterata più volte, e di aver 'stimolato' anziché soffocato gli animi della protesta nei suoi confronti, venendo meno ai doveri strettamente connessi al fatto di rivestire la qualifica di capitano.

Elementi tutti che paiono in definitiva decisivi per poter affermare la responsabilità del Gonnelli in ordine ai fatti contestati, da ritenersi peraltro aggravata dal fatto di rivestire il ruolo di capitano al momento del fatto, il che, per buona pace della reclamante, giustifica e rende del tutto legittimo l'aggravamento della sanzione.

In conclusione, pertanto, non si ravvisano ragioni per ridurre la sanzione impugnata.

P.Q.M.

la C.S.A.T.T.:

- respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Monterotondo e, per l'effetto conferma la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano;

- ordina procedersi con l’addebito della tassa di reclamo.

34 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: impugnazione della A.S.D. Etrusca Marina avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Livorno sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 13/11/2016 contro La Cantera Acli Gabbro (C.U. Delegazione Provinciale di Livorno n. 23 del 16/11/2016)

La Società Etrusca Marina A.S.D. impugna la decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara indicata in epigrafe oltre ad irrogare un’ammenda di €.200,00 a carico della Società La Cantera ACLI Gabbro con la seguente motivazione:

“Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che al 25º del secondo tempo, a seguito della concessione da parte dell'arbitro di un calcio di punizione il giocatore Esposito Diego della soc. Etrusca veniva colpito alla testa da un sasso lanciato dalla tribuna

- che, tale gesto provocava una ferita con perdita di sangue alla testa del calciatore;

- che l'Esposito riceveva le cure del caso da parte dei sanitari presenti con l'ambulanza sull'impianto

sportivo

– che l'arbitro per salvaguardare la sicurezza dei calciatori,sia a causa del gesto del tifoso sia a causa del fatto che non era presente la forza pubblica riteneva di sospendere la gara anticipatamente Ritenuto che a parere di questo Giudice non sussistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, senza che vi fossero fondate ed oggettive situazioni di pericolo tali da sfuggire al suo controllo (…).”

La società Etrusca Marina impugnava tempestivamente tale decisione chiedendo, in via principale la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti de La Cantera ACLI Gabbro oltre alla squalifica del campo di quest’ultima, in via subordinata che la ripetizione della gara abbia luogo in campo neutro ovvero a porte chiuse oltre comunque alla squalifica del campo. In particolare la ricorrente assume che la decisione del G.S.T. avrebbe violato l’art. 4 del C.G.S. in

(15)

sostenitore di scagliare un sasso direttamente dagli spalti, inoltre la responsabilità de La Cantera ACLI Gabbro sarebbe aggravata dalla mancata richiesta di forza pubblica, circostanza della quale, a dire della ricorrente, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto. Inoltre l’Etrusca Marina assume la violazione degli artt. 12, 13 e 14 del C.G.S. in quanto la Società locale, prima dell’inizio della gara, non avrebbe avvisato il pubblico delle sanzioni in conseguenza del compimento di fatti violenti da parte di propri sostenitori. Conseguentemente, conclude sempre la reclamante, vi sarebbe una violazione anche dell’art. 17 del C.G.S. il quale, per fatti analoghi a quelli in esame, prevedrebbe la punizione sportiva della perdita della gara.

Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio oggetto dell’impugnata delibera, quest’ultimo confermava quanto già riportato in sede di referto, precisando di non essere stato in grado di individuare l’autore del gesto in quanto al momento del fatto impegnato a controllare le fasi del gioco, precisando inoltre che il calciatore colpito, prima di essere soccorso dai sanitari, tentava di correre fuori dal terreno di gioco per cercare di individuare l’autore del gesto, non riuscendo tuttavia nell’intento poiché fermato dai propri compagni. A quel punto il clima risultava particolarmente agitato sia da parte dei calciatori locali che da parte di quelli ospiti anche per la mancata identificazione del colpevole, per cui l’Arbitro, ritenendo che fossero venute meno “le condizioni di tranquillità di un normale contesto sportivo”, sospendeva definitivamente l’incontro.

Preliminarmente occorre precisare che a questo Collegio è richiesto di pronunciarsi circa la correttezza della decisione assunta dal G.S.T. disponendo la ripetizione della gara non potendo adottare alcuna decisione circa l’ammenda comminata a La Cantera ACLI Gabbro in quanto da quest’ultima non reclamata. Ciò premesso, rilevando che è certamente nei poteri dell’Arbitro, ai sensi dell’art. 64 punto 2 delle N.O.I.F. far proseguire la gara o meno quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio appaiano pregiudizievoli dell’incolumità propria ovvero di far proseguire la stessa pro-forma per fini cautelativi o di ordine pubblico, spetta però in ogni caso agli Organi di giustizia sportiva accertare e stabilire se la situazione ed i fatti verificatisi abbiano avuto concreta influenza sul regolare svolgimento della gara, risultando pregiudizievoli all’incolumità dei partecipanti.

Sotto tale profilo la decisione assunta dal G.S.T. risulta, a parere di questa Corte, incensurabile.

Infatti nel caso di specie deve effettivamente escludersi la sussistenza di una situazione di pericolo reale, o anche solo potenziale, così come richiesta dall’art. 64 delle N.O.I.F.. In particolare nel supplemento fornito il D.G. giustifica la propria decisione con il venire meno delle “condizioni di tranquillità di un normale contesto sportivo”, una affermazione piuttosto generica che, pur tenuto conto dello stato di agitazione nei contendenti determinato dall’episodio incriminato, non appare certo sufficiente ad integrare i presupposti richiesti dalla norma per giustificare una sospensione della gara. Del resto il D.G. ribadisce di non aver potuto individuare con chiarezza il soggetto cui poteva essere imputato il gesto, quindi la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti de La Cantera ACLI Gabbro non potrebbe trovare fondamento alcuno e l’invocata applicazione del principio della responsabilità oggettiva sotto il profilo dell’esito gara appare inappropriato al caso di specie.

D’altra parte la responsabilità ex art. 4 comma 4 del C.G.S. della squadra locale per l’episodio verificatosi trova già adeguata sanzione nell’ammenda comminata dal G.S.T., specialmente alla luce della mancata individuazione dell’autore del gesto ed anzi sotto quest’ultimo aspetto appare anche inconferente la motivazione data dal G.S.T., infatti dalla stessa sembra emergere che l’atto sia riconducibile ad un sostenitore locale, circostanza quest’ultima, per quanto sopra già riferito, assolutamente sfornita di prova.

Di nessun pregio, il riferimento formulato dalla reclamante circa la mancata effettuazione della richiesta di Forza Pubblica da parte della Società ospitante, innanzitutto poiché il D.G. nel proprio referto parla genericamente di assenza di Forza Pubblica, cosa piuttosto normale nelle gare di Terza Categoria e più in generale in quelle dilettantistiche, ma in più nel rapporto definisce le misure adottate “sufficienti”, senza pertanto indicare specificatamente una mancata richiesta di Forza Pubblica la cui sanzione non avrebbe comunque inciso significativamente sulla portata dell’ammenda inflitta alla Società ospitante, ammenda che peraltro, come già precedentemente indicato, non può essere esame da parte di questo Collegio in quanto non oggetto di reclamo.

(16)

Anche l’eventuale violazione dell’obbligo di avvisare il pubblico circa la responsabilità per fatti violenti ex art. 12 C.G.S., avviso peraltro inusuale nelle competizioni del settore giovanile e dilettantistico, sarebbe ancora una volta ipoteticamente destinata ad incidere sull’ammenda comminata a La Cantera ACLI Gabbro, mentre non ha alcun rilievo nell’ambito del gravame che ci occupa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo, confermando la decisione assunta dal G.S.T. di ripetere la gara indicata in epigrafe. Dispone addebitarsi la relativa tassa.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

42 stagione sportiva 20116/2017 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Verag Villaggio Prato calcio a cinque avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara disputata in data 25/11/2016 contro la Società Menssana Siena Calcio a 5 (C.U. n.

31 del 1/12/2016)

L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto, attiene alla gara esterna, sopra identificata, sospesa al 24esimo del secondo tempo con conseguente decisione del G.S.T. che, nel C.U. n. 31 del 1/12/2016, disponeva la ripetizione della partita (in ragione dell'impraticabilità del campo) per la successiva data del 9 dicembre 2016.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve preliminarmente evidenziare la violazione del disposto dell'art. 46 C.G.S. Titolato “Norme procedurali” che così recita: “I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato; b) dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato; c) dal Tribunale federale a livello territoriale a seguito di deferimento della Procura federale; d) dalla Corte federale di appello.”

Pertanto la reclamante avrebbe dovuto inviare un preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del 26 novembre 2016 per poter essere legittimata alla successiva impugnazione.

Ma vi è di più.

Senza dover e poter entrare nel merito del reclamo occorre rilevare che, in data 9 dicembre 2016, nonostante la supposta pendenza del reclamo - datato 6 dicembre ed inoltrato il 7 successivo - la società impugnante disputava regolarmente la partita rinviata dal Giudice Sportivo di prime cure.

La società ha pertanto, facta concludentia, rinunciato al presente giudizio accettando di giocarsi sul campo, lealmente e correttamente, il risultato della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per la cessazione della materia del contendere e dispone l'incameramento della relativa tassa.

(17)

ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 35 DEL 15/12/2016

CAMPIONATO PROMOZIONE

Causa errata imputazione ammonizione si precisa che il calciatore CANGIANO CIRO (Società Aglianese) non deve considerarsi in diffida (IV Infr.) come erroneamente riporta sul c.u. in oggetto.

PRECISAZIONE A C.U. N. 38 DEL 22/12/2016

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Si precisa che l’allenatore Sig. SCARNICCI GIAN LUCA squalificato fino al 20/01/2017 deve intendersi appartenente alla Società SPOIANO e non ALBERORO 1977 come erroneamente riporta sul c.u. in oggetto.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Si precisa che il risultato della gara NUOVA A.C. FOIANO - IDEAL CLUB INCISA deve intendersi 0-1 e non 1-0 come erroneamente riporta sul c.u. in oggetto.

.

ALLEGATI

 Comunicato Ufficiale n.98/AA comunicazione Procura Federale

 Circolare n.32 del 15/12/2016 riguardante versamento dell’acconto IVA 2016 - Misura dell’interesse legale 2017

 Comunicato Ufficiale n.183 del 21/12/2016 riguardante tabella punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio - promozione tre le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza Stagione Sportiva 2016/2017 per eventuali ripescaggi in Serie D

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CALENDARIO GARE

DEL 4 GENNAIO 2017

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

RECUPERO DEL 18 DICEMBRE 2016

GIRONE C - 13 Giornata

* ACCORDO TRA SOCIETA’

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 23/12/2016.

Il Segretario Il Presidente (Dr. Sauro Falciani) (Dr. Paolo Mangini)

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto

Indirizzo Impianto

AQUILA 1902 MONTEVARCHI SETTIGNANESE A.S.D. A 04/01/2017 15:00*

MERCATALE VALDARNO STADIO

MERCATALE VALDARNO VIA STADIO 2

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