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Comunicato Ufficiale n. 34 del 12/12/2016

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Academic year: 2022

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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028 Indirizzo Internet: www.figc-crt .org

e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 34 del 12/12/2016

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

(C.U. n. 140 L.N.D. del 4/11/2016)

L’Assemblea del Comitato Regionale Toscana è convocata per

Sabato 17 dicembre 2016

presso Conference Florentia Hotel (ex Hotel Sheraton) in Via G. Agnelli, 33 – Firenze (adiacente uscita autostrada Firenze Sud) alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 9.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO 1. Verifica poteri;

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;

3. Comunicazioni del Presidente;

4. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relative al periodo 2014/2016;

5. Elezione del Presidente del Comitato;

6. Elezione di n. 10 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;

7. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;

8. Elezione di n. 5 Delegati Assembleari Effettivi e n.4 Delegati Assembleari Supplenti;

9. Elezione del Responsabile Regionale del Calcio Femminile;

10. Elezione del Responsabile Regionale del Calcio a Cinque;

11. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;

12. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;

13. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;

14. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;

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16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;

17. Premiazioni;

18. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Toscana.

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 7.30 del giorno 17/12/2016.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

La Segreteria del Comitato Regionale Toscana rimane a disposizione negli orari di ufficio (lunedì- venerdì: 9-13 15-18 / sabato: 9-12).

(3)

Indice

Comunicato Ufficiale n. 34 del 12/12/2016 ... 1439

COMUNICAZIONI ... 1442

CALCIO A 5 ... 1442

GIUSTIZIA SPORTIVA ... 1443

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana ... 1443

(4)

COMUNICAZIONI

CALCIO A 5

COPPA ITALIA (Fase Regionale) 2016-2017 Turno preliminare (12-14/12/2016)

O1 : FIRENZE C5 – MENS SANA SIENA presso la Palestra MARCO POLO – Via S. Bartolo a Cintoia FIRENZE lunedì 12/12/2016 ore 22:00

O2 : UNIONE LIVORNO C5 – LASTRIGIANA lunedì 12/12/2016 ore 22:00 stesso impianto O3 : SAN MICHELE CV – FUTSAL PONTEDERA mercoledì 14/12/2016 ore 21:30 stesso impianto

O4 : VERAG VILLAGGIO C5 - SAN GIOVANNI C5 mercoledì 14/12/2016 ore 20:30 stesso impianto

Quarti di Finale (16-17/12/2016)

Q1 : ELBA ’97 – O4 17/12/2016 Q2 : FUTSAL EUROFLORENCE – O3 Q3 : VIGOR FUCECCHIO – O2

Q4 : REAL LIVORNO MENS SANA – O1

Semifinali (22/12/2016) S1 : Q1 – Q4

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GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano, avverso la squalifica fino al 19 ottobre 2018 inflitta dal G.S.T. al giocatore Gemignani Michele ( C.U. n. 14 del 19/10/2016).

Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Gemignani nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 18/09/2016, contro la Società Pontremolese 1919.

Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Dopo essere stato espulso cercava di colpire il D.G. non riuscendovi perché fermato da 2 compagni di squadra, Di poi, svincolatosi, colpiva con un calcio poco sopra al ginocchio l'arbitro che per il forte dolore cadeva a terra. Dovevano intervenire altri giocatori per trattenerlo. Dopo la gara il D.G. si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Massa dove veniva dismesso con prognosi di 6 giorni.”

La società reclamante nell'atto di impugnazione, correttamente, non nega tutti gli avvenimenti contestati ma eccepisce unicamente l'insussistenza del gesto violento; afferma che il contatto sarebbe stato involontario, avvenuto in maniera fortuita nell'ambito di una concitata e veemente protesta.

Nel gesto non sarebbe ravvisabile alcuna volontà lesiva ed il contatto sarebbe stato (non) leggero considerate le limitate conseguenze che avrebbero consentito al D.G., dopo pochi minuti, di continuare e terminare la gara.

La società poi sottolinea che il giovane atleta avrebbe (poi) innegabili conseguenze da una decisione considerata eccessivamente onerosa e sottolinea il suo stato emotivo angosciato per l'impossibilità di giocare a calcio per un così lungo periodo.

Chiedendo un approfondimento istruttorio che coinvolga il D.G., evidentemente per avere conferma delle tesi difensive spese, la società conclude per la riduzione della squalifica comminata.

All’udienza del 2 dicembre 2016 partecipava l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano, rappresentata da un delegato, il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, confermava il contenuto dell'atto di impugnazione e, riportando le scuse dell'atleta mortificato dall'avvenuto, sottolineava l'eccessività della squalifica.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

L'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha consentito di comprendere la portata di quanto accaduto.

Nel supplemento il dato principale che emerge con chiarezza è la descrizione degli avvenimenti che appare contrastare le eccezioni difensive formulate con riferimento alla presunta involontarietà del gesto.

In tal senso non possono trovare rilievo i richiami della difesa, con riferimento alle conseguenze che il provvedimento disciplinare avrebbe sulla carriera del giovane atleta e sul suo sviluppo; agli organi di giustizia non spettano valutazioni di tal genere - che potrebbero ben essere presenti, in

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In ogni caso il D.G. infatti, nel documento, pur confermando la piena volontarietà del gesto che gli provocava dolore, attesta di essere comunque riuscito a terminare l'incontro.

La certificazione allegata conferma l'evento lesivo (prognosi di sei giorni) pur non evidenziando alcun segno clinico oggettivo - come ematomi ed escoriazioni - ad esclusione della comprensibile dolorabilità della coscia destra accusata dall'arbitro.

Risulta evidente che il gesto, irruento ed aggressivo, posto in essere dal giocatore sia meritevole di idonea sanzione ma al contempo appare verosimile che il giocatore non abbia posto, nella condotta volontaria ed illecita, quella concreta consapevolezza lesiva tale da cagionare al D.G.

conseguenze di rilievo obiettivo.

In tale ottica il comportamento illecito assunto dal Gemignani appare parzialmente ridimensionato rispetto al quadro iniziale e sembra deporre in direzione di una contenuta volontà lesiva in capo al giocatore.

Il D.G. conferma la volontarietà nel contatto fisico ma, a parere di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile squalifica sia per il modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro sia per la successiva azione scomposta che lo ha portato al contatto fisico - non sembrano sussistere, nel caso concreto, quelle conseguenze - oggettive e riscontrabili - che appaiono come elemento necessario per le squalifiche di ampia portata

La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Gemignani, per i motivi sopra esposti, deve essere dunque essere ridotta solo in ragione delle limitate conseguenze che appaiono compatibili esclusivamente con una ridotta volontà lesiva.

Occorre però evidenziare che devono trovare applicazione le recenti misure atte a prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara contenute nell'art. 16 comma 4 bis: “Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.”

In tal senso il Comunicato Ufficiale n. 305/A del 11 marzo 2016 con riferimento al Comunicato 104/A del 17 Dicembre 2014 impone agli Organi di Giustizia sportiva (G.S.Territoriali e C.S.A.Territoriale) operanti in ambito dilettantistico e del Settore Giovanile, che abbiano pronunciato decisioni di cui all’art 16, comma 4 bis del CGS, di inoltrare tempestivamente all’ufficio della Federazione preposto le decisioni riguardanti le condotte violente poste in essere nei confronti dei D.G. che siano divenute definitive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 19 aprile 2018 anziché fino al 19 ottobre 2018.

Ordina la trasmissione della presente decisione al competente Ufficio della F.I.G.C. per gli adempimenti previsti dal richiamato C.U. n. 305/2016.

Dispone la restituzione della relativa tassa.

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