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QUADRO SINOTTICO DEI D.L. E P.D.L. IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA

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QUADRO SINOTTICO DEI D.L. E P.D.L. IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA

Prof. Flavio Peccenini*

Il materiale propositivo contenuto nei disegni e nelle proposte di legge giacenti presso la Camera ed il Senato (cui è stato aggiunto il progetto dell’I.S.V.A.P.) è stato suddiviso in voci (vedi “indice”).

All’interno di ogni voce sono stati accorpati gli articoli ad essa relativi, tratti dai vari disegni e proposte di legge.

Sempre all’interno di ciascuna voce, la provenienza degli articoli dai disegni e dalle proposte, è contraddistinta con una sigla (esplicata nella “legenda”).

E’ così facilitata la lettura comparata, voce per voce, delle proposte in esame.

L’indicazione di una o più sigle in un riquadro vuoto significa che il progetto o il disegno nulla prevedono al riguardo.

INDICE DELLE VOCI

• Danno biologico: principi generali e definizioni

• Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione

• Risarcimento del danno ai congiunti: patrimoniale

• Risarcimento del danno ai congiunti: biologico

• Risarcimento del danno ai congiunti: morale

• Danno da lesione del bene vita

• Danno patrimoniale diretto

• Famiglia di fatto

• Danno morale: principi generali e definizioni

• Danno morale: criteri di valutazione e liquidazione LEGENDA

- ISVAP: Progetto di legge dell’ISVAP sul danno alla persona, presentato a Roma del gennaio 1999

- C 3303: Proposta di legge Baccini ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 1997,

“Istituzione di una tabella nazionale di riferimento per il risarcimento del danno biologico”

- S 3981: Proposta di legge Manconi ed altri presentata al Senato il 23 aprile 1999, “Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona”

___________________________________________________________________________________

* Prof. di Diritto Privato - Università di Bologna

(2)

- S 4093: Disegno di legge governativo presentato al Senato l’11 giugno 1999, “Nuova disciplina in tema di danno alla persona”

- S 3084: Proposta di legge Mungari ed altri presentata al Senato il 19 febbraio 1998, “Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona”

- C 6817: Proposta di legge Martinat ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 1° marzo 2000,

“Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria delle vittime”

- C 6994: Disegno di legge governativo presentato alla Camera dei Deputati il 18 maggio 2000,

“Misure in tema di risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità e di attività

assicurativa”

(3)

Danno biologico: principi generali e definizioni

ISVAP

Art. 1 Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2056 bis Danno biologico. 1. Per danno biologico si intende il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione della integrità psicofisica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico legale.

2. Il danno biologico deve essere risarcito indipendentemente dalla incidenza della menomazione sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

C 3303

Art. 1. Principi generali. 1. L’integrità psicofisica della persona costituisce un bene primario ed essenziale il cui danneggiamento temporaneo o permanente deve essere risarcito sempre e comunque ed indipendentemente dal pregiudizio economico o morale che ne può derivare.

Art. 2. Danno biologico. 1. Ai fini della presente legge per danno biologico si intende la menomazione psicofisica della persona, in sè considerata, indipendentemente dalla capacità lavorativa e di guadagno, conseguenza diretta del fatto lesivo che incide sul bene salute.

S 3981

Art. 1 Danno biologico. 1 Dopo l’articolo 2056 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2056-bis Danno biologico

1. Il danno biologico è la menomazione, temporanea o permanente, dell’integrità psicofisica della persona accertata con esame medico-legale indipendentemente dalla capacità lavorativa e di guadagno della persona, conseguenza diretta del fatto lesivo che incide sul bene salute.

2. Il danno biologico comprende i seguenti profili:

a) menomazione anatomo-funzionale idonea a pregiudicare le condizioni psicofisiche del soggetto;

b) pregiudizio alla possibilità futura di svolgere attività ricreative o sportive;

c) pregiudizio al libero estrinsecarsi dei rapporti relazionali e della vita sessuale e affettiva;

d) danno estetico, non incidente sulla capacità lavorativa;

e) ogni altro danno relativo alle attività afferenti la sfera personale.

3. Il danno biologico è sempre risarcibile in via autonoma anche contemporaneamente ad altre eventuali forme di danno e, comunque, indipendentemente dall’incidenza della menomazione sul reddito del danneggiato o sulla capacità di produrre reddito.

In caso di decesso o lesioni gravissime a seguito del fatto lesivo, è riconosciuto il danno biologico ai congiunti prossimi della vittima, vale a dire il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, nonché il convivente more uxorio.

(4)

Danno biologico: principi generali e definizioni (segue 2)

S 4093

Art. 1. Nel titolo IX, del libro quarto del codice civile, dopo l’ art. 2056 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2056 bis. Danno Biologico 1. Danno biologico è la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, della persona. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produrre reddito del danneggiato.

3. In caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto riguardo avuto riguardo al tempo trascorso dall’evento dannoso.

C 6994

Art. 1 Risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità 1. (omissis)

2. Agli effetti del comma 1, per danno biologico si intende la lesione dell’integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale.

S 3084

Art. 1 Principi generali. 1. La tutela del diritto all’integrità psicofisica in caso di lesione anche se ininfluente ai fini della capacità o attitudini a produrre reddito, si realizza su presupposti di eguaglianza e attraverso l’adozione di criteri uniformi ai sensi dell’art. 4 della presente legge.

2. Il diritto all’integrità psicofisica comprende, oltre alle funzioni vitali dell’organismo, tutte le attività e le manifestazioni attraverso le quali si esplica e si realizza la persona umana.

3. La tutela di cui al comma 1 si estende anche alle lesioni provocate da fatti realizzatisi antecedentemente alla nascita del soggetto ma successivamente al suo concepimento.

Art. 2 Inabilità temporanea 1. Indipendentemente dalla capacità o attitudine a produrre reddito nonché dal consolidarsi di postumi di invalidità permanenti, la tutela del diritto all’integrità psico-fisica si estende alla totale o parziale impossibilità temporanea di attendere alle ordinarie occupazioni.

(5)

Danno biologico: principi generali e definizioni (segue 3)

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali. (omissis) 2. L’art. 2058 del codice è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 bis Danno Biologico.

1. Per danno biologico si intende il pregiudizio derivante dalla violazione dell’integrità fisica e/o psichica, temporanea e/o permanente suscettibile di accertamento medico legale.

2. Il risarcimento del danno biologico prescinde dall’incidenza della violazione sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

3. Nella liquidazione del danno biologico il giudice tiene conto sia della violazione dell’integrità fisica e/o psichica considerata in sé considerata, sia delle eventuali alterazioni che tale danno produce sulla vita del danneggiato.

3. Per la liquidazione del danno biologico bisogna fare riferimento ai valori minimi indicati nella tabella indicativa nazionale, comunque suscettibili di correzione anche in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno.

(6)

Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione

ISVAP

Art. 3 Valutazione del danno biologico. 1. Il risarcimento del danno biologico, di natura temporanea o permanente è determinato sulla base dei valori monetari uniformi stabiliti dalla tabellazioneindicativa nazionale (TIN) di cui al successivo art.

4.

2. Il giudice, può, con specifica motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento la determinazione del risarcimento avendo riguardo a comprovate peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto.

3. La correzione, in aumento o in diminuzione, deve essere contenuta entro una misura non superiore al terzo dell’ammontare determinato ai sensi del primo comma.

4. In caso di eccezionale gravità della menomazione il giudice può, con adeguata motivazione, valutare il danno secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 4. Criteri per la determinazione della Tabellazione Indicatica Nazionale. 1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, il Governo è delegato ad emanare entro...giorni dall’entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

1. I valori monetari uniformi per la liquidazione del danno biologico devono essere elaborati sulla base delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza a livello nazionale;

2. La tabellazione per il risarcimento del danno biologico dovrà basarsi sul sistema c.d. “a punto variabile”;

3. Il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità. L’incidenza della menomazione nella vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi;

4. Il valore del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale. Per le menomazioni subite dai soggetti di età superiore ai 70 anni, che richiedono una maggiore percentualizzazione del danno, il valore monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne;

5. La tabellazione dovrà fissare i valori monetari del punto per invalidità dall’1% al 70%;

6. Per le menomazioni c.d. micropermanenti, identificate nelle invalidità comprese tra l’1 e il 10%, i rispettivi valori monetari debbono essere più contenuti di quelli relativi alle invalidità superiori, in ragione della diversa incidenza di tali menomazioni nella vita del soggetto nonché delle relative potenzialità di riassorbimento;

7. Per le menomazioni c.d. macropermanenti, identificate con le invalidità superiori al 70%, il valore monetario di base è dato per le età fino a 70 anni dal valore punto che verrebbe riconosciuto al soggetto a fronte di una invalidità pari al 70%;

8. Il valore monetario indicativo giornaliero per invalidità temporanea pari al 100% viene determinato sulla base dell’esperienza giurisprudenziale;

9. Il danno alla salute da invalidità temporanea inferiore al 100% viene liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

Art. 6 bis Monitoraggio ed aggiornamento dei valori indicativi per la liquidazione del danno biologico

Per l’attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5, il Governo è delegato ad emanare entro...giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito del medesimo decreto legislativo di cui all’art. 4 la disciplina di meccanismi di monitoraggio ed aggiornamento dei valori monetari indicativi attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

Il Governo prevede meccanismo di monitoraggio dell’andamento delle liquidazioni del danno biologico e dei danni morali da affidarsi ad un organismo o istituzione pubblica;

Il Governo prevede meccanismi di correzione periodica dei valori monetari sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all’ultimo aggiornamento; l’aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con cadenza massima triennale;

Gli aggiornamenti sono pubblicati con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia da emanarsi entro 6 mesi dal rilevamento ufficiale sentito l’ISVAP.

(7)

Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione (segue 2)

C 3303

Art. 5. Criteri per la determinazione del risarcimento. 1. Accertata la gravità della menomazione espressa in punti, il giudice, per determinare l’ammontare del danno biologico, deve fare riferimento ai coefficienti stabiliti nella tabella di cui all’articolo 4.

2. Il giudice, tenuto conto dell’incidenza delle menomazioni sulle condizioni di vita del danneggiato e di tutte le circostanze di fatto che in relazione al caso concreto possono giustificare una variazione dei parametri predeterminati dalla tabella di cui all’articolo 4, può variare l’ammontare del risarcimento esponendo i motivi che giustificano tale variazione.

Art. 4. Tabella Nazionale di Riferimento.

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 3, adotta, con proprio regolamento, e previo parere delle Commissioni Parlamentari Competenti, una Tabella Nazionale di Riferimento per il calcolo del Danno Biologico.

2. La Tabella Nazionale di Riferimento di cui al comma 1 è soggetta a revisione ogni tre anni.

Art. 3. Commissione nazionale. 1. Presso il Ministero di Grazia e Giustizia è costituita una Commissione Nazionale composta da un rappresentante dello Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da un rappresentante della Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), da un rappresentante della Associazione italiana per la difesa del consumatore e dello ambiente (ADICONSUM), da un rappresentante del Sindacato italiano degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA) e da un rappresentante del Sindacato italiano consulenti ed esperti del settore assicurativo (SICESA).

La Commissione nazionale è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato.

2. La Commissione Nazionale di cui al comma 1 ha il compito di elaborare proposte per la redazione e l’aggiornamento della Tabella Nazionale di Riferimento di cui all’art. 4.

(8)

Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione (segue 3)

S 3981

Art. 2 Tabella comune del danno. 1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base di valori monetari comuni a tutto il territorio nazionale stabiliti da una Tabella comune del danno, di seguito denominata “Tabella”.

2. Il Governo è delegato è delegato ad emanare, con decreto legislativo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Tabella di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

la Tabella deve indicare un valore risarcitorio di base da corrispondere nel caso di morte della persona offesa, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli, nonché al convivente more uxorio. Il giudice, con apposita motivazione, ed in presenza di comprovate situazioni oggettive o soggettive relative al caso concreto, può elevare l’importo del risarcimento entro il limite del quaranta per cento del valore determinato dalla Tabella;

la Tabella deve indicare i valori da corrispondere in caso di lesioni gravi della persona offesa; in tal caso il giudice può elevare o diminuire, in presenza di specifiche situazioni attinenti al profilo oggettivo o soggettivo del caso in esame e secondo prudente valutazione, l’importo del risarcimento, nei limiti di un terzo dell’ammontare determinato ai sensi della Tabella;

la Tabella deve indicare i valori monetari risarcitori secondo una sintesi delle indicazioni e pronunce giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno alla persona, sentiti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), le associazioni delle società assicurative, il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), le organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative, gli esperti di medicina legale e le associazioni dei familiari delle vittime della strada;

la Tabella deve conformarsi al sistema a punto variabile, in cui il valore del punto sia funzione crescente della percentuale di invalidità fissata e funzione decrescente dell’età del soggetto, prendendo a riferimento le tavole di mortalità elaborate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con l’applicazione di un tasso di rivalutazione pari al tasso di interesse legale vigente;

la Tabella fissa i valori monetari del punto per i casi di invalidità, temporanea o permanente, che vanno dall’1 al 70 per cento, graduando i valori in ragione della diversa incidenza delle menomazioni sulla vita del soggetto e delle possibilità di riassorbimento, sulla base degli indirizzi correnti nella scienza medica. Per le invalidità superiori alla fascia suddetta, il valore monetario di base è rappresentato dal punto che verrebbe riconosciuto per una invalidità pari al 70 per cento, rimettendosi gli ulteriori aggiustamenti alla valutazione equitativa del giudice che deve tener conto dei seguenti aspetti:

spese future per l’assistenza medico-specialistica ed infermieristica;

acquisto di medicinali ed attrezzature sanitarie;

assistenza domestica quotidiana;

adeguamento dell’ambiente di vita al nuovo stato della persona offesa;

la Tabella determina i valori risarcitori per i casi che procurino un’invaliditàtemporanea inferiore al 100 per cento; in tal caso il danno è liquidato in misura corrispondente alla percentuale riconosciuta per ciascun giorno;

la Tabella determinai valori risarcitori per i casi che debbono comunque tener conto dell’osservanza, da parte della vittima di incidenti stradali, di tutti gli accorgimenti imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza stradale.

(9)

Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione (segue 4)

S 4093

Art. 3. Valutazione del danno biologico 1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella tabella indicativa nazionale (TIN) di cui al successivo art. 4.

2. Se la lesione dell’integrità psicofisica subita dal danneggiato è superiore a 70 punti di percentuale invalidante, il risarcimento del danno biologico è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso in misura comunque non inferiore ai valori indicati nella tabella di cui al primo comma per la lesione massima.

3. Se la lesione dell’integrità psicofisica subita daldanneggiato è inferiore a 70 punti di percentuale invalidante, l’ammontare del danno determinato ai sensi del comma uno può essere dal giudice aumentato o diminuito, in misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento delle eccezionali circostanze del caso.

Art. 4 Criteri per la determinazione della Tabella Indicativa Nazionale

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti:

a) disposizioni di attuazione dell’art. 3, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) la TIN deve basarsi sul sistema c.d. “a punto variabile” in funzione dell’età e del grado di invalidità; 2) il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità. L’incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi, non solo in termini assoluti ma anche relativi; 3) il valore del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della donna. Per le menomazioni subite dai soggetti di età superiore ai 70 anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne; 4) la tabellazione fissa i valori monetari del punto per invalidità dall’1% al 70%; 5) per le menomazioni c.d. micropermanenti, identificate nelle invalidità comprese tra l’1% e il 10%, i rispettivi valori monetari debbono essere più contenuti di quelli relativi alle invalidità superiori, in ragione della diversa incidenza di tali menomazioni sulla vita del soggetto nonché delle relative potenzialità di assorbimento; 6) per le menomazioni c.d. macropermanenti, identificate con le invalidità superiori al 70 %, il valore monetario di base è dato per le età fino a 70 anni dal valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto a fronte di una invalidità pari al 70 %; 7) il danno alla salute da invalidità temporanea inferiore al 100% è liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

b) la disciplina di meccanismi di aggiornamento dei valori monetari indicativi, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) affidamento al Ministero di grazia e giustizia del compito di monitorare, su base nazionale e con cadenza annuale, gli ammontari giudizialmente determinati a titolo di risarcimento del danno biologico e morale; 2) previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei valori monetari sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all’ultimo aggiornamento, nonché tenendo conto dell’andamento delle liquidazioni giudiziarie risultanti dal monitoraggio di cui al numero 1 della lettera b); l’aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con cadenza triennale; 3) pubblicazione con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’aggiornamento dei valori monetari di cui al numero 2 della lettera b);

c) (omissis)

(10)

Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione (segue 5)

C 6994

Art. 1. Risarcimento del danno per le lesioni di lieve entità. 1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per le lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all’allegato A annesso alla presente legge. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila; b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno; c) (omissis).

2. (omissis).

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato, in relazione all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (FOI), pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

S 3084

Art. 4 Criteri di liquidazione. 1. La liquidazione del danno all’integrità psicofisica, si effettua sulla base dei criteri seguenti: a) a titolo di danno temporaneo, compete una indennità giornaliera pari a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque; b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare dividendo per cento e moltiplicando per il numero dei punti di invalidità permanente accertati i seguenti importi:1- Una volta l’ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 4%.2- Due volte l’ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9%.3- tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9% e fino al 50%.4- quattro volte l’ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50%.

2. La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di al primo comma è quella minima in vigore al primo gennaio dell’anno di accadimento del fatto.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma uno lettera b), si applica un coefficiente di età differenziato in base al sesso, che sarà desunto dai dati dell’ultimo censimento, tenuto presente il tasso di interesse legale.

(11)

4. Il giudice, tenuto conto dell’incidenza delle menomazioni sulle condizioni di vita del danneggiato, e di tutte le circostanze di fatto che, in relazione al caso concreto, possono giustificare una variazione del risarcimento risultante dall’applicazione dei parametri indicati nel presente articolo, può determinare un risarcimento diverso esponendo i motivi che giustificano tale variazione.

Danno biologico: criteri di valutazione e liquidazione (segue 6)

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali.

1. (omissis)

2. L’art. 2058 del codice è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 bis Danno Biologico 1. (omissis)

2. (omissis)

3. Nella liquidazione del danno biologico, il giudice tiene conto sia della violazione dell’integrità fisica e/o psichica in se considerata, sia delle eventuali alterazioni che tale danno produce sulla vita del danneggiato.

Per la liquidazione del danno biologico si deve fare riferimento ai valori minimi indicati nella tabella indicativa nazionale, comunque suscettibili di correzione anche in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno.

Art. 2. Tabella indicativa nazionale.

1. I valori minimi per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente di cui all’art. 2059 bis del codice civile sono indicati nella tabella indicativa nazionale di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Il danno biologico temporaneo da invalidità temporanea inferiore al 100 per cento deve essere liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea totale il valore minimo è di lire 100.000 per giorno, pari a 51.65 Euro.

3. (omissis) 4. (omissis)

Art. 3. Criteri di aggiornamento della tabella indicativa nazionale. 1. Il Ministro della giustizia aggiorna, con proprio decreto, i valori monetari relativi ai risarcimenti dei danni biologici e morali riportati nella tabella indicativa nazionale di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 2, sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all’ultimo aggiornamento delle medesime tabelle, tenendo conto dell’andamento delle liquidazioni giudiziarie a titolo di danno biologico e di danno morale.

2. L’aggiornamento periodico dei valori monetari di cui al comma 1 deve avvenire con cadenza massima triennale.

(12)

Risarcimento del danno ai congiunti: patrimoniale

ISVAP C 3303 S 3981 S 4093 C 6994

S 3084

Art. 9 Criteri di liquidazione

1. In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute: a) il risarcimento del danno emergente in relazione alle spese eventualmente sostenute; per quanto riguarda le spese funerarie, il risarcimento è effettuato nella misura massima di una volta l’ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell’anno di accadimento del fatto (omissis) c) il risarcimento del lucro cessante, in relazione all’eventuale perdita economica effettivamente subita. 2. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima.

3. La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui al comma1 è quella minima in vigore al 1° gennaio dell’anno di accadimento del sinistro.

4. L’elencazione di cui al presente articolo è tassativa.

C 6817

(13)

Risarcimento del danno ai congiunti: biologico

ISVAP

Art. 1 Nel titolo IX del Libro quarto del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:

(omissis)

Art. 2056 ter Danni dei prossimi congiunti 1. I danni dei prossimi congiunti della vittima sono risarcibili secondo le disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini del comma precedente per prossimi congiunti si intendono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.

3. Ai prossimi congiunti sono equiparati i parenti di secondo grado ove conviventi e che provino una particolare intensità del legame affettivo.

4. (omissis)

C 3303

S 3981

Art. 1 Danno biologico 1. Dopo l’art. 2056 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2056 bis Danno biologico (omissis)

In caso di decesso o lesioni gravissime a seguito del fatto lesivo, è riconosciuto il danno biologico ai congiunti prossimi della vittima, vale a dire il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli (nonché il convivente more uxorio).

S 4093

Art. 1 Nel titolo IX del libro IV del codice civile dopo l’articolo 2056 sono aggiunti i seguenti articoli:

(omissis)

Art 2056 ter Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato .

1. In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno biologico subito dai prossimi congiunti.

2. Ai fini del primo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

(14)

3. (omissis)

Risarcimento del danno ai congiunti: biologico (segue 2)

C 6994

S 3084

Art. 8 Danno da morte.

1. (omissis) 2. (omissis)

3. Il danno all’integrità psico-fisica eventualmente subito dai familiari (di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 9) è risarcibile solo nel caso in cui la morte del congiunto abbia determinato negli stessi l’insorgenza di una malattia clinicamente verificabile.

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali. 1. (omissis)

2. L’art. 2059 del codice è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 quater Danno biologico (e danno morale) dei prossimi congiunti . 1. Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche e/o psichiche, perdita dell’uso di organi o perdita in funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto di agire, (oltre che per il danno patrimoniale,) per il risarcimento del loro danno biologico (e/o dl loro danno morale).

2. Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si intendono: a) il coniuge; b) i figli, anche adottivi; c) i figli già concepiti al momento dell’evento lesivo, ma nati successivamente; d) le sorelle e i fratelli; e) i genitori.

3. (omissis)

(15)

Risarcimento del danno ai congiunti: morale

ISVAP

Art. 2 L’art. 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:

(omissis)

Art. 2059-bis Danni morali dei prossimi congiunti 1. Qualora il fatto dannoso cagioni la morte della vittima è risarcibile il danno morale subito dai prossimi congiunti.

2. Qualora il fatto dannoso cagioni menomazioni dell’integrità psicofisica del danneggiato di particolare gravità è risarcito il danno morale subito dai prossimi congiunti ove conviventi

Art. 5 Valutazione dei danni morali. (1. Il risarcimento del danno morale da menomazione dell’integrità psicofisica deve uniformarsi, nel rispetto del principio della valutazione equitativa, ai criteri determinati dal successivo articolo 6).

2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per il risarcimento del danno morale subito dai prossimi congiunti ai sensi dell’art. 2059 bis del codice civile.

Art. 6. Criteri per la determinazione del risarcimento dei danni morali.

(omissis)

Per il risarcimento dei danni morali dei prossimi congiunti saranno individuati diversi livelli di importi liquidabili, oscillanti da un mino ad un massimo, in funzione del rapporto di “coniugio”, del grado di parentela e della convivenza.

C 3303

S 3981

Art. 3 Danni morali 1. L’articolo 2059 è sostituito dal seguente:

Art. 2059 Danni morali 1. (omissis)

2. (omissis)

(16)

3. Quando il fatto cagioni la morte ovvero gravissime menomazioni all’integrità psicofisica del danneggiato aventi carattere invalidante e permanente, è risarcibile il danno morale sofferto dai congiunti prossimi del danneggiato a seguito della perdita e delle lesioni patite dalla persona cara, intendendo come congiunti prossimi il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli (nonché il convivente more uxorio).

Risarcimento del danno ai congiunti: morale (segue 2)

S 4093

Art. 2. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 bis Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato

1. In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno morale subito dai prossimi congiunti.

2. Il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato è altresì risarcibile quando la lesione dell’integrità psicofisica da quest’ultimo subita in conseguenza dell’evento dannoso sia pari o superiore al 50% di invalidità.

3. Nella determinazione dell’ammontare del risarcimento del danno di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 2059.

4. Ai fini del primo e secondo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

5. (omissis)

C 6994 C 3084

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali. 1. (omissis) 2. L’art. 2059 del codice è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 quater Danno biologico e danno morale dei prossimi congiunti . 1. Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche e/o psichiche, perdita dell’uso di organi o perdita in funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto di agire, (oltre che per il danno patrimoniale,) per il risarcimento (del loro danno biologico e/o) del loro danno morale.

(17)

2. Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si intendono: a) il coniuge; b) i figli, anche adottivi; c) i figli già concepiti al momento dell’evento lesivo, ma nati successivamente; d) le sorelle e i fratelli: e) i genitori.

3. (omissis)

Danno da lesione del bene vita

ISVAP C 3303

S 3981 S 4093 C 6994

S 3084

Art. 8 Danno da morte

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale viene effettuato sulla base dei criteri di cui all’art. 9.

2. Il risarcimento del danno all’integrità psicofisica eventualmente subito dalla vittima è ammissibile per il solo periodo intercorso tra il momento della lesione e quello della morte. Per la valutazione del danno si applicano i criteri di cui all’art. 4, tenuto conto dell’effettiva durata della menomazione dell’integrità psicofisica sopportata dalla vittima

3. (omissis)

Art. 9 Criteri di liquidazione

1. In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il risarcimento del danno emergente in relazione alle spese eventualmente sostenute; per quanto riguarda le spese funerarie, il risarcimento è effettuato nella misura massima di una volta l’ammontare annuo della pensione sociale in vigore dal 1° gennaio dell’anno di accadimento del fatto;

b) il risarcimento del danno morale, pari: 1) a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; 2) alla metà dell’ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle; c) il risarcimento del lucro cessante,

b) Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta.

c) La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui al comma 1 è quella minima in vigore al 1° gennaio dell’anno di accadimento del sinistro.

d) L’elencazione di cui al presente articolo è tassativa.

(18)

Danno da lesione del bene vita (segue 2)

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali (omissis)

L’articolo 2059 del codice è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 ter Danno biologico degli eredi

1. Nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal danneggiato si trasmette agli eredi.

2. Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza delle lesioni cagionate dal responsabile, il giudice liquida in via equitativa agli eredi il danno biologico sofferto dalla vittima tenendo conto dei seguenti elementi valutati nel loro complesso:

a) perdita del bene vita; b) età della vittima al momento del decesso; c) aspettative di vita della vittima principale al momento dell’evento lesivo; d) durata ed entità delle sofferenze intercorse tra l’evento lesivo e il decesso.

(19)

Danno patrimoniale diretto

ISVAP

Art. 7 Valutazione del danno da lucro cessante.

1. Nel caso di danno alla persona, ai fini della valutazione del lucro cessante ai sensi dell’art. 2056, comma 2, si applica la norma dell’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

C 3303

S 3981

Art. 6 Danno patrimoniale

Nel caso di danno alla persona di natura reddituale, ai fini della valutazione del lucro cessante di cui all’articolo 2056 secondo comma, del codice civile, si applica il disposto dell’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

C 4093 C 6994

S 3084

Art. 7 Danno patrimoniale.

1. L’eventuale danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica viene risarcito solo nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui la lesione incida

effettivamente sul reddito prodotto dal danneggiato o sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro.

2. Il reddito da prendere in considerazione è quello desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di accadimento del fatto.

C 6817

(20)

Famiglia di fatto

ISVAP

Art. 1 Nel titolo IX del libro IV del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:

(omissis)

Art. 2056 ter Danni dei prossimi congiunti 1. (omissis)

2. (omissis) 3. (omissis)

4. Al coniuge è equiparato il convivente della vittima che provi la comunione spirituale e materiale e la stabilità della convivenza. La stabilità si presume quando la convivenza perduri senza interruzione da almeno tre anni.

C 3303

S 3981

Art. 1 Danno biologico 1. Dopo l’articolo 2056 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2056 bis Danno biologico 1. (omissis)

2. (omissis) 3. (omissis)

4. In caso di decesso o lesioni gravissime a seguito del fatto lesivo, è riconosciuto il danno biologico ai congiunti prossimi della vittima, vale a dire (il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli) nonché il convivente more uxorio.

Art. 2 Tabella comune del danno 1. (omissis)

2. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto legislativo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Tabella di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: a) la Tabella deve indicare un valore risarcitorio di base da corrispondere in caso di morte della persona offesa (al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli), nonché al convivente more uxorio.

Art. 3 Danni morali

1. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2059 Danni morali 1. (omissis)

2. (omissis)

3. Quando il fatto cagioni la morte ovvero gravissime menomazioni all’integrità psicofisica del danneggiato aventi carattere invalidante e permanente, è risarcibile il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato a seguito della perdita o delle lesioni patite dalla persona cara, intendendo come congiunti prossimi (il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli), nonché il convivente more uxorio.

(21)

Famiglia di fatto (segue2)

S 4093

Art. 1 Disciplina in tema di danno biologico Nel titolo IX del libro IV del codice civile dopo l’articolo 2056 sono aggiunti i seguenti articoli:

(omissis)

Art 2056 ter Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato 1. (omissis)

2. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova.

Art. 2. Disciplina in tema di danno morale L’art. 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 bis Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato 1. (omissis)

2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis)

5. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova.

C 6994

S 3084

Art. 10 Convivente di fatto

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell’unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a tre anni.

2. In favore del convivente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 3 dell’art. 8 (Danno da morte).

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali.

1. (omissis)

2. L’art. 2059 del codice è sostituito dai seguenti:

(omissis)

Art. 2059 quater Danno biologico e danno morale dei prossimi congiunti

1. Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche e/o psichiche, perdita dell’uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto di agire, oltre che per il danno patrimoniale, per il risarcimento del loro danno biologico e/o del loro danno morale.

2. (omissis)

3. È equiparato ai prossimi congiunti di cui al secondo comma chiunque sia legato al defunto o al danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo.

(22)

Danno morale: principi generali e definizioni

ISVAP

Art. 2

L’articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 2059- Danni morali

1. Il danno morale è risarcito quando il fatto illecito ha cagionato alla persona un’offesa grave.

2. (omissis)

C 3303

S 3981

Art. 3 Danno morali 1. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2059 (Danni morali)

1. Il danno morale, inteso in via generale come turbamento psichico causato alla persona offesa in conseguenza del fatto lesivo, è risarcito nel caso di offesa grave alla persona a seguito del fatto illecito.

2. Il risarcimento deve essere commisurato alla gravità dell’offesa, tenuto conto di ogni elemento idoneo a provare l’incidenza effettiva dell’offesa sul danneggiato, compresa l’eventualità di dolo o colpa grave, ove ricorrano.

3. (omissis)

S 4093

Art. 2. Disciplina in tema di danno morale 1. L’art. 2059 del c.c. è sostituito dai seguenti:

Art. 2059 Danno morale

1. In mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l’effettiva incidenza sul danneggiato.

C 6994

Art. 1. Risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità.

1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) (omissis); b) (omissis); c) (a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell’importo liquidato a titolo di danno biologico).

(23)

Danno morale: principi generali e definizioni (segue 2)

S 3084

Art. 5 Danno morale. 1. Il risarcimento della sofferenza personale, nonchè del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è determinato secondo i criteri di cui all’art. 6.

2. In nessun caso può essere opposta al danneggiato la carenza del presupposto previsto dall’articolo 2059 del codice civile ai fini del risarcimento del danno.

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali.

1. (omissis)

2. L’art. 2059 del codice è sostituito dai seguenti:

Art. 2059 Danno Morale. 1. Nel danno morale si colloca qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non rientri nelle categorie del danno patrimoniale e del danno biologico.

2. Il danno morale è liquidato dal giudice in via equitativa, tenuto conto della natura del diritto leso, della condotta del responsabile e dell’effettiva incidenza del fatto sul danneggiato.

(24)

Danno morale: criteri di valutazione e liquidazione

ISVAP

Art. 2. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 2059 Danni morali 1. (omissis)

2. Nel valutare il danno morale, il giudice, in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, deve commisurare il risarcimento alla gravità dell’offesa, tenendo conto di ogni elemento di ogni

elemento idoneo a provare l’effettiva incidenza dell’offesa sul danneggiato e, ove occorrano, del dolo e della colpa grave.

(omissis)

Art. 5 Valutazione dei danni morali. 1. Il risarcimento del danno morale da menomazione dell’integrità psicofisica deve uniformarsi, nel rispetto del principio della valutazione equitativa, ai criteri determinati dal successivo articolo 6.

2. (omissis)

Art. 6. Criteri per la determinazione del risarcimento dei danni morali. 1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’art.

5, il governo è delegato ad emanare entro… giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito del medesimo decreto legislativo di cui all’art. 4, la disciplina per la valutazione dei danni morali, attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

Per il risarcimento dei danni morali da menomazione dell’integrità psicofisica saranno individuati quattro livelli di gravità dell’offesa (lieve, medio, grave, molto grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti da un minimo ad un massimo a calcolarsi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di maggiore gravità dell’offesa non potrà essere superiore al 50% dei suddetti importi.

(omissis)

C 3303

(25)

Danno morale: criteri di valutazione e liquidazione (segue 2)

S 3981

Art. 3. Danni morali 1. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2059 Danni morali 1. (omissis)

Il risarcimento deve essere commisurato alla gravità dell’offesa, tenuto conto di ogni elemento idoneo a provare l’incidenza effettiva dell’offesa sul danneggiato, compresa l’eventualità di dolo o colpa grave, ove ricorrano.

Art. 4. Valutazione dei danni morali

1. Con decreto legislativo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, il Governo disciplina la valutazione dei danni morali, attenendosi ai seguenti criteri: a) l’entità del risarcimento deve differire sulla base del livello di gravità dell’offesa e delle effettive sofferenze patite dalla persona offesa in relazione a tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del fatto, cui devono corrispondere percentuali oscillanti tra un minimo ed un massimo; b) gli importi devono essere determinati sulla base delle somme già liquidate a titolo di danno biologico; c) il risarcimento, che deve essere determinato in via equitativa tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, non può comunque superare il 50 per cento dell’importo totale riconosciuto a titolo di danno biologico, né essere inferiore al 30 per cento dello stesso; d) (omissis)

S 4093

Art. 2 Disciplina in tema di danno morale 1. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

Art. 2059 Danno morale

In mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l’effettiva incidenza sul danneggiato.

(omissis)

Art. 4. Criteri per la determinazione della tabella indicativa nazionale. 1. Il governo è delegato ad emanare, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreto legislativi recanti: a) (omissis); b) (omissis); c) disposizioni di attuazione dell’art. 2059 del codice civile, così come modificato dall’art. 2 della presente legge, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1- per il risarcimento del danno morale da danno biologico devono essere individuati quattro livelli di gravità dell’offesa (lieve, medio, grave, molto grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti da un minimo ad un massimo da calcolarsi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di maggiore gravità dell’offesa non può essere superiore al 50% dei suddetti importi;

2- (omissis)

(26)

Danno morale: criteri di valutazione e liquidazione (segue 3)

C 6994

Art. 1. Risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità

1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) (omissis); b) (omissis); c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell’art.

2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

S 3084

Art. 6 Criteri di liquidazione. 1. A titolo di danno morale compete un risarcimento pari alla metà dell’importo totale riconosciuto per il danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea.

2. L’entità del risarcimento non può essere modificata.

C 6817

Art. 1 Danni non patrimoniali 1. (omissis)

2. L’articolo 2059 del codice è sostituito dai seguenti:

Art. 2059 Danno morale 1. (omissis)

2. Il danno morale è liquidato dal giudice in via equitativa, tenuto conto della natura del diritto leso, della condotta del responsabile e dell’effettiva incidenza del fatto sul danneggiato.

Art. 2 Tabella indicativa nazionale.

1. (omissis) 2. (omissis)

3. Per il risarcimento del danno morale opera la presunzione del rapporto, nella misura compresa tra un mezzo e un terzo, tra lo stesso e il danno biologico, temporaneo o permanente, ferma restando la possibilità del giudice di superare in via equitativa tale presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione più elevata del danno morale, anche indipendentemente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. (omissis)

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