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LA REGOLAMENTAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PERMANENTE BIOLOGICO IN BASE AI PARAMETRI ECONOMICI

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TAGETE 1-2009 Year XV

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COMPENSATION FOR THE BIOLOGICAL DAMAGE (D.LGS 209/2005)

LA REGOLAMENTAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PERMANENTE BIOLOGICO IN BASE AI PARAMETRI ECONOMICI

PREVISTI DAL D.LGS. 209/05

Dr. Marco Marello*

ABSTRACT

L’art.138 del D. Lgs. n°209/2005 stabilisce i criteri di delega per la definizione della tabella unica nazionale dei valori medico-legali e pecuniari per il risarcimento del danno biologico di non lieve entità. E’stata da tempo approvata dalla competente Commissione Ministeriale la tabella delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese fra 10 e 100 punti (corredata dei relativi criteri applicativi) ma, a tutt’oggi, non risulta essere stata emanata quella relativa alla valorizzazione economica di dette menomazioni.

Da qui la perdurante inapplicabilità (a distanza di quasi tre anni dall’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni) della disposizione in esame.

Fatta questa doverosa premessa, si può passare a qualche riflessione sui cambiamenti destinati a realizzarsi nel sistema risarcitorio del danno permanente biologico, quando e se le tabelle previste dall’art.138 entreranno in vigore.

The article 138 from the D. Lgs 209/2005 states the criteria for the definition of a national bareme for the medico legal evaluation of the biological damage and for the economic aspects of this evaluation. Nevertheless these instruments can’t be used at the present moment since they’ve not yet been accepted by the Italian law.

* Direttore Controllo Tecnico Generali Business Solutions

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2 SULLA DEFINIZIONE DI DANNO BIOLOGICO

Il Codice delle Assicurazioni, agli articoli 138 e 139 (rispettivamente dedicati alle lesioni di non lieve e lieve entità) ha definito il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

La recentissima decisione delle Sezioni Unite della Cassazione Civile (che detta le regole del risarcimento non patrimoniale ex art.2059 c.c., quale “categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”) afferma chiaramente che la figura del danno biologico (denominazione utilizzata, a fini descrittivi, per indicare il pregiudizio non patrimoniale nel caso di lesione del diritto alla salute ex art.32 Cost.) ha trovato espresso riconoscimento normativo nei citati articoli del codice delle Assicurazioni Private, e che la relativa definizione è “suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale”.

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3 La Suprema Corte chiarisce inoltre che le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso (intese come “degenerazioni patologiche della sofferenza”, e non già come “sofferenza soggettiva in sé considerata”) rientrano nell’area del danno biologico, al pari dei danni estetici, alla vita di relazione o alla sfera sessuale.

SULL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 138 E 139

Chiarite la natura e la portata del danno biologico disciplinato dagli artt.138 e 139 del C.d.A., occorre interrogarsi sull’ambito oggettivo di applicazione delle dette disposizioni, non già quanto alla definizione offerta (che, come precisato dalla Suprema Corte, è suscettibile di adozione in via generale, anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata) bensì con riferimento ai previsti criteri di valutazione e liquidazione.

In particolare: può sostenersi che l’art.138 sia applicabile a tutte le lesioni di non lieve entità, a prescindere dalla loro genesi causale?

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4 Tale interpretazione potrebbe essere avallata dalla circostanza che, mentre l’art.139 dispone che “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri” previsti in detta norma, l’art.138 non contiene l’evidenziata specificazione.

In dottrina si sostiene che tale mancanza sia frutto di una mera disattenzione del legislatore, che deve essere colmata dall’interprete.

La risposta generalmente negativa al quesito di cui sopra si fonda sulle seguenti argomentazioni:

o l’intento del legislatore, sia nei precedenti testi normativi (vedi in particolare l’art.5 legge n°57/2001) sia nei lavori preparatori del Codice, è sempre stato quello di dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico, cominciando dai sinistri rientranti nell’assicurazione obbligatoria;

o entrambe le norme sono inserite nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” del “Codice delle Assicurazioni private”;

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5 applicare alle lesioni derivanti da qualsiasi tipo di inadempimento contrattuale o da danno illecito, avrebbe dovuto inserire la normativa nel codice civile.

E’da notare tuttavia che, a differenza del Tribunale di Milano, il Tribunale di Roma, in occasione dell’aggiornamento delle Tabelle per il 2007, ha ritenuto di introdurre, tra le varie e significative innovazioni, anche quella di modellare la misura del risarcimento dovuto per i danni c.d. micro-permanenti su quella stabilita dall’art.139 del C.d.A. per il caso di sinistri stradali, anche nell’ipotesi in cui il danno abbia una diversa genesi causale.

Tale decisione si è (correttamente) fondata sul fatto che, per un verso, la conservazione di due diverse tabelle per la liquidazione di danni d’identica natura pone seri problemi di equità; per altro verso, che l’esistenza di una norma di legge che fissi il valore del quantum ne consente senz’altro l’applicazione in via analogica anche ai casi non espressamente disciplinati.

Pari considerazioni hanno indotto il Tribunale capitolino a ricostruire la tabella applicando un demoltiplicatore in funzione dell’età parimenti desunto dall’art.139 del

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6 C.d.A., nonché ad adottare, anche per la liquidazione del danno biologico temporaneo, il valore pecuniario fissato dalle tabelle di legge.

L’impostazione dei giudici romani appare del tutto condivisibile per ovvie ragioni di equità e di parità di trattamento.

Infatti, non vi è chi non veda la dubbia conformità ai valori costituzionali dell’adozione di difformi criteri di valutazione e liquidazione di pregiudizi non patrimoniali d’identica natura e contenuto, ancorché di differente genesi causale.

Se tanto vale per i danni di lieve entità, vieppiù può essere affermato per i c.d. macro- danni, in rapporto ai quali le esigenze di uniformità e di integralità del risarcimento sono maggiormente avvertite.

SULLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO E SULL’INTEGRALITA’ DEL RISARCIMENTO

Il principio dell’integralità (ma non oltre l’integralità) del risarcimento del danno alla persona e la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie di pregiudizi d’identica natura hanno portato la Suprema Corte ad affermare che le sofferenze fisiche e psichiche

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7 costituiscono intrinseca componente del danno biologico.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato in percentuale (da un quarto alla metà) del primo.

“Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

Parimenti, costituiscono “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico (se derivanti da lesione dell’integrità psico-fisica) i pregiudizi di tipo “esistenziale”

concernenti aspetti relazionali della vita, nonché il danno estetico ed il danno alla sfera sessuale): sicché darebbe luogoa duplicazione la loro distinta riparazione.

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8 La portata tendenzialmente onnicomprensiva del danno biologico rende pertanto determinante la personalizzazione della liquidazione, in funzione dell’integrale riparazione di tutte le ripercussioni negative sul valore uomo.

Al riguardo, per il danno biologico conseguente a lesioni di non lieve entità (10-100%), il 3°comma dell’art.138 C.d.A. dispone : “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

La norma, quindi, stabilisce anche per macrodanni un limite al correttivo in aumento, già fissato ad un quinto del danno biologico per le lesioni sino al 9% (come già previsto dall’art.5 della legge n°57/2001 e ribadito dal comma 3 dell’art.139).

La costituzionalità di detti margini di adeguamento (tanto più in ipotesi di lesioni di non lieve entità, con ripercussioni certamente più gravi nelle concrete condizioni di vita del soggetto danneggiato) era stata messa in dubbio da buona parte della dottrina già all’epoca dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni.

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9 pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, atteso il ruolo ora assegnato alla personalizzazione del danno biologico ai fini dell’integrale riparazione dei pregiudizi non patrimoniali.

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