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IRCCS CROB PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

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Academic year: 2022

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IRCCS CROB

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA AGGIORNAMENTO

2021 – 2023

Adottato con delibera n° del____________________

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2 Sommario

Sommario ... 2

SEZIONE PRIMA ... 7

PARTE GENERALE ... 7

1. OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL P.T.P.C.T. DELL'IRCCS CROB ... 8

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ... 9

3. PROVVEDIMENTI AZIENDALI MAGGIORMENTE RILEVANTI ADOTTATI DALL’ISTITUTO ... 15

4. ADOZIONE, MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO E VALIDITA’ TEMPORALE ... 15

5. COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE ... 16

SEZIONE SECONDA ... 19

IL CONTESTO ... 19

IL CONTESTO INTERNO ... 20

1. ORGANIZZAZIONE ... 20

IL CONTESTO ESTERNO... 25

2. ANALISI DEL FENOMENO NAZIONALE ... 25

SEZIONE TERZA ... 28

SOGGETTI FUNZIONI E RESPONSABILITA’ ... 28

1. I SOGGETTI DELL'ISTITUTO COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE ... 29

SEZIONE QUARTA ... 44

IL RISCHIO ... 44

1. INQUADRAMENTO CONCETTUALE DEL RISCHIO - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 45 2. LE FASI PRINCIPALI DI UN SISTEMA DI RISK MANAGEMENT... 46

3. MODALITÀ, RESPONSABILI, TEMPI D'ATTUAZIONE E INDICATORI PER CIASCUNA AREA DI RISCHIO ... 47

a. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE TRASVERSALE ... 48

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO ... 49

4.1 MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL’ISTITUTO... 49

4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ... 50

4.3 IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO ... 55

5 IL MONITORAGGIO E LE AZIONI DI RISPOSTA ... 56

6 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO ... 56

7 ANALISI DEI RISCHI DEI PROCESSI AZIENDALI DELL’IRCCS CROB ... 60

SEZIONE QUINTA ... 70

MISURE DI PREVENZIONE ... 70

1. LA TRASPARENZA E IL RELATIVO PROGRAMMA TRIENNALE ... 71

2. UTILIZZO E CARATTERISTICHE DEL SITO WEB ... 73

3. USABILITÀ E COMPRENSIBILITÀ DEI DATI ... 75

4. RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI -RPD... 78

5. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI ... 79

7. IL PIANO DI COMUNICAZIONE ... 89

8. IL BILANCIO SOCIALE ... 91

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9. CODICI DI COMPORTAMENTO – DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE E VALORI ... 92

10. IL CONFLITTO DI INTERESSI: obblighi di comunicazione e astensione ... 93

CONFLITTO DI INTERESSI E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI ... 100

11. ROTAZIONE DEL PERSONALE ... 107

12. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI .... 110

13. PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro) ... 110

14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTEBLOWER) 112 15. LA FORMAZIONE ... 115

16 TERMINI DEI PROCEDIMENTI ... 118

17 PROCEDURE PER MONITORARE IL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI... 118

18 I SOGGETTI TITOLARI DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ... 120

19 CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 39/2013 ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE O IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE ... 122

20 PROCEDURE PER MONITORARE I RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE ... 123

21 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ... 125

21.1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI ... 125

21.2 MONITORAGGIO SUL CUMULO DELLE ORE ... 125

21.3 LIQUIDAZIONI RIMBORSI SPESE MISSIONI ... 125

21.4 ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDIALI ... 125

21.5 CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ... 125

21.6 INIZIATIVE DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITÀ E DI FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE E PER IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ... 126

21.7. VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E SUGLI APPALTI DI LAVORI ... 127

PROGETTAZIONE LAVORI (AFFIDAMENTI ESTERNI) ... 138

FORNITURA DI BENI E SERVIZI, AFFIDAMENTI IN DEROGA ALLE PROCEDURE ORDINARIE, PROROGHE E RINNOVI DI CONTRATTI... 144

AFFIDAMENTI DIRETTI SULLA BASE DI VALUTAZIONI DI ESCLUSIVA ... 145

22 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ... 146

22.1 GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA ... 146

22.2 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA DELL’IRCCS CROB146 ALPI ... 146

23 ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO ... 147

24 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE ... 149

25 INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER OPERARE L’AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T. ... 151

26 FASI E TEMPI DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA ... 152

27 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO ... 155

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4 INTRODUZIONE

Il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2021 si colloca al tempo di una pandemia che non ha precedenti e che ha richiesto, e tuttora richiede, l'attuazione di misure di contrasto e di contenimento per affrontare l’emergenza epidemiologica, adeguando i modelli organizzativi ed operativi con riallocazione delle risorse umane e strutturali. La gestione della crisi ha posto non solo la necessità di dover far fronte alle necessità di lavorare diversamente (nuove forme di “triage” per il settore sanitario, ricorso allo smart working) ma ha richiesto di dover veicolare una quantità di informazioni in maniera rapida e proattiva sulle nuove regole ed incentivare il loro rispetto sia all'interno che all'esterno.

A sostegno dell'inevitabile aggravio dovuto alla stato emergenziale la Pubblica Amministrazione ed in particolare le Aziende del SSN sono state autorizzate ad assumere provvedimenti tesi a semplificare le procedure per assicurare i lavori infrastrutturali di adeguamento delle strutture sanitarie, a preservare la sicurezza degli operatori, a mettere in campo le risorse di personale necessarie superando anche i vincoli imposti a suo tempo dalla dinamica della spesa sanitaria; tutti interventi volti ad aumentare la resilienza del SSN rispetto alle condizioni straordinarie.

Il presente Piano, di aggiornamento di quello triennale 2020-2022 adottato dall’Istituto, tiene conto delle rilevanti modifiche legislative intervenute. Vista l’eccezionalità del momento, l’ANAC nella relazione del 2 luglio 2020 ha riassunto i provvedimenti adottati per semplificare le procedure e per attenuare le incombenze delle amministrazioni sottolineando comunque le proprie funzioni a presidio della correttezza delle procedure e a garanzia della trasparenza.

Unitamente la Corte dei Conti nelle “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”, approvate con delibera n. 18/2020/INPR ha evidenziato l’opportunità di potenziare il sistema dei controlli, prendendo in considerazione tutte le tipologie di controllo interno (regolarità amministrativa e contabile; di gestione, compreso il sistema dello smart working ; strategico; degli equilibri finanziari; sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate; sulla qualità dei servizi e prevenzione del rischio).

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La “pandemia” ha fatto emergere molte verità sulla salute delle persone e sul sistema chiamato a tutelarla evidenziando da un lato, la grande abnegazione del personale sanitario nel prodigarsi per dare risposte ai cittadini ma ha anche messo in luce debolezze nel prevedere scenari più volte documentatati quali l'estensione della popolazione anziana, la crescita delle malattie croniche, i cambiamenti a livello sociale che hanno reso più fragili le famiglie, la conseguenza dei tagli alla spesa sanitaria, gli scarsi investimenti strutturali, il blocco del turn over e la necessità di potenziare i servizi territoriali.

Il Piano si sviluppa nelle sezioni fondamentali dell’analisi del contesto Esterno ed Interno - ovviamente collegati all’emergenza COVID 19 - con la descrizione della nuova organizzazione aziendale intervenuta nel 2020, dall’analisi e valutazione del rischio dei processi aziendali catalogati nell'anno 2020, in termini di possibile esposizione a fenomeni corruttivi1. L’ultima sezione del presente documento è dedicata

1Il codice penale prevede diverse ipotesi di corruzione:

Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

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interamente agli Obblighi di Pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente nella sezione del sito web istituzionale denominato “Amministrazione Trasparente”

2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Diversi dalla corruzione sono i reati di:

A. concussione (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

B. abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

C. rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

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SEZIONE PRIMA

PARTE GENERALE

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8 1. OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL P.T.P.C.T. DELL'IRCCS CROB

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'IRCCS CROB disciplina l'attuazione del complesso degli interventi organizzativi disposti dall'Istituto per prevenire il rischio della corruzione e dell'illegalità, in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel rispetto dei relativi decreti attuativi, in osservanza delle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in aderenza al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché alle circolari, alle linee guida, alle direttive, alle indicazioni, agli indirizzi ed alle delibere del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e delle ulteriori pubbliche Autorità a vario titolo preposte all'azione di prevenzione del rischio di corruzione e dell'illegalità.

E’ imprescindibile atto di natura programmatica dell'IRCCS CROB, in quando le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità che deve regolare l'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Al fine di articolare una strategia complessiva per la prevenzione ed il contrasto del rischio della corruzione e di illegalità nell'IRCCS CROB e di assicurarne la concreta attuazione con un'azione coordinata e sistemica:

1. Fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, individuando quelli nell'ambito dei quali è più elevato il rischio medesimo;

2. Indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio della corruzione;

3. Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari, nonché che le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale specificamente selezionato e formato;

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4. Definisce, per le attività individuate ai sensi del presente piano, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

5. Stabilisce, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del presente piano, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

6. Definisce le procedure appropriate per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

7. Definisce procedure appropriate per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

8. Individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge ritenute necessarie e utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, tenuto conto del particolare contesto di riferimento dell'Istituto e valutati i costi stimati, l'impatto sull'organizzazione ed il grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse;

9. Disciplina le seguenti misure obbligatorie di prevenzione:

· Codici di comportamento.

· Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

· La formazione.

· Patti di integrità negli affidamenti.

· Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Istituto delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo, ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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La Legge 6 novembre 2012 n.190, entrata in vigore il 28/11/2012, reca le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il provvedimento legislativo è emanato in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato Italiano con Legge n. 116 del 3 agosto 2009.

La predisposizione di un Piano anticorruzione rappresenta l’occasione di adeguarsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nell’ordinamento ulteriori strumenti in grado di dare nuovo impulso alle politiche di prevenzione del fenomeno corruttivo nella direzione, più volte sollecitato dal Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) in seno al Consiglio d’Europa, dal Working Group on Bribery (WGB) e dal Implementation Review Group (IRG) per l’implementazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

Ad ogni modo, per comodità espositiva e concettuale, il quadro normativo di riferimento può essere articolato su un duplice livello: uno nazionale e l’altro aziendale.

2.1 Norme a carattere generale

La Legge 190/2012 individua, in ambito nazionale, «l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione».

Successivamente all’entrata in vigore della L. 190/2012 sono stati emanati i provvedimenti, di seguito dettagliatamente illustrati, che hanno completato la disciplina sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:

· D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50 L. 190”. Tali commi prevedono che il Governo adotti strumenti legislativi idonei alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica. In particolare con il suddetto Decreto si modifica in senso restrittivo, la normativa vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità di vertice nella pubblica amministrazione e di incompatibilità tra i detti incarichi e svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto, con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

· D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36, art.1 L. 190, definisce il principio generale di trasparenza, come “accessibilità totale delle informazioni concernenti

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l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, co. 1). Nel provvedimento sono definite, in maniera vincolante, le norme e le sanzioni relative ai mancati adempimenti. Sono inoltre individuate le disposizioni che regolamentano e fissano i limiti della pubblicazione nei siti istituzionali di dati e informazioni relative all’organizzazione e alle attività delle pubbliche amministrazioni. Tali informazioni sono pubblicate in formato idoneo a garantire l’integrità del documento, devono essere aggiornate, di semplice consultazione e devono indicare la provenienza, nonchè devono inoltre risultare riutilizzabili. È fissato in 5 anni l’obbligo di durata della pubblicazione. Pur rispettando i limiti imposti dalla normativa in materia di tutela della segretezza e della privacy, l’introduzione del “diritto all’accesso civico” mira a costruire e/o ad alimentare il rapporto di fiducia tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione e a promuovere il principio di legalità e la prevenzione della corruzione. Nel dispositivo legislativo viene “suggerita”

l’adozione del Piano Triennale per l’integrità e la trasparenza come sezione del Piano di prevenzione della corruzione che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. Suggerimento implementato dall’IRCCS CROB”.

· D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165”.

Il Codice approvato sostituisce il vigente Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 28 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).

Esso è stato abrogato dall’articolo 17, comma 3, del succitato decreto n. 62. Il Codice stabilisce l’obbligo di “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”. Il regolamento si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

· Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015), nello specifico dettato dell’art. 7 rubricato “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;

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· Legge n. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

(legge di stabilità 2016), nello specifico dettato dell’art 1 comma 522 e 523 che assegna nuove responsabilità e compiti al responsabile della prevenzione della corruzione aziendale;

· D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Il provvedimento apporta significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’obiettivo di ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione, individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (sia pur con alcune limitazioni che saranno precisate ulteriormente dalle linee guida dell’ANAC e del Garante della privacy), nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 sia precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, sia ridefinendo i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

· Legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Infine, si elencano le ulteriori disposizioni di riferimento:

· Articoli da 318 a 322 del Codice Penale Italiano;

· Legge n. 116 del 3 agosto 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale”;

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· Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

· il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato con delibera n. 72 del 11.09.2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC);

· D.P.C.M. del 16/01/2013 “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

· la Circolare n. 1 del 25/01/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;

· Delibera n° 50/2013 dell’ANAC avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

· Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC inerente “aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione”. In particolare la determina ANAC n. 12/2015 ha evidenziato i “vulnus” più comuni ai precedenti PTPC identificati principalmente nella mancanza o insufficienza dell’analisi del contesto, sia interno che esterno, in cui opera l’amministrazione; in una bassa qualità e analiticità della “mappatura dei rischi”; in una scarsa “responsabilizzazione” degli organi di vertice e in uno scarso coordinamento tra il Piano triennale prevenzione della corruzione (PTPC) e il Piano della performance (PP).

· Regolamento Europeo 2016/679: adempimenti in materia di privacy;

· Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, Piano Nazionale Anticorruzione 2016, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare e/o ad aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale Piano Nazionale Anticorruzione 2016, è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia (D.Lgs. 97/2016), di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione;

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· Linee guida ANAC sul D.Lgs. 97/2016 (Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016);

· Delibera ANAC n. 358 del 29 Marzo 2017, Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

· Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

· Delibera ANAC n. 177 del febbraio 2020 – In materia di codici di comportamento.

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15 3. PROVVEDIMENTI AZIENDALI MAGGIORMENTE RILEVANTI ADOTTATI DALL’ISTITUTO

Di seguito si elencano i principali provvedimenti adottati dall’Istituto in tema di prevenzione della corruzione:

· la deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 24 gennaio 2020 avente ad oggetto:

“Approvazione della relazione annuale 2019 del responsabile della prevenzione della corruzione e del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2020/2022”;

· la deliberazione del Direttore Generale n.632 del 04/10/2018 “Conferimento dell’incarico di funzione -Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

· la deliberazione del Direttore Generale n.745 del 19/11/2019 - legge 190/2012: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

individuazione e nomina dei referenti per la prevenzione della corruzione;

· la deliberazione del Direttore Generale n. 828 del 31/12/2019 legge 190/2012: legge 190/2012:

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. delibera n. 745 del 19/11/2019 sostituzione dei referenti per la prevenzione della corruzione.

4. ADOZIONE, MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO E VALIDITA’ TEMPORALE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione dell’Istituto viene adottato con deliberazione del Direttore Generale nei termini di Legge su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Il Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata all’anticorruzione (Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione). Così come previsto nel PNA 2016 dell’ANAC, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”.

Il Piano è aggiornato e migliorato tenendo conto delle novità normative e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. Differiti al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell’RPCT, e dei Piani Triennali 2021-2023

Inoltre, trattandosi di uno strumento di programmazione viene modificato in relazione ai risultati conseguiti e alle criticità riscontrate nell’anno precedente. Al pari della prima adozione, l’aggiornamento

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avviene a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, è approvato con delibera del Direttore Generale e pubblicato sul sito web istituzionale. I documenti in argomento e relative modifiche e/o aggiornamenti rimangono pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti

5. COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE

Il presente P.T.P.C.T. individua, per ciascuna misura da implementare, il responsabile dell’implementazione e il termine per l’implementazione stessa. L’efficacia del P.T.P.C.T. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell’organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Istituto.

Il P.T.P.C.T è quindi strutturato come documento di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Il presente P.T.P.C.T. stabilisce i dovuti collegamenti con il ciclo della performance, garantendone l’effettività, la concretezza e la realtà.

L’Istituto a tal fine procede, come da indicazioni già ricevute dalla delibera n. 6 del 2013 della C.i.V.I.T., alla costruzione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi:

· Alla performance;

· Agli standard di qualità dei servizi;

· Alla trasparenza ed alla integrità;

· Al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

Il contenuto del P.T.P.C.T. è coordinato con gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione nonché con quelli individuati dal d.lgs. n. 150/2009, ossia:

· Il redigendo Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. n. 150/2009);

· Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. n. 150/2009), in fase di adozione da parte dell’Istituto;

· Il Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI)

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che l’Istituto procede all’inserimento dell’attività che pone in essere per l’attuazione della legge n. 190/2012 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione eventualmente previsti). L’Istituto, quindi, procede ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del

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fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.T.

In tal modo, le attività svolte dall’Istituto per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del P.T.P.C.T. vengono inseriti in forma obiettivi di performance, nel Piano della performance, nel duplice versante della:

· Performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. n. 150/2009), con particolare riferimento:

- all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett.

b), d.lgs. n. 150/2009);

- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2009), al fine di stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto con i cittadini l’attuazione delle misure di prevenzione;

· Performance individuale (ex art. 9, d.lgs. n. 150/2009), come:

- obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti apicali in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165/2001; ai Referenti del Responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale ( ex art. 10 del d.lgs. n. 150/2009);

e nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2009 gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione.

Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C.T. (e dunque dell’esito della valutazione della perfomance organizzativa ed individuale) l’Istituto da specificamente conto nell’ambito della Relazione della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, il Responsabile della prevenzione della corruzione evidenzia gli scostamenti rispetto ai risultati attesi:

· Individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d.

ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art.

16, commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165/2001 e con i Referenti del Responsabile della corruzione individuati ai sensi del presente piano;

· Per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il P.T.P.C.T.

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Anche la performance individuale del Responsabile della prevenzione della corruzione è valutata in relazione alla specifica funzione affidata, a tal fine inserendo nel Piano della performance gli obiettivi affidati, anche al fine di consentire un’adeguata remunerazione mediante il trattamento accessorio della funzione svolta.

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SEZIONE SECONDA

IL CONTESTO

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20 IL CONTESTO INTERNO

1. ORGANIZZAZIONE

La Direzione dell’Istituto, sulla scorta del riassetto organizzativo definito dalla legislazione Regionale richiamata e degli obiettivi di salute annualmente assegnati, nonché sulla base delle esperienze di gestione maturate nella struttura, ha definito ed approvato il proprio atto aziendale giusta delibera del D.G. n.378 del 15 giugno 2018, ed approvato con D.G.R. n. 631 del 5 luglio 2018.

Una ulteriore versione dell’Atto Aziendale è in corso di adozione, previa valutazione da parte della Regione Basilicata.

Sono organi dell'Istituto ai sensi del D. Lgs. n. 288 del 16.10.2003 della L.R. n.12 dell’1 luglio 2008, della L.R. n.20 del 6 agosto 2008 e della L.R. n.2 del 12 gennaio 2017:

ü Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

ü Il Direttore Scientifico;

ü Il Collegio Sindacale;

ü Il Consiglio di Indirizzo e Verifica.

Con deliberazione n. 649 del 29.12.2020 “Nomina del Comitato Tecnico Scientifico” l’Istituto si è dotato di un organismo consultivo in ambito scientifico unitamente al Advisor Board previsto con deliberazione n. 644 del 20.12.2020, per la valutazione delle attività clinico assistenziali e scientifiche dell’Istituto.

L’Istituto ha una organizzazione di tipo Dipartimentale. I Dipartimenti sono la sede in cui si esercita il governo clinico e hanno la caratteristica di gestire le risorse ad essi attribuite sia di personale che di beni e servizi, perseguendo finalità di integrazione professionale, organizzativa e logistica.

La gestione del Dipartimento, ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. 502/92, e ss.mm.ii. è affidata al Direttore di Dipartimento.

In caso di momentanea assenza del Direttore di Dipartimento ogni attività di competenza viene svolta, per le diverse spettanze, dai Direttori delle UOC afferenti al Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento ovvero in sostituzione i Direttori delle diverse UOC, garantisce il coordinamento delle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività dipartimentali ed è responsabile dell’appropriato utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento stesso.

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del Dipartimento e mantiene di norma la direzione della Unità Operativa di origine.

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I responsabili di unità complessa e di unità semplice a valenza dipartimentale rispondono direttamente

al Direttore di Dipartimento e sono nominati dal Direttore Generale.

Si riporta l’ Organigramma Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 15.06.2018 e reso esecutivo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 05.07.2018, confermandone peraltro le modifiche in corso.

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22 POSTI LETTO

La DGR n. 1201 del 07/11/2017 assegna all’IRCSS CROB 104 posti letto per acuti oltre 8 posti letto per cure palliative/hospice giusta deliberazione n. 658/2002. L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale, con 95 posti letto attivati (di cui 87 per acuti e 8 posti letto per Hospice), giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 28/03/2018. I posti letto sono tutti dedicati ad attività di tipo oncologico. La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto attivi e suddivisi per U.O. e tipologia.

RISORSE UMANE

Il personale dell’Istituto ha sviluppato una forte attenzione al paziente sia negli aspetti dell’accoglienza che negli aspetti clinici; le attività svolte sono improntate alle buone pratiche cliniche e orientate agli aspetti della ricerca più avanzata. I buoni risultati ottenuti dall’Istituto in termini di rapporto operatore- paziente sono imputabili all’impegno profuso quotidianamente dal personale che agisce con entusiasmo e passione ed all’attenzione posta dal management sulla gestione dell’operatività quotidiana.

Il personale strutturato al 31/12/2020 presso l’Istituto era pari a 411 unità. La maggior parte delle unità di personale in forza, sia dirigenziali che di comparto, è collocata nel ruolo sanitario.

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La grafica che segue riporta la composizione del personale.

PERSONALE STRUTTURATO AL 31.12.2020

(al netto dei dipendenti in aspettativa e/o in lunga assenza)

DIRIGENZA

Dirigenza Sanitaria 16

Dirigenza Medica 66

Dirigenza Amministrativa 1

Dirigenza Professionale 2

Totale personale della Dirigenza 85

COMPARTO

Ruolo Tecnico 85

Ruolo Amministrativo 47

Ruolo Sanitario 176

Totale Personale del Comparto 308

Totale Dirigenza e Comparto 393

COMPARTO RICERCA (Piramide)

Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 6

Ricercatore sanitario 12

Totale Personale del Comparto Ricerca 18

TOTALE GENERALE 411

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Le risorse economiche

Per lo svolgimento delle attività, l’Istituto utilizza diverse fonti di finanziamento.

Tali fonti di finanziamento sono destinate alle attività di ricerca e provengono sia da finanziamenti pubblici (Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale, Unione Europea, Agenzia Italiana del Farmaco, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) sia da finanziamenti privati (aziende farmaceutiche, donazioni ed erogazioni liberali).

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Inoltre, si svolgono sia sperimentazioni cliniche sia studi osservazionali promossi dall’Istituto, ma anche da altri soggetti pubblici (studi “no-profit”) o da Aziende Farmaceutiche (studi “profit”). Infine l’Istituto, in quanto ente di ricerca sanitaria, si avvale anche del finanziamento derivante dalla destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di enti

che svolgono attività socialmente rilevanti

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25 IL CONTESTO ESTERNO

2. ANALISI DEL FENOMENO NAZIONALE

Nella Relazione ANAC sull’attività svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione presentato alla camera dei deputati del 02 luglio 2020 sono state evidenziate le iniziative per fronteggiare la situazione di crisi, sulla scorta dei provvedimenti assunti da Governo e Parlamento, nell’ambito dell’emergenza COVID. Tra i più significativi si segnala la disponibilità a rafforzare la vigilanza di tipo collaborativo e la proposta di esonerare stazioni appaltanti e imprese dal versamento del contributo in sede di gara per tutto il 2020, recepita nel decreto legge 34 dello scorso 19 maggio e l’indicazione di introdurre una norma che permetta alle amministrazioni, per tutto il 2020, di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice; la segnalazione per prevedere l'emissione dei Sal per i cantieri sospesi, così da attenuare la carenza di liquidità delle imprese; il vademecum per gli affidamenti rapidi; i chiarimenti sull’acquisizione di buoni spesa e di prodotti di prima necessità; la proroga dei termini delle attestazioni degli OIV relative agli obblighi di pubblicazione; le indicazioni alle SOA per la qualificazione degli operatori economici. A questi si aggiungono numerose altre attività svolte dagli uffici, come ad esempio il supporto fornito al Dipartimento della Protezione Civile per valutare le deroghe al Codice dei contratti pubblici e i pareri resi in pochi giorni sulla congruità dei prezzi di forniture fondamentali per fronteggiare l'emergenza, come quelle per mascherine, ventilatori, guanti e camici.

Con l’obiettivo di attuare le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulla collaborazione fra gli organismi nazionali, l’Autorità, come soggetto promotore, lo scorso anno ha presieduto la Rete delle agenzie anticorruzione (NCPA), che conta oggi 27 aderenti, il 35% dei quali appartenenti a paesi membri dell’Unione europea. Un passo importante nella direzione dello scambio di buone pratiche e per elaborare strategie condivise di contrasto alla corruzione. Il credito ottenuto oltre confine poggia anche sui frutti che inizia a produrre la legge anticorruzione del 2012, sebbene vi sia ancora tanto da fare, soprattutto sul piano della consapevolezza che la battaglia contro la corruzione è anche di tipo culturale.

Vi sono state indubbiamente delle difficoltà a investire sulla prevenzione.

Si tratta di attività (e non certo le uniche) per lo più svolte a “costo zero”, senza formazione o nuove assunzioni per i noti vincoli di spesa cui è sottoposta la pubblica amministrazione, che inducono molti a giudicare la normativa anticorruzione come un inutile aggravio. L’Autorità ritiene questo giudizio estremamente pericoloso perché diffonde l’idea che la prevenzione è solo adempimento formale.

Abbassare la guardia e alimentare la percezione generale che il problema della corruzione non sia poi

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così rilevante, soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, sarebbe un grave errore e un arretramento rispetto agli importanti passi avanti compiuti.

Da un esame delle informazioni disponibili, basato su elaborazioni effettuate dal personale della Guardia di Finanzia impiegato presso l’Autorità, emerge che il fenomeno corruttivo è piuttosto polverizzato e multiforme, e coinvolge quasi tutte le aree territoriali del Paese. Il valore della tangente è di frequente molto basso e assume sempre di più forme diverse dalla classica dazione di denaro, come l’assunzione di amici e parenti. Desta particolare allarme il fatto che la funzione pubblica sia venduta per molto poco, 2.000 o 3.000 euro, a volte anche per soli 50 o 100 euro. Tra le contropartite più singolari (riscontrate nel 21% dei casi esaminati), figurano ristrutturazioni edilizie, riparazioni, trasporto mobili, pasti, pernottamenti e buoni benzina. Pensate che in un caso segnalato quest'anno, in cambio di un’informazione riservata è stato persino offerto un abbacchio! Le vicende esaminate dimostrano come sia assolutamente necessario mantenere alta l’attenzione, agendo con tutti gli strumenti possibili, a partire dai doveri di comportamento dei pubblici funzionari.

La DIA nella relazione 2° semestrale del 2019 dedica una sezione all’emergenza COVID. evidenziando come questa può sfruttare a suo vantaggio la crisi economica e sanitaria.

Nella relazione si evidenzia che in un primo di breve periodo, in cui le organizzazioni mafiose tenderanno a consolidare sul territorio, specie nelle aree del Sud, il proprio consenso sociale, attraverso forme di assistenzialismo da capitalizzare nelle future competizioni elettorali. Un supporto che passerà anche attraverso l’elargizione di prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole-medie dimensioni, ossia a quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge l’economia di molti centri urbani, con la prospettiva di fagocitare le imprese più deboli, facendole diventare strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti. Un secondo scenario, questa volta di medio-lungo periodo, in cui le mafie – specie la ‘ndrangheta – vorranno ancor più stressare il loro ruolo di player, affidabili ed efficaci anche su scala globale. L’economia internazionale avrà bisogno di liquidità ed in questo le cosche andranno a confrontarsi con i mercati, bisognosi di consistenti iniezioni finanziarie.

Proprio per contrastare le contaminazioni mafiose nell’economia a seguito dell’emergenza COVID-19, i primi giorni di aprile del 2020 il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha istituito, con proprio Decreto, l’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. Un Organismo costituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, a carattere interforze, composto da

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rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della DIA, della Direzione centrale per i servizi antidroga e del Servizio Polizia Postale. Una struttura chiamata a mettere a sistema tutte le informazioni utili ad anticipare ogni iniziativa di espansione, di alterazione del mercato, di inquinamento del tessuto economico, di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all’assegnazione degli appalti da parte della criminalità organizzata.

Passando al piano dell’economia legale, la semplificazione delle procedure di affidamento, in molti casi legate a situazioni di necessità ed urgenza, potrebbe favorire l’infiltrazione delle organizzazioni criminali negli apparati amministrativi, specie di quelli connessi al settore sanitario. In proposito, la massiccia immissione sul mercato di dispositivi sanitari e di protezione individuale, in molti casi

considerati “infetti” dopo l’utilizzo in ambienti a rischio, pone un problema di smaltimento di rifiuti speciali, settore notoriamente d’interesse della criminalità organizzata. Sono prevedibili, pertanto, importanti investimenti criminali nelle società operanti nel “ciclo della sanità”, siano esse coinvolte nella produzione di dispositivi medici (mascherine, respiratori, ecc) nella distribuzione (a partire dalle farmacie, in più occasioni cadute nelle mire delle cosche), nella sanificazione ambientale e nello smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti in maniera più consistente a seguito dell’emergenza. Non va, infine, trascurato il fenomeno della contraffazione dei prodotti sanitari e dei farmaci.

ANALISI DEL FENOMENO LUCANO

In occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti è stata evidenziata l’adozione, per far fronte alle vertenze aperte nel 2020, in relazione alle ipotesi di danno erariale connesse alla gestione dei fondi pubblici stanziati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, all’interno della Procura di un apposito settore denominato «Servizio Covid-19».

Nel 2020 la Corte dei Conti della Basilicata ha registrato un decremento delle denunce di danno, che hanno portato a 448 procedimenti (rispetto ai 748 del 2019, e a i 704 del 2018).

Le segnalazioni provenienti dall’Autorità giudiziaria «sono in netto calo» (86) rispetto al 2019 ( 496),

«non così, invece, per le denunce da cittadini o associazioni (148 nel 2020 rispetto alle 78 del 2019) e dalle amministrazioni pubbliche (200 nel 2020 rispetto alle 172 del 2019). Per quanto riguarda la diminuzione (-83%) delle segnalazioni dell’autorità giudiziaria ordinaria «vi è da dire che ciò è dovuto ragionevolmente a cause ricollegabili principalmente agli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto sull'attività giudiziaria, che hanno contribuito a rallentare non poco la stessa».

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SEZIONE TERZA

SOGGETTI FUNZIONI E

RESPONSABILITA’

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1. I SOGGETTI DELL'ISTITUTO COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA

CORRUZIONE

I soggetti dell'Istituto coinvolti nel processo di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità (di seguito soggetti coinvolti) e, pertanto chiamati a partecipare attivamente all'elaborazione del piano e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate sono:

• Il Direttore Generale;

• Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

• I Referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza;

• Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

• L'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

• Tutti i dipendenti dell'amministrazione;

• I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione;

• Gli stakeholder.

E' onere e cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del P.T.P.C.T.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Regione, rappresenta legalmente l’Istituto e ne assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell’attività degli organismi e delle strutture organizzative.

Garantisce la gestione complessiva dell’Istituto, coadiuvato dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.

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Il Direttore Generale presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla direzione, all’organizzazione e all’attuazione dei compiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità di gestione.

Il Direttore Generale, attraverso il coordinamento di tutte le articolazioni organizzative aziendali, assicura il recepimento degli indirizzi degli enti istituzionali, mantiene la complessiva coerenza dell’azione di governo dell’Istituto e sviluppa le relazioni interaziendali.

Avuto riguardo alle disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992 e s.m.i., salva diversa indicazione da parte degli organi competenti, svolge le funzioni che la norma attribuisce all'organo di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, e, pertanto:

· Individua il responsabile della prevenzione della corruzione;

· Adotta, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione;

· Garantisce, al responsabile della prevenzione della corruzione, un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è nominato dal direttore generale, di norma scelto tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, con criterio di rotazione. Il relativo nominativo è comunicato alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche CiVIT (ora ANAC).

E' individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.

La designazione del RPCT deve essere comunicata alla Autorità Nazionale Anticorruzione.

Alla Autorità Nazionale Anticorruzione va anche comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del RPCT individuato dal Direttore Generale.

La normativa vigente prevede che il RPCT sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Nel contesto delle organizzazioni sanitarie, l’applicazione delle richiamate disposizioni normative e delle indicazioni già fornite da questa Autorità, induce ad escludere, ai fini della scelta e della conseguente nomina del RPCT, le fattispecie di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

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· direttore generale;

· dirigente (sia di area sanitaria che amministrativa) di struttura semplice;

· dirigente responsabile del settore gare e appalti;

· dirigente responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari;

· dirigente esterno con contratto di collaborazione/consulenza e/o altro tipo di rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai suddetti criteri di esclusione, eventuali scelte residuali dovranno, in ogni caso, essere adeguatamente motivate, avuto riguardo delle indicazioni di cui al presente approfondimento e a quelle della parte generale, in coerenza con la cornice normativa vigente per l’ambito di riferimento. Resta salva la possibilità di salvaguardare le professionalità che hanno svolto l’incarico per almeno un triennio, previa adeguata motivazione circa l’assenza di altre figure compatibili con le indicazioni già fornite nel PNA. In ogni caso, per tutte le fattispecie non esplicitamente annoverate tra quelle escludenti la nomina a RPCT, resta intesa la presupposta condizione di assoluta integrità del soggetto da nominare, che, di norma, non deve essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari. (ANAC – Delibera n. 831 del 3 agosto 2016).

Il profilo del professionista al quale attribuire l’incarico di RPC è opportuno abbia specifiche competenze in tema di conoscenza dell’organizzazione e gestione della struttura sanitaria, dei processi e delle relazioni in essa esistenti.

Le caratteristiche conoscitive principali del RPCT devono essere:

· conoscenza dell’organizzazione sanitaria (ospedaliera/territoriale) e dei diversi processi che costituiscono gli elementi fondamentali per la produzione di servizi sanitari;

· conoscenza dei processi amministrativi e gestionali;

· capacità di valutare il contesto in cui opera un’azienda sanitaria e gli snodi importanti di funzionamento della macchina assistenziale ed amministrativa sulla base anche della conoscenza intersettoriale dell’azienda sanitaria e della rete di relazioni interne ed esterne della stessa in ambito locale, regionale ed extra regionale;

· conoscenza degli strumenti di programmazione aziendale e del sistema di valutazione delle performance per le necessarie interconnessioni tra questi e il PTPC.

L'incarico di RPCT si configura, di norma, come incarico aggiuntivo a quello già ordinariamente svolto dal dirigente individuato.

Non può essere nominato RPCT un dirigente che sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna o di provvedimenti disciplinari e che non abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

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Nella scelta del RPCT va esclusa l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse.

In presenza di più aspiranti all'incarico, l'Istituto acquisisce la disponibilità e valuta.

Nell'affidamento dell'incarico di RPCT si segue un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti.

Considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al RPCT la scelta deve ricadere su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico.

L'Istituto assicura al RPCT lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.

L'Istituto assicura al RPCT, in considerazione del suo delicato compito organizzativo e di raccordo, un adeguato supporto, mediante l'assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, creando un modello a rete, in cui possa esercitare poteri di programmazione, impulso e o coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione e attuazione delle misure di prevenzione.

Con Delibera del D.G. n. 632/2019, la dott.ssa Patrizia Aloè, è stata incaricata quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Competono al RPCT le funzioni di seguito indicate, da svolgersi in stretta e costante collaborazione con i responsabili dei centri di attività e i referenti :

· Elaborare la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione, che viene sottoposta al direttore generale per l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;

· Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

· Verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità;

· Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;

· Verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici o strutture preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

· Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;

· Pubblicare annualmente, sul sito web aziendale, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la sua trasmissione al direttore generale e all’O.I.V.;

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