23/12/2015 senato.it - Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 302 del 15/12/2015
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00953007&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no&stampa=si&toc=no 1/2 Legislatura 17ª 12ª Commissione permanente Resoconto sommario n. 302 del 15/12/2015
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi "schema");
considerato che lo schema è volto al recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) nonché la prestazione dei relativi servizi;
rilevato che lo schema introduce la possibilità di richiedere la tessera professionale europea per alcuni professionisti tra i quali gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i farmacisti ed i fisioterapisti che rappresenta uno strumento di semplificazione, alternativo all'ordinaria procedura, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, la mobilità dei professionisti oltre che di
trasparenza a favore dei fruitori dei servizi professionali;
rilevato, altresì, che lo schema modifica le condizioni per lo svolgimento di un'attività professionale, relative al caso in cui il prestatore si sposti dal territorio di un altro Stato membro per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione sul territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, per le professioni che abbiano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, l'obbligo di dichiarazione, da parte del richiedente, di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
rilevato, inoltre, che lo schema, all'articolo 37, riguardo alle attività ammesse per i possessori di un titolo di ostetrica, innova la normativa vigente in tema di sorveglianza sulla gravidanza, prevedendo che tale attività competa in relazione alla "gravidanza normale" (mentre il testo vigente specifica che essa compete alla professionalità ostetrica in relazione alla "gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica");
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
1. l'innovazione normativa introdotta dall'articolo 37, nel merito, è volta al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità ostetrica, restando impregiudicata la responsabilità dei medici specialisti per quanto attiene all'attività diagnostica e di prescrizione terapeutica e, più in generale, la necessità di sinergia e stretto raccordo tra le diverse professionalità coinvolte nella sorveglianza sulla gravidanza, in un'ottica di corresponsabilità e al fine di tutelare al meglio la salute della gestante e del feto;
2. sul piano tecnico giuridico, fermo restando quanto rilevato nel merito, occorre valutare se la disposizione succitata possa eventualmente formare oggetto di questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega, dal momento che essa non risulta avere corrispondenza con alcuna delle disposizioni della direttiva da recepire. Si osserva, peraltro, che la disposizione in questione, più che volta ad attuare la direttiva 2013/55/UE, appare diretta a rivedere l'applicazione dell'articolo 42, par.
2, lettera b) della direttiva 2005/36/CE, rendendo la normativa interna di recepimento più aderente alla formulazione letterale di quest'ultima direttiva.
Mostra rif. normativi
23/12/2015 senato.it - Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 302 del 15/12/2015
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00953007&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no&stampa=si&toc=no 2/2