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INTERPRETARIATO PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’INAIL SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI E Allegato 4 DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Allegato 4

SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI E INTERPRETARIATO PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’INAIL

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

CONTRATTO DI APPALTO TRA

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito indicato come Inail), codice fiscale n. 01165400589 e partita Iva n.

00968951004, rappresentato dal dott. ………, nato a ………. il ………, nella qualità di Direttore della Direzione centrale acquisti, domiciliato ai fini del presente contratto in via ……… (di seguito per brevità anche “Stazione appaltante”),

E

………. (nel seguito indicata come Impresa) con sede legale in …….., via

……., n. ….., codice fiscale ……… e partita IVA ……, iscritta al Rea ……, rappre- sentata dal ……., nato a ……… il ………., nella qualità di ………;

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. ………. del ……… del Direttore cen- trale acquisti dell’Inail, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di traduzione testi e interpre- tariato per l’attività istituzionale dell’Inail;

- che con determinazione n……… del ………… Direttore centrale acquisti dell’Inail la società……… è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito dal presente contratto alle condizioni, modalità e termini ivi descritti, nonché quanto stabili- to dal disciplinare, dal capitolato, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica;

- che la società……… ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo articolo 10;

- che il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rila- sciata da ente certificatore;

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si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il capi- tolato, l’offerta tecnica, l’offerta economica e il patto di integrità, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del mede- simo.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto disciplina l’accordo quadro per il servizio di tradu- zione testi e interpretariato per l’attività istituzionale dell’Inail, come meglio specificato nel capitolato.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo del servizio per la durata di 4 anni è pari a Euro 220.000,00 Iva esclusa.

Al raggiungimento del limite massimo di spesa dell’accordo quadro non si potrà procedere all’emissione di ulteriori ordinativi.

Tale importo ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’affidatario.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata complessiva di quattro anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino a esaurimento dell’importo com- plessivo presunto per lo svolgimento del servizio.

ART. 5 - SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

1. E’ incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile unico del procedi- mento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. Luigi Covalea, Fun- zionario della Direzione centrale Acquisti

2. I Direttori dell’esecuzione del contratto per ciascuna Struttura organiz- zativa dell’INAIL sono comunicati in sede di invio di ordinativo di fornitura del servizio.

3. E’ designato dall’Impresa quale Responsabile unico delle attività contrat- tuali (Ruac) il sig. _________________________, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 del Capitolato di gara e del presente contratto.

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

1. I servizi sono svolti secondo quanto previsto negli articoli 3 e seguenti del capitolato e nelle offerte tecnica ed economica.

ART. 7 – VERIFICHE DI CONFORMITA’

1. I servizi oggetto del presente contratto sono sottoposti a verifica di con- formità da parte dei soggetti incaricati allo scopo di certificare che le prestazio- ni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattui- zioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

2. Le verifiche di conformità saranno eseguite con le modalità descritte all’articolo 8.2 del capitolato.

ART. 8 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

1. Il Direttore dell’esecuzione di ciascuna Direzione committente, dopo aver ri- cevuto i certificati di verifica di conformità con esito positivo dei servizi svolti in ciascun mese solare rilascia, entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di ri- cevimento dell’ultimo certificato, il certificato di pagamento, dandone immedia-

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ta comunicazione, entro lo stesso termine, all’affidatario ai fini dell’emissione della relativa fattura, nonché al RUP ai fini del monitoraggio della spesa con- trattuale.

2. Nel caso in cui dai predetti documenti risultino ritardi o inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione procede, dandone conte- stuale comunicazione al Rup, alla contestazione degli addebiti e propone al Rup l’applicazione delle penali.

3. Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all’applicazione della penale indi- cando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo da trattenere dalla relativa fattura.

4. Entro 15 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro ciascun Dec rila- scia l’attestato di verifica di conformità delle attività svolte fino alla scadenza contrattuale e lo trasmette al Rup ai fini dello svincolo della cauzione prestata dall’affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbliga- zioni contrattuali fatto salvo quanto previsto all’articolo 9 del capitolato.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dei servizi svolti è determinato sulla base dei prezzi offerti in gara.

2. L’affidatario pertanto emette una fattura per gli ordinativi emessi in ciascun mese solare nella quale deve essere indicato il numero/i dell’ordinativo/i a cui si riferisce la data di esecuzione e la tipologia del servizio reso.

3. L’affidatario può emettere la fattura a ciascuna Struttura committente, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui all’art. 8 del capitolato. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

4. Ciascuna Struttura committente ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni

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dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

5. I Codici univoci ufficio (C.U.U.) delle Strutture, alle quali devono essere spe- dite le fatture in formato elettronico, saranno indicati su ciascun ordinativo.

6. In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pa- gamento, l’affidatario, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.

7. Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 8, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

8. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Affidatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiun- to (split payment Iva).

9. L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG del pre- sente affidamento, ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

10. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

11. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è

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effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazio- ne finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifi- co bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che l’Impresa indica acceso presso la banca ……. – Filiale di ………….codice IBAN ………,

sul quale sono delegati ad operare i sigg.ri

……….nato a ………. Il

……….C.F………..

14. L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

15. L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi- nanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

16. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifi- che previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m.

18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo e succes- sive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con il presente contratto e

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nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d’Integrità, l’Impresa ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria

……….. del ……., rilasciata in conformità al d.m. del 19 gennaio 2018 n. 31, da

……….………. fino alla concorrenza di Euro ………… (………..).

2. La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tut- te le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assun- te con la sottoscrizione del patto d’integrità.

3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'im- porto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

4. L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia ve- nuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

6. La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale

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prima della scadenza del contratto. In tale certificato il RUP attesta la confor- mità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurati- vo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

7. Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla co- stituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di inte- resse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle pre- stazioni contrattuali.

Ovvero in caso di ricorso al subappalto

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è ri- servato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ___________________

2. Si rimanda all’articolo 15 del Capitolato d’oneri per le modalità e gli ob- blighi connessi all’affidamento in subappalto.

Oppure:

3. L’affidamento in subappalto è regolato dall’articolo 105 del d.lgs. n.

50/2016 e dall’articolo 15 del Capitolato.

ART. 12 – PENALI

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Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che venga riscontrata dall’Inail in esito alle verifiche di cui al precedente art. 7 saranno comminate all’Impresa le penali di cui all’art. 11 del capitolato d’oneri, con le modalità ivi indicate.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare i servizi di cui agli artt. 2 e 3 del ca- pitolato, con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente contratto, dal capitolato e dalla normativa di riferimento.

2. Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispetti- vo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione del ser- vizio oggetto dell’accordo quadro, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

3. Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni re- sponsabilità dell'Istituto al riguardo.

ART. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L’affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattua- le) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.

68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

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2. L’Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni fir- matarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le dispo- sizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organiz- zazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fi- no alla loro sostituzione.

3. Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs.

50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

5. Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capo- verso, sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri di- pendenti.

ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l’affidatario si rifiuti o ritardi nell’esecuzione del servizio, l'Inail si ri- serva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’affidatario ina- dempiente.

2. All’affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Inail rispetto a quelle previste dal contratto.

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3. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficien- te, da eventuali crediti dell’affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dell’affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’affidatario ina- dempiente.

4. L’esecuzione in danno non esime dall’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., quelle disciplinate dall’articolo 12 del Capitolato.

ART. 17 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011, l’INAIL può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle pre- stazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forni- ture non eseguite calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso artico- lo.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

ART. 19 – DOMICILIO DELL’IMPRESA

A tutti gli effetti contrattuali, l’Impresa ha eletto domicilio legale in Roma,

………

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ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in or- dine al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, il rapporto contrattuale è disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle norme del Codice civile.

Per l’Inail

F.to Il Direttore centrale

………..

Per …….

Il ……

F.to Il Titolare firmatario …….

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