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INTERPRETARIATO PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’INAIL Gara n. CUI 01165400589201900672 Cig 8078990175 PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI E Allegato 2 CAPITOLATO

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Allegato 2- Capitolato - Affidamento di un accordo quadro per il servizio di interpretariato e traduzione testi per l’attività istituzionale dell’Inail

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Allegato 2

CAPITOLATO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI E INTERPRETARIATO PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’INAIL

Gara n. CUI 01165400589201900672 Cig 8078990175

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Allegato 2- Capitolato - Affidamento di un accordo quadro per il servizio di interpretariato e traduzione testi per l’attività istituzionale dell’Inail

Pagina2 Sommario

ART. 1 PREMESSE ... 3

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO ... 3

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI ... 4

3.1. TRADUZIONE TESTI ... 6

3.2. INTERPRETARIATO SIMULTANEO... 7

3.3. INTERPRETARIATO L.I.S. ... 8

3.4. DISPOSIZIONI COMUNI ... 8

PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO ... 8

ART. 4 DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO ... 10

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 12

ART. 6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO ... 13

ART. 7 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ... 13

ART. 8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 14

8.1 ORDINATIVI... 14

8.2 VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE ... 14

8.3 CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 15

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 15

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO ... 17

ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI ... 19

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 20

ART. 13 ESECUZIONE IN DANNO ... 21

ART. 14 RECESSO ... 21

ART. 15 SUBAPPALTO ... 21

ART. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 23

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI ... 24

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ART. 18 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO ... 24 ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 24 ART. 20 RINVIO NORMATIVO ... 24

ART. 1 PREMESSE

L’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di acquisire il servizio di traduzione e interpretariato, con particolare riguardo a testi/atti di natura normativa o amministrativa, medica e scientifica (anche per la pubblicazione su riviste internazionali) ed economico-legale, nonché a pubblicazioni informative istituzionali dall’italiano in lingua estera e viceversa, da soggetti professionalmente qualificati, dotati di elevata esperienza nel settore.

Il presente capitolato detta la disciplina per lo svolgimento del servizio di traduzione testi e interpretariato simultaneo per l’attività istituzionale dell’Inail che sarà affidato mediante la stipula di un accordo quadro.

In particolare, al termine della procedura di affidamento contrattuale, sarà sottoscritto un accordo quadro con l’operatore economico aggiudicatario, al quale saranno affidati, alle condizioni ed entro il periodo di vigenza stabiliti nell'accordo quadro stesso, appalti specifici per il servizio di traduzione e interpretariato.

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’interpretariato simultaneo, e L.I.S., nonché la traduzione di testi/atti di natura normativa o amministrativa, medico e scientifica (anche per la pubblicazione su riviste internazionali) ed economico-legale, e di pubblicazioni informative istituzionali in lingua straniera, dalla lingua estera alla lingua italiana e dalla lingua italiana alla lingua estera, necessari al compimento delle attività istituzionali dell’Inail.

Le lingue straniere per cui si ha la necessità di attivare tali servizi, sono quelle dei paesi facenti parte del territorio dell’Unione Europea ed extra europea quali, in particolare, cinese, coreano, giapponese, russo e arabo, nonché quelle di Paesi da cui provengono le principali comunità di lavoratori immigrati presenti nel nostro Paese.

Gli atti per i quali è richiesta la traduzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

 denunce di infortuni e malattie professionali;

 certificati;

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 relazioni mediche;

 questionari/modulistica;

 note di opposizione a provvedimenti o note per recupero dei crediti;

 note di natura interlocutoria/comunicazione o documentazione (testi legislativi e/o documentazione per studio e analisi), proveniente sia dalle Istituzioni estere competenti sia dalla Commissione amministrativa DGEMPL /o altra documentazione varia;

 pubblicazioni informative istituzionali;

 note/relazioni/ atti normativi e pubblicazioni ad alto contenuto tecnico scientifico compresi quelli di cui al successivo art.3.1.2.

Il servizio potrà riguardare anche altri tipi di documenti di cui necessita la traduzione per eventi/iniziative o per altre attività istituzionali, nonché testi a carattere strettamente tecnico. La traduzione richiede una conoscenza della terminologia tecnica relativa alle materie istituzionali.

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Per l’esecuzione di tali servizi sarà stipulato con l’aggiudicatario un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro l’aggiudicatario si obbliga a fornire ai Committenti il servizio secondo le modalità di cui al presente capitolato e alle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi di cui al Bando MEPA

“Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione” e alle norme contenute nell’allegato 30 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi commerciali vari” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Sottocategoria 3: servizi di interpretariato e traduzione).

In considerazione degli obblighi assunti dall’affidatario in forza dell’accordo quadro, il servizio sarà affidato mediante l’attivazione di singoli appalti specifici mediante l’invio degli ordinativi da parte di ciascuna Struttura committente, contenenti l’indicazione della tipologia del servizio da effettuare e quanto necessario per l’esecuzione delle prestazioni stesse.

I servizi oggetto della presente procedura potranno essere richiesti dalle diverse Strutture organizzative della Direzione Generale dell’INAIL in Roma nonché, limitatamente al servizio di traduzione, dalle Direzioni Regionali, ogni qual volta se ne ravviserà la necessità mediante emissione di singoli ordini di esecuzione.

Per i servizi di interpretariato, la data e il luogo dell’evento, saranno comunicati all’affidatario con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data dell’evento stesso. In casi eccezionali e di estrema urgenza il servizio potrà essere

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richiesto con un preavviso di 5 (cinque) giorni dalla data di effettuazione del servizio stesso.

La struttura richiedente si riserva la facoltà di cambiare le date, ridurre e/o ampliare la durata dell’evento per il quale chiede i servizi di interpretariato fino a 3 (tre) giorni precedenti l’evento stesso.

Inoltre la struttura richiedente si riserva la facoltà di annullare la richiesta di servizi di interpretariato qualora l’evento per il quale erano stati previsti venga annullato per cause di forza maggiore. In tali casi l’affidatario non avrà nulla da pretendere dall’Amministrazione.

Per eventi di forza maggiore che sono fuori dal controllo delle parti, che non sarebbero stati ragionevolmente e prudentemente prevedibili e che pregiudicano materialmente l’adempimento dell’obbligazione devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo: inagibilità dei locali per cause non imputabili all’Inail, scioperi, inaccessibilità delle strade, eventi naturali, intervento dell’autorità pubblica ecc..

I servizi di interpretariato dovranno essere effettuati presso il luogo indicato nell’ordinativo trasmesso da ogni Struttura organizzativa richiedente, tramite mail/fax ai contatti indicati dall’affidatario, previo sopralluogo da parte dell’affidatario congiuntamente ad un responsabile dell’Inail per la supervisione degli spazi. Al riguardo si precisa che solitamente gli eventi potranno essere organizzati presso l’Auditorium di Piazzale Giulio Pastore n. 6, presso la Sede Inail – Roma Laurentino – Via Ferruzzi 38/40 Roma, presso la sede legale di Via IV Novembre 144, presso i Centri Ricerca (Monteporzio e/o via Torraccio di Torrenova) ovvero presso altre location esterne.

In casi eccezionali potranno essere richieste prestazioni di servizi di interpretariato fuori dai confini della Regione Lazio. Per queste fattispecie saranno oggetto di separato rimborso le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal professionista, purché debitamente documentate, e previa espressa autorizzazione da parte della struttura regionale richiedente.

Il numero degli eventi nonché il numero dei partecipanti sotto indicati sono puramente indicativi e tali valori non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l’affidatario si impegna a prestare il servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale stabilito ed entro il periodo di durata dell’accordo quadro, senza nulla poter pretendere a titolo d’indennizzo.

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A tal proposito si specifica che l’ammontare dell’accordo quadro per i servizi previsti nel presente Capitolato è da ritenersi quale quantità massima, al raggiungimento della quale non si potrà procedere alla emissione di ulteriori ordini.

Inoltre le previsioni e le stime di cui appresso non comportano alcun obbligo minimo di ordinativi o corrispettivi a carico dell’Inail, trattandosi di consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività.

L’affidatario si obbliga, pertanto, a fornire i servizi che l’Inail ordinerà sulla base dell’effettivo fabbisogno.

Le prestazioni comprese nel servizio, da eseguirsi secondo quanto previsto nel presente capitolato e al punto 6.3 dell’allegato 30 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi commerciali vari” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, sono le seguenti:

3.1. TRADUZIONE TESTI Il servizio consiste:

- 3.1.1 nella traduzione di documentazione in altra lingua, cosi come definito al punto 6.3.2 dell’allegato 30 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi commerciali vari” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- 3.1.2 nella correzione di bozze e revisione di testi, già redatti in lingua straniera, dal punto di vista grammaticale e sintattico, da parte di personale altamente qualificato in ambito sanitario e ingegneristico su argomentazioni oggetto di ricerca da parte dell’Istituto come ad esempio: salute e sicurezza dei lavoratori in ambito lavorativo, mutamenti sociali e demografici, disabilità e reinserimento lavorativo, malattie emergenti e riemergenti in ambito occupazionale, malattie lavoro correlate con particolare riferimento alle neoplasie, studi di epidemiologia ambientale ed occupazionale, sicurezza industriale, ecc…

L’affidatario potrà prendere contatti con il referente che sarà indicato al fine di ottenere ogni necessario chiarimento in merito alla traduzione da effettuare.

Le traduzioni non dovranno essere letterali, ma vere e proprie versioni nella lingua richiesta con particolare cura alla terminologia tecnica e scientifica; le stesse dovranno mantenere il taglio e lo stile del testo originario.

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L’Inail consegnerà all’affidatario, la cartella da tradurre, in formato elettronico (MS Word/Excel, PDF) indicando tempi e modalità di consegna del testo tradotto. I tempi di consegna possono variare da due giorni lavorativi per le richieste urgenti e sette giorni lavorativi per quelle ordinarie.

Al riguardo si precisa che, in caso di documentazione particolarmente voluminosa, i tempi previsti potranno essere differiti previo accordo con il referente incaricato.

I termini indicati andranno rispettati anche in caso di più documenti contemporanei.

Da tale tempistica sono fatti salvi i casi di urgenza per i quali i termini di presentazione del lavoro effettuato saranno concordati di volta in volta.

3.2. INTERPRETARIATO SIMULTANEO

Il servizio consiste nella traduzione simultanea in altra lingua effettuato in una cabina acusticamente isolata, dotata di cuffia e microfono per il pubblico che ascolta in cuffia, cosi come definito al punto 6.3.1 dell’allegato 30 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi commerciali vari” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, da eseguire in occasione di conferenze, convegni, seminari, congressi, eventi fieristici o altri eventi dell’Istituto.

Previsione degli eventi:

n. 2 eventi/anno con 80 partecipanti con traduzione da 3/4 lingue (lingue europee, arabo, cinese, russo), anche se nel passato è accaduto che siano stati organizzati anche convegni con circa 250 delegati con varie sessioni parallele.

L’affidatario dovrà altresì provvedere alla fornitura ed installazione delle attrezzature destinate alla traduzione.

In via esemplificativa e non esaustiva dovranno essere messi a disposizione:

 cabine con relative postazioni per gli interpreti;

 microfoni volanti e da posizionare su postazioni fisse (tavolo relatori);

 ricevitori (impianto a raggi infrarossi);

 eventuale impianto per la registrazione dell’interpretazione previo consenso degli interpreti.

L’affidatario dovrà mettere a disposizione l’impianto richiesto, e il prezzo offerto comprende il trasporto, nonché il montaggio e lo smontaggio negli spazi assegnati, comprese eventuali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro necessario alla predisposizione degli impianti, compresi tutti gli allacci dell’impianto elettrico, delle linee telefoniche e delle connessioni in rete. Il servizio è comprensivo della manodopera necessaria, con le abilitazioni richieste dalla normativa vigente per

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i lavori in elevazione e per ogni intervento che si rendesse necessario per il corretto funzionamento degli impianti.

Prima dell’inizio dell’evento l’affidatario è tenuto a smaltire eventuale materiale di risulta.

Tutti gli impianti dovranno essere collaudati prima dell’evento ed essere a norma con le leggi vigenti.

Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna degli impianti già allestiti a regola d’arte, completi e funzionanti, dovrà essere effettuata entro e non oltre un’ora dall’inizio dell’evento.

Sono a carico dell’Affidatario la documentazione tecnica delle luci, dei sistemi audio- video, degli impianti di collegamento alla linea elettrica e di tutti gli altri impianti forniti, le certificazioni di conformità UE dei materiali elettrici, la documentazione tecnica delle eventuali istallazioni, i certificati di collaudo degli impianti.

Lo smontaggio degli impianti dovrà essere effettuato alla chiusura dell’evento nei tempi e nei modi stabiliti dall’organizzatore. Qualsiasi onere o responsabilità derivante dal ritardo nell’effettuazione dei lavori di smontaggio dovrà essere imputato all’affidatario.

L’Inail si riserva la facoltà di richiedere il servizio di trascrizione dell’interpretazione al quale sarà applicata la tariffa di cui al successivo articolo 4.

3.3. INTERPRETARIATO L.I.S. (Lingua Italiana Segni)

Il servizio di traduzione dalla lingua parlata alla lingua dei segni e viceversa, cosi come definito al punto 6.3.1 dell’allegato 30 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi commerciali vari” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, da eseguire in occasione di visite di delegazioni o incontri di lavoro con rappresentanti di istituzioni estere.

3.4. DISPOSIZIONI COMUNI

PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO L’affidatario deve impiegare personale professionalmente qualificato e idoneo allo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura e in possesso, altresì, di adeguate competenze attinenti alle prestazioni richieste, nonché una comprovata esperienza maturata nell’ambito degli stessi servizi.

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Per i servizi di traduzione e interpretariato l’affidatario si avvarrà di personale qualificato in possesso dei seguenti requisiti minimi:

TITOLI DI STUDIO:

- se italiano:

a) Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento negli ambiti linguistici rilasciati da istituzioni accademiche italiane o titolo estero equivalente e riconosciuto in Italia;

ovvero

b) Diploma di laurea triennale in ambiti linguistici (compresi i diplomi ex SSIT) o rilasciati da istituzioni accademiche italiane o titolo estero equivalente e riconosciuto in Italia;

ovvero

c) Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in altre specialità, conseguita in Italia o titolo estero equivalente e riconosciuto in Italia purché corredata da documentazione certificata a sostegno della competenza linguistica necessaria allo svolgimento della professione di traduttore/interprete;

ovvero

d) Diploma di Laurea triennale in altre specialità conseguita in Italia o titolo estero equivalente e riconosciuto in Italia purché corredata da documentazione certificata a sostegno della competenza linguistica necessaria allo svolgimento della professione di traduttore/interprete;

- se di madrelingua straniera:

e) di titoli specialistici conseguiti presso enti stranieri o comunque di qualsiasi altra documentazione idonea a dimostrare la qualificazione del soggetto rispetto al servizio richiesto e con ottima conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.

ESPERIENZA

L’esperienza richiesta è la seguente:

a) Il soggetto in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo deve aver svolto almeno 3 anni d’attività come traduttore/interprete

b) In caso di titoli di studio cui alla lettera c) il soggetto dovrà possedere una esperienza di 4 anni d’attività come traduttore/interprete

c) In caso di titoli di studio cui alla lettera d) ed e) il soggetto dovrà possedere una esperienza di 5 anni d’attività come traduttore/interprete.

Durante tali periodi il soggetto dovrà aver tradotto almeno 2000 cartelle e almeno 100 giornate di interpretariato.

L’affidatario riconosce all’Inail la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale che siano ritenute dall’Istituto non idonee alla corretta esecuzione dei singoli

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contratti. L’esercizio da parte dell’Inail di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporta per l’Istituto onere alcuno.

In qualunque momento il personale impiegato dall’affidatario potrà essere sottoposto a verifiche da parte dell’Inail anche per ciò che concerne il possesso dei requisiti professionali prefissati nei capitolati tecnici specifici di ciascun lotto.

I nominativi degli operatori individuati al momento della formulazione dell’offerta non potranno essere sostituiti se non per giustificato motivo e previa espressa autorizzazione del Rup.

Entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell’ordinativo, l’affidatario dovrà comunicare alla struttura richiedente il nominativo e il curriculum dell’interprete/i incaricato/i dello specifico servizio scelti tra quelli individuati dall’affidatario stesso al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curricula inseriti nella busta B “offerta tecnica”.

Entro 48 ore dalla ricezione dei nominativi e dei curricula è facoltà della struttura richiedente chiedere la sostituzione del/degli interprete/i, qualora sulla base di precedenti esperienze di collaborazione avvenute in corso di vigenza contrattuale, risulti che la prestazione fornita dall’interprete non sia stata eseguita adeguatamente rispetto alle specifiche dell’evento. In tal caso l’affidatario dovrà provvedere alla sostituzione entro le successive 36 ore trasmettendo il nominativo del sostituto e il relativo curriculum.

Tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere opportunamente documentabili a richiesta dell’Inail che, si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento. Al riguardo l’affidatario garantisce l’attendibilità dei curricula, fermo restando la responsabilità penale del dichiarante.

ART. 4 DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

La durata dell’accordo quadro è di 4 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino a esaurimento dell’importo complessivo presunto per lo svolgimento del servizio.

Il valore stimato dell’appalto per la durata di 4 anni è pari a Euro 220.000,00 Iva esclusa.

Al raggiungimento del limite massimo di spesa dell’accordo quadro non si potrà procedere all’emissione di ulteriori ordinativi.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza previsti dall’art. 26, del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., si evidenzia che gli stessi sono pari a zero, in quanto, trattasi di mero servizio di natura intellettuale per il quale non sussiste, ai sensi del comma 3-bis del citato decreto, l’obbligo di procedere alla predisposizione del Duvri.

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Peraltro il servizio di traduzione testi sarà svolto in locali completamente autonomi rispetto a quelli in cui si svolgono le attività dell’Inail.

In ogni caso, al fine di evitare rischi da interferenza, dovranno essere adottate tutte le misure di tipo organizzativo, che possono eliminarli o contenerli, come ad esempio misure di segnalazione (cartello a cavalletto indicante il pericolo e nastro segnalatore per segregare le aree) i cui costi risultano assorbiti nella più complessiva organizzazione dell’Istituto e dell’appaltatore.

Il corrispettivo del servizio di traduzione sarà determinato, al termine di ogni traduzione richiesta, moltiplicando il numero delle parole tradotte per il costo unitario di ogni singola parola.

Al riguardo si precisa che, ai fini del conteggio del corrispettivo dovuto per il documento tradotto, non saranno considerati: spazi, simboli e segni di punteggiatura (es: @, %,

€, =, >, <, * /, ecc.; apostrofi, trattini, virgole e virgolette, parentesi ecc.).

Il costo unitario di ogni singola parola da sottoporre a ribasso è pari a € 0,10 (cfr.

Listino prezzi).

Corrispettivo dei servizi di interpretariato.

L’Unità di misura per tali servizi è la “persona”. Il prezzo sotto indicato da sottoporre a ribasso deve essere riferito all’Unità di misura (persona) e alla durata dell’evento per una durata massima di 5 ore (Half Day).

Il costo unitario di ogni singola persona da sottoporre a ribasso è pari a € 850,00 oltre oneri fiscali (cfr. Listino prezzi).

In caso di interpretazione simultanea e di fornitura e posa in opere delle attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio, al costo dell’interprete sarà aggiunto il costo dell’impianto per la durata dell’evento.

L’Unità di misura di vendita è “impianto” (inteso come l’insieme di una o più apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio di cui al precedente punto 3.2.). Il prezzo indicato per ogni singola offerta deve essere riferito all’Unità di misura (impianto) e alla durata dell’evento (es. un giorno, 2 giorni, ecc.).

Il costo unitario di ogni impianto/giorno da sottoporre a ribasso è pari a € 2.000,00/giorno oltre oneri fiscali (cfr. Listino prezzi).

Infine si evidenzia che nel caso di registrazione dell’interpretazione, previo consenso dell’interprete, il servizio di trascrizione di tale registrazione sarà remunerata con unità di misura individuata nel “minuto”. Il costo a “minuto” della trascrizione da sottoporre a ribasso è pari a € 0,95/minuto di registrazione (cfr. Listino prezzi).

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I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell’IVA e sono comprensivi, ove previste, delle attività di impaginazione e adattamento dei testi tradotti e delle eventuali spese di ritiro e consegna del materiale oggetto delle traduzioni presso le strutture dell’Inail.

L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

L’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica dell’affidamento e, pertanto, non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

L’Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi

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che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione del servizio oggetto dell’accordo quadro, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

In caso di scioperi del personale o in caso di assenze per altra causa di forza maggiore, da comunicare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante, dovrà essere assicurato un idoneo servizio di emergenza.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al riguardo.

ART. 7 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO In coerenza con l’attuale modello organizzativo, l’accordo quadro è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura in cui è incardinato anche il Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d,lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi dei Direttori dell'esecuzione degli appalti specifici e dei verificatori della conformità nominati all’interno di ciascuna Struttura committente, ai quali affida i compiti di rilasciare, rispettivamente, il certificato di pagamento e il certificato di verifica di conformità, come meglio specificato nel successivo art. 8.

Inoltre, il Rup provvede al coordinamento dei soggetti sopra indicati e di tutte le attività contrattuali, al controllo tecnico-contabile e al monitoraggio dei limiti di spesa consentiti dall’accordo quadro, ripartendo l’importo contrattuale tra le diverse Strutture organizzative ai fini dell’emissione degli ordinativi di esecuzione.

I nominativi dei Dec e dei verificatori della conformità sono comunicati da Struttura organizzativa in sede di invio di ordinativo di fornitura.

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L’affidatario, a sua volta, comunica alla stazione appaltante, prima della stipula dell’accordo quadro, il nominativo del Responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e, in particolare:

- la continuità operativa del servizio;

- il professionale e puntuale svolgimento delle attività nei tempi e nei modi concordati;

- che il personale designato (professionisti incaricati per il servizio) sia adeguatamente formato per svolgere le attività richieste;

- la copertura dei servizi richiesti provvedendo, in caso di assenze, alla tempestiva sostituzione del personale mancante con personale avente medesimi requisiti.

Al Responsabile dell’esecuzione il Rup potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all’affidatario.

ART. 8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

8.1 ORDINATIVI

Le strutture dell’Inail provvedono, in veste di committenti dei singoli appalti specifici, ad ordinare il servizio necessario nei limiti degli importi contrattuali loro assegnati dal RUP.

L’appalto specifico è affidato da ciascuna Direzione committente, mediante l’invio all’affidatario di ordinativi tramite posta elettronica certificata.

Gli ordinativi contengono la tipologia di servizio richiesto, il luogo i termini e le modalità di esecuzione del servizio, nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati per l’esecuzione del servizio e per la verifica di conformità (Dec e verificatori della conformità), nonché ogni altra informazione utile.

8.2 VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

Il verificatore della conformità controlla che il servizio venga eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nell’ordinativo e, in caso di esito positivo dei predetti controlli, rilascia il certificato di verifica di conformità, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione del servizio ordinato.

Entro lo stesso termine il verificatore invia al direttore dell’esecuzione della Direzione committente una copia del certificato di verifica di conformità ai fini del rilascio del certificato di pagamento.

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In caso di esito negativo della verifica di conformità l’affidatario dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

In particolare, in caso di traduzioni inadeguate o errori di traduzione il Dec, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della traduzione, fissa un termine al Ruac non inferiore a 10 giorni entro il quale l’affidatario dovrà far pervenire una nuova traduzione corretta, fermo restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

8.3 CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il Direttore dell’esecuzione di ciascuna Direzione committente, dopo aver ricevuto i certificati di verifica di conformità con esito positivo dei servizi svolti in ciascun mese solare rilascia, entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ultimo certificato, il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, all’affidatario ai fini dell’emissione della relativa fattura, nonché al RUP ai fini del monitoraggio della spesa contrattuale.

Nel caso in cui dai predetti documenti risultino ritardi o inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione procede, dandone contestuale comunicazione al Rup, alla contestazione degli addebiti e propone al Rup l’applicazione delle penali.

Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all’applicazione della penale dando disposizioni per indicare nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo da trattenere dalla fattura.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro ciascun Dec rilascia l’attestato di verifica di conformità delle attività svolte fino alla scadenza contrattuale e lo trasmette al Rup ai fini dello svincolo della cauzione prestata dall’affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’affidatario, prima della stipula dell’accordo quadro, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs.

50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il RUP attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs.

n. 50/2016.

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Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dei servizi svolti è determinato sulla base dei prezzi offerti in gara.

L’affidatario pertanto emette una fattura per gli ordinativi emessi in ciascun mese solare nella quale deve essere indicato il numero/i dell’ordinativo/i a cui si riferisce la data di esecuzione e la tipologia del servizio reso.

L’affidatario può emettere la fattura a ciascuna Struttura committente, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 8. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Ciascuna Struttura committente ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

I Codici univoci ufficio (C.U.U.) delle Strutture, alle quali devono essere spedite le fatture in formato elettronico, saranno indicati su ciascun ordinativo.

In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l’affidatario, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 8, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Affidatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma

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2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il N.

8078990175.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Form ato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.

30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

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I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui l’affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato e in ciascun ordinativo, l’Inail avrà la facoltà di applicare le penali previste nell’art. 10 delle

“Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” e quelle appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 12, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L’affidatario sarà assoggettato alle seguenti penali:

a) una penale pari all’1 per mille dell’importo netto di ciascuna traduzione richiesta per ogni giorno di ritardo oltre i termini prefissati per la consegna della documentazione tradotta indicati in ogni ordine.

b) una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo dell’ordinativo, in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi del precedente art.8; in tale caso sarà applicata la penale per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nell’ordinativo, in tali casi saranno applicate le predette penali sino al momento in cui il servizio sarà eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui alla lettera b), sono contestati per iscritto dal Dec al Ruac il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Dec, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali che potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all’applicazione della penale indicando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.

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Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

12.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell’applicazione della penale.

Ferma restando l’applicazione delle penali, in caso di ritardi superiori a cinque giorni lavorativi, nonché in tutte le ipotesi in cui l’Inail debba sopperire ad inadempienze nell’adempimento del contratto da parte dell’Affidatario, l’Inail si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra società di traduzione o interpretariato, con l’onere per l’Affidatario di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D. Lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6

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settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, l’Inail può risolvere il contratto fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

ART. 13 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’affidatario si rifiuti o ritardi nell’esecuzione del servizio, l'Inail si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’affidatario inadempiente.

All’affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Inail rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dell’affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime dall’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.

ART. 14 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159/2011, l’Inail può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 15 SUBAPPALTO

L’Affidatario può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art.

105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l’Affidatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di

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subappalto stipulato con il subappaltatore presso la Direzione Centrale Acquisti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la medesima Direzione, l’affidatario trasmette altresì:

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Inail non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere all’affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

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Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l’autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Stazione appaltante o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

ART. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall’Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell’Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi

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di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L’affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 18 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

A tutti gli effetti contrattuali, l’affidatario deve eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula del contratto.

ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’accordo quadro è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 20 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla specifica normativa di settore, nonché dalle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi di cui al Bando MEPA “Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione” e dalle norme contenute nell’allegato 30 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi commerciali vari” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Sottocategoria 3: servizi di interpretariato e traduzione).

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