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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

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Academic year: 2022

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Allegato 2

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI TONER E DI ALTRI CONSUMABILI PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DELL’INAIL

CAPITOLATO D’ONERI

Cui 01165400589201800455 Lotto 1: Cig 74587177FA Lotto 2: Cig 745875140A Lotto 3: Cig 7458760B75 Lotto 4: Cig 745877148B

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 2

SOMMARIO

PREMESSA ... 3

Art. 1 - DEFINIZIONI PRINCIPALI ... 3

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO ... 4

Art. 3 - PRODOTTI E SPECIFICHE TECNICHE ... 5

Art. 4 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E PERIODICITA’ DELLE CONSEGNE ... 5

Art. 5 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E OFFERTA ECONOMICA ... 5

Art. 6 - CONSEGNA DEI PRODOTTI ... 6

Art. 7 - SOGGETTI DEL CONTRATTO ... 7

Art. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITA’ ... 8

Art. 9 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 9

Art. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 10

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA ... 12

Art. 12 - OBBLIGHI DI GARANZIA ... 13

Art. 13 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ ... 14

Art. 14 - PENALI ... 15

Art. 15 - SUBAPPALTO ... 16

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 17

Art. 17 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ... 18

Art. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO ... 19

Art. 19 - QUINTO D’OBBLIGO ... 19

Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 20

Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO ... 20

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI ... 21

Art. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 21

Art. 24 - RINVIO NORMATIVO ... 21

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

PREMESSA

Per il funzionamento delle stampanti dei propri uffici, l’INAIL deve acquistare cartucce toner, cartucce a getto d’inchiostro e drum.

Al fine di standardizzare i consumi degli uffici e di realizzare economie di scala, si è deciso di centralizzare in capo alla Direzione Generale l’acquisto di tali consumabili per i bisogni di tutte le strutture territoriali dell’Istituto.

La fornitura è conseguita mediante un contratto di appalto da affidarsi con un'unica procedura di affidamento, in relazione alla quale la Direzione centrale acquisti svolge le funzioni di stazione appaltante e di cui questo documento contiene il capitolato d’oneri.

Se, da un lato, la procedura di acquisizione della fornitura, per ragioni di economicità, è centralizzata, dall’altro, la gestione del contratto (per es., verifica di conformità, comminazione delle penali, pagamenti, etc.), per ragioni di efficienza, è decentrata e demandata alle singole Direzioni regionali dell’Istituto.

Per consentire anche alle piccole e medie imprese di candidarsi all’aggiudicazione del contratto, la procedura aperta di gara è suddivisa in quattro lotti geografici, ciascuno dei quali ricomprende i fabbisogni degli uffici dell’Istituto afferenti ad un determinato raggruppamento di regioni.

Il contratto di appalto ha durata pluriennale e la consegna dei prodotti dovrà essere effettuata con cadenza periodica presso le strutture territoriali dell’INAIL indicate nell’allegato 2/B – “Strutture e fabbisogni”.

Questa premessa descrittiva costituisce parte integrante del presente capitolato d’oneri e dovrà essere tenuta presente ai fini della ricostruzione della causa concreta del contratto di fornitura e della corretta interpretazione ed esecuzione del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti di gara, alla stregua dei canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra le parti contraenti.

Art. 1 - DEFINIZIONI PRINCIPALI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “Fornitore/Affidatario/Aggiudicatario”: s’intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio, risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

- “Stazione appaltante”: s’intende la Direzione centrale acquisti dell’INAIL che espleta la procedura di gara;

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 4

- “Responsabile unico del procedimento (RUP)”: s’intende il funzionario della Direzione centrale acquisti dell’INAIL che, ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

- “Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)”: s’intende il funzionario della Direzione generale o regionale o provinciale che, sotto il controllo e la supervisione del RUP, coordina e controlla, anche con l’ausilio di propri collaboratori, l’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali. In particolare, effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto della fornitura ovvero coordina e controlla le suddette operazioni di verifica di conformità effettuate dai verificatori della conformità delle diverse strutture territoriali. Rilascia, sotto il controllo e la supervisione del RUP, il certificato di verifica di conformità e il certificato di pagamento.

- “Verificatori della conformità”: s’intendono i soggetti, incardinati presso le diverse strutture territoriali dell’INAIL, che, nel rispetto delle disposizioni impartite dal DEC e a lui direttamente riferendo, verificano che i prodotti siano consegnati nei tempi e modi stabiliti negli atti di gara e siano conformi alle quantità e alle specifiche tecniche ivi previste;

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)”: s’intende il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto; per la stazione appaltante costituisce l’interfaccia unica dell’Appaltatore.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell’appalto è la fornitura, suddivisa in quattro lotti geografici, di cartucce toner, cartucce a getto d’inchiostro e tamburi-drum nelle quantità indicate nell’allegato 2/B –

“Strutture e fabbisogni”, del tipo e per le stampanti specificate nell’allegato 2/A –

“Elenco prodotti e specifiche tecniche”.

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura s’intende comprensiva della consegna al piano dei prodotti e della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per due anni dall’emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione alle singole consegne.

Per ciascun lotto è stipulato un contratto di fornitura tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario del singolo lotto.

Il contratto di appalto di fornitura, oggetto della gara e qui disciplinato, è un contratto di durata, ad esecuzione periodica: la fornitura relativa a ciascun lotto è suddivisa in una pluralità di consegne periodiche. L’effetto traslativo del diritto di proprietà dei

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prodotti è differito rispetto alla stipula del contratto: l’INAIL acquista la proprietà dei consumabili soltanto dopo che gli stessi siano stati consegnati alle singole strutture territoriali e soltanto se e dopo che il DEC abbia rilasciato il certificato di verifica di conformità.

Art. 3 - PRODOTTI E SPECIFICHE TECNICHE

I consumabili della fornitura e le caratteristiche tecniche cui devono rispondere sono specificati nell’allegato 2/A.

Le quantità e le tipologie dei consumabili e gli anni in cui devono essere effettuate le diverse consegne con le tipologie e le quantità prestabilite, sono indicati nell’allegato 2/B.

Art. 4 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E PERIODICITA’ DELLE CONSEGNE

Il contratto è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti fino allo spirare del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti dell’ultima consegna.

Esso è volto a far fronte ai fabbisogni di consumabili per le stampanti degli uffici dell’Istituto degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. I quantitativi dei consumabili da consegnare, oggetto della fornitura, relativi a ciascun anno, sono indicati nell’Allegato 2/B.

La prima consegna dei consumabili, relativa ai fabbisogni del 2018, è effettuata dal fornitore entro i quindici giorni successivi alla stipulazione del contratto.

Le consegne dei consumabili per i fabbisogni degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 sono effettuate nel periodo che va dal 10 gennaio al 10 febbraio di ciascun anno. Nell’ambito di tale periodo, i giorni della consegna presso le strutture territoriali dell’INAIL sono scelti dal fornitore. Il giorno della consegna presso le singole strutture è comunicato, con un preavviso di 7 giorni, dal fornitore al DEC di ogni Direzione e, per conoscenza, al RUP, mediante posta elettronica ordinaria.

Art. 5 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E OFFERTA ECONOMICA

L’importo stimato complessivo dell’appalto è pari a € 5.893.094,00 IVA esclusa.

Considerando l’opzione del “quinto d’obbligo”, anche in aumento, previsto dall’art. 19 del presente capitolato, il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad € 7.071.713,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore complessivo dei singoli lotti, considerando per ciascun lotto il quinto d’obbligo, è specificato nella tabella che segue:

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 6 LOTTO IMPORTO A BASE DI

GARA

Quinto d’obbligo calcolato con

riferimento all’importo posto a

base di gara

IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DELL’OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO

IN AUMENTO

LOTTO 1

NORD € 1.717.597,00 € 343.519,00 € 2.061.116,00 LOTTO 2

CENTRO A € 1.397.034,00 € 279.407,00 € 1.676.441,00 LOTTO 3

CENTRO B € 1.409.623,00 € 281.925,00 € 1.691.548,00 LOTTO 4

SUD € 1.368.840,00 € 273.768,00 € 1.642.608,00 Totale

complessivo € 5.893.094,00 € 1.178.619,00 € 7.071.713,00

La ripartizione geografica delle Direzioni regionali, provinciali e generale, alle quali afferiscono gli uffici destinatari delle consegne dei prodotti oggetto della fornitura, nei quattro lotti suindicati è specificata nel disciplinare di gara.

Stante il tipo di fornitura oggetto di appalto e le modalità di esecuzione della stessa, non sono ipotizzabili rischi da interferenza e pertanto non deve essere preventivato e quantificato il costo dei correlati oneri della sicurezza.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. Non può eccepire, nel corso dell’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

Art. 6 - CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il fornitore ha l’obbligo di consegnare i consumabili per le stampanti presso le strutture territoriali e gli uffici indicati nell’allegato 2/B nei periodi indicati nell’art. 4.

La consegna avviene al piano ed è effettuata da un corriere o da una persona di fiducia del fornitore.

L’addetto dell’INAIL che riceve i prodotti firma la ricevuta di avvenuta consegna.

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione della fornitura, qualunque ne sia la natura e la causa.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Sono completamente a carico dell’aggiudicatario i rischi di perdite, incendi, furti e danni durante il trasporto e la consegna, fino alla sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna.

Il prezzo del trasporto e della consegna s’intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso di chiusura di alcune delle strutture territoriali indicate nell’allegato 2/B e destinatarie della fornitura, il RUP o il DEC ne daranno comunicazione al fornitore con congruo preavviso. Il prezzo dei consumabili che avrebbero dovuto essere consegnati in quelle strutture è decurtato dall’importo da pagare al fornitore, nei limiti del quinto d’obbligo in diminuzione disciplinato dall’art. 19 del presente capitolato. Qualora le stampanti delle strutture, che dovessero essere chiuse, siano riallocate in altre strutture, il RUP o il DEC ne daranno comunicazione al fornitore con congruo preavviso per ordinare la consegna dei consumabili nelle nuove sedi di collocazione delle stampanti.

Art. 7 - SOGGETTI DEL CONTRATTO

Il contratto relativo a ciascun lotto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura presso la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento (RUP) che, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, svolge le funzioni di seguito indicate:

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla il corretto adempimento delle prestazioni, avvalendosi di suoi collaboratori, del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), degli eventuali collaboratori del DEC e dei verificatori della conformità ed accertandosi che essi svolgano correttamente le funzioni affidategli;

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

Contestualmente alla stipula del contratto o subito dopo, sono nominati un DEC per la Direzione Generale e un DEC per ciascuna Direzione regionale e provinciale e i relativi nominativi sono comunicati al fornitore.

Il DEC dipende funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l'operato, e dal RUP può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

In particolare, sotto il controllo del RUP e a lui riferendo, il DEC:

- interloquisce col RUAC al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;

- verifica la conformità della fornitura o sovraintende a tale verifica;

- in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità;

- emette il certificato di pagamento;

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 8

- applica le penali da ritardo o da altro inadempimento.

Nell’ambito di ciascuna struttura territoriale in cui ha luogo la consegna dei consumabili per le stampanti, sono individuati dal responsabile della struttura stessa, in accordo col DEC, di norma nella persona dei consegnatari, i verificatori della conformità dei prodotti.

Durante il periodo di efficacia del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). L’INAIL non si riterrà vincolato né responsabilizzato da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

Il fornitore, per parte sua, comunica alla stazione appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), che è il soggetto incaricato dal fornitore di sovraintendere all’esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al RUAC, devono intendersi come presentate direttamente al fornitore.

Art. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITA’

La conformità dei prodotti alle specifiche tecniche prescritte nell’allegato 2/A e alle quantità indicate nell’allegato 2/B, nonché la regolarità e la completezza dei documenti di trasporto, sono accertate per ciascuna consegna dai verificatori della conformità.

Questi ultimi redigono e sottoscrivono gli attestati di verifica della conformità, che sono conservati nelle singole strutture territoriali a disposizione del DEC e del RUP che possono acquisirli in ogni momento.

I verificatori della conformità comunicano immediatamente al DEC l’esito della verifica di conformità tramite posta elettronica.

Il DEC redige e sottoscrive il certificato di verifica della conformità soltanto dopo aver acquisito, da tutti i verificatori della conformità della propria regione o provincia o della Direzione Generale, la comunicazione dell’esito positivo delle loro verifiche.

In caso di esito negativo del controllo del verificatore, il DEC formula al RUAC le contestazioni relative alla non conformità dei prodotti e fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC, devono essere sollecitamente ritirati a cura e spese del fornitore, il quale, entro il termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’INAIL.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il DEC applica le penali previste dall’art. 14 e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazioni contestate. Delle contestazioni, della comminazione della penale e del nuovo termine assegnato viene dato atto in un processo verbale redatto a comprova della nuova espletata verifica di conformità.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il responsabile della stazione appaltante può risolvere parzialmente il contratto di fornitura con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e/o ottenere l’esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora l’Istituto ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi strumenti rimediali.

Il responsabile della stazione appaltante può comunicare l’avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l’applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale relativo al singolo lotto.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.

Il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.

Art. 9 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il pagamento viene effettuato da ciascuna Direzione regionale o provinciale o dalla Direzione Generale per la parte della fornitura eseguita presso gli uffici di propria competenza territoriale o funzionale.

Il corrispettivo da pagare è dato dalla somma dei prezzi dei consumabili che sono stati consegnati, prezzi che risultano dall’elenco prezzi offerti che, insieme all’offerta complessiva presentata ai fini dell’aggiudicazione, costituisce il contenuto dell’offerta economica.

Sottoscritto il certificato di verifica di conformità, il DEC rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo della consegna presso le sedi e gli uffici afferenti la propria Direzione regionale o provinciale o generale, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura, e al RUP, ai fini del controllo finale del corretto svolgimento delle attività contrattuali.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 10

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per l’intervento in sostituzione o in garanzia, il DEC procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo art. 14, inviando al RUAC una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo dell’ultima delle consegne in cui è ripartita l’esecuzione pluriennale del contratto è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell’art. 11 del presente capitolato e con l’efficacia ivi stabilita.

Art. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento.

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando i seguenti codici univoci ufficio (C.u.u.) delle Direzioni regionali, provinciali e generale:

LOTTO numero

LOTTO area geografica

DIREZIONE CODICE UNIVOCO UFFICIO 1 1 Nord SEDE REG. AOSTA KU7N1F

2 1 Nord PIEMONTE DR9KS5

3 1 Nord LIGURIA O77Y1Q

4 1 Nord LOMBARDIA 5O795T

5 1 Nord VENETO 5S4QXM

6 1 Nord DIR. PROV. BOLZANO 7EPTJJ

7 1 Nord DIR. PROV. TRENTO 4HDQZS 8 1 Nord FRIULI VENEZIA

GIULIA

50AMJB

9 2 Centro A DIREZIONE GENERALE

7JN1MF

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

10 2 Centro A LAZIO G0LPEA

11 3 Centro B EMILIA ROMAGNA 6N8W46

12 3 Centro B TOSCANA VWA9YC

13 3 Centro B MARCHE W8CBJG

14 3 Centro B UMBRIA V4PL0I

15 3 Centro B SARDEGNA 1J1YGP

16 4 Sud ABRUZZO QZBEJR

17 4 Sud MOLISE GEOXQD

18 4 Sud CAMPANIA TIWMSP

19 4 Sud PUGLIA FPMR0O

20 4 Sud CALABRIA DME7T7

21 4 Sud BASILICATA XM143Q

22 4 Sud SICILIA S1JX0T

L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non potrà procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della gara.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora l’INAIL riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il pagamento stesso è eseguito entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'INAIL a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 12

allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’INAIL entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L’affidatario deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs.

n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’INAIL, della garanzia provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

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La stazione appaltante ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, e di contestuale esecuzione in danno.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art.

103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo dell’ultima consegna dei consumabili è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 12 - OBBLIGHI DI GARANZIA

L’aggiudicatario è obbligato alla garanzia dei consumabili forniti, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art.

1512 c.c.), per due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle singole consegne.

Nel periodo di garanzia l’INAIL ha diritto alla sostituzione gratuita, ogni qualvolta l’Istituto accerti il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei consumabili consegnati ovvero rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o la non conformità alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato.

L’INAIL esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento del prodotto fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel primo capoverso del presente articolo, anche a quelli che non siano stati constatati al momento dell’emissione del certificato di verifica di conformità.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 14

Il fornitore deve provvedere alla sostituzione del prodotto entro cinque giorni dalla segnalazione del difetto.

Se entro il suddetto termine il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l’INAIL applicherà, in relazione ad ogni giorno di ritardo, le penali previste dall’art. 14 e potrà anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici la sostituzione dei prodotti difettosi, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

Per ogni intervento di sostituzione in garanzia viene redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta, per l’Istituto, dal verificatore di conformità, e per il fornitore, da un incaricato di quest’ultimo, nella quale sono indicati la data di richiesta di sostituzione e il giorno dell’avvenuta sostituzione del prodotto. La copia della stazione appaltante viene conservata nella singola sede territoriale ove è incardinato il verificatore della conformità. Quest’ultimo comunica con email al DEC l’avvenuto intervento di sostituzione.

La garanzia non si applica ai danni imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

Art. 13 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione della fornitura e ad ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti cui rinvia il presente capitolato e negli altri atti di gara, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’INAIL da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all’INAIL di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

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contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a:

- rifondere all’INAIL l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;

- manlevare e tenere indenne l’INAIL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 14 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei consumabili presso ciascuna delle sedi di consegna e per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione del prodotto viziato o non conforme alle specifiche tecniche, è applicata al fornitore una penale pari a € 250,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev’essere imputabile né all’INAIL né a causa di forza maggiore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il DEC applica una penale pari allo 0,7 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate.

Per ogni diversa ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 150,00.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento rilasciato dal DEC e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e vengono applicate sull’importo fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del DEC. A tal fine, il DEC fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si dà corso all’irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare da parte del DEC al RUAC mediante apposite note di debito e l’importo della sanzione pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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Dell’applicazione delle penali il DEC informa prontamente il RUP.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto per il singolo lotto ai sensi dell’art. 16 del presente capitolato.

In caso di applicazione delle penali, l’INAIL si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti.

L’irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l’obbligo di pagamento delle penali.

L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna presso alcuna delle strutture si prolunghi per più di 10 giorni, il DEC può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna dei consumabili.

Art. 15 - SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare in subappalto tutta la fornitura o parte di essa in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. È vietato, e pertanto non autorizzabile, il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto per lo specifico lotto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna, indicata in sede di offerta, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

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obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs.

n. 50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n.

50/2016. Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto e devono essere depositati, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presso le Direzioni regionali o provinciali o generale dell’INAIL alle quali afferisce il lotto aggiudicato.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 20 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;

f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 11;

g) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, come previsto dall’art. 14;

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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h) l’ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione;

i) il ritardo, in una delle consegne annuali, in almeno cinque strutture;

l) in considerazione dell’ingente numero di consumabili da fornire alla Direzione generale, il ritardo, per più di sette giorni, nella consegna dei consumabili presso la Direzione generale.

La stazione appaltante, avvalendosi delle clausole risolutive espresse sopra indicate, ha la facoltà di considerare il contratto relativo al singolo lotto risolto di diritto per colpa del fornitore e di procedere all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'INAIL stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale del contratto è esercitata dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, ai sensi dell’art. 1458, comma 1, cod.

civ. gli effetti della risoluzione giudiziale o stragiudiziale per inadempimento non si estendono alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all’Istituto l’esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.

Art. 17 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’INAIL può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara relativa al lotto interessato, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

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Art. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs.

159 del 2011, l’INAIL può recedere dal contratto relativo al singolo lotto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle consegne già eseguite, nonché del valore dei consumabili esistenti in magazzino di cui possa inequivocabilmente dimostrarsi la infungibile destinazione a realizzare la specifica fornitura oggetto dell’appalto qui regolamentato, oltre al pagamento del decimo dell’importo delle consegne non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato presentato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, d.lgs. n.

50/2016;

2) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il recesso è esercitato dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Art. 19 - QUINTO D’OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, nel corso dell’esecuzione del contratto l’INAIL può imporre al fornitore variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura relativa a ciascun lotto, fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto relativo al singolo lotto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

In caso di variazione in aumento, l’INAIL è tenuto a pagare il corrispettivo per la fornitura degli ulteriori prodotti richiesti, da liquidarsi secondo il prezziario risultante dall’elenco prezzi presentato in sede di offerta economica ai fini dell’aggiudicazione.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 20

In caso di variazione in diminuzione, il fornitore non ha diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per la parte di fornitura non acquisita dalla stazione appaltante.

Il quinto d’obbligo in aumento s’intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, della consegna a piano, dell’obbligazione di garanzia e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.

La modifica del contratto entro il quinto dell’importo originario è disposta dal RUP.

Le strutture territoriali che avessero bisogno di ulteriori consumabili rispetto ai quantitativi prestabiliti negli atti di gara potranno segnalare le loro esigenze al RUP che potrà, a loro favore, ordinare al fornitore i prodotti aggiuntivi.

Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale del fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il Fornitore risponde dell’operato del proprio personale nei confronti dell’INAIL e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione delle prestazioni. L’INAIL è, in tal senso, il titolare del trattamento dei dati, mentre il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel ciato d.lgs.

196/2003.

Il fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell’impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all’attività dell’INAIL di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli.

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l’INAIL contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INAIL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l’obbligo, gravante sul fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016.

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Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 24 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del codice civile.

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