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SOMMARIO. Riforma delle pensioni. Finestre in uscita Sistema delle quote Pensioni di anzianità e vecchiaia. Età flessibile Le eccezioni

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(1)

A cura delle Seg reterie Fiba Cis l delle Società d el Gruppo UniCredit di Mi lano

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Salute e sicurezza

Pari opportunità

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Fiba Cisl

Milano, 1 Febbraio 2013

“LA RIFORMA

DELLE PENSIONI”

(2)

SOMMARIO

Riforma delle pensioni Finestre in uscita

Sistema delle “quote”

Pensioni di anzianità e vecchiaia Età flessibile

Le eccezioni

Lavoratori autonomi

Lo sconto per i nati nel ‘52

Tabella riepilogativa pensione di vecchiaia Tabella riepilogativa pensione anticipata 3

4

5

6

7

8

(3)

A

distanza di circa 16 anni dall’ultimo provvedimento strutturale di modifica del sistema pensionistico italiano (la riforma Dini del 1995), la manovra Monti ha messo in atto una vera e propria rivoluzione sul sistema attualmente in vigore.

Viene di fatto definito un metodo uniforme per il calcolo delle pensioni, estendendo il

sistema di calcolo contributivo

(i

contributi versati nell’arco dell’intera vita lavorativa), a partire dal 1° gennaio 2012, pro rata per il calcolo della pensione per tutti.

Questa novità riguarda soprattutto tutti coloro che attualmente si trovano nel

sistema di calcolo retributivo

, e per il quale la pensione avrebbe dovuto essere calcolata sugli ultimi 10 anni di lavoro.

Con questo provvedimento il calcolo della pensione col sistema retributivo si fermerà alla fine del 2011 prevedendo invece il conteggio su tutti i contributi a partire appunto dal 1° gennaio 2012.

E’ evidente che il “danno” maggiore a livello dell’importo maturato sarà tanto maggiore quanto più è lontana la data di uscita dal lavoro; potrà invece essere modesta per coloro a cui mancano 1 o 2 anni.

3

RIFERIMENTO

NORMATIVO La recente riforma delle pensioni è stata attuata dal Governo Monti con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 poi aggiornata con la Legge di conversione n. 214/2011 e con il Decreto Milleproroghe 29 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 14/2012.

Riforma delle pensioni

(4)

V

engono abolite. Il periodo che intercorreva fra il raggiungimen- to dei requisiti viene inglobato nel numero di anni necessari per il raggiungimento dei requisiti.

Pensione Anticipata (ex anzianità)

Dal 2012 si procederà ad una distinzione fra uomini e donne:



per i primi occorreranno 42 anni e 1 mese di contributi;



per le donne 41 anni ed 1 mese.

In entrambi i casi si aggiungerà un ulteriore mese per il 2013 ed un altro per il 2014, assestandosi cosi a quella data a 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne.

Qualora la pensione anticipata venga richiesta prima dell’età prevista per la vecchiaia (dall’anno 2012 l’età minima per la vecchiaia – donne – sarà 62 anni), ci sarà una penalizzazione – solo per il calcolo retributivo (quindi su quanto già maturato) – pari all’1 % per i primi 2 anni e al 2 % per gli ulteriori anni di anticipo;

L

’alternativa finora esistente ai 40 anni di c o n t r i b u t i e r a legata al raggiungimento di una quota formata da un minimo di anni di contributi e da un minimo di età anagrafica.

Questo sistema viene totalmente abolito

.

Pensione di vecchiaia

Dal 2012 il sistema prevede per gli uomini il raggiungimento:

 dei 66 anni di età (corrispondente agli attuali 65 anni più l’anno di finestra),

 ai 62 anni di età per le donne (e, in questo caso, c’è un anno in più rispetto alle condizioni vigenti),

per arrivare a 63 anni e mezzo nel 2014, 65 nel 2016, per attestarsi ai 66 anni previsti per gli uomini nel 2018.

Viene anticipato al 2013 il ricalcolo dei requisiti anagrafici per il pensionamento in base all’incremento della speranza di vita.

Tale adeguamento avrà scadenza triennale e comunque la manovra ha stabilito che a partire dal 2022, l’età minima per il pensionamento non potrà essere inferiore a 67 anni.

Finestre in uscita

Sistema delle “quote”

Pensioni di anzianità e vecchiaia

(5)

P

er le donne sarà prevista una fascia flessibile per il

pensionamento fra i 63 e i 70 anni di età, mentre per gli uomini fra i 66 e i 70 anni. Ci saranno degli incentivi per chi esce più tardi e delle penalizzazioni per chi esce prima.

5

L

a manovra non cambia la situazione, permettendo quindi di andare in pensione seguendo le vecchie regole, sia di anzianità, per quote o di vecchiaia, per le seguenti categorie di lavoratori:

1. coloro che hanno già raggiunto i requisiti nel corso dell’anno 2011;

2. lavoratori in mobilità ordinaria e in mobilità lunga;

3. lavoratori interessati ai cosiddetti piani di esubero (banche, ecc.),

4. coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari en- tro il 4 dicembre 2011;

5. le donne che optano per il sistema contributivo, raggiungendo i 35 anni di contributi e i 57 anni di età anagrafica, entro il 31 agosto 2014

Si fa comunque presente che

il numero dei beneficiari di tali deroghe non è illimitato

(ad eccezione di coloro di cui al punto 1).

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, i Ministeri competenti indicheranno le modalità di individuazione ed il numero dei potenziali beneficiari della deroga, rispettando un preciso vincolo di spesa.

Età flessibile

Le eccezioni

(6)

I

lavoratori autonomi, artigiani e commercianti potranno accedere alla pensione lavorando 6 mesi in più rispetto ai lavoratori dipendenti.

Si ricorda che già adesso all’Inps è sufficiente la presenza anche di un solo contributo versato nella gestione artigiani/commercianti per considerare i requisiti pensionistici sotto tale gestione.

E’

stata adottata una procedura particolare per

le lavoratrici

nate entro il 31 Marzo 1952 e

per i lavoratori

che avrebbero rag- giunto la “quota” 96 nel corso del 2012, raggiungendo i 35 anni di contributi e 61 anni di età (o 36 anni e 60 di età), e che, in base alle nuove regole, avrebbero dovuto posticipare l’uscita dal la- voro anche di 6 anni: l’emendamento correttivo permetterà a questi lavoratori di

andare in pensione a 64 anni di età

, con uno scon- to di circa due anni rispetto alle nuove regole.

Lavoratori autonomi

Lo sconto per i nati nel ‘52

(7)

7 Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita comporterà, per il triennio 2013/15 un incremento dei requisiti di tre mesi.

Per gli anni successivi l’ISTAT accerterà l’innalzamento che, ad oggi, si può ipotizzare sarà di 3 o 4 mesi a triennio; la cadenza diverrà biennale dopo l’adeguamento operato dal 1.1.2019. Per cui, gli anni effettivi di età anagrafica necessari per la pensione di vecchiaia fino al 2020 ad oggi sono:

Tabella riepilogativa pensione di vecchiaia

ANNO UOMO DONNA

2012 66 anni 62 anni

2013 66 anni e 3 mesi 63 anni e 3 mesi 2014 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 2016 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 2019 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi 2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi

Lavo-

ratore Settore

NORMATIVA RIFORMA

PREVIGENTE MONTI - FORNERO Uomo Pubblico

65 anni più fine- stra di 1 anno

66 anni (senza finestra), con opzione di proseguire fino a 70 anni. Nel 2021 l’età minima per il pensionamento di vec-

chiaia sarà fissata per tutti a 67 anni.

Donna Pubblico Uomo Privato

Donna Privato 60 anni più fine- stra di 1 anno

2012 62 anni 2014 63 anni e 6 mesi

2016 65 anni

2018 66 anni

(8)

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, per il triennio 2013/2015 ci sarà un incremento dei requisiti di tre mesi. Per gli anni successivi l’ISTAT accerterà l’innalzamento che, ad oggi, si può ipotizzare sarà di 3/4 mesi a triennio; la cadenza diverrà bien- nale dopo l’adeguamento operato dal 1.1.2019. Per cui, gli anni ef- fettivi di versamenti contributivi per lo stesso triennio preso in esame potrebbero essere:

Tabella riepilogativa pensione anticipata

NORMATIVA RIFORMA MONTI - FORNERO

PREVIGENTE Lavoratori Lavoratirci

40 anni di contributi +

la finestra che a regime arriva a 15 mesi

2012 - 42 ANNI E 1 MESE DI

CONTRIBUTI 2012 - 41 ANNI E 1 MESE DI CONTRIBUTI

2013 - 42 ANNI E 2 MESI DI CON- TRIBUTI

2013 - 41 ANNI E 2 MESI DI CON- TRIBUTI

2014 - 42 ANNI E 3 MESI DI CON-

TRIBUTI 2014 - 41 ANNI E 3 MESI DI CON- TRIBUTI

ANNO UOMO DONNA

2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese

2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi

2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi

2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi

Riferimenti

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