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Revoca del mandato: ultime sentenze

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Revoca del mandato: ultime sentenze

written by Redazione | 27/01/2022

Rinuncia o revoca del mandato al difensore; onorario dell’avvocato;

applicabilità della tariffa professionale; codice deontologico della professione forense.

Revoca del mandato: effetti

La rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l’imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l’assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun “vulnus” può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già

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pienamente a conoscenza della vicenda processuale).

Cassazione penale sez. VI, 11/03/2021, n.18113

Nomina del difensore di fiducia

Ai fini del ricorso per cassazione, la nomina del difensore di fiducia costituisce un atto formale che non ammette equipollenti, atteso che l’art. 613, comma 2, c.p.p., nel prevedere espressamente che “il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente”, esclude la rilevanza di eventuali nomine precedenti che non contengano l’espresso mandato alla presentazione del ricorso per cassazione, e, a maggior ragione, di nomine basate su “facta concludentia”.

(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore cui era stato revocato il mandato difensivo, considerando irrilevante, agli effetti del giudizio di legittimità, la circostanza che il legale avesse continuato ad assistere l’imputato nella fase di merito anche in epoca successiva alla revoca del mandato).

Cassazione penale sez. III, 18/12/2020, n.7151

Obblighi di informazione nei confronti della persona assistita

I doveri di informazione e di comunicazione dell’avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell’ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito. Ciò in quanto anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorché revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.

Corte appello Napoli sez. III, 01/10/2020, n.3339

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Prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso

Il termine della prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’articolo 2957, comma 2, del Cc, ovvero la decisione della lite, la conciliazione delle parti, la revoca del mandato ovvero per gli affari non terminati, l’ultima prestazione eseguita, ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo.

Nel caso di specie, contrariamente al giudice di primo grado, la Corte d’appello ha disatteso la tesi del legale, per il quale anche dopo la morte del cliente, le prestazioni da lui svolte erano riconducibili agli eredi, anche in assenza di uno specifico mandato da parte di costoro.

Corte appello Bari sez. II, 02/09/2020, n.1511

Revoca del mandato: le sorti del processo

La rimessione in termini per causa non imputabile (ex artt. 184-bis e 153 c.p.c.) postula un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, sicché essa non è invocabile quando la difesa della parte che abbia revocato il mandato al proprio difensore è assicurata da quello stesso difensore, fintanto che la parte stessa non provvederà a sostituirlo e ciò in ossequio alla previsione di cui all’articolo 85 c.p.c. il quale risponde all’esigenza fondamentale del processo di impedire che questo abbia ad arrestarsi per effetto della revoca o rinuncia.

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n.12249

Revoca del mandato e nomina di un altro difensore

Se è vero che la notificazione di un provvedimento o di un atto all’imputato presso lo studio del difensore di fiducia nell’ipotesi disciplinata dall’art. 161 c.p.p., comma

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4, fa legittimamente presumere, salvo prova contraria, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva del relativo provvedimento o atto, è anche vero che quella regula iuris è inapplicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato oppure il mandato sia stato revocato dall’assistito, con nomina di altro patrocinatore di fiducia, perché in queste ipotesi viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell’interessato, atteso che l’operatività di quel criterio presuntivo presuppone la permanenza del rapporto con il legale: situazioni, queste, nelle quali pertanto occorre la dimostrazione di elementi concreti per superare l’affermazione difensiva di non avere avuto conoscenza del provvedimento o dell’atto da notificare (nella specie, la Corte ha ritenuto che la richiesta di restituzione nei termini per impugnare andasse valutata positivamente).

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2020, n.18490

Onorari professionali: decorrenza della prescrizione

In tema di onorari professionali, per le competenze dovute ad avvocati, procuratori e patrocinatori legali, la prescrizione non decorre dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, ovvero dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Per gli affari non terminati, invece, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione eseguita.

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, n.21008

Revoca del mandato: da quando produce effetto?

La rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l’imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l’assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato.

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(In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun “vulnus” può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale).

Cassazione penale sez. VI, 11/03/2021, n.18113

Revoca del mandato: quando si applicano i minimi tariffari?

In nessun caso l’applicabilità della tariffa professionale in caso di revoca del mandato può determinare l’automatica cogenza e vincolatività dei parametri medi, tanto più che, per le prestazioni svolte integralmente nella vigenza dell’art.

24 l.. n. 794/1942 e delle tariffe professionali (art. 4 d.m. n. 585/1994), il principio di inderogabilità era invocabile solo per i minimi tariffari.

Cassazione civile sez. II, 23/05/2019, n.14083

Avvocato: i doveri di informazione e di comunicazione

I doveri di informazione e di comunicazione dell’avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell’ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell’ammonimento irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva omesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore).

Cassazione civile sez. un., 30/01/2019, n.2755

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Onorari professionali

In tema di onorari professionali, per le competenze dovute ad avvocati, procuratori e patrocinatori legali, la prescrizione non decorre dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, ovvero dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Per gli affari non terminati, invece, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione eseguita.

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, n.21008

Revoca del mandato difensivo: cosa comporta?

Avendo il cliente espressamente revocato il mandato all’avvocato, ha quindi ritenuto la procura perfettamente valida sin dall’atto introduttivo della opposizione al decreto ingiuntivo e fino alla proposizione del presente giudizio, accettando gli effetti dell’attività difensiva svolta in suo nome e per suo conto dall’avvocato in quella controversia. Avendo accettato gli effetti dell’atto, non può validamente eccepirne la nullità.

Esclusa la nullità della procura, deve respingersi anche la domanda di condanna alla restituzione del compenso corrisposto al collaboratore dell’avvocato, per la attività difensiva svolta in quella vertenza, che potrebbe derivare, in astratto, dall’accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, domanda però non riproposta in appello.

Corte appello Milano sez. II, 10/04/2017, n.1498

Compensi avvocato: da quando decorre la prescrizione?

Il termine della prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre, ai sensi dell’art. 2957, co. 2, c.c., dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, occorre avere riguardo anche

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alle prestazioni rese nel grado di appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per il gravame, perchè ciò implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento.

Tribunale Cosenza sez. II, 21/07/2017, n.1511

Revoca del mandato e pretesa pecuniaria

Considerando la clausola con cui la cliente si è impegnata a versare, “in caso di revoca del mandato”, una somma, poi oggetto dell’azionata pretesa pecuniaria, a fronte della facoltà di entrambe le parti di recedere, riconosciuta alla cliente dal contratto, e all’avvocato dalla legge (v. art. 1727 e art. 2237 c.c.), risulta di tutta evidenza la sensibile diversità delle conseguenze di un eventuale esercizio della detta facoltà da parte dell’uno o dell’altro contraente, ove si consideri che alla luce della regolamentazione negoziale in esame in caso di suo recesso ad nutum l’ingiungente era esposto soltanto a un rischio risarcitorio, mentre il medesimo tipo di recesso dell’ingiunta è stato collegato a un esborso pecuniario che, per aver ad oggetto un importo di rilevante entità (equivalente al massimo compenso conseguibile dal professionista) e per risultare dovuto anche nell’eventualità che la prestazione professionale non fosse neppure iniziata, di fatto vanificava la facoltà di esercitarlo e comunque lo rendeva fortemente sconveniente.

E’ fondato qualificare la pattuizione de qua come clausola vessatoria e, quindi, ritenerla nulla ex art. 36 D.Lgs. n. 206/2005, non risultando infatti adeguatamente provato che la stessa sia stata oggetto di trattativa individuale, il cui svolgimento, stante il disposto dell’art. 34, 4 co., D.Lgs. n. 206/2005, costituisce presupposto di esclusione della disciplina dettata da tale testo normativo pur in presenza di un assetto di interessi significativamente squilibrato a danno del consumatore.

Tribunale Trento, 01/10/2015, n.880

Revoca del mandato ad litem da parte dell’avvocato

La revoca del mandato, al pari della rinuncia al mandato, non determina, ai sensi dell’art. 301 comma 3, c.p.c., alcun effetto interruttivo sul processo, infatti la

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revoca del mandato ad litem da parte dell’avvocato non incide sulla prosecuzione del giudizio atteso che, in ossequio al principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., fino alla sua sostituzione, il difensore rinunciante (o revocato) conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 30/01/2015, n.170

Appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario

La prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omissione del rendiconto di un deposito fiduciario, non rileva il momento della revoca del mandato, che fa sorgere l’obbligo di rendiconto, ma il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando il proprio diritto di trattenerla.

Cassazione civile sez. un., 02/02/2015, n.1822

Compenso spettante al difensore: quali tariffe occorre applicare?

In tema di controversie circa il compenso spettante al difensore, qualora l’attività sia stata svolta in parte nella vigenza delle tabelle di cui al D.M. n. 585 del 1994, mentre la revoca del mandato sia intervenuta successivamente all’entrata in vigore del D.M. n. 127 del 2004, occorrerà applicare le tariffe medio tempore in vigore per le competenze, mentre gli onorari devono essere calcolati secondo le tariffe previste dal secondo decreto.

Tribunale Roma sez. XI, 30/04/2012, n.8545

Omessa proposizione di impugnazione in

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pendenza di trattative

Non vi è incompatibilità tra il mandato conferito dal cliente all’avvocato per la proposizione dell’appello ed il mandato conferito dallo stesso cliente ad altro professionista ai fini della definizione transattiva della medesima causa; sussiste, pertanto, la responsabilità del primo per il danno cagionato al cliente dalla mancata proposizione dell’appello e dal conseguente passaggio in giudicato della sentenza, né il professionista può addurre a sua giustificazione il fatto di avere ritenuto che il conferimento ad altro avvocato dell’ incarico per la transazione importasse revoca del mandato ad appellare.

Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, n.10686

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