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Inerzia avvocato: Cassazione e ultime sentenze

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Inerzia avvocato: Cassazione e ultime sentenze

Autore: Redazione | 11/09/2021

Responsabilità del legale; omesso svolgimento di un’attività;

pregiudizio economico patito dal cliente; risarcimento del danno.

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Responsabilità professionale dell’avvocato

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410

Quando l’avvocato non ha diritto al compenso?

L’avvocato che abbia difeso d’ufficio l’indagato o l’imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell’assistito – specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione – tale da rendere vano il tentativo.

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8942

Il danno causato dall’inerzia dell’avvocato

L’avvocato che, con il suo ritardo nell’agire giudizialmente, pregiudichi in tutto o in parte la legittima aspettativa risarcitoria del cliente è tenuto a risarcire il danno causato. Tale risarcimento dovrà tenere conto della differenza nella somma ottenuta dalla controparte all’esito del giudizio rispetto alla somma che si sarebbe potuto ottenere in caso di tempestiva proposizione della causa.

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Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8525

Azione di responsabilità promossa contro un avvocato

In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l’allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art.

183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata – riguardante un’azione di responsabilità promossa contro un avvocato che, secondo il suo assistito, aveva determinato, con la sua inerzia, la mancata soddisfazione coattiva del credito azionato – ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato tardivo il riferimento, effettuato per la prima volta nella memoria istruttoria, ad una iscrizione ipotecaria di terzi sui beni del debitore del cliente, avvenuta proprio nel periodo durante il quale il difensore era rimasto inattivo, mentre, invece, si trattava di un’allegazione avente finalità probatoria, volta a dimostrare la riduzione, in quell’arco di tempo, della garanzia patrimoniale del credito poi rimasto insoddisfatto).

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8525

Accertamento del nesso causale tra omissione e danno

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

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Tribunale Cosenza sez. II, 06/03/2020, n.509

Criterio del «più probabile che non»

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’ si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, n.1169

Responsabilità dell’avvocato: quando sussiste?

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se vi sia stato effettivamente un danno e, infine, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, se il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone, considerando, altresì che la scelta di una determinata strategia processuale è foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal Giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell’esito del giudizio.

(Nella specie: il cliente ha censurato al difensore, nello svolgimento di un procedimento civile, la sua omissione nell’indicazione di elementi utili a eccepire l’incapacità di alcuni testi o comunque a sottolinearne la inattendibilità e tale censura va respinta, bastando evidenziare che nella sentenza non sono state considerate minimamente le prove orali, ma solo le risultanze della CTU elaborata sulla mera documentazione reperita dal consulente; inoltre si contesta che

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l’avvocato, nonostante le specifiche richieste fattegli formalmente nell’ottobre 2008, si rifiutò di richiedere l’ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., quantomeno per la minore somma di Euro 551.209,93 stimata dal C.T.U. nel 2005, ovvero, in subordine, un sequestro conservativo sui beni delle due controparti atteso che nell’aprile dell’anno successivo uno dei due condebitori cedette tutto il suo patrimonio, l’inerzia del professionista vanificò in sostanza l’efficacia della sentenza emessa a suo favore nell’anno 2014, sul punto a prescindere dal fatto che l’eventuale accoglimento di un’istanza ingiuntiva ex art. 186- ter c.p.c. o di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento dell’istruttore, previa ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, va comunque osservato che il cliente non ha dimostrato che l’asserita inerzia del difensore abbia irrimediabilmente frustato le proprie aspettative economiche non avendo allegato circostanze dalle quali poter ritenere che l’eventuale delibazione positiva dell’istanza “cautelare” tempestivamente presentata avrebbe soddisfatto il credito professionale dell’allora convenuto opposto, inoltre non ha dedotto nulla o provato riguardo la posizione del coobbligato il quale veniva ritenuto dallo stesso titolare all’epoca di “un certo patrimonio mobiliare e immobiliare” considerando anche che il cliente ha accettato, nel mese di giugno 2009 la rinuncia all’incarico comunicatagli dal difensore, e fino all’emissione della sentenza non ha mai sollecitato l’autorità nell’adozione di provvedimenti provvisori contro il predetto coobbligato, neppure con il patrocinio del nuovo legale).

Tribunale Grosseto, 28/01/2020, n.86

Consulenza preventiva e responsabilità dell’avvocato

Sussistenza la responsabilità dell’avvocato che, nell’espletare l’attività di consulenza preventiva, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e gli elementi di fatto ostativi dell’utile esperimento dell’azione, trovando fondamento tale responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni ed elementi sia stata determinata dall’ignoranza degli istituti giuridici applicabili al caso, ovvero da incuria, negligenza ed imperizia non suscettibili di ragionevole giustificazione.

Tribunale Avezzano, 09/11/2020, n.209

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Omesso deposito delle memorie istruttorie

Il mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, di conseguenza, la mancata presentazione di istanze istruttorie da parte dell’avvocato costituisce, sine dubio, un grave inadempimento professionale allo stesso ascrivibile: infatti le richieste istruttorie funzionali all’accoglimento della domanda giudiziale, o (per il convenuto) al rigetto della stessa integrano, in effetti, una condotta innegabilmente rientrante nell’ordinaria attività del difensore concretamente esigibile dall’assistito in forza del rapporto professionale con lo stesso instaurato.

Tribunale Massa, 13/10/2020, n.495

La responsabilità dell’avvocato per omessa impugnazione

In caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, l’esito positivo del giudizio precluso dall’omissione del professionista non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l’affermazione della responsabilità dell’avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’azione giudiziale.

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, n.31187

Omissione di attività vantaggiose per l’assistito

La affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato per l’omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all’assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico, secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l’omissione e l’evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest’ultimo e il pregiudizio risarcibile.

Tribunale Napoli sez. VIII, 16/05/2019, n.5164

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Inerzia avvocato e conseguenze risarcibili

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.

Tribunale Roma sez. XIII, 28/08/2018, n.16697

Responsabilità dell’avvocato: cosa occorre dimostrare?

La responsabilità del legale non può dirsi esistente, e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione), stante la necessità di dimostrare, da parte del cliente, la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza di quella condotta asseritamente colpevole.

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, n.22882

Inerzia dell’avvocato e prescrizione del diritto

Nel caso di prescrizione del diritto imputabile all’inerzia dell’avvocato, il danno risarcibile consiste nel pregiudizio economico patito dal cliente a causa del mancato accoglimento della domanda per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine.

Tribunale Roma sez. XII, 03/08/2004

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Inerzia avvocato: in cosa consiste il danno risarcibile?

Nell’ipotesi di prescrizione del diritto imputabile all’inerzia dell’avvocato, il danno risarcibile consiste nel pregiudizio economico patito dalla parte a causa del mancato accoglimento della domanda per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine.

Tribunale Roma, 02/06/2003

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