• Non ci sono risultati.

SIMONE EDIZIONI GIURIDICHE. dal 1968

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SIMONE EDIZIONI GIURIDICHE. dal 1968"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

S IMON

EDIZIONI GIURIDICHE

E

dal 1968

(2)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale

Da anni si diventa notai, magistrati, avvocati, funzionari di enti pubblici e privati anche grazie al supporto delle Edizioni Simone che, per metodologia didattica, se- lezione degli argomenti, sistematica espositiva, aggiornamento e scelta della veste grafica, costituiscono gli strumenti ideali per lo studio, l’approfondimento e il ripas- so delle singole discipline.

Soprattutto nelle collane universitarie, di cui gli ipercompendi rappresentano l’ul- tima generazione, vengono esposti gli argomenti di studio nella maniera più agevo- le e, soprattutto, tenendo conto delle reali esigenze di chi deve superare gli esami anche alla luce delle potenziali domande dei docenti.

Ci auguriamo vivamente che anche i lettori di questo ipercompendio possano otti- mizzare tempi e metodi per la loro preparazione e, così raggiungere anche al nostro contributo risultati di eccellenza.

In bocca al lupo!

l’Editore

Nella stessa collana:

IP1 • Ipercompendio di Diritto del Lavoro

IP2 • Ipercompendio di Diritto Pubblico e Costituzionale IP3 • Ipercompendio di Diritto Penale

IP4 • Ipercompendio di Diritto Amministrativo IP5 • Ipercompendio di Diritto Civile

IP6 • Ipercompendio di Diritto Commerciale IP7 • Ipercompendio di Diritto Processuale Penale IP8 • Ipercompendio di Diritto Processuale Civile IP9 • Ipercompendio di Istituzioni di Diritto Romano IP10 • Ipercompendio di Economia Politica

IP11 • Ipercompendio di Diritto dell’Unione Europea IP12 • Ipercompendio di Economia Aziendale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone s.r.l.

(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Il presente volume è a cura del dott. Pietro Emanuele

L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione,

non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze Finito di stampare nel mese di maggio 2020

dalla «SA.GRAF. s.r.l. semplificata a socio unico» - Via Einstein, n. 16 - Arzano (NA) per conto della «Simone s.r.l.» - Via F. Caracciolo, 11 - 80122 (Napoli) Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

(3)

PREMESSA

Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame … Cominciamo a leggere…

Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, selezionare e memorizzare.

Che ansia!!!

Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolinea­

re le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per «cat- turare» i concetti «cardine» della disciplina.

Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tem- po, ma un volume istituzionale che ci costringe ad un continuo ed ordinato sforzo di concettualizzazione per apprendere ed ottimizzare la preparazio- ne…

Quali argomenti prediligere?

Quali approfondire con più attenzione?

Solo il dopo­esame ci potrà confermare se durante lo studio abbiamo «cen- trato» i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!

Perché limitarsi al solo testo di adozione e non cambiare sistema? E come?

Durante la fase di «preparazione», oltre al prezioso elenco delle «doman- de» d’esame diligentemente raccolte prima di affrontare la prova, cos’altro può venirci incontro?

Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituisco- no pratiche guide che, affiancate al manuale adottato, consentono di riper- correre in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.

L’ipercompendio costituisce una stimolante opportunità che, grazie al co- lore, al neretto, alle schede, alle mappe concettuali permette di ottimizza- re la preparazione, di «navigare» nella materia, di tenere viva l’attenzione e, soprattutto, di migliorare l’apprendimento, attraverso l’ausilio della memoria visiva.

All’inizio di ogni capitolo vengono “focalizzate” in poche battute gli argo- menti di studio. In appendice al volume c’è un glossario di particolare utili- tà per il ripasso finale concentrandosi sugli argomenti più «ostici» e sulle do- mande più «gettonate», nonché per disporre di un quadro alfabetico dei prin- cipali aspetti della disciplina.

L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!

(4)

Vol. 2 - Diritto Costituzionale Vol. 11/2 - Compendio di Diritto Pubblico

Consulta e scarica gratuitamente dal sito www.simone.it alcune pagine saggio delle ultime edizioni dei volumi presentati in questa pagina.

Ulteriori sussidi per lo studio del Diritto Pubblico e Costituzionale

Vol. 2/3 - Schemi & Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale

Vol. E5/A - La Costituzione

Esplicata Minor

(5)

251

I N D IC E

Capitolo 1 - Norme e ordinamento giuridico

1. Diritto pubblico e diritto costituzionale ... Pag. 5

2. Il concetto di diritto ... » 5

3. Le norme giuridiche ... » 6

4. L’ordinamento giuridico ... » 7

5. Le situazioni giuridiche soggettive ... » 9

6. I soggetti di diritto ... » 10

Capitolo 2 - Lo Stato 1. Il termine «stato» e sue accezioni ... » 12

2. Elementi costitutivi dello Stato ... » 12

3. Il popolo e la cittadinanza ... » 13

4. Il territorio ... » 16

5. La sovranità ... » 16

Capitolo 3 - Forme di Stato e forme di governo 1. L’evoluzione delle forme di Stato ... » 18

2. Stato unitario, Stato regionale, Stato federale ... » 20

3. Forme di Governo ... » 21

Capitolo 4 - La Comunità internazionale 1. Il diritto della Comunità internazionale ... » 23

2. I soggetti dell’ordinamento internazionale ... » 24

3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ... » 25

4. Costituzione italiana e ordinamento internazionale ... » 26

Capitolo 5 - L’Unione europea 1. L’ordinamento dell’Unione europea ... » 28

2. Storia dell’integrazione europea... » 28

3. Le istituzioni europee ... » 30

4. Costituzione italiana e Unione europea ... » 33

Capitolo 6 - Le fonti del diritto 1. Nozione e classificazione ... » 34

2. Rapporti tra le fonti ... » 34

3. L’interpretazione delle fonti ... » 35

4. Le fonti di rango costituzionale ... » 36

5. Le fonti dell’Unione europea ... » 38

6. Le fonti di diritto internazionale ... » 39

7. Le leggi ordinarie ... » 40

8. I decreti legislativi (o leggi delegate) ... » 41

9. I Decreti-legge ... » 43

10. Il referendum abrogativo ... » 45

11. I regolamenti parlamentari... » 47

12. I regolamenti dell’Esecutivo ... » 48

I N D I C E

(6)

252

I N D IC E

13. Le fonti regionali ... Pag. 50

14. Le fonti degli enti locali ... » 51

15. La consuetudine ... » 51

16. La consuetudine costituzionale ... » 52

17. Le convenzioni costituzionali ... » 52

Capitolo 7 - Diritti dell’uomo: riconoscimento e tutela 1. La tutela costituzionale dei diritti dell’uomo... » 53

2. La tutela dei diritti dell’uomo nell’Unione europea ... » 54

3. La tutela internazionale dell’ONU ... » 54

4. La tutela dei diritti dell’uomo da parte del Consiglio d’Europa ... » 55

Capitolo 8 - I principi fondamentali 1. Il principio democratico ... » 57

2. L’inviolabilità dei diritti dell’uomo ... » 57

3. Il principio di uguaglianza... » 59

4. Il principio lavorista ... » 61

5. Il principio autonomista ... » 61

6. La tutela delle minoranze linguistiche ... » 62

7. Il principio pattizio ... » 63

8. Il principio del pluralismo religioso ... » 64

9. Il principio culturale e ambientalista ... » 64

10. Il principio internazionalista ... » 65

11. Il principio pacifista ... » 66

12. Il tricolore come bandiera della Repubblica ... » 67

Capitolo 9 - I rapporti civili 1. La libertà personale... » 68

2. La libertà di domicilio ... » 69

3. La libertà e la segretezza della corrispondenza ... » 70

4. La libertà di circolazione e soggiorno ... » 71

5. La libertà di riunione ... » 72

6. La libertà di associazione ... » 73

7. La libertà religiosa ... » 74

8. La libertà di manifestazione del pensiero ... » 75

9. La libertà di stampa ... » 76

10. Le garanzie dei diritti a tutela dei singoli ... » 77

Capitolo 10 - I rapporti etico-sociali 1. La famiglia ... » 79

2. Le convivenze di fatto ... » 80

3. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ... » 81

4. La procreazione medicalmente assistita ... » 82

5. La tutela della salute ... » 82

6. Le disposizioni anticipate di trattamento ... » 83

7. La tutela dell’ambiente ... » 84

8. La libertà artistica, scientifica e di insegnamento ... » 84

9. La libertà dell’istruzione e il diritto allo studio ... » 85

Capitolo 11 - I rapporti economici 1. La tutela del lavoro... » 86

2. Il principio della giusta retribuzione ... » 87

(7)

253

I N D IC E

3. Il divieto di discriminazione in materia di lavoro ... Pag. 87

4. Il principio della sicurezza sociale ... » 89

5. La libertà sindacale ... » 89

6. Il diritto di sciopero ... » 90

7. La libertà di iniziativa economica ... » 91

8. Il regime giuridico della proprietà ... » 92

9. L’intervento pubblico nell’economia ... » 93

Capitolo 12 - I rapporti politici 1. Il diritto di voto ... » 95

2. L’elettorato passivo ... » 97

3. Il voto degli italiani residenti all’estero ... » 98

4. I partiti politici ... » 98

5. Il diritto di petizione popolare ... » 99

6. La parità di accesso alle cariche elettive ... » 100

7. La difesa della Patria ... » 101

8. La partecipazione alle spese dello Stato ... » 102

9. Essere fedeli alla Repubblica e osservare la Costituzione e le leggi ... » 102

Capitolo 13 - Il Parlamento Sezione I L’organizzazione delle Camere 1. Nozione e Funzioni ... » 103

2. La struttura del parlamento ... » 103

3. Prerogative delle Camere ... » 104

4. Gli organi interni delle Camere ... » 104

5. La durata del mandato parlamentare ... » 106

6. I sistemi elettorali del Parlamento ... » 106

7. La legge elettorale di Camera e Senato ... » 107

8. La riforma costituzionale in atto: la riduzione del numero dei parla- mentari ... » 107

9. Il divieto di mandato imperativo ... » 108

10. Le prerogative dei parlamentari ... » 108

Sezione II Le funzioni del Parlamento 1. Introduzione ... » 109

2. La convocazione delle Camere ... » 110

3. Pubblicità delle sedute ... » 110

4. Votazioni ... » 111

5. Il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie ... » 111

6. La legge delega e la conversione dei decreti-legge ... » 114

7. L’attività di indirizzo politico ... » 115

8. Il procedimento di approvazione delle leggi Costituzionali ... » 116

9. Segue: Il referendum costituzionale (sospensivo) ... » 118

10. Le Camere riunite in seduta comune ... » 119

11. Il procedimento di messa in stato d’accusa del Presidente della Repub- blica ... » 119

Capitolo 14 - Il Presidente della Repubblica 1. Definizione e caratteri ... » 121

2. L’elezione del Capo dello Stato ... » 121

(8)

254

I N D IC E

3. Il «supplente» del Presidente ... Pag. 123

4. La responsabilità del Capo dello Stato ... » 123

5. Prerogative del Presidente della Repubblica ... » 124

6. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica ... » 124

7. Attribuzioni relative alla funzione legislativa ... » 125

8. Attribuzioni relative alla funzione esecutiva ... » 128

9. Attribuzioni relative alla funzione giurisdizionale ... » 130

10. Attribuzioni di carattere amministrativo ... » 131

11. La controfirma ministeriale ... » 131

Capitolo 15 - Il Governo 1. Nozione, caratteri, funzioni ... » 133

2. La formazione del governo: giuramento e fiducia ... » 134

3. Cause di cessazione del Governo... » 134

4. Il Presidente del Consiglio ... » 135

5. I Ministri ... » 137

6. Sottosegretari di Stato e Vice Ministri ... » 139

7. Il Consiglio dei Ministri ... » 139

8. Comitati di Ministri e Comitati interministeriali ... » 139

9. Le funzioni del governo ... » 140

11. Gli atti di alta amministrazione ... » 142

12. L’attività legislativa eccezionale del Governo ... » 142

Capitolo 16 - La Pubblica Amministrazione 1. Principi costituzionali sull’attività amministrativa ... » 144

2. Organizzazione amministrativa diretta e indiretta ... » 146

3. L’organizzazione dell’amministrazione centrale: i Ministeri ... » 147

4. L’organizzazione dell’amministrazione per Autorità Indipendenti ... » 147

5. L’organizzazione periferica dello Stato ... » 148

Capitolo 17 - Gli organi ausiliari 1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ... » 150

2. La Corte dei conti ... » 151

3. Il Consiglio di Stato ... » 151

Capitolo 18 - La Magistratura 1. La giurisdizione ... » 152

2. Autonomia e indipendenza della magistratura ... » 153

3. La responsabilità dei magistrati ... » 154

4. I principi del giusto processo ... » 156

5. L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ... » 156

6. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ... » 157

Capitolo 19 - La Corte costituzionale 1. Nozione ... » 158

2. Composizione ... » 158

3. Status di giudice costituzionale ... » 159

4. Prerogative della Corte ... » 160

5. Le attribuzioni della Corte Costituzionale ... » 160

6. Il sindacato di legittimità delle leggi ... » 160

7. Il giudizio in via incidentale ... » 162

(9)

255

I N D IC E

8. Il giudizio in via principale (o in via d’azione) ... Pag. 164

9. Tipologia delle Decisioni della corte ... » 164

10. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità ... » 166

11. Conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra regioni ... » 166

12. Conflitti di attribuzione fra i poteri dell o Stato ... » 167

13. I giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ... » 168

14. giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum ... » 168

Capitolo 20 - Gli enti territoriali 1. La suddivisione territoriale della Repubblica... » 169

Sezione I Le Regioni: autonomia e poteri 1. L’ordinamento regionale ... » 169

2. La potestà legislativa delle Regioni ... » 171

3. Il potere regolamentare... » 172

4. L’autonomia finanziaria ... » 172

5. Il federalismo fiscale ... » 174

Sezione II Il sistema di governo regionale 1. Il Consiglio regionale ... » 174

2. La Giunta regionale... » 175

3. Il Presidente della Regione ... » 175

4. Il Difensore civico regionale ... » 176

5. Il controllo dello Stato sulla funzionalità degli organi ... » 176

Sezione III Comuni, Province e Città metropolitane 1. Il decentramento dei poteri attraverso le autonomie locali ... » 177

2. Fonti normative in materia di enti locali ... » 177

3. Autonomia normativa e autonomia finanziaria ... » 177

4. Il Comune ... » 178

5. La Provincia ... » 180

6. La Città metropolitana ... » 181

7. Lo status di «Roma capitale»... » 182

8. Modifiche territoriali ... » 183

9. Le Unioni di Comuni... » 184

10. Le Comunità montane e le Comunità isolane o dell’arcipelago ... » 184

11. I controlli sugli organi degli enti locali ... » 185

Sezione IV I rapporti fra i diversi livelli di Governo 1. Le Regioni e lo Stato ... » 186

2. Il Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie ... » 187

3. Il Consiglio delle autonomie locali ... » 187

4. Le Regioni e l’Unione europea... » 187

5. Le Regioni e l’ordinamento internazionale ... » 188

6. I poteri sostitutivi di Stato e Regioni ... » 188

Appendice ... » 191

(10)

Capitolo

2 Lo Stato

P rotagonista del diritto pubblico e costituzionale è lo Stato, i cui elementi costitutivi sono: popolo, territorio e sovranità.

I concetti tradizionali di tali elementi, in seguito all’apertura del nostro Paese alle norme di diritto internazionale ed europeo, hanno acquisito significati dif- ferenti. La sovranità, in particolare, non costituisce più un attributo esclusivo dello Stato in considerazione delle limitazioni subite in favore di comunità più ampie (si pensi soprattutto all’Unione europea).

1. IL TERMINE «STATO» E SUE ACCEZIONI

Lo Stato può essere definito come la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l’uso legittimo della forza, esercitato su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio.

Lo Stato costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici, per cui gli è riconosciuta, sia in ambito interno che in ambito internazionale, la per- sonalità giuridica (cd. Stato-soggetto o Stato-persona).

Tuttavia, lo Stato inteso come persona giuridica, per poter agire, si serve di un insieme di organi o istituzioni monocratici (ad es. Presidente della Re- pubblica), collegiali (ad es. Consiglio dei Ministri), territoriali (ad es. Regioni), ciascuno dotato di caratteristiche determinate ed elementi costitutivi propri (cd. Stato-ordinamento o Stato-istituzione). La Costituzione italiana, per indicare tale accezione, utilizza termini differenti: Repubblica (artt. 5, 29 e 114), Paese (artt. 3, 47), Italia (artt. 1, 11), Stato (art. 7), Patria (art. 52).

Quando invece si fa riferimento al solo apparato burocratico e alle strut- ture di vertice dello Stato, ossia all’insieme degli organi statali che, in un dato momento storico, esercitano la propria potestà d’imperio sulla collettività pre- sente nel territorio nazionale si parla di Stato-apparato o Stato-governo.

Da tale apparato, che comprende i governanti, vanno distinti gli altri sog- getti della comunità statale, i governati, cui è riconosciuta una propria auto- nomia sia come individui, che come formazioni sociali (cd. Stato-comunità).

2. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

Lo Stato si compone di tre elementi costitutivi tra loro strettamente cor- relati, vale a dire un elemento personale (popolo), un elemento spaziale (terri- torio) e un elemento astratto (sovranità).

Una collettività non costituisce un popolo se non in quanto risieda stabilmente su di un territorio e sia retta da un ordinamento giuridico originario; un territorio non può dirsi statale se non rap- presenta la residenza stabile di una collettività retta da un proprio ordinamento; e tale ordinamen- to, benché originario, non sarebbe statale se non regolasse la vita di una comunità territoriale.

Si noti che i tre elementi citati devono necessariamente coesistere, non potendosi considerare «Stato» un ente (BARBERA-FUSARO) che sia:

privo di territorio (si pensi alle popolazioni nomadi);

(11)

Lo S ta to

2

13

Capitolo

— stanziato su un territorio ma privo di un’autorità di governo (si pensi alla attuale condizione dei Curdi che vivono in un territorio sottoposto a diffe- renti sovranità (Turchia, Iran, Iraq, Siria);

— stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da altri soggetti (l’esempio più recente è quello della Bosnia-Erzegovina);

— stanziato su un territorio e con un’autorità di governo che però non eser- cita concretamente alcun potere di comando interno od esterno, dal mo- mento che il monopolio della forza è attribuito ad un soggetto terzo (è il caso dei governi degli ex protettorati o colonie o degli stati cd. «fantoccio»).

3. IL POPOLO E LA CITTADINANZA A) Concetti introduttivi

Il termine popolo indica la comunità di individui legati allo Stato da un rapporto di sudditanza ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino.

La cittadinanza, conseguentemente, è la condizione dei soggetti cui l’or- dinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino, cioè la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche attive (es. diritto di voto) e passive (es. so- lidarietà economica, politica e sociale).

Pertanto, bisogna distinguere la:

a) sudditanza, che indica la sottoposizione dell’individuo all’ordinamento giu- ridico dello Stato; tale criterio si riferisce a tutti coloro che si trovano sul territorio dello Stato, siano essi cittadini, stranieri o apolidi;

b) cittadinanza, che implica un rapporto stabile fra Stato e individuo.

Dal concetto di popolo vanno tenuti distinti i concetti di:

popolazione: insieme degli individui che si trovano in un certo momento nel territorio di uno Stato; si tratta di un concetto non giuridico, ma demografico o statistico;

nazione: aggregazione di individui in base a fattori di etnia, lingua, religione etc;

razza: indica la comunanza di dati biologici che è assurta a rango di valore costituzional- mente protetto (come è avvenuto nella Germania nazista, nell’Italia fascista, e più recen- temente nel Sud Africa e nella Rodesia del Sud oggi Zimbabwe). Questa discriminante dà vita a regimi illegali (es. apartheid) che la società internazionale non riconosce ed isola;

etnia: comunanza di matrici storiche, culturali, linguistiche che, se istituzionalizzato a svantaggio dei singoli, è da considerarsi (come nel caso della razza) illegale e contrario ai valori costituzionali primari.

B) Criteri generali determinanti la cittadinanza

I criteri in base ai quali può essere acquistata la cittadinanza sono:

a) la nascita, in relazione alla quale può rilevare la cittadinanza dei genitori (ius sanguinis) o il luogo in cui avviene (ius soli);

b) l’estensione, che ricollega l’acquisto della cittadinanza al verificarsi di even- ti successivi alla nascita (matrimonio, adozione);

c) la concessione dello Stato, subordinata al verificarsi di condizioni o fat-

ti particolari. In tal caso, si deve distinguere la bipolidia, quando un sog-

getto è considerato cittadino da due diversi Stati (es. il figlio di emigrato

italiano nato in uno Stato estero), dalla apolidia, quando un soggetto non

è riconosciuto cittadino da nessun Stato.

(12)

2

14

Capitolo

Lo S ta to

C) Acquisto della cittadinanza italiana

La L. 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che è cittadino:

1. per nascita (art. 1):

— il figlio di padre o di madre cittadini (jus sanguinis);

— chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (jus soli), ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Sta- to al quale questi appartengono;

— il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza;

2. per estensione:

— il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età. Se il figlio rico- nosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può di- chiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dal- la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza de- terminata dalla filiazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciu- to giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art. 2);

— il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3);

— il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dal- la data del matrimonio se residente all’estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimen- to, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la se- parazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 così come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94). In base a quanto previsto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in L. 1 dcembre 2018, n. 132, la concessione della cittadinanza è subordinata al possesso, da parte dell’in- teressato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

3. per beneficio di legge (art. 4):

— lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler ac- quistare la cittadinanza italiana;

— lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al rag- giungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la citta- dinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;

4. per naturalizzazione (art. 9):

— con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:

a) lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di se- condo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repub- blica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, co. 1, lettera c);

b) lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel ter- ritorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle di- pendenze dello Stato;

d) il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da al- meno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) l’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

(13)

Lo S ta to

2

15

Capitolo

— con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa delibe- razione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri:

a) lo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia;

b) lo straniero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

In base a quanto previsto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in L. 1 dcem- bre 2018, n. 132, la concessione della cittadinanza è subordinata al possesso, da parte dell’inte- ressato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Inoltre, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani (e ai loro figli e discendenti in linea retta di lingua e cultura italiana), già residenti nei ter- ritori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in for- za del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novem- bre 1975 (art. 17bis inserito dalla L. 8 marzo 2006, n. 124).

D) Perdita, riacquisto e revoca della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si perde:

— per assunzione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente inter- nazionale cui non partecipi l’Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato estero, sempreché non si ottemperi all’intimazione che il Governo italiano rivolge di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare (art. 12);

— quando si accetti o non si abbandoni un impiego o una carica pubblica, si presti servizio mi- litare senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato este- ro che si trovi in stato di guerra con l’Italia (art. 12);

— per rinunzia, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all’estero (art. 11) oppure, essendo figlio di persona che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, abbia rag- giunto la maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza (art. 14).

La cittadinanza italiana si può riacquistare:

a) per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano (anche all’estero) e previa dichiarazione di volerla riacquistare;

b) per rinuncia da parte di un ex cittadino all’impiego o servizio militare presso uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della propria residenza in Italia;

c) per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della residenza nella Repub- blica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l’ex cittadino ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia.

La cittadinanza italiana acquisita dal coniuge del cittadino italiano, per dichiarazione di vo- lontà entro 1 anno dalla maggiore età o per naturalizzazione è revocata in caso di condanna de- finitiva per:

— delitti con finalità di terrorismo;

— protezione a membri di associazioni terroristiche;

— sottrazione di beni o denaro per finanziare attività terroristiche.

E) La cittadinanza europea

Il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre 1993, riconosce- va ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre la cittadinanza nazionale, anche quella europea.

Con la successiva riforma dell’ordinamento dell’Unione europea operata dal Trattato di Lisbona (in vigore dall’1-12-2009), la cittadinanza europea vie- ne ribadita in modo più netto: all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE si afferma che

«è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato mem-

bro». Pertanto, la cittadinanza europea si affianca e non sostituisce la cittadi-

nanza nazionale. Sono cittadini europei anche coloro che hanno una doppia

cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l’altra di uno Stato terzo. Uni-

co presupposto, quindi, è quello di essere già cittadini di uno Stato membro.

(14)

2

16

Capitolo

Lo S ta to

La cittadinanza europea determina il riconoscimento dei seguenti diritti:

— il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. art.

21 TFUE);

— il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comuna- li nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 22 TFUE);

— il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui un soggetto ha la cittadinan- za non è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 23 TFUE);

— il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, in casi di cattiva amministrazione degli organi dell’Unione europea, di rivolgersi alle istitu- zioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue ufficiali dei trattati e di riceve- re una risposta nella stessa lingua (cfr. art. 24 TFUE).

4. IL TERRITORIO

Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità sta- tale e sulla quale si estende la sovranità dello Stato.

Cosa comprende il territorio?

Il territorio comprende:

a) la terraferma, delimitata da confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali (stabiliti da trattati internazionali);

b) il mare territoriale, la cui estensione raggiunge, normalmente, le 12 miglia dalla costa (art. 2 cod. nav.);

c) la zona economica esclusiva, ossia quella parte del mare adiacente al mare territoriale nella quale lo Stato costiero gode di una serie di diritti prevalentemente a scopo economi- co (art. 56, Convenzione Montego Bay del 1982);

d) la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, per tutta l’estensione del prolungamento naturale del territorio terrestre del- lo Stato fino al limite esterno del margine continentale, o fino a 200 miglia marine dalle li- nee-base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale (art. 76 della Con- venzione di Montego Bay del 1982);

e) lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale (con esclusione dello spa- zio extra-atmosferico) e il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità;

f) il territorio fluttuante, vale a dire: le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante e le navi e gli aerei militari, ovunque si trovino. In quest’ultimo caso, si parla anche di «extraterritorialità», quando si verifica una sottrazione di parti del ter- ritorio alla piena sovranità, o «ultraterritorialità», quando c’è una estensione di poteri dello Stato al di là del proprio territorio.

Si parla invece di immunità territoriale quando una porzione del territorio dello Stato risul- ta parzialmente immune dalla sua potestà d’impero. I casi più frequenti sono dati dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere e da ogni luogo in cui risiede l’agente diplo- matico. In tali luoghi lo Stato non può esercitare la sua potestà senza il consenso dell’agente diplomatico, al fine di garantire il libero esercizio dell’attività diplomatica da parte dello Sta- to della missione.

5. LA SOVRANITÀ

La sovranità costituisce sia il potere supremo dello Stato all’interno del

proprio territorio (sovranità interna) sia l’indipendenza dello Stato rispetto a

qualsiasi altro Stato (sovranità esterna).

(15)

Lo S ta to

2

17

Capitolo

Il concetto di sovranità, dunque, può essere interpretato in una duplice pro- spettiva, ovvero quale:

sovranità esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali e si sostanzia nell’effetti- va e concreta autonomia che ciascuno Stato possiede;

sovranità interna, che attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quan- ti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto, ente o organizzazione che opera sul territorio statale.

La sovranità dello Stato è suprema ed esclusiva, in quanto non ricono- sce altri poteri a sé superiori e detiene il monopolio dell’uso della forza legitti- ma, al fine di garantire una pacifica convivenza dei cittadini all’interno del proprio territorio.

La sovranità è, inoltre, originaria, in quanto sorge al momento della na- scita dell’organizzazione statale e non viene conferita da autorità superiori. Il carattere originario dei suoi poteri differenzia lo Stato dalle altre organizza- zioni esistenti al suo interno, i cui poteri sono invece derivati, dal momento che è lo Stato stesso a riconoscerne la legittimità e le modalità di esercizio.

Sovranità popolare

➤L’art. 1 Cost. dispone che la sovranità appartiene al popolo, cioè ai cittadi- ni che la esercitano nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione stessa

Limiti della sovranità

Di fatto, dovuti al processo di globalizzazione, che crea forme diverse di governance che erodono la sovranità dei singoli Stati. Tali processi sono determinati da fenomeni legati allo sviluppo della dimensione trasnazio- nale delle comunicazioni, della circolazione di risorse e capitali etc. che sfuggono all’autorità dello Stato

Giuridici, derivanti dall’ordinamento internazionale (o sovranazionale, come l’Unione europea), le cui norme travalicano i confini nazionali e mirano a coinvolgere indistintamente popoli e individui

(16)

A

193

A PPE N D I CE Adattamento del diritto italiano al diritto internazionale

A

A bilitazione politica

Titolo che andrebbe richiesto per dimostrare il possesso di requisiti culturali e abilita- tivi all’atto dell’iscrizione nelle liste elettorali al fine di garantire una partecipazione consapevole al procedimento di formazione delle leggi e, più in generale, ai doveri richiesti a quanti sono al servizio della Repubblica.

I cittadini, pertanto, dovrebbero possedere, oltre alla vocazione alla politica, anche un’a- deguata conoscenza di tecnica legislativa, di teoria generale del diritto, diritto costituzio- nale nonché essere a conoscenza della storia politica, economica e sociale del Paese.

Per verificare tale idoneità sarebbe d’uopo che fossero istituiti corsi di formazione po- litica o, in alternativa, che all’atto dell’iscrizione in una lista elettorale il candidato af- fronti una prova abilitativa, per far sì che, durante lo svolgimento del futuro mandato, il rappresentante del popolo non possa trovarsi in condizione di essere ridicolizzato da chi, forse non a torto, oggi consideri l’Italia una «Repubblica governata da asini».

A brogazione della legge

art. 75 Cost.; art. 15 disp. prel.

Si definisce abrogazione quel fenomeno giuridico in base al quale una norma o una disposizione viene revocata per porre fine alla sua vigenza, nonché circoscrivere nel tempo la sua efficacia e la sua applicabilità.

In base all’articolo 15 disp. prel. c.c., che regola l’applicazione del criterio cronologico, l’abrogazione può essere:

espressa, quando è lo stesso legislatore a disporlo («è abrogata la disposizione X»);

tacita, quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente oppure regola in modo diverso l’intera materia, per cui non è possibile la contemporanea vigenza di entrambe;

innominata, quando il legislatore prevede l’abrogazione, ma non specifica quali norme ne siano oggetto («sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge»).

L’abrogazione è un fenomeno diverso dall’eliminazione dall’ordinamento di norme invalide sin dall’origine, perché in contrasto con norme di grado superiore. Differisce, inoltre, dalla deroga, che ricorre quando una norma fa eccezione a regole contenute in un’altra norma.

A d interim

Espressione adoperata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio della nomi- na di un soggetto ad un determinato ufficio pubblico o carica.

Si ricorre alla reggenza (—) nei casi di temporanea assenza del titolare dall’ufficio.

Ordinariamente il reggente (—) ha gli stessi poteri che competono ai titolari dell’ufficio;

con il ritorno di questo ultimo viene a cessare la reggenza (—). Quest’ultima trova applicazione nell’istituto della supplenza [vedi →].

Nella prassi costituzionale, il Presidente del Consiglio (o un Ministro) può assumere (—) un Ministero lasciato vacante in attesa della nomina del nuovo titolare.

A dattamento del diritto italiano al diritto internazionale

art. 10 Cost.

È il procedimento attraverso il quale le norme internazionali entrano a far parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato divenendo, così, obbligatorie alla stregua di una norma giuridica interna.

In linea generale può essere attuato attraverso un procedimento:

ordinario, con il quale le norme internazionali vengono riformulate mediante norme scritte (trattati, convenzioni, etc.) nazionali (costituzionali, legislative o amministrative), che ne riprendono il contenuto (art. 11);

speciale, con il quale si opera un mero rinvio alle norme internazionali.

(17)

A

194

A PPE N D I CE Adattamento del diritto italiano al diritto dell’Unione eur opea

Nell’ordinamento italiano l’adattamento alle norme consuetudinarie è attuato a li- vello costituzionale dall’art. 10, che opera un rinvio esplicito e permanente alle norme generali internazionali [vedi → Consuetudine].

Per i trattati invece l’(—) avviene attraverso il cd. ordine di esecuzione dei trattati, mentre per ciò che concerne gli atti delle organizzazioni internazionali che non siano direttamente applicabili, viene generalmente seguito il procedimento ordinario.

Una volta immesse nell’ordinamento interno le norme internazionali assumeranno, nella gerarchia delle fonti, il rango che deriva loro dal procedimento di adattamento utilizzato. Così se questo ha forza costituzionale, la norma internazionale avrà rango costituzionale; se l’(—) è avvenuto attraverso legge ordinaria, le norme internazionali avranno rango di legge ordinaria.

A dattamento del diritto italiano al diritto dell’Unione europea

artt. 10 e 11 Cost.

È il procedimento attraverso il quale il diritto dell’Unione europea entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano, divenendo obbligatorio alla stregua delle norme giuridiche nazionali.

Ricondurre tale recepimento all’art. 11 rappresenta, per la dottrina dominante, una forzatura dal momento che lo stesso si riferisce solo a norme che abbiano per oggetto la pace e la sicurezza internazionale.

Per quanto riguarda l’adattamento al diritto dell’Unione europea derivato si distin- gue tra:

regolamenti [vedi → Regolamenti dell’Unione europea]. Dal momento che questi atti sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro non è necessaria l’emanazione di alcun provvedimento nazionale; in altre parole l’(—) è automatico;

direttive [vedi → Direttiva dell’Unione europea]. Sono atti non direttamente appli- cabili nell’ordinamento di ciascuno Stato membro per cui, per produrre i loro ef- fetti, è necessario riformulare il loro contenuto in atti nazionali.

A genzie pubbliche

Le (—) sono il braccio operativo dei Ministeri per le attività a carattere tecnico-opera- tivo di interesse nazionale.

In particolare, le (—) sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti, ma go- dono di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici ge- nerali e degli obiettivi concreti, assegnati loro dai Ministri e formalizzati in apposite

«convenzioni».

Pur mancando di personalità giuridica le (—) dispongono di propri organi di gestione e di controllo interno, e operano al servizio non solo del Ministero al quale sono col- legate, ma di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.

A lte cariche dello Stato

artt. 90, 96 Cost.

Sono il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente del senato, il Presidente della Camera.

Si tratta di cariche monocratiche che, assieme a quelle assemblari, sono i reggitori dello Stato.

Si ricordi che il Presidente del Senato sostituisce il P.d.R. in caso di assenza e il Presiden- te della Camera presiede le Camere in seduta comune: tali attribuzioni sono costituzio- nalmente previste e garantite per evitare che l’esercizio dei poteri di riserva possa dar luogo a pericolosi accentramenti di potere.

A lternanza politica

Periodico avvicendamento di forze o coalizioni di differente estrazione ideologica che caratterizza i Paesi democratici.

La possibilità riconosciuta a tutti i partiti politici di alternarsi nella direzione degli affari pubblici costituisce, infatti, un fisiologico corollario della democrazia cd. com- piuta.

Non è affatto detto, però, che un sistema democratico comporti necessariamente il ricorso all’(—) delle forze politiche, né che essa costituisca una condizione da sola sufficiente a qualificare «democratico» un regime.

Nel primo caso basti pensare ai primi cinquanta anni della storia repubblicana italia- na caratterizzata da una «cristallizzazione istituzionale» che ha portato al governo il

Riferimenti

Documenti correlati

Vengono descritte quindi le basi neurofisiologiche della relazione di cura, che, con riferimento ai neuroni mirror e al sistema di difesa polivagale, rendono conto della maggiore

I dati personali forniti dagli interessati mediante l’allegato modulo saranno raccolti presso l’ufficio comunale di censimento del comune di Jesolo e trattati unicamente per

 di non essere proprietario, comproprietario, amministratore, direttore e gestore di Case di Cura convenzionate con l’INAIL, site nella regione Calabria e che nelle stesse

 di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di non avere a carico cause

Nelle Circoscrizioni estere questo documento tiene conto delle particolarità normative e culturali del Paese in cui opera il personale docente, degli accordi con le

Hanno prestato servizio nei laboratori e nei reparti degli IRCCS pubblici italiani, anche con contratti atipici, sia a supporto della diagnostica sia nella ricerca per la

Ci decidiamo ora a farlo in nome delle battaglie che, come Forum Salute Mentale e Comitato Stopopg, da sempre ci vedono impegnati sul fronte del riconoscimento

L’importanza strumentale e dunque specialistica assegnata all’apprendimento dell’inglese è confermata anche dalla Tabella 11 dove l’84,09% degli studenti ritiene