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CONFRONTO TRA IL TESTO DISCUSSO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI (N.2994) E IL TESTO CONSEGNATO AL SENATO ( N.1934)

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CONFRONTO TRA IL TESTO DISCUSSO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI (N.2994) E IL TESTO CONSEGNATO AL SENATO ( N.1934)

TESTO ATTO CAMERA N.2994 TESTO SENATO N.1934

ART. 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

1. Nell’ambito dell’autonomia dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Art. 9.

(Competenze del dirigente scolastico).

1. Nell’ambito dell’autonomia dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Nota Bene:

fino all’articolo 5 si mantiene l’allineamento tra i commi del secondo testo con il precedente. Nei commi successivi l’allineamento non c’è più a causa dell’inserimento di altri commi Commento: è stata tolta la locuzione “delle scelte didattiche” probabilmente per non incorrere nella lesione particolarmente evidente della libertà di insegnamento.

2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all’articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.

2. Per la copertura dei posti dell’istitu-zione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

Commento: viene aggiunta la possibilità che il dirigente tenga conto delle scelte fatte dal docente, ma anche che può non tener conto delle discipline per le quali l’insegnante è abilitato…bastano le competenze professionali da lui valutate.

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3. L’attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all’articolo 6;

b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del curriculum del docente;

c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del curriculum nel sito internet istituzionale della scuola;

d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all’insegnamento;

e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.

3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 2. L’incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono es-sere svolti colloqui.

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono as-sicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.

Commento: con meno puntualità e “rigore” rispetto al testo precedente si enunciano i principi per la formulazione dei criteri ai quali il dirigente dovrà attenersi, e se ne aumenta la discrezionalità.

4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l’ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e della proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i medesimi docenti sono

iscritti negli albi di cui al presente comma.

4. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al rela-tivo ambito territoriale.

Commento: agli insegnanti già assunti a tempo indeterminato viene sottratta la pur limitata garanzia della continuità e della permanenza nella scuola in cui si è titolari. Si coglie un punto assai grave dell’intero impianto della legge: la possibilità di chiamate clientelari e di scambio, nonché di carattere nepotistico.

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5. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più propo-ste di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede alle asse-gnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

Commento: si estende la discrezionalità della chiamata anche all’Ufficio Scolastico Regionale, è concesso al docente di accettare la proposta che riceve.

5. I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione scolastica

6. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico nell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento: Il testo precedente “limitava” il dirigente a scegliersi 3 coadiuvanti, mentre nel testo in discussione i coadiuvanti sono il 10%. Con gli attuali organici significa che il dirigente di coadiuvanti ne potrà scegliere 13/20, o più in proporzione all’organico, con la creazione di una vera propria corte.

6. I dirigenti scolastici, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

7. Il dirigente scolastico, nell’ambito del’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

Commento: il testo non cambia, infatti si tratta una “trovata” assolutamente non realistica, anche perché il dirigente metterebbe a rischio la parte, sempre più cospicua, della sua retribuzione variabile.

7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

9. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in mi-sura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

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Commento: il Governo pensa di fare concessione ai “poveretti”, una tantum “, di una “mancetta” di 46 milioni (in media 5.500 euro a testa in più rispetto ai 4.100 già previsti e confermati) nell’anno 2016.

7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica

dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d’istruzione della scuola in cui è

impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Già art.6. comma 7

8. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Commenti: l’articolo 6 aveva come argomento i precari, che avrebbero potuto “inquietarsi” per la sottrazione di posti di lavoro, inserita nelle pieghe dei compiti del dirigente la riduzione potrà passare inosservata.

10. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 11, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgi-mento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’

immissione dei soggetti di cui al comma 11 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Commento: la maggior parte degli commi che seguono sono nuove immissioni che hanno lo scopo di rimediare alle nefandezze compiute dal MIUR nell’espletare i concorsi per dirigente, con gravi disagi ai candidati che, in parecchie regioni, si sono mobilitati. Questi articoli e la tempestività impropria (soluzione in forza di legge?), insieme a molti commi aggiunti, sono la testimonianza del ruolo di ANELLO FORTE a cui sono chiamati i dirigenti nella gestione della MALASCUOLA; per tanto, è necessario accrescerne la fidelizzazione mediante premi e privilegi. Il Decreto Legislativo n.165/2001(

trascorsi 14 anni !) stabilisce chi e come deve realizzare la valutazione dei dirigenti scolastici…ma ora non c’è tempo, dunque è meglio ammansirli con la minaccia che presto o tardi si farà.

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11. Il decreto di cui al comma 10 ri-guarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con

decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di

giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del

contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre

2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

12. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1- bis dell’articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.

128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 10.

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13. Per le finalità di cui al comma 10, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 11, lettera a), che, nell’anno scolastico 014/2015, hanno prestato servi-zio con contratti di dirigente scolastico, so-stengono una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata, anche in or-dine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del supera-mento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instau-rati con i predetti dirigenti scolastici.

14. All’attuazione delle procedure di cui ai commi da 10 a 13 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell’ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l’accan-tonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 11, i posti autorizzati per l’as-sunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai sog-getti idonei inclusi nelle graduatorie regio-nali del concorso per il reclutamento di diri-genti scolastici bandito con decreto diretto-riale del Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca 13 luglio 2011, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie spe- ciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l’effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione

dei docenti e dei risultati dell’istituzione

scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente

scolastico per migliorarli.

16. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l’effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell’istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche realizzate dal dirigente scolastico per migliorarli.

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A cura di Piero Castello, gruppo NoINVALSI

Commento: come già detto da anni i dirigenti dovrebbero essere valutati, ma la legge non viene attuata se non con un ridicolo invito alla autovalutazione. Il DPR 80/2013 è già in pieno vigore nelle scuole in varie forme….per i dirigenti si aspettano nuove regole che sospendano le more.

17. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è con-nessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei di- rigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attri-buiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legi- slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

La per-centuale di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

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